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mercoledì 29 marzo 2017

PAGAMENTO STIPENDI: VERSO L'OBBLIGO DI PAGAMENTO SOLO PER BANCA O POSTA

E’ da poco iniziato, presso la Commissione Lavoro della Camera dei Deputati, l’esame del Disegno di legge AC-1041 che, se approvato, imporrà a tutti i Datori di Lavoro possessori di Partita IVA (non domestici) di versare la retribuzione di lavoratori e cococo solo attraverso Banca o Posta, ovvero con strumento tracciabile.
L’uso di strumento tracciabile sarebbe obbligatorio in ogni caso, a prescindere dall’osservanza delle regole “di tracciabilità” normali ex D.lgs. 231/07.
Oggi, come noto, è fatto obbligo procedere a pagamenti “tracciati” (bonifico bancario-postale, assegno non trasferibile) per importi pari o superiori a € 3.000; quando sarà approvato il DDL, lo stipendio dovrà in ogni caso essere versato tramite strumento “tracciabile”, anche se l’importo dovuto al Dipendente sia inferiore (anche di molto) a € 3.000. Quando sarà approvato il DDL, al Datore di Lavoro (non domestico) sarà in ogni caso vietato versare la retribuzione in contanti o assegno non trasferibile.
E’, al momento, prematuro entrare nei dettagli del DDL. Basterà ricordare che il Disegno di legge nasce per scoraggiare la prassi fraudolenta di certe aziende che versano retribuzioni inferiori al minimo di CCNL, dietro il “paravento” di buste paga normali. A questo proposito, per consentire l’agevole controllo dei versamenti stipendiali, il DDL prevede l’obbligo per il Datore di indicare nella comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro, con sanzioni pesantissime in caso di omissione: € 500, in caso di omessa comunicazione al Centro per l’Impiego (nella Comunicazione obbligatoria) e da da € 5.000 a € 50.000, in caso di violazione complessive delle nuove norme.
Proprio questo profilo sta creando i primi giustificati malumori dei Consulenti del Lavoro (vedi Fondazione Studi CDL, link: http://www.consulentidellavoro.it/index.php/siti-istituzionali/fs/approfondimenti/item/7525-nuove-modalita-di-pagamento-delle-retribuzioni).
Per una panoramica dei lavori parlamentari, si veda al link:
http://www.camera.it/leg17/126?tab=4⋚=17&idDocumento=1041&sede=&tipo=

venerdì 24 marzo 2017

ABROGAZIONE VOUCHER-LAVORO ACCESSORIO: IL MINISTERO DEL LAVORO CHIARISCE QUALE NORMATIVA SI APPLICA NEL PERIODO TRANSITORIO?

Per impedire lo svolgimento del referendum promosso dalla CGIL, il Governo ha emanato il DL 25/2017 che cancella i voucher dall’ordinamento giuslavoristico italiano.
Per effetto delle nuove norme, a partire dal 17/3, le Aziende non potranno più acquistare voucher, né far prestare lavoro al personale a questo titolo.
Se l’Azienda ha acquistato voucher, prima della loro abrogazione, ovvero in data anteriore al 17/3, i voucher potranno essere utilizzati entro e non oltre il 31/12/2017.
Quale normativa si applica nel sopracitato “periodo transitorio”?
Dopo i dubbi espressi dalla Fondazione Studi CDL (parere 2/2017), il 21 marzo 2017, il Ministero del Lavoro ha diffuso, via comunicato stampa, i seguenti importanti chiarimenti:
Il Decreto legge 17 marzo 2017, n. 25, "Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti", dispone, al primo comma dell'articolo 1, l'abrogazione degli articoli 48, 49 e 51 del Decreto legislativo n. 81/2015 relativi alla disciplina del lavoro accessorio.
Al comma 2 la norma prevede che possano essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017 i buoni per prestazioni di lavoro accessorio richiesti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto.
A tale proposito, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali chiarisce che l'utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio, nel periodo transitorio sopra ricordato, dovrà essere effettuato nel rispetto delle disposizioni in materia di lavoro accessorio previste nelle norme oggetto di abrogazione da parte del decreto.    
Se abbiamo inteso bene, il Ministero ci sta dicendo:
Fino al 31/12/17, per i voucher in esaurimento, pertanto, resta vigente la normativa sui voucher ex. artt. 48 ss D.lgs. 81/2015. Resta, altresì, obbligatoria la comunicazione preventive in vigore da ottobre 2016. Con questo, il Ministero sembra smentire i Consulenti del Lavoro, che avevano ritenuto non più dovuta, nel “periodo transitorio”, la comunicazione preventiva”.
Se abbiamo inteso bene, lo scopriremo nei prossimi giorni.

