AVVERTENZA

AVVERTENZA:
QUESTO E' UN BLOG DI MERA "CURA DEI CONTENUTI"
GIUSLAVORISTICI (CONTENT CURATION) AL SERVIZIO DELLE ESCLUSIVE ESIGENZE DI AGGIORNAMENTO E APPROFONDIMENTO TEORICO DELLA COMUNITA' DI TUTTI I PROFESSIONISTI GIUSLAVORISTI, CONSULENTI, AVVOCATI ED ALTRI EX. L. 12/1979.

NEL BLOG SI TRATTANO "CASI PRATICI", ESEMPLIFICATIVI E FITTIZI, A SOLO SCOPO DI STUDIO TEORICO E APPROFONDIMENTO NORMATIVO.

IL PRESENTE BLOG NON OFFRE,
NE' PUO', NE' VUOLE OFFRIRE CONSULENZA ONLINE IN ORDINE AGLI ADEMPIMENTI DI LAVORO DI IMPRESE, O LAVORATORI.

NON COSTITUENDO LA PRESENTE PAGINA SITO DI "CONSULENZA ONLINE", GLI UTENTI, PRESA LETTURA DEI CONTENUTI CHE VI TROVERANNO, NON PRENDERANNO ALCUNA DECISIONE CONCRETA, IN ORDINE AI LORO ADEMPIMENTI DI LAVORO E PREVIDENZA, SENZA AVER PRIMA CONSULTATO UN PROFESSIONISTA ABILITATO AI SENSI DELLA LEGGE 12/1979.
I CURATORI DEL BLOG, PERTANTO, DECLINANO OGNI RESPONSABILITA' PER OGNI DIVERSO E NON CONSENTITO USO DELLA PRESENTE PAGINA.




giovedì 26 febbraio 2015

ESONERO INPS EX ART.1.118 COMA LEGGE STABILITA 2015 E CIG

CASO: Un’Azienda ha in corso una CIG che coinvolge tutto il personale. Può assumere personale e fruire dell’agevolazione ex. art. 1.118°comma l. 190/2014? 

RISPOSTA: No, di massima. Si applica, in questo caso, l’art. 04.12°comma lett. c) che prevede: “Gli incentivi non spettano se il Datore di Lavoro o l’Utilizzatore con contratto di somministrazione abbiano in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale”. Sono, però, fatti salvi i casi in cui “l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure siano effettuate presso una diversa unità produttiva”. Questa situazione –precisa la Circ. INPS 137/2012, richiamata anche nella Circ. INPS 17/2015- può riguardare anche solo la singola unità produttiva, non l’Azienda nel suo complesso.
Dr. GIORGIO FRABETTI
STUDIO LANDI-FERRARA

LICENZIAMENTO DELL'APPRENDISTA SOLO DOPO IL PERIODO FORMATIVO (DI MASSIMA)

Quesito: Nel 2013, sono stata assunta come Apprendista Cuoca in un ristorante. Il Titolare mi vuole Socia nella SAS a tutti i costi, io ho rifiutato. Minaccia di licenziarmi: può farlo? Grazie.

Risposta:
Per quanto mi riguarda, alla luce delle informazioni (evidentemente, poche, a mia disposizione), Le posso dire, in punto di stretto diritto, quanto segue. Nel corso del rapporto di apprendistato vige la disciplina cd “limitativa” dei licenziamenti, che, anche dopo l’entrata in vigore del cd Jobs Act (il prossimo 1/3), impone al Datore di Lavoro di licenziare sulla base di una giusta causa e di un giustificato motivo. Questo principio si trova altresì ribadito, e, in un certo senso, rafforzato dalla bozza di D.lgs. che il Governo ha emanato per riformare i contratti flessibili, tra cui l’apprendistato. “Giusta causa”, “giustificato motivo” di licenziamento assumono un significato particolarmente forte nell’apprendistato, che implica, in capo al Datore di Lavoro, speciali oneri formativi: in altre parole, il Datore di Lavoro deve pensarci bene, prima di licenziare l’apprendista, dato che prima deve finire la formazione. Se poi, l’apprendista si rende responsabile di gravi colpe, ovvero è di una incapacità tale da rendere superflua la prosecuzione di ogni prova, allora lo si potrà licenziare, ma solo per questo E’ alla luce di questo principio che Lei deve considerare la legittimità o meno del Suo ipotizzato licenziamento, che, in assenza di ragion i superiori, ovviamente provate, non può essere intimato legalmente (a margine, però, ricordo che il Datore, nell’apprendistato, riprende piena libertà di licenziare, solo al termine del periodo di apprendistato, che, nel suo caso, dovrebbe essere, se non ho capito male il 31/12/2016: è la cd “prova d’arte”, il momento di verifica del Datore del lavoro formativo, in vista del mantenimento o meno dell’apprendista in Azienda).. E’ prematuro fare previsioni sulla possibile indennità che Lei potrà fruire a seguito del licenziamento illegittimo, dato che l’applicazione delle sanzioni (e della residua reintegra ex. art. 18 St. Lav.) viene fatta dipendere dal Jobs Act, da tutta una serie di variabili che, nella ns conversazioni, non ci pare possibile disaminare (ad es. se viene spiccato licenziamento disciplinare nei Suoi confronti, lì la sanzione applicabile è peculiare, e così via). In ogni caso, la risoluzione dell’apprendistato anzi-tempo può essere un motivo grave per chiedere all’INPS che il Datore versi la contribuzione integrale di lavoro subordinato, che è stata versata solo in parte nel periodo di apprendistato, complici i noti sconti contributivi. Non posso dirLe altro. Naturalmente, La invito caldamente ad affidarsi ad un Legale per la tutela concreta dei Suoi interessi, per la raccolta delle prove, e per individuare una strategia difensiva utile, calibrata alla Sua concreta situazione.
Dr. GIORGIO FRABETTI
STUDIO LANDI, FERRARA

ESONERO CONTRIBUTIVO LEGGE STABILITA' 2015 E CONFLITTO TRA DIRITTI DI PRECEDENZA

Quesito: Tizio ha alle sue dipendenze due lavoratori a tempo determinato, Caio e Sempronio. Assume Caio, fruendo dell’agevolazione. Sempronio contesta il mancato rispetto del diritto di precedenza e contesta l’applicazione dell’agevolazione, perché non rispettosa dell’art. 04.12°comma lett. a) l. 92/2012, che impone il rispetto del “diritto di precedenza”, non avendo il Datore Tizio proceduto ad offrirgli un posto di lavoro stabile. Chi ha ragione?

Risposta: Nella Circolare 17/2015, l’INPS ha ritenuto l’agevolazione ex. art. 1.118°comma l. 190/2014 agevolazione “speciale”, destinata esclusivamente a favorire “nuove assunzioni stabili”, anche in deroga al requisito ex. art. 04.12°comma lett. a) l. 92/2012. Stando al tenore della norma, così come interpretata dalla Circolare, ai fini della fruizione dell’agevolazione, rileva l’evento della “stabilizzazione” del personale precario, a prescindere dal rispetto del diritto di precedenza. Quindi, l’agevolazione di Tizio è valida e non può ritenersi subordinata al rispetto del diritto di precedenza. Non solo, l’interpretazione che Sempronio da del diritto di precedenza è sì conforme all’interpretazione INPS (Circ. 137/2012), ma è errata in punto di stretto diritto: nel rapporto a termine, la tutela del lavoratore “in precedenza” non sorge a fronte di una “previa offerta” Datorile di un posto di lavoro a tempo indeterminato (come nella somministrazione), ma a fronte della manifestazione di volontà del Lavoratore (prima della conclusione del rapporto a termine) relativamente all’esercizio del diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato.
Dr. GIORGIO FRABETTI
STUDIO LANDI, FERRARA

ESONERO CONTRIBUTIVO EX ART. 1.118 COMA LEGGE DI STABILITA' 2015 NEL SETTORE AGRICOLO

Quesito: Possono beneficiare dell’agevolazione ex. art. 1.118°comma l. 190/2014 i Datori di Lavoro del settore agricolo?

