Quesito: Tizio ha alle sue dipendenze due lavoratori a tempo determinato, Caio e Sempronio. Assume Caio, fruendo dell’agevolazione. Sempronio contesta il mancato rispetto del diritto di precedenza e contesta l’applicazione dell’agevolazione, perché non rispettosa dell’art. 04.12°comma lett. a) l. 92/2012, che impone il rispetto del “diritto di precedenza”, non avendo il Datore Tizio proceduto ad offrirgli un posto di lavoro stabile. Chi ha ragione?
Risposta: Nella Circolare 17/2015, l’INPS ha ritenuto l’agevolazione ex. art. 1.118°comma l. 190/2014 agevolazione “speciale”, destinata esclusivamente a favorire “nuove assunzioni stabili”, anche in deroga al requisito ex. art. 04.12°comma lett. a) l. 92/2012. Stando al tenore della norma, così come interpretata dalla Circolare, ai fini della fruizione dell’agevolazione, rileva l’evento della “stabilizzazione” del personale precario, a prescindere dal rispetto del diritto di precedenza. Quindi, l’agevolazione di Tizio è valida e non può ritenersi subordinata al rispetto del diritto di precedenza. Non solo, l’interpretazione che Sempronio da del diritto di precedenza è sì conforme all’interpretazione INPS (Circ. 137/2012), ma è errata in punto di stretto diritto: nel rapporto a termine, la tutela del lavoratore “in precedenza” non sorge a fronte di una “previa offerta” Datorile di un posto di lavoro a tempo indeterminato (come nella somministrazione), ma a fronte della manifestazione di volontà del Lavoratore (prima della conclusione del rapporto a termine) relativamente all’esercizio del diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato.
Dr. GIORGIO FRABETTI
STUDIO LANDI, FERRARA
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