Con riferimento agli infortuni sul lavoro, l'INAIL in
riferimento alla normativa antecedente alle riforme del 2000, indennizzava (ma
non risarciva) il danno patrimoniale (danno emergente, lucro cessante) sia il
danno non patrimoniale (in caso di incidenza sulla capacità lavorativa del
Lavoratore superiore all'11%) costituito dalla quota di danno biologico
incidente sull'attitudine al lavoro (riduzione capacità lavorativa generica,
perdita di chanche lavorativa, maggior sforzo per mantenere il proprio
standard lavorativo, usura delle forze lavorative di riserva) sia delle
sofferenze psichiche e fisiche insite nella lesione della salute.
L'art. 13.02°comma del D.lgs. 23 febbraio 2000 nr. 38 ha
introdotto l'indennizzo in capitale per danno biologico per invalidità
permanente dal 6% al 15% e la rendita vitalizia composta dalla rendita per danno
biologico e dalla rendita per danno patrimoniale per invalidità permanente dal
16% al 100% in applicazione delle Tabelle di cui al dm 12/07/2000 (Tabelle
menomazioni, Tabelle indennizzo danno biologico, Tabella coefficienti emanate
dal Ministero del Lavoro in attuazione dell'art. 13 D.lgs. 38/2000).
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pro
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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