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mercoledì 27 luglio 2016

OMISSIONI CONTRIBUTIVE INPS: COME FARE PER REGOLARIZZARE

La tempestiva regolarizzazione delle omissioni contributive INPS (del Datore di Lavoro a danno del Dipendente) riduce il carico sanzionatorio in capo al Datore e gli evita l’applicazione delle sanzioni penali.
E’ nel massimo interesse del Datore di Lavoro che ciò avvenga; e questo rimane vero anche a seguito della parziale “depenalizzazione” degli omessi versamenti contributivi INPS, in caso di omissioni non superiori a € 10.000 (come disposto dal D.lgs. 8/2016 che ha, sul punto, modificato l’art. 2.1bis DL 463/86). Due sono i possibili scenari cui il Datore inadempiente può trovarsi di fronte, a partire dal 6/2/16, ovvero dalla data di entrata in vigore del D.lgs. 8/2016.

A) OMISSIONE CONTRIBUTIVA INPS INFERIORE A € 10.000 (per anno solare):
Per questo caso, la Circolare INPS 121/2016 (che, sul punto, ha recepito la Nota 9099/2016 del Ministero del Lavoro) precisa quanto segue:
-Il Datore di Lavoro ha tre mesi (decorrenti dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione) per regolarizzare la propria posizione.
-Medio tempore, ogni efficacia giuridica connessa al procedimento di accertamento contributivo è sospesa: il Verbale di contestazione dell’illecito amministrativo, notificato ex. art. 14 l. 689/81, recherà l’avvertenza che il versamento delle ritenute omesse nei successivi tre mesi comporta la non punibilità dell’autore dell’illecito, sia l’avvertenza che, in caso di mancato versamento, la sanzione troverà applicazione e il trasgressore, ai fini dell’estinzione del procedimento sanzionatorio, potrà versare l’importo ridotto della sanzione nel successivo termine di 60 gg. -Scaduto invano il termine di tre mesi, per le sanzioni amministrative, potranno decorrere i termini per il pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta ex. art. 16 l. 689/1981;
-Il pagamento della sanzione ridotta sottrae il Datore di Lavoro al rischio di una maggiore sanzione amministrativa comminata nell’ordinanza-ingiunzione, in caso di mancato versamento delle ritenute. Diversamente, il Datore dovrà versare la maggiore sanzione, a norma della l. 689/81.

B) OMISSIONE CONTRIBUTIVA INPS SUPERIORE A € 10.000 (per anno solare):
In questo caso, l’illecito mantiene rilevanza penale e sarà punito con la reclusione fino a 3 anni, ovvero con la multa fino a € 1.032,00.
Anche in questo caso, la legge concede al Datore un periodo di tempo pari a tre mesi per regolarizzare il debito contributivo: in caso di pagamento nel trimestre, nessuna conseguenza penale potrà applicarsi al Datore di Lavoro. In caso di mancata regolarizzazione, l’organo accertatore (per lo più, INPS, ma non solo) dovrà provvedere ad inoltrare la denuncia all’Autorità Giudiziaria nella quale si darà contezza anche dell’esito, negativo o positivo, dell’invito a versare le quote omesse.

NB: In ogni caso, per il recupero della spettanza contributiva evasa, l’INPS attiverà le consuete procedure di recupero economico, anche mediante riscossione forzosa tramite ‘Equitalia’, avvalendosi degli strumenti esecutivi che la legge (in primis, il DPR 602/73) mette a disposizione.

mercoledì 13 luglio 2016

PART TIME PENSIONANDI-PRIME SINTESI

A seguito dell'entrata in vigore della Legge di Stabilità 2016 (art.1.284 comma l. 208/15, come modificato dal DL 210/2015), al Lavoratore dipendente (del settore privato!), prossimo alla pensione (alla maturazione dei requisiti entro il 31/12/2018), è consentito l’accesso ad uno speciale contratto part time con una riduzione oraria (dal 40% al 60%), accompagnata dalla corresponsione mensile, da parte datoriale, di una somma pari alla contribuzione previdenziale ai fini pensionistici a carico del datore di lavoro relativa alla prestazione lavorativa non effettuata e con riconoscimento della contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata in ragione del contratto di lavoro a tempo parziale agevolato.
La somma erogata dall’azienda è omnicomprensiva e non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non è assoggettata ad alcuna forma di contribuzione previdenziale, ivi inclusa quella relativa all’assicurazione INAIL e cessa con la maturazione definitiva del requisito pensionistico.
La misura è stata annunciata con l’ambiziosa (e forse velleitaria) scommessa di realizzare un “passaggio di testimone” tra vecchie e nuove generazioni di lavoratori, armonico, fluido, che consenta di accompagnare il Dipendente “anziano” fuori dal lavoro, ma con un percorso graduale, senza contraccolpi sulla pensione (ricordiamo che, post riforma Fornero, anche gli anziani applicano, sia pure pro-quota, il sistema contributivo) e che prefiguri per i giovani lavoratori un percorso che non sia ostacolato da inutili e disfunzionali “barriere all’ingresso” del mercato del lavoro.
Ogni valutazione, ogni bilancio sulla possibile efficacia di tali misure è oltremodo prematuro.
Una cosa è, comunque, certa: i Patronati dovranno fare la loro parte, per fornire ai Lavoratori interessati ogni informazione utile per le loro valutazioni.
L'INPS ha diramato i primi chiarimenti applicativi con la Circolare 90/2016, che potrete trovare nel sito web istituzionale dell'Istituto.

