Il recente Regolamento delle procedure in materia di
ricorsi amministrativi INPS approvato dal Presidente dell’Istituto con
determinazione nr. 195 del 20 dicembre 2013 (in sostituzione del precedente
Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’INPS con
deliberazione nr. 13 del 21 maggio 2013), si applica a tutte le procedure per
la decisione, da parte dei competenti Comitati Centrali e periferici INPS, dei
ricorsi amministrativi relativi alla gestione dei lavoratori privati.
Il
Regolamento segue ai profondi mutamenti frattanto intervenuti nel contesto
normativo: dall’adozione (con Determina commissariale 47/2010) del Regolamento
sulla definizione dei procedimenti amministrativi, alla telematizzazione dei
ricorsi (Circolare INPS 32/2011). Tutti mutamenti che rendevano poco utile e
attuale un mero intervento di aggiornamento della previgente normativa
(Delibera CdA 13/1993), ma necessitavano una riformulazione radicale.
Il
Regolamento di cui si tratta investe i “ricorsi amministrativi”, con ciò
intendendosi gli atti di impulso di procedimenti di II grado volti al riesame
di un provvedimento, attribuibile all’INPS e afferente ai lavoratori privati (per
i ricorsi Ex-INPDAP ex. art. 21.01°comma DL 201/2011, conv. in legge 214/2011
vedi art. 26 Reg. de quo).
Quanto
alle materie di applicazione, la nuova disciplina riguarda i ricorsi in materia
di prestazioni previdenziali e contributiva, sempre che non sussista una
disciplina speciale. Al riguardo, ricordiamo che una parte rilevante dei
ricorsi, investendo la qualificazione contrattuale dei rapporti di lavoro, è
sottratta ai Comitati INPS, e deferita alla Direzione Regionale del Lavoro ai
sensi dell’art. 17 D.lgs. 124/2004 (vedi da ultimo il Messaggio INPS nr.
1708/2014).
Qui,
di seguito, seguendo la cadenza domanda-risposta, l’esposizione degli aspetti più
qualificanti della procedura.
A) Come si presenta il
ricorso amministrativo all’INPS? (Art.
01)
Il ricorso
amministrativo relativo ai provvedimenti adottati dall’INPS e indirizzato al
Comitato Centrale periferico dell’Istituto, competente a decidere la
controversia, deve essere presentato, esclusivamente per via telematica,
dall’Interessato, ovvero tramite gli intermediari abilitati ai sensi della
normativa vigente. In questo caso, il ricorso deve recare la firma del
Rappresentante del mandatario, al quale sia stato rilasciato regolare mandato,
da allegare al ricorso stesso).
N.B. In caso di assenza di
sottoscrizione, il ricorso telematico s’intende validamente presentato, in
quanto la procedura informatica ed il rilascio del PIN personale garantiscono
comunque la riferibilità al Ricorrente (Circ. INPS 32/2011).
B) Cosa succede se il ricorso viene
presentato ad un Comitato non competente?
(Art.
03)
I ricorsi
indirizzati ad un Comitato periferico o centrale dell’INPS diverso da quello
competente devono considerarsi validamente presentati, nella stessa data, al
Comitato competente a decidere la controversia.
La
Direzione Provinciale/di Area metropolitana, Filiale di coordinamento, laddove
riscontri che il ricorso sia stato indirizzato ad un Comitato incompetente,
provvede a trasmetterlo correttamente al Comitato competente.
C) Quale il regime della decorrenza dei
termini per il ricorso? (Art. 04)
Il provvedimento
emesso dall’INPS in materia di competenza dei Comitati periferici e centrali
dell’Istituto può essere impugnato entro 90 gg. dalla data di ricezione del
medesimo.
Nell’ipotesi
di mancata adozione del provvedimento da parte della Sede INPS, i termini per
l’inoltro del ricorso amministrativo decorrono dal centoventunesimo giorno
successivo a quello di presentazione della relativa domanda per il procedimento
cd “di I grado”, salvo che per la definizione di quest’ultimo siano previsti
termini diversi da leggi o da regolamenti (vedi Regolamento per la definizione dei termini dei procedimenti
amministrativi approvato dal Presidente INPS con delibera nr. 47/2010).
