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martedì 24 dicembre 2013

BUONE FESTE 2013 DALLO STUDIO LANDI

AI LETTORI E FREQUENTATORI DEL SITO FACCIAMO I MIGLIORI AUGURI DI BUON NATALE E DI FELICE 2014.
TORNEREMO AD AGGIORNARE IL BLOG CON L'ANNO NUOVO, CON LE NOVITA' DELLA LEGGE DI STABILITA'.

giovedì 19 dicembre 2013

TREDICESIMA MENSILITA' E CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

Caso:
Lavoratore in Cassa Integrazione a zero ore dal 01/01/2013 al 31/03/2013. Per il residuo periodo, ha regolarmente prestato attività lavorativa. Percepisce una retribuzione lorda pari a € 2.400. Come influisce la gestione della CIG sulla gestione della 13ma mensilità?
Risposta:
A fronte di questa situazione, gli oneri di 13ma mensilità andranno così ripartiti tra Datore di Lavoro e INPS.
In capo al Datore di Lavoro, spetterà la corresponsione nel mese di dicembre 2013 di una tredicesima pari ad € 1.800 [€ 2.400-(2.400/12)*3].
Per i tre mesi di Cassa Integrazione, lo stesso Lavoratore percepirà dall'INPS un'indennità pari all'80% della retribuzione, comprensiva del rateo di 13ma mensilità. Tuttavia, l'applicazione dei massimali per la liquidazione della CIG comporta sovente la perdita proprio della quota parte di mensilità aggiuntiva da ricomprendere nell'indennità.
Diversa, e più articolata, è l'ipotesi della Cassa Integrazione ad orario ridotto.
In questo caso, infatti, maturano due quote di tredicesima: la prima, corrisponde alle ore effettivamente prestate o comunque riferite ad eventuali assenze tutelate; la seconda si riferisce alle ore non lavorate, per effetto della riduzione d'orario, a causa della Cassa Integrazione e beneficerà della parziale integrazione salariale.
Per quantificare l'ammontare della 13ma mensilità che il Datore di Lavoro deve corrispondere al Lavoratore, è possibile fare riferimento al coefficiente rappresentato dalle ore lavorabili nell'anno.
Sul punto, occorre tuttavia aggiungere come l'INPS sia intervenuto un anno fa attraverso un messaggio (num. 17610/2012), avente ad oggetto la Domanda di autorizzazione CIGO industria, con particolare riguardo alla compilazione del flusso UNIEMENS ed alle modalità di calcolo della prestazione.
Con questo ultimo messaggio, l'INPS ha voluto, tra l'altro, esplicare gli elementi e l'algoritmo utilizzati dal medesimo Istituto per il calcolo della prestazione nei casi di comunicazione dei dati relativi ai periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa tramite il flusso UNIEMENS (affrontati dall'Istituto attraverso la Circolare 13/2011).
Per i riflessi del "massimale CIG" sulla 13ma a carico dell'INPS vedi il post di questo Blog: http://costidellavoro.blogspot.it/2013/12/cig-carico-dellinps-la-tredicesima.html). 

ACCERTAMENTO TECNICO-PREVENTIVO: PER QUALI PRESTAZIONI PREVIDENZIALI SI APPLICA?

AVVERTENZA: Nel post di gennaio scorso, parlammo dell'accertamento tecnico-prevetivo come nuovo strumento per il contenzioso previdenziale (link:http://costidellavoro.blogspot.it/2013/01/accertamento-tecnico-preventivo-ex-art.html). Inizieremo da ora a trattare alcuni quesiti relativi a casistiche specifiche.
Quesito:
A quale tipologia di prestazioni per invalidità si applica l'accertamento tecnico preventivo ex. art. 445bis Codice di Procedura Civile?
 
Risposta:
L'art. 445bis CPC connette la procedura dell'accertamento tecnico preventivo alle "controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonchè pensione di inabilità e di assegno di invalidità disciplinati dalla legge 12 giugno 1984 nr. 222".
Conseguentemente, detta procedura non è applicabile alle seguenti fattispecie (in quanto non richiamate):
 
a) Pensione di vecchiaia anticipata a favore degli invalidi all'80% (art. 01.08°comma D.lgs. 503/1992);
b) Pensioni ai superstiti in favore dei soggetti maggiorenni inabili ex. art. 13 DRL 14/04/1939 nr. 636;
 
Non si può escludere che detta esclusione possa cadere, in caso di pronuncia di illegittimità costituzionale.
 