Risposta: La legge di stabilità, dopo un’iniziale preclusione, ha accolto la possibilità di agevolare anche i rapporti di lavoro del settore agricolo, con lo specifico comma ex. art. 1.119°comma l. 190/14. La Circolare INPS 17/2015 ha specificato come si deve intendere il sistema di tali agevolazioni. Le assunzioni degli Operai del settore Agricolo sono agevolabili ex. art.1.119-120°comma, fino ad esaurimento delle risorse. Non così, gli altri Lavoratori, anche dell’Agricoltura (Impiegati, Quadri, Dirigenti), che restano agevolabili alle condizioni del comma 118.

DR. GIORGIO FRABETTI
STUDIO LANDI, FERRARA

mercoledì 25 febbraio 2015

ESONERO CONTRIBUTIVO TRIENNALE E SGRAVIO CTR INPS 1,4% TDET L. 92/2012

Quesito: In caso di trasformazione del rapporto di lavoro a termine in rapporto di lavoro a tempo indeterminato compete l’agevolazione ex. art. 1.118°comma l. 190/2014? In questo caso, l’agevolazione de qua può coesistere con lo sgravio previsto dalla legge 92/2014 della contribuzione INPS aggiuntiva del 1.4% prevista per i rapporti di lavoro a tempo determinato?

Risposta: Rispondo con ordine ai due quesiti, strettamente collegati: - Agevolazione ex. art. 1.118°comma l. 190/2014 e trasformazione a tempo indeterminato del rapporto a termine: Dopo iniziali esitazioni degli interpreti, l’INPS, con Circolare 17/2015, ha incluso questa fattispecie tra quelle soggette ad agevolazioni; - Cumulo tra esonero contributivo e sgravio ex. art. 1.4% l. 92/2012: Il cumulo è possibile, dato che lo sgravio ex. l. 92/2012 non determina riduzione concorrente di aliquote previdenziali (di cui è escluso il cumulo, vedi terzo periodo art. 1.118°comma l. 190/2014), ma mera incentivazione economica.

ESONERO CONTRIBUTIVO TRIENNALE INPS, QUANDO SI CUMULA CON ALTRE AGEVOLAZIONI

Quesito: L’esonero contributivo ex. art. 1.118°comma l. 190/2014 può coesistere con l’agevolazione ASpI ex. art.7 DL 76/2013?

Risposta: L’art. 1.118°comma (3° periodo) l. 190/2014 prevede espressamente la “non cumulabilità” dell’agevolazione de qua con “altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previste dalla normativa di legge”, senza specificare altro. Nel silenzio della legge, pertanto, è cumulabile con altri incentivi economici per le assunzioni di disoccupati che non consistano in riduzioni delle aliquote contributive: su questa esegesi conviene chiaramente l’INPS con Circolare 17/2015 (par. 7). Per questi motivi, l’agevolazione ex. art. 1.118°comma l. 190/2014 può agevolmente coesistere con l’agevolazione ASpI ex. art. 7 DL 76/2013, ricorrendone i presupposti. Ricordiamo che, per l’agevolazione ex. DL 76/2013, si applicano le condizioni ex. art. 04.12°comma l. 92/2012, senza i temperamenti previsti dalla Circolare INPS 17/2015 (in particolare, l’agevolazione ex DL 76/2013 è esclusa per le assunzioni che costituiscano attuazione di un preesistente obbligo legale o contrattuale all’assunzione).

Dr. GIORGIO FRABETTI
Studio Landi, Ferrara

lunedì 23 febbraio 2015

JOBS ACT, VERSO LA CANCELLAZIONE DELLE COLLABORAZIONI A PROGETTO-FLASH

Venerdì scorso, in Consiglio dei Ministri, è stata approvata, in via preliminare, la bozza di Decreto Legislativo per il restyling dei contratti di lavoro.

Questi i punti qualificanti:

-          Cancellazione delle collaborazioni a progetto;

-          Cancellazione delle associazioni in partecipazione;

-          Cancellazione del lavoro bipartito (Job Sharing);

-          Innalzamento dell’importo dei voucher;

-          Disposizioni per rendere tracciabile il lavoro accessorio;

-          Mantenimento del contratto di somministrazione, con eliminazione delle causali per lo staff leasing;

-          Mantenimento del contratto a chiamata;

-          Mantenimento della disciplina del lavoro a termine come uscito dal DL 34/2014 conv. In l. 78/2014;

-          Riforma della disciplina delle mansioni, con limitata possibilità di demansionamento per ristrutturazioni aziendali fino ad un livello, ma senza modifiche del trattamento economico;

Nelle prossime settimane, sarà nostra cura informarVi sugli sviluppi.

IL DECORO DEL PERSONALE INFERMIERISTICO: NOTE SU UN CASO DI CRONACA

Un’infermiera viene licenziata dalla Casa Protetta in cui lavora per essersi fatta fotografare insieme ai cadaveri dei Degenti: una foto, la ritrae “sempre sorridente, accanto ad una defunta, con i pollici alzati”; l’altra, “con la bocca totalmente spalancata ad imitazione della posa assunta nell’atto della propria morte dalla paziente”. Le foto, inopportune e irriguardose, sono state valutate dalla Casa di Cura sufficienti ad integrare gli estremi della “giusta causa” di licenziamento; una posizione, questa, confermata dal Tribunale di Ravenna con un provvedimento, che ha suscitato ampio eco mediatico, l’ordinanza 23/1/2015. Il caso, che ha fatto molto discutere sui media, anche a causa della contemporanea imputazione penale a carico dell’imputata (in custodia cautelare) per procurata morte dei degenti anziani (tramite somministrazioni di eccessive dosi di cloruro di potassio). Non disponendo attualmente del testo dell’ordinanza, possiamo, però, avanzare alcune piste di valutazione generale. L’art. 2119 Codice Civile codifica la “giusta causa” di licenziamento come una circostanza tale da rendere improseguibile il rapporto di lavoro. Qualche commentatore alla citata ordinanza (vedi Avv. ZAVALLONI del Foro di Cesena, in Guida al Lavoro nr. 7/2015) ha plaudito la sentenza: esiste un codice di decoro (etico, dentologico, prima che disciplinare) che obbliga il Personale Infermieristico a tenere comportamenti consoni e che determinano irrimediabilmente la censura del contegno dell’Infermiera. Non abbiamo motivi per non confermare questi assunti, in punta di diritto. Certamente, in questo caso, l’infermiera non può invocare a sua scusante il carattere “goliardico” delle foto, eventualmente il fatto che le foto non siano circolate fuori una stretta cerchia, quasi quegli atti fossero stati compiuti “in privato”. Se usualmente il Lavoratore può difendersi da addebiti quando il Datore ne chiama in causa la vita privata (fino ad un certo punto, però…), nel caso di specie, questa scusante non sussiste, perché le foto sono state scattate in servizio: e questo, è certamente grave. Quanto alla adeguatezza del licenziamento disciplinare (punto su cui verosimilmente proseguirà il contenzioso), ben difficilmente (crediamo) gli Avvocati della Lavoratrice potranno invocare i pur gravi precedenti di annullamento giudiziario di provvedimenti di licenziamento di personale infermieristico, colto in atti molto gravi, come maltrattamenti e simili, a carico di degenti. Qui, c’è una foto in gioco! C’è una fotografia a provare il contegno non consono della Dipendente. La foto, oltre ad essere una prova schiacciante e non aggirabile, costituisce di per sé stessa anche un veicolo di diffusione del danno all’immagine della Casa di Cura (particolarmente, oggi, in tempi di Social network), di elevata dannosità e di difficile, quasi impossibile, recuperabilità. E’ arduo, quasi impossibile, per la Casa di Cura recuperare lo sfregio così subito; di massima, l’unica possibilità di recupero per la Casa di Cura sta nel licenziamento della Dipendente che si sia resa responsabile di atti tanto riprovevoli, perché solo così la Casa di Cura può dare all’opinione pubblica l’immagine di una realtà capace di voltare pagina e di liberarsi da certe “mele marce”.
Dr. GIORGIO FRABETTI
Studio Landi, Ferrara