venerdì 17 marzo 2017

IL LAVORATORE CHE CONTESTI IL DEMANSIONAMENTO (A TORTO, O A RAGIONE) DEVE COMUNQUE PRESTARE SERVIZIO! PAROLA DI CASSAZIONE!-FLASH

Un Dipendente contesta il demansionamento? Deve, comunque, prestare servizio! Indipendentemente dal fatto che le Sue contestazioni siano o meno fondate.
La contestazione di “demansionamento” (anche se giusta) non fa venire meno i fondamentali “obblighi di diligenza” (art. 2104 Codice Civile), propri del lavoro subordinato, che impongono al Dipendente di garantire la continuità della propria prestazione lavorativa.
Tutto questo vale, salvo che il Dipendente accusi un pericolo alla propria professionalità, alla dignità di persona talmente grave da ritenere giustificata (se non obbligata) l’astensione dal lavoro a titolo di autotutela contrattuale.
Questo, il contenuto della sentenza nr. 9060/2016.
In questa sentenza, la Corte di Cassazione ha dato torto ad una Infermiera/Ausiliaria che, contestando il demansionamento a “addetta alle pulizie”, aveva rifiutato di svolgere la propria prestazione lavorativa.
Correlativamente, la Cassazione aveva confermato la legittimità del licenziamento per giusta causa spiccato dalla Casa di Cura Datrice di Lavoro.
Il testo della Cassazione è al link: http://www.infermieristicamente.it/media/Sent-_9060_DEL_2016_demansionamento.pdf

martedì 14 marzo 2017

OBBLIGO DI FEDELTA' E LICENZIAMENTO DISCIPLINARE: PER TRADIRE L'AZIENDA BASTA ... IL PENSIERO! (CASS. 3739/2017)

Caso:
Tizio, tecnico di una industria chimica, da tempo "sotto osservazione" in Azienda, viene sorpreso in possesso di appunti manoscritti relativi a informazioni confidenziali su un prodotto denominato copolymer. Le informazioni rilevavano le materie prime utilizzate, il loro costo, l’identità di fornitori e clienti, le modalità di produzione e trasporto. Il Dipendente viene licenziato in via disciplinare, per violazione del dovere di fedeltà. Tizio ricorre in giudizio contestando di non aver arrecato danno all’Azienda, per non aver divulgato il documento.

Risposta (tratta da Cass. 3739/2016):
Le condotte disciplinari sono passibili, nei casi più gravi, di licenziamento per giusta causa, sia che siano “illeciti realizzati e consumati”; sia che siano illeciti soltanto “tentati”. Il caso emblematico è la sequenza “Sottrazione”-“Divulgazione” di documenti riservati. Sicuramente, sottrazione di documenti riservati e divulgazione del loro contenuto riservato-confidenziale costituiscono condotte distinte. Ma sono anche logicamente collegate. La “divulgazione” presuppone la “sottrazione”; la “divulgazione” porta alle estreme conseguenze la condotta di “sottrazione”. Nel caso di specie, Tizio è stato sorpreso mentre “sottraeva” i documenti: ed è lecito, per l’Azienda, interpretare questa “sottrazione” come finalizzata alla loro “divulgazione” a danno dell’Azienda: “divulgazione” che, nel caso di specie, non si è realizzata, ma è stata solo tentata. Resta, quindi, punibile e passibile di licenziamento la mera sottrazione cui non sia seguita la vera e propria “divulgazione” dei documenti riservati aziendali. Per ritenere violato l’obbligo di fedeltà, basta, dice la Cassazione, una condotta anche solo “potenzialmente lesiva”.
Il testo della sentenza, lo trovi al link:
http://www.tcnotiziario.it/Articolo/Index?idArticolo=358959&tipo=&cat=ULTLAV&fonte=Teleconsul.it%20-%20Ultimissime%20Lavoro

