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lunedì 2 settembre 2013

STABILIZZAZIONE PRECARI: LE NUOVE VIE DEL DL LETTA

Quesito:
Sono precaria, assunta a tempo determinato da lungo tempo in un Comune per Servizi alla Persona.
E' vero che il nuovo DL riserva nei bandi di concorso bandi per il personale "precario"?
Grazie.

Risposta:
Sicuramente, l'intenzione politica del DL è questa.
L'art. 04.06° prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto
e fino al 31 dicembre 2015, al fine di favorire una maggiore e piu' ampia valorizzazione della professionalita' acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato e, al contempo, ridurre il numero dei contratti a termine, le amministrazioni pubbliche possono bandire, nel rispetto del limite finanziario fissato
dall'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, nonche' dei vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente e, per le
amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale riservate esclusivamente a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonche' a favore di coloro che alla data di
entrata in vigore del presente decreto hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi
politici. Le procedure selettive di cui al presente comma possono essere avviate solo a valere sulle risorse assunzionali relative agli anni 2013, 2014 e 2015, anche complessivamente considerate, in misura
non superiore al 50 per cento, in alternativa a quelle di cui all'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le graduatorie definite in esito alle medesime procedure sono
utilizzabili per assunzioni nel triennio 2013-2015 a valere sulle predette risorse. Resta ferma per il comparto scuola la disciplina specifica di settore.
Le ho riportato la parafrasi della disposizione.
E' evidente che ogni altra disposizione applicativa utile dovrà essere oggetto di chiarimenti e disposizioni applicative da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica.

Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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