giovedì 19 febbraio 2015

PERMESSI LEGGE 104 PER RICOVERO OSPEDALIERO, OBBLIGATORI CERTIFICATI CON DATI GENERICI

E’ stato puntualizzato recentissimamente dall’Autorità Garante della Privacy che, ai fini del godimento dei permessi ex. art. 33 l. 104/92, ha precisato che i certificati di ricovero del disabile “agevolato” non devono riportare: - Il reparto in cui il Paziente si è recato; - La specializzazione del Medico che attesta la presenza; I medici devono attenersi a tali cautele, come conformi a quanto a suo tempo prescritto dalla stesso Garante nel provvedimento del 9/11/2005 alla lettera g) del paragrafo 3 che, in punto di certificazioni sanitarie, impone ai medici di “prevenire che soggetti estranei possano evincere in modo esplicito l’esistenza di uno stato di salute del paziente attraverso la semplice correlazione tra la sua identità e l’indicazione della Struttura o del Reparto presso cui si è recato o è stato ricoverato”. Eventuali certificati medici non conformi alle disposizioni del Garante della Privacy non dovrebbero, però, inficiare la validità dei procedimenti INPS di “riconoscimento” dei permessi ex. l. 104/92: i vizi del certificato dovrebbero riferirsi a informazioni accessorie, comunque irrilevanti per la dimostrazione del diritto al permesso (il ricovero del disabile, la necessità di visite). Restiamo a disposizione per eventuali aggiornamenti

Dr. GIORGIO FRABETTI
STUDIO LANDI, FERRARA

LAVORATORE INFORTUNATO: OBBLIGATORIA L'ASSEGNAZIONE A MANSIONI ADEGUATE ALLO STATO DI SALUTE

Quesito: Tizio, Dipendente di Caio, subisce un infortunio sul lavoro, che ne determina postumi invalidanti del 30%. Seguendo le indicazioni della Medicina del Lavoro ASL, Caio, Datore di Lavoro, assegna Tizio a mansioni di portineria e sorveglianza. Successivamente, però, Caio affida a Tizio mansioni di imballo, ritenendone la compatibilità con lo stato di salute di Tizio, sulla scorta del parere del Medico competente aziendale (non condiviso, però, da ASL, che non ritiene sostenibile da caio la movimentazione dei carichi e la posture erette prolungate cui le mansioni lo costringerebbero). Mentre Caio esercita le sue nuove mansioni, si determinano nuovi eventi traumatici a suo danno, consistenti in violente fitte alla schiena con accasciamento e conseguente ricovero al Pronto Soccorso. Tizio agisce contro Caio per chiederne la rifusione dei danni in sede civile. Chi ha ragione?

Risposta: Non sussistono dubbi di sorta che versiamo in un’ipotesi di “fatto illecito” risarcibile ex. art. 2043 Codice Civile: nel caso di specie, infatti, l’evento lesivo a carico di Tizio (con possibile aggravamento del quadro di invalidità originaria) si è certamente verificato per colpa grave (colpa cosciente) di Caio, Datore di Lavoro, che, imprudentemente, conoscendo lo stato di invalidità di Tizio, lo ha adibito a mansioni, di cui era stato messo al corrente dall’ASL circa i possibili ulteriori riflessi lesivi. Il caso di specie si lascia, tra l’altro apprezzare, perché lascia intravedere un verosimile “concorso di colpa” tra il Datore di Lavoro e il Medico aziendale della Sicurezza. Come noto, l’assegnazione del Dipendente a determinate mansioni è un potere indiscutibilmente proprio del Datore di Lavoro ex. art. 2103 Codice Civile, e deve essere esercitato dal Datore in vista della tutela della Sicurezza del Lavoratore, in forza della cd “clausola generale” ex. art. 2087 Codice Civile. Il Testo Unico sulla Sicurezza (D.lgs. 81/2008) concorre a introdurre alcune specifiche, in quanto, per questa specifica ipotesi, codifica, ex. art. 18.01°comma lettera a), un caratteristico dovere del Datore di Lavoro, nell’assegnazione delle mansioni dei Dipendenti, di “tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi, in rapporto alla loro salute e sicurezza”. E’ in questo senso, che viene in considerazione la responsabilità del Medico competente: pur non essendo, questi, chiamato direttamente in causa dalla legge, come responsabile degli accertamenti sanitari per i lavoratori infortunatisi sul lavoro (residuando, invece, per questi casi, la responsabilità ASL ex. art. 5 l. 300/70), è indubbio che il Medico competente sia il principale “consulente sanitario” del Datore, il soggetto che inevitabilmente il Datore di Lavoro consulta per esprimere questi giudizi. Evidentemente, la responsabilità del medico della Sicurezza aziendale può venire in considerazione, se nel giudizio emerga, da parte di questi, un concorso attivo nel difendere le ragioni del Datore di Lavoro: secondo modalità e confini, che possono solo essere apprezzati variamente, caso per caso, in funzione del procedimento giudiziario.

Dr. GIORGIO FRABETTI
Studio Landi, Ferrara

mercoledì 18 febbraio 2015

OMESSO VERSAMENTO RITENUTE CERTIFICATE-C'E' IL PENALE SE MANCA IL CUD

Qui di seguito, un breve riepilogo, relativamente al reato di “omesso versamento di ritenute certificate”. Ecco, il testo di legge. Art. 10-bis. Omesso versamento di ritenute certificate. 1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta (1). (1) Articolo aggiunto dal comma 414 dell'art. 1, Legge 30 dicembre 2004, n. 311. Vedi, anche, il comma 143 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244. Tale reato è variamente dibattuto e soggetto alle più svariate controversie interpretative. Da ultimo, la Corte di Cassazione, con sentenza nr. 40256 depositata il 1/10/2014, ha precisato che il fatto tipico di reato non si realizza con il mero “omesso versamento” delle ritenute, anche risultanti dal Modello 770, ma dall’ “omesso versamento” delle ritenute risultanti dalla certificazione dei Sostituti d’imposta (CUD, per i lavoratori dipendenti); circostanza, quest’ultima, che può essere agevolmente provata convocando in giudizio i Sostituti d’imposta stessi. Nel caso trattato dalla sentenza di Cassazione appena citata, questo era lo stato dei fatti: il Giudice del merito aveva ascoltato il funzionario delle Entrate, il quale aveva attestato che, negli intercalari del Modello 770, erano indicati i quadri CUD dei lavoratori, ma non risultava il versamento di tali importi. Non risultava, però, riscontrato nel processo l’avvenuto rilascio del CUD. Di qui, l’assoluzione del Contribuente, per insufficienza di prove: per provare il reato, era necessario il rilascio del CUD. A disposizione per approfondimenti

Dr. GIORGIO FRABETTI
STUDIO LANDI, FERRARA

LAVORO DOMESTICO E PERMESSI PER DONAZIONE DI SANGUE

Quesito: Ai lavoratori domestici competono i permessi per donazione di sangue ex. l. 584/1967? E questo, anche se l’INPS non ha previsto alcuna disposizione telematica (EMENS e simili) per questa evenienza?