D) Se l’organo INPS competente riceve un
ricorso, che si riferisce a procedimento, rispetto a cui l’Ente abbia rilevato
l’improcedibilità per vizi formali, come difetto di sottoscrizione autografa,
quale provvedimento deve adottare?
Il
caso di specie è trattato esplicitamente dall’art. 09.02°comma secondo alinea del
Regolamento di Procedura come un caso di “inammissibilità” della domanda.
Ricordiamo
che la domanda di un provvedimento “di primo grado” presentata e poi respinta
di un vizio “procedurale”/”formale” dell’INPS si considera come non presentata
e non sono utili per consentire la maturazione dei termini di conclusione del
procedimento “di primo grado” e successivamente del relativo ricorso.
Prima
di adire ricorso, quindi, occorre ripresentare la domanda all’INPS
adeguatamente “sanata”.
NOTA BENE: Va ricordato, al riguardo, che i termini per
la presentazione e per la decisione dei ricorsi non possono intendersi come
termini perentori. Al riguardo, va, infatti, ricordato che a queste
procedure si applica l’art. 08 della l. 533/1973, riguardante lo speciale “rito
processuale” concernente le controversie “previdenziali” ex. art. 442 del Codice di Procedura Civile, il quale
dispone che, nelle vertenze con gli Enti Previdenziali, non si tiene conto dei
vizi, delle preclusioni e delle decadenze verificatesi. La ratio della legge
sul processo del lavoro del 1973 è quella di consentire, in materia
previdenziale, di giungere ad una decisione nel merito, senza che siano di
ostacolo vizi formali del procedimento amministrativo.
E) In quali termini e in quali modi può
essere avanzato ricorso amministrativo in materia di trattamenti di
Integrazione Salariale? (Artt. 05-06)
Il ricorso avverso
la deliberazione delle Commissioni Provinciali per la Cassa Integrazione
Guadagni ordinaria, la Cassa Integrazione Guadagni Edile e la Cassa
Integrazione Guadagni per gli Operai Agricoli, può essere presentata dal
Lavoratore o dall’Azienda (direttamente o tramite Intermediario Abilitato),
ovvero da ciascuno dei partecipanti alle sedute delle predette Commissioni che,
nel corso della votazione, abbia motivato il proprio dissenso, chiedendone
l’inserimento a verbale, compreso il Rappresentante dell’INPS. In quest’ultimo
caso, l’Istituto provvede a notificare il ricorso avverso il
Lavoratore/Azienda).
Il
ricorso deve essere indirizzato al competente Comitato Amministratore entro 30
gg. dalla data di notifica della deliberazione della Commissione Provinciale,
ovvero dalla data di tale deliberazione, qualora venga proposto da uno dei
componenti della Commissione.
F) A chi deve essere inviata la rinuncia al
ricorso amministrativo in materia di Integrazione Salariale formulata dal
Rappresentante dell’INPS o da altro componente delle Commissioni Provinciali?
(Art.
07)
In
questo caso, l’istanza di rinuncia deve essere inviata dall’Istituto al
Lavoratore e/o all’Azienda.
G) Le nuove disposizioni di procedura sui
ricorsi amministrativi INPS regolano l’ipotesi di “irricevibilità” del ricorso.
Cosa si intende? (Art. 08)
Ai sensi delle
nuove disposizioni INPS di procedura sui ricorsi amministrativi, per
“irricevibile” si intende il ricorso avente le seguenti caratteristiche:
-
Sia stato presentato in forma cartacea (non in quella
obbligatoria telematica);
-
Sia rivolto ad impugnare un provvedimento di un
Organismo Pubblico o Privato diverso dall’INPS (es. Agente della riscossione);
-
In caso di ricorsi CIG (come sopra), l’istanza sia
avanzata da componente della Commissione Provinciale, che non abbia provveduto
a mettere a Verbale il proprio dissenso.
