Nel ns. post del 13/11/2014 us (link: http://costidellavoro.blogspot.it/2014/11/la-presente-per-introdurre-un-primo.html), evidenziavamo come il primo problema applicativo di interesse
avrebbe investito il cd “diritto intertemporale”, nelle sanzioni
amministrative applicate a cavallo tra la vecchia e la nuova normativa
(ricordiamo che la sanzione era compresa tra € 5.000 ed 200.000).
In quella mail, avanzavamo questa ipotetica interpretazione:
“Se
il Committente è stato sanzionato, in forza di previsioni sanzionatorie
poi cancellate dalla "delega fiscale", e se il provvedimento
sanzionatorio non è definitivo, perchè è stato, nel frattempo, oggetto
di opposizione/ricorso nei termini, le sanzioni possono essere
disapplicate, invocando l'art. 03 D.lgs. 472/97 (favor rei),
che estende retroattivamente gli effetti dell'abolizione dell'illecito
amministrativo. Diversamente, la sanzione non parrebbe attaccabile.
Eventuali
richieste di pagamento "in solidarietà" poste in essere secondo la
previgente normativa dovrebbero continuare ad avere corso, dato che
questa procedura investe aspetti civili, non fiscali. Purtroppo, la
norma non dispone forme di estinzione di procedimenti di esecuzione
coattiva già avviati nel vigore della precedente normativa: si auspica
che temperamenti siano aggiunti da disposizioni di prassi degli Enti
addetti alla Riscossione (cosa non immediata!)”.
Questa ricostruzione interpretativa è conforme a quanto disposto dall’Agenzia delle Entrate con Circolare 31/2014:
“In attuazione del principio di legalità, di cui all'articolo 3 del D.Lgs. n. 472 del 1997 (c.d.
favor rei), non trova applicazione la sanzione amministrativa
pecuniaria (da euro 5.000 a euro 200.000) posta a carico del committente
per le violazioni commesse prima del 13 dicembre 2014 e non ancora
definitive alla medesima data.
Il medesimo principio non trova applicazione in relazione alla responsabilità solidale prevista in capo all'appaltatore per violazioni commesse dal subappaltatore entro la data di entrata in vigore della disposizione in esame, posto che il principio del favor rei trova applicazione con esclusivo riferimento alle fattispecie sanzionatorie rimanendo, per contro, regolata dal principio generale della successione delle leggi nel tempo (c.d. tempus regit actum) ed, in particolare, dal principio d'irretroattività, l'applicazione della norma precettiva, tra cui va annoverata quella costitutiva della responsabilità per l'imposta”.
Il medesimo principio non trova applicazione in relazione alla responsabilità solidale prevista in capo all'appaltatore per violazioni commesse dal subappaltatore entro la data di entrata in vigore della disposizione in esame, posto che il principio del favor rei trova applicazione con esclusivo riferimento alle fattispecie sanzionatorie rimanendo, per contro, regolata dal principio generale della successione delle leggi nel tempo (c.d. tempus regit actum) ed, in particolare, dal principio d'irretroattività, l'applicazione della norma precettiva, tra cui va annoverata quella costitutiva della responsabilità per l'imposta”.
L’Agenzia delle Entrate, però, precisa che la data spartiacque tra i due diversi regimi sanzionatori è il 13/12/2014.
Non
ci risultano ancora disposizioni interpretative impartite dal Ministero
del Lavoro, aventi per oggetto questa materia. Non appena ce ne
saranno, ve ne daremo notizia e approfondita illustrazione.STUDIO FRANCESCO LANDI, FERRARA
PAGINA FB: https://www.facebook.com/pages/Studio-Landi-cdl-Francesco/323776694349912
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