Risposta: La circostanza che non esistano disposizioni telematiche ad hoc non prova di per sé che i permessi per donazione di sangue non competano ai lavoratori domestici. Viceversa, la legge riconosce questi benefici ai soggetti che rivestano le seguenti qualità di: a) Lavoratori Dipendenti; b) Donatori di sangue. In questa ottica, di evidente favore verso la donazione di sangue, la legge non pare proprio escludere il lavoratore dipendente domestico da questa tutela. Un’interpretazione, quest’ultima, pienamente aderente con l’interpretazione dell’INPS che, definendo il novero dei lavoratori beneficiari della legge, ha avuto modo di precisare: “La legge riconosce il diritto alla giornata di riposo ed alla relativa retribuzione a tutti i lavoratori dipendenti, senza riguardo alla categoria o al settore di appartenenza”. Una fraseologia, questa, che chiaramente, come si può vedere, non esclude i domestici, e che pare precludere l’accesso ai benefici per donatori di sangue solo per le aree dell’impiego non coperte dal Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti INPS (tipicamente, gli autonomi e gli iscritti alla Gestione Separata INPS). Va, comunque dato atto che il riconoscimento ai domestici di questa speciale tutela (che non si può escludere in punta di diritto) determina, in punto di fatto, notevoli macchinosità operative, specie in punto di procedura di sgravio, non realizzabile, con la speditezza e la velocità, con cui, usualmente, si procede, nei settori soggetti a conguaglio da denuncia EMENS: denuncia, come noto, non applicabile al lavoro domestico. Ai lavoratori domestici, pertanto, alla pari degli altri lavoratori dipendenti impegnati come “donatori di sangue”, competono le speciali “compensazioni retributive” di legge. In particolare, visto che l’art. 3 del dm 8/4/1968 (attuativo della l. 584/67) computa la giornata di riposo “in 24 ore a partire dal momento in cui il Lavoratore si è assentato dal lavoro per l’operazione di prelievo del sangue”, al Lavoratore spetta la retribuzione “corrispondente alle ore non lavorate comprese nella giornata di lavoro come computata”. Ai sensi degli artt. 1-5 l. 584/1967 ed art. 1 dm 8/4/68, la tutela non è riconosciuta in funzione dell’assenza tout court per donazione di sangue, ma alla condizione (che deve essere documentata con rigore) che il Dipendente-Donatore abbia realizzato una trasfusione di 250 gr. Minimi, per trasfusione diretta o indiretta, o per l’elaborazione dei derivati del sangue ad uso terapeutico, presso un Centro autorizzato al prelievo. La metodica retributiva ricalca, per espressa disposizione di legge (art. 4 dm 8/4/1968), la metodica utilizzata dal legislatore per retribuire i giorni di festività infra-settimanale: in particolare, per i domestici retribuiti non in misura fissa” (tipicamente i domestici, retribuiti ad ore), il Datore deve corrispondere “la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio – esclusi … quegli elementi retributivi che non abbiano carattere ricorrente o che siano corrisposti subordinatamente alla effettiva prestazione d’opera, quale, ad esempio, il lavoro straordinario- che “sarà” determinata ragguagliandola a quella corrispondente ad 1/6 dell’orario settimanale contrattuale o, in mancanza, a quello di legge”. Viceversa, ove il domestico sia retribuito in misura fissa mensile, quadrisettimanale, quindicinale, bisettimanale, o settimanale, la retribuzione si ottiene dividendo la retribuzione fissa rispettivamente per 26, 24, 13, 12 e 6. Tale retribuzione ha natura indennitaria, e non è assoggettabile a contribuzione. Lo sgravio contributivo, in difetto di conguaglio EMENS, non è automatico, ma subordinato alla presentazione da parte del Datore di Lavoro di un’istanza di sgravio all’INPS destinata a sfociare nel rimborso diretto in conto corrente (postale/bancario) o in bonifico della retribuzione anticipata. Prima di evidenziare le evidenti macchinosità e problematicità di questa procedura, precisiamo che tale istanza è subordinata alla presentazione dei seguenti documenti: certificato, firmato dal medico che effettua il prelievo, rilasciato dal Centro trasfusionale dove è avvenuta la donazione di sangue, attestante: gli estremi dell’autorizzazione del Ministero della Sanità; il quantitativo di sangue prelevato; i dati anagrafici del donatore (rilevati da un valido documento di riconoscimento, gli estremi del quale devono essere annotati); la gratuità della donazione, il giorno e l’ora del prelievo. dichiarazione del donatore dalla quale risulti la gratuità della donazione di sangue e il godimento della giornata di riposo e della relativa retribuzione; (all. 1); elenco dei dipendenti che hanno donato il sangue nel mese (all. 2).
Dr. GIORGIO FRABETTI
STUDIO LANDI, FERRARA

martedì 17 febbraio 2015

DECRETO MILLEPROROGHE ALLLEGGERISCE IL CARICO FISCALE E CONTRIBUTIVO SULLE PARTITO IVA "FREE LANCE"-PRIMO NOTIZIE

Modifiche in vista per le Partite IVA free lance. Il milleproroghe va verso una soluzione ponte che per il 2015 conferma il regime fiscale forfettario al 5% per le nuive attivita' e undrr 35 e ripristina, per il 2015, il regime dei minimi con aliquota al 20% del 2007. Stop agli aumenti contributivi INPS, che, prr il 2015, resteranno fermi al 27%. Per un primo ragguagkio informativo, si veda il link allegato: http://www.repubblica.it/economia/2015/02/17/news/partite_iva_contributi_regime_minimi_milleproroghe-107529885/

ATTENTI AL MALWARE INPS

Email apparentemente inviate dall'INPS che diffondono malware L’INPS, con comunicato stampa del 13 febbraio 2015, ha informato l’utenza che è in corso una campagna di diffusione di malware (programma malvagio o codice maligno/nocivo) tramite email apparentemente inviate dall’Istituto (da supporto@inps.gov.it), relative alle certificazioni DURC, e riportanti in allegato un file .ZIP contenente il file con l’infezione virale. In merito l’INPS ha sottolineato che le comunicazioni relative alle certificazioni DURC vengono inviate esclusivamente tramite la casella PEC che ha indirizzi @postacert.inps.gov.it e riportano in allegato solo documenti PDF e non file ZIP, come le email fraudolente identificate. Stante quanto sopra, l’utenza è stata invitata a non aprire l’allegato riportato nelle suddette email e a verificare che l’email ricevuta abbia tutti gli elementi di autenticità di una PEC.