mercoledì 6 luglio 2016

LA CONCILIAZIONE EX. ART. 7 L. 604/66 DOPO L'INTRODUZIONE DELLE "TUTELE CRESCENTI"-FLASH

Dopo lunga riflessione, grazie alle considerazioni molto convincenti del dr. FRIGERIO, pubblicate nello Speciale Licenziamento GMO per Euroconference news del 29/6/16, sono in grado di precisare alcune note sulla conciliazione preventiva obbligatoria, prevista dalla l. 92/2012 (art. 7 l. 604/66), per i “licenziamenti GMO” per le Aziende con più di 15 Dipendenti.
Tale conciliazione si applica solo ed esclusivamente a quelle Aziende che, in via di esaurimento, per i licenziamenti dei propri dipendenti applichino ancora le “reintegra” al momento dell’entrata in vigore delle “tutele crescenti” (7 marzo 2015) ex D.lgs. 23/2015.
La conciliazione ex. art. 7 l. 604/66 deve, al contrario, ritenersi abrogata per i casi di licenziamento dei lavoratori soggetti alle nuove regole sulle “tutele crescenti” dopo il 7/3/2015: per queste, si applica la diversa “offerta di conciliazione” (esente IRPEF e INPS) ex. art. 6 D.lgs. 23/2015 (conciliazione ex post, non ex ante come nella normativa previgente).
A margine, ricordiamo che, nel sistema previgente, beneficiavano in via automatica della NASPI le “risoluzioni consensuali” avvenute nelle conciliazioni preventive avanti la DTL.
Oggi, cancellata questa norma, il riconoscimento della NASPI deve avvenire in base ai principi generali, che, come al solito, escludono la NASPI in presenza di “risoluzioni consensuali”. Questo problema dovrebbe, però, considerarsi superato dal fatto che il nuovo D.lgs. 23/15 prevede una “offerta di conciliazione” ex. art. 6 successiva al licenziamento, non preclusiva dell’accesso alla NASPI (Int. Min. Lav. 13/2015).

martedì 5 luglio 2016

LE DIMISSIONI PER GIUSTA CAUSA DANNO DIRITTO ALLA NASPI-RIEPILOGO

Sulla scia della Circolare 94/2015, ricordiamo che l’indennità NASPI si può corrispondere anche a fronte di dimissioni per giusta causa dei Dipendenti.
L’INPS, al riguardo, esemplifica i seguenti casi:

- dal mancato pagamento della retribuzione;
- dall'aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro;
- dalle modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;
- dal c.d. mobbing;
- dalle notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell'azienda (art.2112 co.4 codice civile);
- dallo spostamento del lavoratore da una sede ad un'altra, senza che sussistano le "comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive" previste dall'art. 2103 codice civile;
- dal comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente.

In questo caso, la modulistica utile è adeguata in relazione alle esigenze di documentazione della ricorrenza dei succitati eventi.

venerdì 1 luglio 2016

PUBBLICO IMPIEGO, NUOVE NORME SUI LICENZIAMENTI DISCIPLINARI-FLASH

Il Governo ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2016, il decreto legislativo n. 116 del 20 giugno 2016, recante modifiche all’articolo 55-quater del D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di licenziamento disciplinare nelle Pubbliche Amministrazioni. In particolare, costituisce falsa attestazione della presenza in servizio qualunque modalità fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l’amministrazione presso la quale il dipendente presta attività lavorativa circa il rispetto dell’orario di lavoro dello stesso.
Della violazione risponde anche chi abbia agevolato con la propria condotta attiva o omissiva la condotta fraudolenta.
La falsa attestazione della presenza in servizio, accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze, determina l’immediata sospensione cautelare senza stipendio del dipendente, fatto salvo il diritto all’assegno alimentare nella misura stabilita dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti, senza obbligo di preventiva audizione dell’interessato.
Le disposizioni si applicano agli illeciti disciplinari commessi successivamente alla data del 13 luglio 2016.
NOTA NOSTRA: Visti i precedenti applicativi del Pubblico Impiego, raccomandiamo prudenza.
Quando è la legge a valutare una certa condotta come passibile di licenziamento disciplinare del Pubblico Dipendente, questo non dovrebbe comportare l’applicazione automatica del licenziamento, ma la sua applicazione, solo laddove ricorrano anche i presupposti di “giusta causa” ex. art. 2119 Codice Civile e “proporzionalità tra condotta e licenziamento” ex. art. 7 l. 300/70 (vedi il caso clamoroso del Prof. Rho di Bergamo licenziato per un’infrazione oggettivamente lieve, ma valutata dalla legge come licenziamento: in quel caso, il Dirigente Scolastico, nel dubbio, è stato consigliato di attenersi alla lettera della legge e ha licenziato il Docente. La Magistratura, sulla scia del clamore suscitato del caso, ha comunque provveduto a reintegrare il Docente nell’insegnamento).
A breve, comunque, Vi daremo conto dei dettagli del nuovo provvedimento legislativo.