 

UNA TANTUM COCOPRO DISOCCUPATI ENTRO IL 31/12

Dal 01 gennaio 2013, ai collaboratori coordinati e continuativi "a progetto" iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata INPS, compete un'indennità una tantum in presenza di una serie di requisiti congiunti definiti ex. art. 02.51°comma l. 92/2012, Circ. INPS 38/2013, Msg INPS 16961/2013):
 
a) Aver operato, nel corso dell'anno precedente, in regime di mono-committenza;
b) Avere conseguito l'anno precedente un reddito lordo complessivo soggetto a imposizione fiscale non superiore al limite di € 20.000, annualmente rivalutato, derivante unicamente da prestazioni di collaborazioni a progetto. Nel computo del reddito, rientra anche la prestazione INPS erogata in caso di maternità indennizzata al Collaboratore;
c) Con riguardo all'anno di riferimento (2013, nel ns caso), deve risultare accreditato, presso la Gestione Separata INPS, un numero di mensilità non inferiore ad uno (pari per il 2013 a € 354.75);
d) Avere avuto un periodo di disoccupazione ininterrotto non indennizzato di almeno due mesi nell'anno precedente;
e) Risultare accreditato nell'anno precedente almeno quattro mensilità presso la predetta Gestione Separata INPS, compresi gli accrediti figurativi, a fronte di periodi di assenza per maternità obbligatoria (pari nel 2012 a € 1.379,53).
 
Le domande interessano, pertanto, l'anno di riferimento 2013 e, quindi, si riferiscono ai collaboratori a progetto che maturino il requisito di cui alla lettera c) e presentino entro l'anno domanda all'INPS.
Sono escluse le collaborazioni intercorse con la PA, nonchè i Lavoratori iscritti alla Gestione Separata a vario titolo, ma non inquadrabili nell'ambito di applicazione dei contratti di collaborazione "a progetto" (assegnisti di ricerca, dottorandi di ricerca con borsa di studio e cococo senza progetto).
Inoltre, il requisito della "monocommittenza" va riferito al 2012, a differenza della previgente disciplina, ed essa deve essere garantita con lo stesso Committente per tutto l'anno precedente a quello in cui viene presentata la domanda di prestazione. In particolare, la "monocommittenza" sussiste anche se nel corso dello stesso anno (nel ns caso, il 2012), il Lavoratore abbia avuto più rapporti di collaborazione, purchè con il medesimo Datore di Lavoro (Circ. INPS 38/2013).
Per quanto attiene al requisito della disoccupazione, la legge richiede un periodo ininterrotto di almeno 02 mesi, in relazione all'anno di riferimento 2013, deve sussistere nell'anno 2012. Si deve trattare di stato di disoccupazione acquisito presso il Centro Provinciale per l'Impiego, a cui il Collaboratore ha rilasciato la prevista dichiarazione "di disponibilità" alla ricerca di un'altra occupazione.
Nella domanda relativa all'anno di riferimento 2013, e solo per quest'anno, in sede di prima applicazione, il richiedente deve dichiarare l'assenza di contratto di lavoro per almeno 02 mesi nell'anno 2012 (Circ. INPS 38/2013). Pertanto, solo per quest'anno, anzichè sussistere i 02 mesi minimi di disoccupazione nell'anno 2012, è sufficiente che il collaboratore dichiari di essere rimasto senza contratto di lavoro per almeno 02 mesi ininterrotti nell'anno 2012, purchè tale periodo non sia stato indennizzato (Mes. INPS 16961/2013). Ciò in pratica significa che il richiedente, all'atto della presentazione della domanda, può essere anche occupato.
 
La domanda di prestazione deve essere presentata dal collaboratore entro il 31/12 dell'anno di riferimento, salvo che il requisito di almeno 01 contributo mensile accreditato nella Gestione Separata INPS venga maturato nel mese di dicembre 2013, perchè in questo caso il termine di presentazione della domanda, relativa all'anno di riferimento, è prorogata fino al31/01 dell'anno successivo a quello di riferimento e, quindi, al 31/01/2014.
La presentazione delle domande, oltre che le consuete modalità (invio cartaceo con raccomandata) può essere effettuata in via telematica tramite web per utenti in possesso di PIN dispositivo (mod. CoCoPro 2013).
 