STUDIO FRANCESCO LANDI
FERRARA

sabato 14 febbraio 2015

AGEVOLAZIONE EX. ART. 1.118°COMMA L. 190/2014: POSSIBILE FARE IL 'BIS' CON L'AGEVOLAZIONE CON UNA NUOVA ASSUNZIONE DELLO STESSO DIPENDENTE? PROBLEMI INTERPRETATIVI

L’agevolazione ex. art. 1.118°comma è fruibile una tantum, oppure può essere fruita in relazione a diverse assunzioni? Ad esempio:

-CASO 1: Tizio, assunto da Caio con il bonus Renzi, non supera il periodo di prova. Il Datore di Lavoro Mevio può assumerlo beneficiando a sua volta dello sgravio Renzi? L’INPS risponde di sì, a condizione che questa assunzione avvenga oltre i 6 mesi di legge.
-CASO 2: Tizio, assunto da Caio con il bonus Renzi, non supera il periodo di prova. Tizio può riassumerlo, in un secondo tempo, sempre usufruendo dello sgravio Renzi? L’INPS esclude comunque questa ipotesi, anche se la riassunzione dovesse avvenire trascorsi 6 mesi di legge.

Sul punto, dobbiamo dare atto del delicato punto interpretativo dell’art. 1.118°comma l. 190/2014, segnalato dall’Avv. Giampiero Falasca, a fronte di alcune apparenti, ma evidenti, discordanze testuali tra l’art. 1.118°comma e la Circolare INPS 17/2015 (che tale norma interpreta).
Sotto la lente dell’Avv. Falasca, questo inciso della legge:

“[L’esonero] non spetta con riferimento a lavoratori, per i quali il beneficio di cui al presente comma sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato”.

Qui di seguito, l’interpretazione che del disposto ha fornito l’INPS (par.4, ultimo capoverso):
“(…) c)   il lavoratore non deve avere avuto un precedente rapporto di lavoro agevolato, ai sensi della Legge di stabilità 2015, con lo stesso datore di lavoro che assume. Difatti, in forza delle previsioni di cui al secondo periodo del più volte citato comma 118, ”L’esonero di cui al presente comma … non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio … sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato”. 
Falasca nota l’apparente discordanza di questi due testi: la legge parrebbe codificare una preclusione assoluta al bis in idem dell’agevolazione Renzi: una volta, cioè, licenziato il Dipendente, l’agevolazione non potrebbe in nessun caso essere riproposta, né in caso di riassunzione da parte dello stesso Datore di Lavoro, né in caso di assunzione da Datore diverso, anche decorsi 6 mesi. La Circolare, invece, nota Falasca, limiterebbe la preclusione solo al caso di “riassunzione” del Dipendente, già agevolato, presso lo stesso Datore di Lavoro.
Per quanto ci riguarda, non notiamo alcuna discordanza: la Circolare INPS semplicemente puntualizza e chiarisce un punto di legge oscuro: e mi pare, lo chiarisca in modo soddisfaciente.
Il problema interpretativo sorge in corrispondenza del ricorrere di una stessa espressione, nel corpo della legge, l’espressione “precedente assunzione a tempo indeterminato”.
Come noto, la sussistenza di una “precedente assunzione a tempo indeterminato” nei 6 mesi precedenti esclude l’agevolazione. Alla luce del disposto di legge citato, l’Avv. Falasca nota come nel caso in cui la “precedente assunzione” fosse già agevolata, precluda l’accesso al beneficio in ogni caso, anche decorsi 6 mesi (di qui, la preclusione assoluta ad un bis in idem sulla stessa agevolazione). L’Avv., però, non riesce a spiegarsi come l’INPS abbia estrapolato la possibilità di far valere tale preclusione al bis in idem dell’agevolazione solo al caso di “riassunzione” dello stesso Dipendente da parte dello stesso Datore di Lavoro, e non ad ogni caso di assunzione dello stesso dipendente anche da parte di diverso Datore.
In realtà, questa conclusione è coerente, e la si coglie con una valutazione abbastanza approfondita dell’art. 1.118°comma l. cit., specie in relazione al requisito dei “sei mesi”.
I “sei mesi” devono, infatti, intendersi come una discriminante utilizzata dal legislatore per selezionare, nelle vicende “dinamiche” dei rapporti di lavoro (ovvero di cambi di rapporti di lavoro a tempo indeterminato) quelle vicende meritevoli di tutela e quelle che di tale tutela non abbisognino. Da questo punto di vista, se (come ha mostrato di fare l’INPS) si ritrova la ratio dell’agevolazione nel tutelare i disoccupati di lunga durata, e nel favorire l’occupazione stabile di detti soggetti, è coerente riconoscere l’agevolazione a quei lavoratori che impieghino più tempo per ricollocarsi (tempo, qui, definito in 6 mesi), perché evidentemente più in difficoltà (e, per converso, escluderla per quei lavoratori, che riescano a trovare in breve, o subito, prima dei sei mesi, un rapporto di lavoro a tempo indeterminato).
E’ evidente che questa parte della disposizione porta con sé casi in cui si pone il problema del bis in idem dell’agevolazione.
E l’INPS ha inteso chiaramente valorizzare questo disposto per consentire la fruizione dell’agevolazione, anche in caso di “cambi di assunzione” da un Datore all’altro (CASO 1); in questo senso, presupponendo nella previsione dei “sei mesi” una valenza di “norma generale”, ha ritenuto di pervenire all’interpretazione più restrittiva del diverso disposto di legge che esclude il bis in idem dell’agevolazione, limitando tale preclusione al solo caso di “riassunzione” del Lavoratore, già agevolato, presso lo stesso Datore di Lavoro (CASO 2).


IL CAMBIO APPALTO E L'AGEVOLAZIONE EX. ART. 1.118°COMMA L. 190/2014

Quesito:
Obbligata da contratto collettivo, l’impresa di Pulizie Beta assume il personale dell’impresa di Pulizie Alfa che ha in corso un appalto con la Committente Gamma. Può l’impresa “Beta” fruire delle agevolazioni ex. art. 1.118°comma e ss. l. 190/2014?

Risposta:
L’esclusione è pacifica se i lavoratori trasferiti, nel passaggio da un’impresa all’altra, sono e restano a tempo indeterminato; meno pacifico, invece, il caso in cui, nel passaggio da un’impresa all’altra, il lavoratore sia “stabilizzato”, ovvero diventi da lavoratore tempo determinato a lavoratore a tempo indeterminato.
Come noto, l’agevolazione de qua è testualmente subordinata dal testo di legge ex. art. 1.118°comma l. cit. all’assenza, in capo al lavoratore beneficiato, di “rapporti di lavoro a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti presso qualsiasi Datore di Lavoro”. Ciò posto, non sembrano residuare dubbi di sorta per le assunzioni, in regime di “cambio appalto” di quei lavoratori che, trasferiti da un’impresa all’altra, fossero già a tempo indeterminato: questa ipotesi, è coerente solo che si pensi agli analoghi casi di esclusione di apprendisti, lavoratori domestici (contemplati anche dalla Circolare 17 cit.) titolari, nei sei mesi precedenti, di rapporto a tempo in determinato.
Più complesso pare il caso di Dipendenti che, in regime di “cambio appalto”, passino sì da un’impresa all’altra, ma trasformandosi da lavoratori a termine a lavoratori a tempo indeterminato.
In questo caso, dovrebbe ritenersi preclusa l’agevolazione ex. art. 04.12°comma lett. a) l. 92/2012, che, in generale, esclude l’applicazione di agevolazioni contributive per assunzioni obbligatorie in forza di specifiche disposizioni di contratto collettivo.
Nel caso di specie, però, potrebbe rinvenirsi quella ratio di diritto speciale che la Circolare INPS 17/2015, rinviene nell’art. 1.118°comma: in quanto cioè tale da determinare “nuova occupazione”, l’agevolazione spetterebbe anche in deroga alle preclusioni o restrizioni disposte in via generale dall’art. 04.12°comma l. 92/2012.
In questo senso, parrebbe coerente, con il disegno dellì’art. 1.118°comma l. 190/14 (almeno nell’interpretazione INPS), agevolare, nel “cambio appalto”, la stabilizzazione dei lavoratori “precari” trasferiti.
Ma, sul punto, sarà bene chiedere i necessari chiarimenti in sede ministeriale.

