AVVERTENZA

AVVERTENZA:
QUESTO E' UN BLOG DI MERA "CURA DEI CONTENUTI"
GIUSLAVORISTICI (CONTENT CURATION) AL SERVIZIO DELLE ESCLUSIVE ESIGENZE DI AGGIORNAMENTO E APPROFONDIMENTO TEORICO DELLA COMUNITA' DI TUTTI I PROFESSIONISTI GIUSLAVORISTI, CONSULENTI, AVVOCATI ED ALTRI EX. L. 12/1979.

NEL BLOG SI TRATTANO "CASI PRATICI", ESEMPLIFICATIVI E FITTIZI, A SOLO SCOPO DI STUDIO TEORICO E APPROFONDIMENTO NORMATIVO.

IL PRESENTE BLOG NON OFFRE,
NE' PUO', NE' VUOLE OFFRIRE CONSULENZA ONLINE IN ORDINE AGLI ADEMPIMENTI DI LAVORO DI IMPRESE, O LAVORATORI.

NON COSTITUENDO LA PRESENTE PAGINA SITO DI "CONSULENZA ONLINE", GLI UTENTI, PRESA LETTURA DEI CONTENUTI CHE VI TROVERANNO, NON PRENDERANNO ALCUNA DECISIONE CONCRETA, IN ORDINE AI LORO ADEMPIMENTI DI LAVORO E PREVIDENZA, SENZA AVER PRIMA CONSULTATO UN PROFESSIONISTA ABILITATO AI SENSI DELLA LEGGE 12/1979.
I CURATORI DEL BLOG, PERTANTO, DECLINANO OGNI RESPONSABILITA' PER OGNI DIVERSO E NON CONSENTITO USO DELLA PRESENTE PAGINA.




giovedì 12 dicembre 2013

IL PATTEGGIAMENTO DEL DIPENDENTE: QUALI RIFLESSI NELLA GIUSTA CAUSA DI LICENZIAMENTO?

Quesito:
Un mio Dipendente ha patteggiato una condanna per ingiurie per avere pesantemente insultato un Cliente durante l'orario di lavoro. Dopo la sentenza di patteggiamento, io ho provveduto ad intimargli il licenziamento disciplinare, visto e considerato che non era la prima volta che i Clienti avevano avuto modo di dolersi del contegno poco urbano del mio Dipendente. Il Suo Avvocato mi ha fatto sapere che la sussistenza di una sentenza di patteggiamento non costituisce da sola motivo di licenziamento, e che, pertanto, il licenziamento è impugabile. Cosa posso fare?

Risposta:
Bisogna intendersi.
L'Avvocato del Suo Dipendente ha certamente ragione quando dice che la sentenza di patteggiamento da sola non è motivo di licenziamento "automatico" del Dipendente, per quanto gravi siano lì i fatti descritti. Il licenziamento disciplinare presuppone una valutazione della "gravità" dei motivi del licenziamento, che devono essere motivati in modo coerente ed adeguato dal Datore di Lavoro e non devono essere presupposti o dati ... "per scontato" (Cass. 18/02/2013 nr. 3912).
La differenza sta nella "motivazione".
Se certamente la sentenza di patteggiamento semplifica enormente l'istruttoria, perchè consente l'immediata apprensione dei fatti ivi narrati come "prova" dei "fatti materiali" (con inversione dell'onere della prova -problematica!- in capo al Dipendente), compete comunque al Datore motivare l'incidenza dei "fatti narrati" sulla rottura del rapporto fiduciario Azienda-Dipendente.
La circostanza, da Lei menzionata, che il Dipendente era incorso nella stessa, spregevole condotta, avendo già dato causa a tanti Clienti di lamentarsi è circostanza che può e deve essere presa in considerazione per supportare la motivazione di una "giusta causa" di licenziamento.
Di più, non ci è consentito di dire.
 

Nessun commento:

Posta un commento