L'importo della prestazione è pari per il 2013 (anche per il 2014 e 2015) al 7% (5% nelle annualità successive) del minimale annuo del reddito in vigore per Artigiani e Commercianti iscritti alla relativa Gestione Previdenziale INPS, moltiplicato per il minor numero tra le mensilità accreditate l'anno precedente e quelle non coperte da contribuzione.
 
Es.
 
Minimale INPS Commercianti/Arginani per il 2013: € 15.357.
08 mensilità accreditate l'anno precedente e 04 non coperte da contribuzione
Indennità pari a € 4.299.96 (15.357 x 7% = 1.074,99 x 4= 4.299, 96).
 
La prestazione è liquidata dall'INPS:
-in un'unica soluzione, se l'importo della prestazione è pari o inferiore a € 1.000;
-in importi mensili pari o inferiori a € 1.000, se l'importo della prestazione è superiore a € 1.000.
 
La prestazione è soggetta a tassazione separata ex. art. 17 TUIR. In attesa della procedura definitiva, si applica l'aliquota del 23% sull'importo o sugli importi da erogare.
Rispetto all'esempio precedente, l'indennità verrà erogata in quattro rate di € 1.000 cad., più una quinta per il residuo di € 299.96.
L'erogazione dell'indennità oltre il 120° giorno dalla data della domanda comporta la corresponsione degli interessi legali.
 

mercoledì 18 dicembre 2013

TREDICESIMA MENSILITA' E OPERAI DELL'EDILIZIA

Quesito:
Come si determina la 13ma mensilità per gli Operai del settore Edilizia?
Risposta:
Per questa tipologia di soggetti, il trattamento economico spettante per la gratifica natalizia e le ferie viene assolto dall'impresa attraverso la corresponsione di una maggiorazione -cd. accantonamento lordo- pari al 18,50% (di questo, il 10% a titolo di gratifica natalizia e l'8,5% a titolo di ferie), calcolata su paga base, ex indennità di contingenza, EDR, indennità territoriale di settore, maggiorazione per capisquadra, per tutte le ore di lavoro normale contrattuale effettivamente prestate e per la festività (esclusa quella del 4 novembre).
Gli importi così calcolati devono essere accantonati - al netto delle ritenute di legge- dalle imprese presso la Cassa Edile di riferimento, secondo un criterio convenzionale.
L'ammontare dell'accantonamento corrisponde, in genere, all'applicazione della percentuale del 14,20% calcolato sulla stessa base imponibile prevista per il calcolo della maggiorazione.
Nel caso di infortunio o malattia professionale,  le percentuali , rispettivamente di maggiorazione o accantonamento, di entità diversa stabilita a livello territoriale dalle singole Casse Edili.
Le Casse Edili erogheranno agli Operai -in genere due volte l'anno- le quote dovute a titolo di gratifica natalizia.

IMPORTANTE!!!!! MODIFICATO IL TASSO DI INTERESSE LEGALE

di Claudio Caldognetto
Con il Decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze del 12 dicembre 2013,  pubblicato sulla G.U. n.292 del 13.12.2013 il tasso di interesse legale è sceso di 1,5 punti passando dal 2,5% al 1% con decorrenza 1.1.2014.
Nella tabella che segue sono riepilogate le misure del tasso nel corso degli anni:
Dal
Al
Interesse legale
Riferimento  normativo
21.04.1942
15.12.1990
5%
Articolo 1284 Codice Civile
16.12.1990
31.12.1996
10%
Legge 26 novembre 1990, n. 353
01.01.1997
31.12.1998
5%
Legge 23 dicembre 1996, n. 662
01.01.1999
31.12.2000
2,5%
D.M. 10 dicembre 1998
01.01.2001
 31.12.2001
3,5%
D.M. 11 dicembre 2000
01.01.2002
31.12.2003
3%
D.M. 11 dicembre 2001
01.01.2004
31.12.2007
2,5%
D.M.  1 dicembre 2003
01.01.2008
31/12/2009
3%
D.M. 12 dicembre 2007
01/01/2010
31/12/2010
1%
D.M. 4 dicembre 2009
01/01/2011
31/12/2011
1,5%
D.M. 7 dicembre  2010
01/01/2012
31/12/2013
2,5%
D.M. 12 dicembre 2011
01/01/2014