AGEVOLAZIONE EX. ART. 1.118°COMMA L. 190/2014: I RAPPORTI DI LAVORO ESTERI

Quesito:
Il 2/3 pv. Tizio, che al 28/2, ha chiuso un rapporto con la Società Francese Beta, inizia un rapporto di lavoro con la Società Alfa di Sempronio. La Società Alfa può usufruire degli sgravi ex. art.1.118°comma l. 190/2014? In questo caso, il rapporto con Beta, regolato dal diritto francese, non ha alcuna rilevanza per l’ordinamento italiano …

Risposta:
L’agevolazione, nel caso di specie, non pare proprio spettare.
Innanzitutto, l’art. 1.118°comma codifica una preclusione all’accesso all’agevolazione per tutti quei lavoratori che abbiano avuto attivi rapporti a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti; la circostanza che tali rapporti riguardino “qualsiasi Datore di Lavoro” dovrebbe essere disposizione sufficientemente chiara per escludere anche rapporti appena conclusi all’estero, secondo il diritto straniero.
In secondo luogo, l’esclusione è coerente con l’interpretazione che l’INPS, tramite la Circolare de qua, ha dato dell’agevolazione de qua, i cui estremi ricorrono in caso di “nuova occupazione”: che, in questo caso, a stretto rigore di termini, non sussiste.

AGEVOLAZIONI ASSUNZIONE EX. ART. 1.118°COMMA SS. L. 190/2014: L'INDENNITA' DI DISPONIBILITA' (SOMMINISTRAZIONE) CONCORRE ALLA BASE IMPONIBILE INPS DELL'ESONERO?

Quesito:
Nel numero 36 de Il Sole 24 Ore del 6/2/2015, l’Avv. Falasca si chiede se l’indennità di disponibilità del rapporto di somministrazione a tempo indeterminato rientri tra le componenti agevolabili con il beneficio Renzi ex. art. 1.118°comma l. 190/2014. L’Avv. Falasca osserva, nel merito, che la Circolare INPS potrebbe interpretarsi nel senso che il beneficio è subordinato al ricorrere di periodi effettivi di lavoro, non di mera disponibilità. E’ vero?

Risposta:
L’art.1.118°comma l. 190/2014 dispone “l’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del Datore di Lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 8.060 euro su base annua”.
Lo sgravio, come specificato dalla Circolare INPS 17/2015, è pari alla quota di “complessivi contributi previdenziali a carico del Datore di Lavoro” nel limite massimo di € 8.060.
Il riferimento della legge ai “complessivi contributi previdenziali a carico del Datore di Lavoro” presuppone il rinvio alle disposizioni ex. art. 12 l. 153/1969, riguardanti la formazione dell’imponibile previdenziale. Dal momento che l’indennità di disponibilità è inclusa dall’INPS medesima nella base imponibile contributiva, ne discende che, ai fini della formazione di detto imponibile concorre senz’altro anche l’indennità di disponibilità da rapporto di somministrazione (è l’INPS stesso che ne parla al link: http://www.inps.it/portale/default.aspx?lastMenu=6236).
Quindi, non esiste alcun appiglio normativo, né interpretativo per escludere l’indennità di disponibilità dalla base imponibile contributiva soggetta a sgravio ex. art. 1.118°comma l. 190/2014.
Le voci di contribuzioni (e di retribuzione) eventualmente esonerate devono risultare da specifiche disposizioni di legge: così è per le contribuzioni e i premi INAIL, dei quali è la legge medesima a disporre la non inclusione nella base contributiva soggetta a sgravio; e così è anche (vedi par. 8 Circ. INPS 17) per il contributo TFR ex. art. 2120 Codice Civile (0,2%), non sgravabile ex. art. 1.755°comma l. 296/06, se destinato alla previdenza complementare, e per i contributi ai Fondi Interprofessionali ex. art. 03.03°comma l. 92/2012, non sgravabili ex. art. 03.25°comma l. cit.
Ma, al di fuori di questi casi (evidentemente eccezionali rispetto alla regola di imponibilità ex. art. 12 l. 153/69 e succ. modd.), non è possibile estrarre alcuna altra forma di esclusione dello sgravio di altra voce imponibile e/o contributiva.
Non sussiste, almeno a ns modesto parere, alcun verosimile margine di dubbio sulla rilevanza dell’indennità di disponibilità (da contratto di somministrazione) ai fini della formazione della base contributiva INPS soggetta a sgravio.
 

mercoledì 11 febbraio 2015

ASSUNZIONI A TERMINE SOSTITUTIVE-NOTA CASISTICA

Non era infrequente, in passato, riscontrare contratti a termine con questa motivazione causale:

“Sostituire personale in ferie e sopperire a punte stagionali”.

Vigente il sistema delle cd “assunzioni a termine con causale”, tale “causale” era pacificamente considerata contraddittoria dalla giurisprudenza e tale da invalidare l’assunzione a termine (tra gli altri, vedi Corte d’Appello di Potenza, sentenza nr. 480/2014).
Oggi, le “causali” sono state eliminate dalla contrattualistica a termine ex. DL 78/2014; tale indicazione giurisprudenziale, però, resta per le residue ipotesi di “assunzioni causali”: come noto, dopo il DL 34/2014, solo le “assunzioni sostitutive” hanno mantenuto un’autonoma, propria rilevanza (es. ai fini dell’esonero dai “limiti quantitativi”, ai fini dell’esonero dal cd “contributo addizionale INPS” 1.4%).
E’ evidente, infatti, che un contratto a termine con la causale di cui sopra, non potrà essere considerato “sostitutivo”, e non potrà, pertanto, godere dei vantaggi e degli esoneri usualmente previsti per le assunzioni a termine “sostitutive”: in questo caso, si osserveranno i limiti quantitativi, si applicherà il “contributo addizionale INPS” etc.
Questa causale dovrà considerarsi nulla; in presenza, però, di chiare e inequivoche delimitazioni temporali del periodo di lavoro (dal ___ al ____), tale vizio non potrà invalidare il rapporto a termine (non si avrà trasformazione in lavoro a tempo indeterminato): lo esige il principio civilistico di “nullità parziale” ex. art. 1419 Codice Civile (una singola clausola invalida, non determina l’invalidità dell’intero contratto) o del cd “principio di conservazione degli atti giuridici” ex. art. 1424 Codice Civile (il vizio di una parte del contratto non vizia il contratto intero, se non inficia la struttura del contratto).
A disposizione per approfondimenti.