Ove sia
accertata una circostanza che determini “irricevibilità” del ricorso
amministrativo, la Direzione Provinciale/di Area Metropolitana/Filiale di
coordinamento, ovvero la Direzione Regionale/Centrale competente per
l’istruttoria (se le fattispecie di “irricevibilità” vengano rilevate in una fase
successiva), provvedono a definire il ricorso e comunicano, con modalità
telematica, al Ricorrente l’irricevibilità del ricorso medesimo (salvo il caso
che il ricorso sia già inserito all’ordine del giorno del Comitato).
In ogni caso,
i ricorsi di cui sia stata dichiarata la “irricevibilità” possono essere
sottoposti alla decisione del Comitato Centrale/Periferico, ove il soggetto
interessato ne faccia specifica richiesta.
H) Le
nuove disposizioni di procedura sui ricorsi amministrativi INPS regolano l’ipotesi
di “inammissibilità” del ricorso. Cosa si intende? (Art. 09)
Ai sensi delle
nuove disposizioni INPS di procedura sui ricorsi amministrativi, per
“inammissibile” si intende il ricorso avente le seguenti caratteristiche:
-
Verta su materia non inerente alle competenze
istituzionali INPS;
-
Sia presentato prima che sia emesso il provvedimento e
non siano ancora scaduti i termini previsti da leggi e regolamenti per
l’emissione del provvedimento medesimo;
-
Sia presentato da persona non legittimata ad agire, ovvero
in difetto di interesse concreto e attuale;
-
Sia presentato avverso un provvedimento sul quale il
Comitato Periferico/Centrale o le speciali Commissioni dei Comitati Provinciali
ex. art. 46 l. 88/1989, si siano già pronunciati;
-
Sia stato presentato all’Istituto oltre il termine di
decadenza dell’azione giudiziaria.
Ove sia
accertata una circostanza che determini “inammissibilità” del ricorso amministrativo, la Direzione Provinciale/di Area
Metropolitana/Filiale di coordinamento, ovvero la Direzione Regionale/Centrale
competente per l’istruttoria (se le fattispecie di “inammissibilità” vengano
rilevate in una fase successiva), provvedono a definire il ricorso e
comunicano, con modalità telematica, al Ricorrente l’“inammissibilità” del
ricorso medesimo (salvo il caso che il ricorso sia già inserito all’ordine del
giorno del Comitato).
In ogni caso,
i ricorsi di cui sia stata dichiarata la ““inammissibilità” possono essere
sottoposti alla decisione del Comitato Centrale/Periferico, ove il soggetto
interessato ne faccia specifica richiesta.
I) Cosa si intende, ai fini del Regolamento
di procedura INPS, per “improcedibilità” del ricorso? (Art. 10)
Il Reg. de quo compendia con l’espressione
“improcedibilità” ogni “circostanza sopravvenuta” che sia tale da determinare
il “venire meno” di “un interesse attuale e concreto alla modifica del
provvedimento impugnato”. A questi fini, l’art. 10 enuncia, a titolo di
esempio, i seguenti casi: morte del ricorrente in caso di diritti non
trasmissibili, acquiescenza del ricorrente al provvedimento originario,
rinuncia.
La previsione
è comunque fatta oggetto di considerazioni perplesse, se non critiche da parte
dei primi commentatori (vedi, IMBRIACI, in Guida
al Lavoro nr. 07/2014, Ricorsi
Amministrativi, le nuove procedure INPS) che mettono in rilievo quanto
possa essere impegnativa in termini valutatativi e non meramente automatica una
verifica che è suscettibile di determinare una “anticipazione di una
valutazione tipicamente processuale ad una fase contenziosa pregiudiziaria”
(pensiamo, ad esempio, alla circostanza che sia intervenuta una decadenza
dell’azione giudiziaria per decorrenza dei termini). Aspetti e valutazioni che,
comunque, sono recuperabili se si considera che, con queste (pur difettose
disposizioni) si è inteso porre un filtro alle istanze che appaiano
manifestamente superflue e talora in mala fede. Ecco, allora, che la “buona
fede” può soccorrere come criterio valutativo certamente utile ed applicabile.