1%
D.M. 12 dicembre 2013
La misura del saggio di interesse tocca una serie di problematiche fra le quali:
A) Locazioni
Il deposito cauzionale (massimo tre mensilità di canone) è fruttifero di interessi legali che devono essere corrisposti al conduttore alla fine di ogni anno (art. 11 e art. 41 L. 392/1978 anche per le locazioni non abitative).
In caso di azienda concedente che ha ricevuto il deposito cauzionale compete l’obbligo di rilevare contabilmente sia gli interessi passivi, che dovrà pagare al conduttore, che quelli attivi che matureranno a proprio credito qualora avesse attivato un deposito bancario a questo scopo. In entrambi i casi l’imputazione avverrà per competenza. Inoltre l’impresa concedente dovrà rilevare il debito per il deposito cauzionale. E’ infatti vietata dal principio contabile n. 22 l’indicazione del deposito ricevuto fra i conti d’ordine. L’impresa conduttrice (inquilino), dovrà, invece, rilevare il credito per cauzioni erogate (BIII2 e non nei Conti d’Ordine), nonché imputare per competenza gli interessi attivi maturati a suo favore per effetto del deposito cauzionale. Si ricorda che è consentito al conduttore di sostituire il deposito cauzionale con una fidejussione bancaria o assicurativa di pari importo a favore del concedente, purché ciò sia previsto dal contratto di locazione. In tal caso non deve essere fatta alcuna rilevazione di interessi, ma solo la rilevazione nei conti d’ordine della fidejussione prestata come previsto dal principio contabile n. 22
B) Interessi diversi da quelli per ritardati pagamenti di transazioni commerciali
Sia in caso di mora del debitore (art. 1224 Cod. Civ.) che in caso di interessi compensativi (art. 1282 Cod. Civ.), il medesimo deve pagare gli interessi al tasso legale anche se non erano stati previsti o pattuiti precedentemente. Se la misura degli interessi è superiore a quella del saggio legale essa deve essere determinata per iscritto;
C) Ravvedimento operoso
Il D.Lgs. 472/1997 prevede che in caso di ravvedimento operoso per tardivi e omessi versamenti di imposte, oltre alla sanzione amministrativa, sono dovuti anche gli interessi al tasso legale. Ciò comporta che il contribuente che intenda regolarizzare un omesso o insufficiente versamento nel 2014 dovrà calcolare gli interessi del 2,5% fino al 31/12/2013 e dell’1% dal 01/01/2014 fino alla data di effettivo pagamento;
D) Sanzioni civili ridotte dall’I.N.P.S. e dall’I.N.A.I.L.
L’I.N.P.S. e l’I.N.A.I.L.  attuano una particolare procedura di calcolo delle sanzioni e degli interessi in caso di violazioni contributive. Tale procedura si basa sul TUR (Tasso Ufficiale di Riferimento U.E.) cui viene aggiunta una maggiorazione. E’ prevista anche la riduzione delle sanzioni così calcolate. Non viene utilizzato il tasso legale, però si deve tener presente che con la circolare n. 158 del 2013  l’Istituto ha precisato che, ai sensi dell’art. 1, comma 220, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il limite massimo della citata riduzione non può essere inferiore alla misura dell’interesse legale. Pertanto “qualora il tasso del TUR scenda al di sotto del tasso degli interessi legali, la riduzione massima sarà pari al tasso legale, mentre la riduzione minima sarà pari all’interesse legale maggiorato di due punti”. Il TUR attualmente è dello 0,25% (delibera BCE del 07/11/2013). Per l’I.N.A.I.L. si rimanda alla circolare 54 del 2013.
E) Somme dovute a seguito di cause giudiziarie
In caso di controversie in materia civile, assicurativa e del lavoro sono dovuti gli interessi legali. In particolare per i crediti di lavoro il giudice, in base all’art. 429 C.P.C., deve determinare il maggior danno subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito e gli interessi legali.
F) Versamento di somme dovute in situazioni pre-contenziose ( accertamento con adesione, adesione al PVC, conciliazione giudiziale, ecc.).
G) Coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie
La modifica del saggio degli interessi legali ha effetto diretto sul calcolo dei coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, allegato al Testo Unico approvato con D.P.R. 26.04.1986, n. 131 e successive modificazioni.
Si ricorda che invece:
·        debiti e crediti tributari, rateizzazione dei versamenti di imposte e rimborsi di imposte hanno proprie e articolate misure di interessi;
·        gli interessi di mora automatici per ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali sono soggetti alla particolare normativa del D.Lgs. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. 192/2012, e vengono fissati con un Comunicato del Ministero dell’Economia e Finanze pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale;
·        gli interessi sui finanziamenti erogati dalle imprese ai propri dipendenti costituiscono fringe benefit nella misura del 50% della differenza fra il tasso ufficiale di riferimento (TUR) e il tasso applicato dall’impresa (art. 51, co. 4 lett. B del Tuir);
·        in caso di omessi o ritardati pagamenti di contributi previdenziali all’INPS e di premi assicurativi all’INAIL è dovuto il tasso ufficiale di riferimento (TUR vedi sopra) maggiorato di 5,5 punti.
 