I RICORSI PRESSO LE NUOVE DIREZIONI INTERREGIONALI DEL LAVORO-FLASH

Lo scorso 22 gennaio, è entrato in vigore il dm 4/11/2014 che ha disposto un’ampia riorganizzazione degli Uffici del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (a sua volta, già prevista con DPCM 14/2/2014).
In particolare, dallo scorso 22/1 sono entrate in funzione le cosiddette Direzioni Interregionali del Lavoro (DIL): in tutto 4, site a Milano, Venezia, Roma, Napoli, in un’ottica di accorpamento delle funzioni.
Le DIL subentrano alle Direzioni Regionali del Lavoro, già istituite dal D.lgs. 124/2004; ogni riferimento di legge o regolamento alle vecchie DRL, oggi va riferito alle DIL.
La DIL, pertanto, sarà competente per i seguenti ricorsi:

-          Ricorso alla Direzione Regionale del Lavoro ex. art. 16 D.lgs. 124/2004;
-          Ricorso al Comitato Regionale per i rapporti di lavoro ex. art. 17 D.lgs. 124/2004;
-          Ricorso al Comitato Regionale per i rapporti di lavoro, nella specie per diffida accertativa ex. art. 12.04°comma D.lgs. 124/2004;
-          Ricorso al Comitato Regionale per i rapporti di lavoro, per l’accesso anticipato alla pensione, per i lavori pesanti ed insalubri ex. art. 8 D.I. 20/09/2011;
-          Ricorso alla Direzione Regionale del Lavoro avverso il provvedimento di sospensione ex. art. 14.09°comma D.lgs. 81/2008.

Per semplificare la gestione di tali pratiche a favore di Datori di Lavoro e loro Consulenti, è prevista la possibilità di inoltrare il ricorso alla Direzione Territoriale del Lavoro localmente competente, la quale provvederà, d’ufficio, a trasmettere il ricorso alla DIL competente. Gli ex-Uffici di DRL saranno investiti dell’istruttoria delle pratiche.

*CASO PRATICO: Un’Azienda ferrarese potrà fare ricorso per riqualificare un contratto di lavoro disconosciuto dalla DTL alla DIL competente (che, per l’Emilia, è individuata in Venezia). Il ricorso potrà essere presentato alla DTL di Ferrara, la quale dovrà trasmettere il ricorso (per competenza) alla DIL di Venezia e alla DRL di Bologna, la quale istruirà la pratica.
Teoricamente, con la telematica, dovrebbe essere agevole questo scambio e questa divisione del lavoro. Ma si sa, la burocrazia ministeriale …
A disposizione per approfondimenti


L'AUTOCARRO AZIENDALE E' UN FRINGE BENEFIT?

Quesito:
In Azienda, abbiamo in dotazione un autocarro, che usa il Dipendente. A quali condizioni possiamo segnarlo come fringe benefit? Grazie.

Risposta:
Il fringe benefit è un bene costituente “retribuzione in natura” ai sensi dell’art. 2099 del Codice Civile; è assimilato, agli effetti civilistici e giuslavoristici, a retribuzione: innanzitutto, è assimilato ai fini dell’imponibilità IRPEF, INPS  e INAIL dell’equivalente monetario del bene (usualmente, ma non sempre, assunto a “valore normale”).
Per costituire “retribuzione in natura”, è necessario che il bene conferito dal Datore di Lavoro al Lavoratore sia in rapporto di “corrispettività contrattuale” con la prestazione di lavoro: questo è il caso, cioè, che il bene (intestato al Datore di Lavoro) sia conferito in uso al Dipendente non per fini strettamente correlati alla prestazione lavorativa, ma con la funzione di “gratificare” il Dipendente, ossia per conferirgli comodità e utilità eccedenti l’immediato “uso aziendale” del bene (es. in orari non rientranti nell’orario d’ufficio, ovvero per usi non rientranti nelle consegne d’ufficio).
In questo senso, l’uso di un autocarro, in quanto mezzo destinato al trasporto della merce, non parrebbe qualificabile come benefit, almeno a prima vista: l’autocarro, infatti, usualmente si qualifica (sia ai fini civili, sia ai fini fiscali) quale “bene strettamente inerente” al processo produttivo; e non parrebbe evincibile la possibilità di usi extra-aziendali, valorizzabili come “gratifica” dei Lavoratori (quindi, come benefit). Tutto questo, naturalmente, vale fino a che, in concreto, non sia dimostrabile un uso (anche concorrente) alternativo (ad esempio, la possibilità di trasporto di persone).
Per esempio, i casi di autocarri “di comodo”, di veicoli, cioè, che nascono per il trasporto di persone, e che vengono successivamente “adattati” per trasporto merci, possono non qualificarsi ai fini fiscali come “inerenti” (vedi Risoluzione Agenzia Entrate nr. 59/2007, che si allega): in questo caso, l’uso al Dipendente, in orario eccedente l’orario di servizio, e per funzioni ulteriori rispetto alle consegne di lavoro usuali, può qualificarsi come benefit e va considerato componente retributivo (sia pure in natura) imponibile IRPEF, INAIL, INPS.
Ricordiamo che, a questi fini, la qualificazione dell’autocarro come “di comodo” (con conseguenti riflessi in tema di imponibilità fiscale, contributiva etc. del bene quale benefit) dipende anche da criteri codificati autonomamente dall’Agenzia delle Entrate 
In questo senso, ai fini dell’imponibilità fiscale, contributiva e assicurativa, il fringe benefit dell’auto si assume prendendo a base i valori delle tariffe ACI, di cui al link che si allega: http://www.aci.it/i-servizi/servizi-online/fringe-benefit.html. In questo caso, al valore ACI del benefit si applicano diverse modulazioni percentuali per l’uso promiscuo (personale-aziendale), ovvero per l’uso personale:

A) Uso esclusivamente personale dell'auto aziendale: si determina fringe benefit in capo al Dipendente (o Amministratore/Co.co.pro.), imponibile, ai fini fiscali (e previdenziali), al "valore normale", al netto delle eventuali somme che il Dipendente corrisponda o si veda trattenere per l'uso del mezzo. Il fringe benefit è deducibile quale costo del lavoro, ai sensi dell'art. 95 DPR 917/1986 (Testo Unico Imposte sui Redditi: TUIR).
B) Uso promiscuo (personale/aziendale):
Si determina fringe benefit parziale, valorizzabile, al fine del reddito di lavoro dipendente/assimilato (imponibile IRPEF, INPS, INAIL) al 30% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 km annui, calcolato sulla base del costo km di esercizio desumibile dalle Tabelle Nazionali che l'ACI deve elaborare entro il 30/11 di ciascun anno e comunicare al Ministero delle Finanze che provvede alla pubblicazione entro il 31/12, con effetto dal periodo di imposta successivo.
Ai fini della deducibilità, ove il mezzo di trasporto sia concesso al Dipendente/Amministratore/Co.co.pro. per la maggior parte del periodo di imposta (metà più uno dei giorni che compongono il periodo d'imposta), è deducibile il 70% delle spese relative, senza alcun limite quantitativo.
Se il mezzo di trasporto, è dato in uso promiscuo per un periodo inferiore al suddetto, le spese relative sono deducibili al 20%.
 

giovedì 5 febbraio 2015

NOI L'AVEVAMO DETTO!- SOLIDARIETA' NEGLI APPALTI- SANZIONI AMMINISTRATIVE E DIRITTO INTERTEMPORALE

Nel ns. post del 13/11/2014 us (link: http://costidellavoro.blogspot.it/2014/11/la-presente-per-introdurre-un-primo.html), evidenziavamo come il primo problema applicativo di interesse avrebbe investito il cd “diritto intertemporale”, nelle sanzioni amministrative applicate a cavallo tra la vecchia e la nuova normativa (ricordiamo che la sanzione era compresa tra € 5.000 ed 200.000).
In quella mail, avanzavamo questa ipotetica interpretazione:

Se il Committente è stato sanzionato, in forza di previsioni sanzionatorie poi cancellate dalla "delega fiscale", e se il provvedimento sanzionatorio non è definitivo, perchè è stato, nel frattempo, oggetto di opposizione/ricorso nei termini, le sanzioni possono essere disapplicate, invocando l'art. 03 D.lgs. 472/97 (favor rei), che estende retroattivamente gli effetti dell'abolizione dell'illecito amministrativo. Diversamente, la sanzione non parrebbe attaccabile.
Eventuali richieste di pagamento "in solidarietà" poste in essere secondo la previgente normativa dovrebbero continuare ad avere corso, dato che questa procedura investe aspetti civili, non fiscali. Purtroppo, la norma non dispone forme di estinzione di procedimenti di esecuzione coattiva già avviati nel vigore della precedente normativa: si auspica che temperamenti siano aggiunti da disposizioni di prassi degli Enti addetti alla Riscossione (cosa non immediata!)”.

