Quesito:
Un'impresa si trova nella necessità
di accedere per la terza volta alla CIGO in deroga.
E' possibile optare per una terza
proroga senza soluzione di continuità?
Risposta:
Costruiamo una credibile ed efficace
"mappatura" delle disposizioni applicabili.
In caso di CIGO normale, sarebbe
applicabile l'art. 06 l. 164/75.
Facendo applicazione di tale articolo,
l'impresa dovrebbe pur sempre osservare, in questo specifico caso, la
normativa ordinaria che prevede per periodi consecutivi, un periodo
massimo fino a 03 mesi con proroghe trimestrali (eccezionali) fino ad un
massimo di 12 mesi (52 settimane),e , in caso di periodi non consecutivi, il
limite massimo di 12 mesi in 02 anni.
Siamo però in presenza di intervento di
CIG in deroga, il cui ambito di applicazione è regolato in questo modo:
a) Fino al 31/12/2012,
dall'art. 07-ter DL 05/2009 conv. in l. 33/2009, e successive proroghe (da
ultimo art.33.21°comma l. 183/2011);
b) Dal 01/01/2013,
dall'art. 02 64-66°comma l. 92/2012.
Si deve tener conto che questo specifico
caso si trova "a cavallo" di questi due regimi: per le
"CIG" disposte prima del 31/12/2012, si applica la disciplina ex.
art. 07-ter DL 05/2009, per quelle successive la disciplina ex. art.
02.66°comma l. 92/2012.
Bisogna altresì tener conto delle
disposizioni emanate a livello regionale. Ad esempio, la Regione
Emilia-Romagna dispone al punto 07 della Delibera 261/2013 (attuativa
dell'intesa Stato-Regione che ha recepito la normativa sugli
"ammortizzatori in deroga") quanto segue:
"7. Trattamenti di cassa
integrazione guadagni ordinaria in deroga.
I trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria
in deroga sono concessi in caso di temporanee cadute di ordinativi, di
committenza, di mercato o di ricavi, con comprovate necessità di riduzione di
programmi produttivi o di attività.
Sono privilegiate soluzioni di riduzione dei programmi
produttivi invece che sospensioni prolungate, e soluzioni di rotazione
funzionalmente alle esigenze di qualità ed efficienza produttiva tra i
dipendenti interessati.
L’intervento ha durata non superiore a sei mesi, a
copertura di massimo novanta giornate lavorative, anche non continuative, e per
un totale (convenzionale) di 720 ore massime di sospensione.
Gli interventi non dovranno di norma determinare una
sospensione totale e continuativa dell’attività per più di 30 giornate.
Il trattamento in deroga non può essere autorizzato
per un periodo superiore a dodici mesi nel corso della stessa annualità".
Siamo del parere che questa disposizione si applichi
all'Azienda che intenda "prorogare" la CIG anche per il 2013: anche
perchè la parte di legge 92/2012 dove viene ammessa questa "proroga"
di ammortizzatori sociali precedentemente concessi, dispone che le proroghe
siano comunque disposte nell'osservanza del comma 64 dell'art.02, che
costituisce la cornice regolatoria a regime per gli anni 2013-2016. In caso di
proroghe, i trattamenti sono automaticamente ridotti per effetto del disposto
ex. art. 02.66°comma l. 92/2012: 10%-prima proroga, 30% seconda proroga, 40% proroghe
successive.
La Regione Emilia Romagna in ogni caso ha stabilito
limitazioni molto rigorose per le Aziende che abbiano richiesto CIG a zero ore
stabilendo quanto segue (Del. 261/2013):
11. Condizioni di concessione dei trattamenti di cassa
integrazione in deroga,nell’anno 2013.
Non saranno comunque concessi trattamenti di cassa
integrazione guadagni ordinaria e straordinaria in deroga nel corso del 2013 ai
datori di lavoro che a far data dal 1 gennaio 2009 abbiano avuto accesso ai
medesimi per un periodo superiore a trentasei mesi, sospendendo
continuativamente dal lavoro tutti i dipendenti a zero ore. Il suddetto calcolo
verrà effettuato sul reale utilizzo della CIG in deroga e non sulla base del
trattamento in deroga richiesto a preventivo".
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pro
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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