CIG A CARICO DELL'INPS: LA TREDICESIMA CORRISPOSTA FINO AL MASSIMALE

Quesito:
L'anno passato sono stato in CIG a zero ore per 06 mesi. Come mai, l'INPS mi ha corrisposto una quota tanto piccola di 13ma? Non doveva spettarmi per legge la 13ma finanziata dall'INPS? Grazie.
 
Risposta:
Il messaggio INPS 11110/2006 ha chiarito che la 13ma in caso di CIG a "zero ore" è rimborsabile sì dall'INPS, ma nei limiti del massimale. Per questo, non è infrequente che le quote di 13ma o 14ma a carico dell'INPS non vengano rimborsate.
In concreto, pertanto, possono verificarsi le seguenti ipotesi:
 
a) Integrazione salariale (80% retribuzione globale) è superiore al massimale: In questo caso, le quote di mensilità aggiuntive non sono integrabili per le ore di intervento della CIG, in quanto, per tali ore, è già stato corrisposto l'importo massimo;
b) Integrazione salariale (80% retribuzione globale) è inferiore al massimale: In quest'ipotesi, le quote di 13ma mensilità sono integrabili sino al raggiungimento del massimale.
 

IL DIPENDENTE INSTALLA "EMULE" SUL PC AZIENDALE (ABUSIVAMENTE) E CANCELLA DATI AZIENDALI? NON PO PUOI LICENZIARE!

Lascia davvero allibiti una recentissima sentenza della Cassazione (sent. 26/11/2013 nr. 26397) con la quale è stato dichiarato illegittimo il licenziamento di un Dipendente, che, in violazione di disposizioni espresse aziendali, aveva installato Emule sul PC Aziendale.
A dare retta a DE FAZIO, commentatore della relativa sentenza ne Guida al Lavoro de Il Sole 24 Ore del 13 dicembre 2013, la sentenza è stata cassata per gravi errori procedurali, davvero "sul filo di lana".
Tutti i motivi allegati sarebbero teoricamente validi, ma ...
(...)
VUOI PROSEGUIRE NELLA LETTURA DEL POST? VAI ALLA PAGINA FB DELLO STUDIO LANDI AL LINK: https://www.facebook.com/notes/studio-landi-cdl-francesco/il-dipendente-installa-emule-sul-pc-aziendale-abusivamente-e-cancella-dati-azien/620946547966257https://www.facebook.com/notes/studio-landi-cdl-francesco/il-dipendente-installa-emule-sul-pc-aziendale-abusivamente-e-cancella-dati-azien/620946547966257

martedì 17 dicembre 2013

CCNL COMUNICAZIONE E TERZIARIO AVANZATO: PROROGATO LA DISCIPLINA COLLETTIVA TRANSITORIA DELL'APPRENDISTATO

Con la presente, si comunica che, con Accordo del 18 novembre 2013, CNA, Confartigianato, Federcomunicazione SLC-CGIL hanno provveduto a prorogare al 31/03/2014 la disciplina transitoria interconfederale del 03 maggio 2012 relativa all'apprendistato professionalizzante per il CCNL Comunicazione-Terziario avanzato.
La proroga si giustifica in funzione ...
(...)
VUOI TERMINARE LA LETTURA DEL POST? VAI ALLA PAGINA FB DELLO STUDIO LANDI AL LINK: https://www.facebook.com/notes/studio-landi-cdl-francesco/ccnl-comunicazione-e-terziario-avanzato-prorogato-la-disciplina-collettiva-trans/620475054680073

CONTRATTO DI APPRENDISTATO: RECESSO DURANTE E AL TERMINE DELLA FORMAZIONE

Quesito:
Una volta assunto un apprendista, lo si può licenziare liberamente?