L) Cosa dispone il Regolamento di procedura
INPS per i casi di “cessata materia del contendere”, sopravvenuta
all’instaurazione del ricorso amministrativo? (Art. 11)
La “cessata
materia del contendere” può essere rilevata in qualunque fase del procedimento
dalla Direzione Provinciale/di Area metropolitana/Filiale di coordinamento,
ovvero dalla Direzione Regionale/Centrale competente per l’istruttoria.
In ogni caso,
i ricorsi di cui sia stata dichiarata la “cessazione della materia del
contendere” possono essere sottoposti alla decisione del Comitato Centrale/Periferico,
ove il soggetto interessato ne faccia specifica richiesta.
Tra i casi
tipici di “cessata materia del contendere” si ricordano la sopravvenienza di
una sentenza di primo grado (che si sovrapponga alle materie di cui al
ricorso), ovvero la sopravvenienza di provvedimento di autotutela positivo
adottato successivamente alla presentazione del ricorso.
M) Quali sono i termini previsti dal
Regolamento per la decisione dei ricorsi amministrativi? (Art. 18)
I termini per
la decisione del ricorso amministrativo decorrono dalla data di ricezione del
medesimo, attestata dal Protocollo informatico.
Il Comitato
Periferico/Centrale o le speciali Commissioni Provinciali di cui all’art. 46
della l. 88/1989, possono esaminare i ricorsi ed assumere le decisioni in
merito anche dopo la scadenza del termine di 90 gg. previsto per la decisione.
I ricorsi in
materia di classificazione dei Datori di Lavoro devono essere presentati entro
il termine di 90 gg. dalla comunicazione del provvedimento impugnato e devono essere
decisi entro il termine di 90 gg. dalla data di presentazione.
N) Come sono ripartite dal Regolamento INPS
di procedura le competenze relative alle decisioni in materia di interessi e
sanzioni? (Artt. 19-20)
Al riguardo,
il Regolamento stabilisce che:
-
Il Comitato Periferico/Centrale o le speciali
Commissioni dei Comitati Provinciali ex. art. 46 della l. 88/198 (competenti
per decidere i ricorsi in materia di prestazioni e di contributi, secondo le
rispettive attribuzioni) sono competenti a decidere anche i ricorsi relativi
agli interessi e accessori.;
-
Il Comitato Centrale competente a decidere i ricorsi in
materia di contributi è competente a decidere anche i ricorsi relativi
all’imposizione delle sanzioni (la quantificazione della misura delle sanzioni
spetta alla Direzione Provinciale/di Area metropolitana/Filiale di
coordinamento).
O) Quali regole ha previsto il Regolamento
di procedura INPS per l’esecutività dei provvedimenti sui ricorsi decisi dai
Comitati Periferico/Centrali? (Art. 22)
Le deliberazioni
del Comitato Periferico/Centrale sono trasmesse, in via telematica, alla
Direzione Provinciale/di Area metropolitana/Filiale di coordinamento, la quale
da esecuzione al provvedimento.
Le
deliberazioni del Comitato Periferico/Centrale sono trasmesse, in via
telematica, alla Direzione Provinciale/di Area metropolitana/Filiale di
coordinamento, che dà esecuzione al dispositivo.
P) Ai sensi del Regolamento di procedura
INPS, a quali condizioni e in quali tempi l’efficacia esecutiva delle delibere
sui ricorsi può essere sospesa o revocata? (Art.
23-24)
L’esecutorietà
delle deliberazioni dei Comitati Periferico/Centrali sui ricorsi
amministrativi, che presentino profili di illegittimità, può essere sospesa,
rispettivamente, dal Direttore Provinciale/di Area metropolitana/Filiale di
coordinamento e dal Direttore Generale, entro 05 gg. dalla data di
deliberazione.