Questa ricostruzione interpretativa è conforme a quanto disposto dall’Agenzia delle Entrate con Circolare 31/2014:

“In attuazione del principio di legalità, di cui all'articolo 3 del D.Lgs. n. 472 del 1997 (c.d. favor rei), non trova applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria (da euro 5.000 a euro 200.000) posta a carico del committente per le violazioni commesse prima del 13 dicembre 2014 e non ancora definitive alla medesima data.
Il medesimo principio non trova applicazione in relazione alla responsabilità solidale prevista in capo all'appaltatore per violazioni commesse dal subappaltatore entro la data di entrata in vigore della disposizione in esame, posto che il principio del favor rei trova applicazione con esclusivo riferimento alle fattispecie sanzionatorie rimanendo, per contro, regolata dal principio generale della successione delle leggi nel tempo (c.d. tempus regit actum) ed, in particolare, dal principio d'irretroattività, l'applicazione della norma precettiva, tra cui va annoverata quella costitutiva della responsabilità per l'imposta”.

L’Agenzia delle Entrate, però, precisa che la data spartiacque tra i due diversi regimi sanzionatori è il 13/12/2014.
Non ci risultano ancora disposizioni interpretative impartite dal Ministero del Lavoro, aventi per oggetto questa materia. Non appena ce ne saranno, ve ne daremo notizia e approfondita illustrazione.


STUDIO FRANCESCO LANDI, FERRARA
PAGINA FB: https://www.facebook.com/pages/Studio-Landi-cdl-Francesco/323776694349912

LAVORO AUTONOMO E INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE (ASPI)

Quesito:
Sono un Tecnico Informatico. Per anni ho tenuto in piedi un rapporto di lavoro subordinato part time e un'attività di lavoro autonomo con una Società di Persone di cui sono Socio. Sono stato licenziato dall'Azienda. Visto che, come lavoro autonomo, risulto fiscalmente "in perdita", posso beneficiare dell'ASpI, visto che l'anno scorso posso dimostrare redditi inferiori a € 4.800? Grazie.

Risposta:
L'indennità di disoccupazione può coesistere con uno stato di disoccupazione che configuri redditi di lavoro autonomo inferiori a € 4.800. Questi redditi, come sottinteso anche dalla Circolare INPS nr. 67/2011, si intendono al lordo delle ritenute fiscali e dei costi deducibili. Se, come verosimile, il reddito lordo si attesta a importi superiori, l'indennità di disoccupazione non spetta.
Inoltre, lo status di lavoratore autonomo in Partita IVA è concretamente un ostacolo per percepire l'indennità INPS, chè il possesso di Partita IVA presuppone un'esercizio abituale di lavoro autonomo ed incombe sul titolare la prova di non aver percepito redditi (si inverte, cioè, l'onere della prova: e non è semplice).
Attendiamo comunque le novità del Jobs Act.

mercoledì 4 febbraio 2015

AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA (LAVORATORI NON LICENZIATI)-EDIZIONE 2015

In attesa delle profonde revisioni del Jobs Act alla materia degli “ammortizzatori in deroga”, il Decreto interministeriale 1/8/2014 nr. 83473 disciplina la prosecuzione di detto “ammortizzatore” anche per l’anno 2015.
Per il 2015, l’accesso alla CIG in deroga è soggetto ad alcune restrizioni, in primis ...
VUOI CONTINUARE NELLA LETTURA DEL POST? VAI ALLA PAGINA FB DELLO STUDIO LANDI AL LINK: https://www.facebook.com/notes/studio-landi-cdl-francesco/ammortizzatori-sociali-in-deroga-lavoratori-non-licenziati-edizione-2015/830214737039436

TICKET DI LICENZIAMENTO, I RINCARI DEL 2015-FLASH

Un breve flash per comunicare che il cd ticket di licenziamento (per il finanziamento dell’ASpI) per il 2015 è rincarato ...
(...)
VUOI CONTINUARE NELLA LETTURA DEL POST? VAI ALLA PAGINA FB DELLO STUDIO LANDI AL LINK:  https://www.facebook.com/notes/studio-landi-cdl-francesco/ticket-di-licenziamento-i-rincari-del-2015-flash/830214420372801

REGISTRO INFORTUNI, UNA LUNGA ODISSEA-BREVE RIEPILOGO

E’ ormai un lungo romanzo che pare non conoscere fine quello del Registro Infortuni; Registro, che tutti indicano come obsoleto, di cui il Testo Unico sulla Sicurezza D.lgs. 81/2008 auspica l’abrogazione, ma che ancora non è stato abrogato.
L’abrogazione del Registro Infortuni è strettamente collegata all’entrata in funzione del cd SINP (Sistema Operativo Nazionale della Prevenzione) previsto dall’art. 8 del D.lgs. 81/2008, la cui entrata in funzione dovrà essere sancita da un Decreto Interministeriale, dopo i quali, decorsi 6 mesi dall’emanazione, il Registro Infortuni potrà essere abolito.
Per dovere di cronaca, si precisa che il SINP è nient’altro che un “data base” informatico che, raccogliendo da diverse fonti i dati relativi a tutti gli incidenti sul lavoro, dovrà fornire le statistiche necessarie per l’attività di prevenzione (al pari del vecchio Registro Infortuni, mero registro “statistico” che registra lo “storico” dell’infortunistica d’Azienda).
Tuttora, il SINP non è stato istituito; pertanto, il Registro Infortuni resta obbligatorio, salvo che disposizioni di legge regionali non ne abbiano disposto l’abrogazione (ricordiamo, la Regione ha competenza esclusiva in materia di Sicurezza sul Lavoro).
Sulla vigenza delle sanzioni, dobbiamo continuare a fare riferimento a quanto disposto dall’art. 53.06°comma del D.lgs. 81/2008:

6. Fino ai sei mesi successivi all'adozione del decreto interministeriale di cui all'articolo 8, comma 4, del presente decreto restano in vigore le disposizioni relative al registro infortuni ed ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici.

Questa disposizione è stata recentemente interpretata come disposizione che conferma la vigenza delle previgenti sanzioni amministrative in materia di violazioni relative al Libro Infortuni: vedi sul punto, il parere espresso dal Ministero del Lavoro con Interpello nr. 9/2014.
Le sanzioni, naturalmente, si applicano, se le disposizioni di legge regionali non ne consentono la disapplicazione (come, ad esempio, per alcuni casi, in Lombardia, Puglia, Campania).
A disposizione per aggiornamenti

Studio Francesco Landi
Pagina FB:  https://www.facebook.com/pages/Studio-Landi-cdl-Francesco/323776694349912