Risposta:
Non si può rispondere semplicisticamente al quesito.
Al Datore di Lavoro è consentito recedere liberamente ex. art. 2118 Codice Civile dall'apprendistato solo con preavviso decorrente "dal termine del periodo di formazione", con riconoscimento della cd "prova d'arte" dell'apprendista. Va da sè che, se il Datore non esercita tempestivamente tale facoltà, il rapporto si considera ipso iure a tempo indeterminato.
Durante il rapporto, invece, l'apprendista è licenziabile solo in forza delle disposizioni limitative del licenziamento ex. l. 604/1966 o ex. l. 300/1970, come riconosciuto a suo tempo dalla sentenza nr. 169/1973 della Corte Costituzionale. Questa conclusione, si ritrova confermata oggi con l'adozione del D.lgs. 167/2011 (Testo Unico sull'apprendistato) dall'art. 01 secondo il quale l'apprendistato deve intendersi come "contratto di lavoro a tempo indeterminato".
Va da sè, comunque, che la presenza di obblighi formativi specifici dell'apprendistato in capo al Datore interferisce sulla valutazione della "giusta causa"/"giustificato motivo": è evidente che il "giustificato motivo" a base del licenziamento dell'apprendista deve giustificare anche l'interruzione della formazione: chè se la formazione viene interrotta arbitrariamente e senza motivi validi, si determina la sanzione ex. art. 07 D.lgs. 167/2011 (già art. 5304°comma D.lgs. 276/2003) con maggiorazione al 100% della contribuzione INPS.


 

DISFARSI DEL LAVORATORE A TERMINE COSTA MENO: LO CONFERMA L'UNIONE EUROPEA!

Quesito:
Da anni, sono impiegata a tempo determinato da un'Azienda con contratti che mi hanno assicurato essere illegittimi. Da un mese, è cessato il mio ultimo rapporto a termine: cessazione illegittima, dato che il termine era illegittimo.Posso ottenere le tutele dell'art. 18 St. lav., se ottengo la "trasformazione" a tempo indeterminato del rapporto a termine? Grazie.
 
Risposta:
A rapporto cessato, vedremmo particolarmente difficile l'attivazione delle tutele "vincolistiche" del licenziamento, che presuppongono un rapporto continuativo, interrotto arbitrariamente. Ci fosse stata l'intimazione alla prosecuzione del rapporto prima della scadenza, sussistendo i requisiti dimensionali dell'art. 18, con formale contestazione dell'illegittimità del termine, ci sarebbero magari state più possibilità, ma ora ...
In questo caso, al Dipendente assunto illegittimamente a termine, che si sia visto riconosciuta la "trasformazione giudiziale" (ex post) del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato, è riconosciuto un risarcimento che può oscillare da un minimo di 2,5 mensilità ad un massimo di 12 mensilità. Una disposizione introdotta dalla l. 183/2010, confermata dalla Corte Costituzionale e recentemente anche dalla Corte di Giustizia ex. C-361/2012, variamente contestata, ma che colma una lacuna normativa per i rapporti a termine, privi, a differenza dei rapporti a tempo indeterminato, di criteri legali di forfettizzazione (in un limite e un massimo) del danno. Per i rapporti di lavoro a termine, infatti, la fattispecie restava regolata dall'art. 1226 Codice Civile, rimettendosi così all' "equità" del Giudice la determinazione del risarcimento per la rottura della "aspettativa di durata" del rapporto. Gli esiti contrastanti della giurisprudenza hanno indotto il legislatore ad introdurre una forfettizzazione dei criteri di risarcimento, in modo da calmierare i "costi transattivi" di tali vertenze, altrimenti imprevedibili.
 

lunedì 16 dicembre 2013

I DISABILI: CHI HA DIRITTO AL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO?

Ai fini della normativa sul "collocamento obbligatorio", cosa si intende per "persona disabile"?
Secondo la l. 104/92, si definisce "persona disabile" l'handicappato che presenta una minorazione fisica, psichica e sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
La valutazione dell'handicapp non è ancorata a Tabelle, rilevando non le mere condizioni psicofisiche del soggetto, quanto la natura e l'entità dello svantaggio sociale, in relazione agli aspetti lavorativi , sociali e relazionali della persona.
La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e all'efficacia delle terapie riabilitative.
Ove la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità.
Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.
Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua ex. art. 03, sono effettuati dalle Unità Sanitarie Locali mediante le Commissioni Mediche ex. l. 104/1992.
Ai fini del collocamento obbligatorio, la legge 68/1999 trova applicazione con riferimento ai seguenti soggetti:
 
a) Le persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche, sensoriali e portatori di handicapp intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, accertata dalle competenti Commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, in conformità alla Tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti, approvata, ai sensi dell'art. 02 del D.lgs. 23/11/1998 nr. 509, dal Ministero della Sanità, sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni, elaborata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS);
b) Le persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33%, accertata dall'INAIL in base alle disposizioni vigenti;
c) Le persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27/05/1970 nr. 382 e l. 26/05/1970 nr. 381 e succ. modd.: per "non vedenti" si intendono coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi, con eventuale correlazione: si intendono per sordomuti, coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata;
d) Le persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle Tabelle annesse al Testo Unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con DPR 915/1978.
 