Il
provvedimento di sospensione, adottato dal Direttore Provinciale/ di Area
metropolitana/Filiale di coordinamento deve essere tempestivamente trasmesso
alla competente Direzione Centrale.
Quest’ultima
sottopone una relazione istruttoria ed una proposta di deliberazione al
Comitato Amministratore centrale, che decide, entro 90 gg. dalla data del
provvedimento di sospensione, l’esecuzione o l’annullamento della deliberazione
adottata dal Comitato Provinciale.
Qualora il
provvedimento di sospensione venga adottato dal Direttore Generale dell’INPS,
la competente Direzione Centrale sottopone una relazione istruttoria ed una
proposta di deliberazione al Presidente dell’Istituto, che adotta la decisione
entro 90 gg. dalla data del suddetto provvedimento di sospensione.
Inoltre,
l’esecutorietà delle deliberazioni può essere revocata dopo l’adozione delle
stesse da parte del Comitato Periferico/Centrale in presenza di nuovi/ulteriori
elementi rilevati d’ufficio o su istanza di parte.
Q) Cosa dispone il Regolamento INPS per le
procedure di comunicazione relative agli atti definitivi o interlocutori
relativi al ricorso? (Art. 25)
Il
Regolamento stabilisce che le comunicazioni, inerenti tutti gli atti,
definitivi o interlocutori, relativi al ricorso sono effettuate
telematicamente.
R) Può il ricorrente accedere agli atti
della procedura? (Art. 25)
Sì. Il ricorrente può accedere in via
telematica all’iter procedurale del
ricorso.
S) Le disposizioni del Regolamento si
applicano anche ai Lavoratori Pubblici (Ex-INPDAP)? (Art. 26)
No.
Il
Regolamento rinvia ad apposita regolamentazione da emanarsi.
In
via transitoria, si applicano le disposizioni già INPDAP, approvate con
deliberazione consiliare nr. 1249 del 05/07/2000.
NOTA A MARGINE: RICORSI E AUTOTUTELA AMMINISTRATIVA
(Artt. 11-15)
I procedimenti di
“auto-tutela amministrativa” sono e restano regolati dalla deliberazione INPS
CdA 275/2006, e dalla Circolare INPS 146/2006).
I
procedimenti di “auto-tutela” non hanno alcun effetto sul decorso dei termini
per il procedimento amministrativo ordinario e non sospendono i termini per
l’invio del ricorso amministrativo (vedi art. 13 Reg. 195/2013: ricorsi
amministrativi).
Dati
i principi generali in materia di “auto-tutela” amministrativa, l’INPS mantiene
il potere di riconsiderare in “auto-tutela” il provvedimento, anche se oggetto
di ricorso (o impugnazione giudiziale), con l’unico barriera temporale (in caso
di ricorsi amministrativi), rappresentata dall’inserimento del ricorso
all’Ordine del giorno del Comitato competente per la decisione (art. 14).
Ove
sia rivisto in auto-tutela un provvedimento già oggetto di ricorso, il ricorso
medesimo si considera chiuso per “cessata materia del contendere” (art. 11).
Cosa dispone il Regolamento di procedura
INPS in merito ai procedimenti di auto-tutela amministrativa?
Al riguardo, il
Regolamento dispone quanto segue:
-
L’esercizio dell’auto-tutela avviato nell’ambito del
procedimento amministrativo ordinario non arresta e non sospende i termini per
la proposizione dei ricorsi in via amministrativa;
-
Dopo la presentazione del ricorso amministrativo, e in
ogni fase di procedimentalizzazione, l’INPS, qualora ne ricorrano i
presupposti, deve riconsiderare in autotutela il provvedimento originario, sia
d’ufficio, sia su istanza di parte, tranne nell’ipotesi in cui il ricorso sia
già stato inserito all’ordine del giorno della seduta del Comitato
Periferico/Centrale;
-
In materia di Integrazione salariale, il potere di
auto-tutela è riservato in via esclusiva alle Commissioni Provinciali per la
Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, Edilizia e Agricola che, ove ne
ricorrano i presupposti, possono riesaminare le loro deliberazioni.
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pr
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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