martedì 7 marzo 2017

COMPENSI AMMINISTRATORI: POSSIBILE IL PIGNORAMENTO, ANCHE OLTRE IL QUINTO-FLASH

Compensi degli Amministratori sono pignorabili senza limiti, a prescindere, quindi, dal “quinto”.
Questo è il parere della Cassazione che si è pronunciata a Sezioni Unite con la sentenza nr. 1545/2017: la Cassazione ha escluso il vincolo del “quinto”, ritenendo che il rapporto dell’Amministratore, difettando del requisito del “coordinamento” (tipico, invece, del co.co.co.), non potrebbe definirsi “para-subordinato” ex. art. 409 num. 3) CPC e non potrebbe fruire delle stesse tutele e limitazioni nel pignoramento previste per il lavoro dipendente (il limite del “quinto”). Questa sentenza pone fine alle incertezze applicative insorte soprattutto a seguito della sentenza nr. 10680/1994 (Cassazione Sezioni Unite) che aveva qualificato come “parasubordinato” il rapporto dell’Amministratore della Società: una qualificazione che non aveva convinto molti giudici, non propensi a riconoscere nell’Amministratore la classica e tipica “debolezza contrattuale” propria dei cd “lavoratori para-subordinati”.
Ricordiamo che stiamo parlando di crediti diversi da quelli EQUITALIA, per cui valgono regole diverse.
Il testo della sentenza lo trovate al link: http://www.webgiuridico.it/sentenze2017/1545-2017.htm

giovedì 2 marzo 2017

PREMIO NATALITA' INPS 2017: COME RICHIEDERLO-FLASH

E’ stata pubblicata la Circolare INPS nr. 39/2017: in questa Circolare, l’Ente riepiloga i requisiti necessari per ottenere il premio natalità di € 800,00 destinato alle future mamme e ai nuovi nati di quest’anno (2017, appunto), nonché la documentazione necessaria da presentare. L’INPS, riepilogando quanto previsto dalla legge 232/2016 (art.1.353°comma), precisa che il premio è riconosciuto alle madri gestanti (non necessariamente lavoratrici, né dipendenti, né autonome) che siano

1) Residenti in Italia;
2) In possesso della cittadinanza italiana o comunitaria;
3) In possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

Il premio è riconosciuto a fronte dei seguenti eventi:

a) Compimento del 7° mese di gravidanza;
b) Parto, anche se antecedente l’8° mese di gravidanza;
c) Adozione del minore, nazionale o internazionale;
d) Affidamento preadottivo nazionale o internazionale.

La domanda va presentata attraverso le procedure che saranno prossimamente messe a punto dall’INPS:
-Dopo il compimento del 7° mese di gravidanza, la richiedente dovrà allegare la certificazione sanitaria di data presunta del parto, rilasciata dal Medico Specialista del Servizio Sanitario Nazionale;
-Dopo il parto, la richiedente dovrà auto-certificare nella domanda la data del parto e le generalità del bambino.
Alle madri che versino in queste condizioni compete il beneficio economico di cui sopra.
Il testo della Circolare richiamata lo trovate al link:

https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Circolari/Circolare%20numero%2039%20del%2027-02-2017.htm&iIDDalPortale=&iIDLink=-1