Per quanto riguarda gli altri "invalidi" contemplati da speciali disposizioni di legge, restano ferme le previgenti norme.
In particolare, restano ferme le disposizioni di tutela di:
 
a) Centralinisti telefonici non vedenti ex. l. 14/07/1957 nr. 594 e succ. modd.;
b) Massaggiatori e Massiofisioterapisti non vedenti ex. l. 21/07/1961 nr. 686 e succ. modd.;
c) Terapisti della riabilitazione non vedenti ex. l. 11/01/1994 nr. 29;
d) Insegnanti non vedenti ex. art. 61 l. 20/05/1982 nr. 270; 
e) Sordomuti ex. artt. 6-7 l. 13/03/1958 nr. 308.
 
E' evidente che detti soggetti ora sono agevolissimamente sovrapponibili alla categoria generale di "disabili" ex. l. 68/1999.
A seguito dell'intervento correttivo della Corte Costituzionale (sent. 50/1990), successivamente recepito nella l. 104/92, la normativa del collocamento obbligatorio si applica altresì agli invalidi psichici. Oggi, infatti, l'art. 01.01°comma lett. a) l. 68/1999 fa riferimento (tra i destinatari del collocamento obbligatorio) anche a soggetti "affetti da minorazioni psichiche"; l'art. 09.04°comma l. 68/1999, poi, richiama i disabili psichici laddove disciplina l'avviamento al lavoro, precisando che detta categoria di disabili può essere avviata al lavoro, solo tramite Convenzioni con l'apposito Ufficio del Centro per l'Impiego Provinciale.
Sono esclusi dalla disciplina ex. l. 68/1999 soggetti altrove tutelate come le vedove e gli orfani di soggetti deceduti per cause di lavoro, guerra, servizio.
 
 
 
 

INVALIDITA' PERMANENTE, QUANDO L'INAIL RISARCISCE IL DANNO BIOLOGICO

Con riferimento agli infortuni sul lavoro, l'INAIL in riferimento alla normativa antecedente alle riforme del 2000, indennizzava (ma non risarciva) il danno patrimoniale (danno emergente, lucro cessante) sia il danno non patrimoniale (in caso di incidenza sulla capacità lavorativa del Lavoratore superiore all'11%) costituito dalla quota di danno biologico incidente sull'attitudine al lavoro (riduzione capacità lavorativa generica, perdita di chanche lavorativa, maggior sforzo per mantenere il proprio standard lavorativo, usura delle forze lavorative di riserva) sia delle sofferenze psichiche e fisiche insite nella lesione della salute.
L'art. 13.02°comma del D.lgs. 23 febbraio 2000 nr. 38 ha introdotto l'indennizzo in capitale per danno biologico per invalidità permanente dal 6% al 15% e la rendita vitalizia composta dalla rendita per danno biologico e dalla rendita per danno patrimoniale per invalidità permanente dal 16% al 100% in applicazione delle Tabelle di cui al dm 12/07/2000 (Tabelle menomazioni, Tabelle indennizzo danno biologico, Tabella coefficienti emanate dal Ministero del Lavoro in attuazione dell'art. 13 D.lgs. 38/2000).
 
 
 

venerdì 13 dicembre 2013

ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI, NON DOVUTO IL CONTRIBUTO DI MOBILITA': COMMENTO ALL'INTERPELLO MIN. LAV. 34/2013

Con Interpello nr. 34/2013, il Ministero del Lavoro ha sciolto positivamente il dubbio relativo all'esenzione del "contributo per mobilità" per le Aziende che ricorrano, nelle condizioni di cui all'art. 03.03°comma l. 223/91, all'accordo di ristrutturazione dei debiti ex. art. 182bis l. fall.
Per la verità, la soluzione era ...
(...)
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IMPRESA FAMILIARE ex ART. 230BIS: I FAMILIARI COLLABORATORI POSSONO FALLIRE?

Quesito:
I collaboratori dell'Imprenditore nell'Impresa Familiare possono fallire, se fallisce il Titolare? Grazie.
 
Risposta:
Premettiamo che l'impresa familiare è istituto regolato dall'art. 230bis del Codice Civile, secondo il quale il familiare (il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo) che presta la propria attività in modo continuativo nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia con diritto di partecipare agli utili dell'impresa e ai beni acquistati con essi, nonchè agli incrementi di azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla qualità e alla quantità del lavoro prestato.
La disposizione è, come noto, residuale, e si applica non sussistendo gli estremi di altro rapporto di collaborazione tra familiare (societario, lavoro subordinato/autonomo).
Poste queste premesse, vanno valutati i possibili riflessi del fallimento del Titolare dell'Impresa familiare sui "familiari collaboratori".
In questo senso, la circostanza che il Titolare sia soggetto a procedura fallimentare non determina modificazioni nei diritti e nelle spettanze dei familiari, essendo tali diritti previsti come "incondizionati" dal disposto dell'art. 230bis Codice Civile, non passibili, cioè, di riduzione/modificazione in caso di fallimento.
Diverso, però, è il caso che tra Titolare dell'Impresa Familiare e Familiari sia configurabile anche di fatto un diverso rapporto di collaborazione, ad esempio un contratto di Società: in questo caso, i riflessi sul fallimento vanno gestiti secondo le disposizioni fallimentari e commerciali ordinarie relative all'estensione del fallimento al Socio.
Nessun riflesso, in caso di lavoro subordinato, salve (naturalmente) le specifiche forme di tutele concorsuali connesse con tale status del familiare.
 

ASPETTATIVA CONSIGLIERI REGIONALI: COME SI PUO' FRUIRE

Quesito:
Sono un Dipendente privato, eletto al Consiglio Regionale. Per fruire dell'aspettativa riconosciutami come Consigliere Regionale, posso fruire di un periodo di aspettativa continuativo per tutta la legislatura, o di periodi frazionati? Grazie.
 
Risposta:
Al riguardo, l'art. 31 l. 300/1970, nel precisare la facoltà del lavoratore di fruire di una aspettativa non retribuita "per tutta la durata del mandato", in tutta apparenza, lascia pensare che il legislatore abbia inteso l'aspettativa come continuativa, ossia spalmata per tutta la legislatura consiliare regionale (in questo senso, depone l'espressione, inequivocabilmente "di dirata" utilizzata: "per tutta la durata del mandato"). Nulla, però, vieta che l'aspettativa, in forza di diversi accordi individuali, possa essere distribuita con tempistiche diverse e frazionate. A questa conclusione, si arriva considerando che in nessun caso l'art. 31 precisa che l'aspettativa debba essere chiesta "una sola volta", ovvero "in un'unica soluzione".
 

DIPENDENTE PRIVATO ELETTO IN CONSIGLIO REGIONALE? IN ASPETTATIVA!

Quesito:
Ad un Impiegato Privato di una Multinazionale con sede legale in Italia, eletto Consigliere Regionale, spetta l'aspettativa per tutta la durata dell'incarico? E per quanto tempo?
 
Risposta:
L'art. 31 l. 300/1970 si prevede appunto la possibilità che i Lavoratori eletti membri di Assemblee Regionali o chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possano essere chiamati, a loro richiesta, in aspettativa non retribuita per tutta la durata dell'ufficio.
Il medesimo articolo, però, non pone alcuna limitazione di ordine temporale alla suddetta aspettativa (aspetto constatato anche da Cass. 01/12/1986 nr. 7097), salvo il limite (logico e intrinseco) della durata del mandato. 
 
 
 

giovedì 12 dicembre 2013

COMPLESSI MUSICALI ED ENPALS: COME SI VERSA LA CONTRIBUZIONE

Quesito:
Siamo un gruppo di musicisti a "Partita IVA", che si esibisce insieme, non costituiamo un complesso. Come ci dobbiamo regolare con il versamento della contribuzione ENPALS? Grazie.
 
Risposta:
Per i lavoratori autonomi operanti in ambito musicale, la contribuzione ENPALS (ammontante al 33% del compenso lordo pattuito e applicabile "per competenza", non per cassa, per un minimale giornaliero di € 47.07) dovrà essere versata dai musicisti stessi: dal complesso, se costituito, ovvero dai singoli: soluzione, quest'ultima, applicabile in questi casi.