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mercoledì 2 aprile 2014

REGOLAMENTO INPS RICORSI AMMINISTRATIVI-LE PRINCIPALI QUESTIONI




          
  Introduzione

            Il recente Regolamento delle procedure in materia di ricorsi amministrativi INPS approvato dal Presidente dell’Istituto con determinazione nr. 195 del 20 dicembre 2013 (in sostituzione del precedente Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’INPS con deliberazione nr. 13 del 21 maggio 2013), si applica a tutte le procedure per la decisione, da parte dei competenti Comitati Centrali e periferici INPS, dei ricorsi amministrativi relativi alla gestione dei lavoratori privati.
            Il Regolamento segue ai profondi mutamenti frattanto intervenuti nel contesto normativo: dall’adozione (con Determina commissariale 47/2010) del Regolamento sulla definizione dei procedimenti amministrativi, alla telematizzazione dei ricorsi (Circolare INPS 32/2011). Tutti mutamenti che rendevano poco utile e attuale un mero intervento di aggiornamento della previgente normativa (Delibera CdA 13/1993), ma necessitavano una riformulazione radicale.
            Il Regolamento di cui si tratta investe i “ricorsi amministrativi”, con ciò intendendosi gli atti di impulso di procedimenti di II grado volti al riesame di un provvedimento, attribuibile all’INPS e afferente ai lavoratori privati (per i ricorsi Ex-INPDAP ex. art. 21.01°comma DL 201/2011, conv. in legge 214/2011 vedi art. 26 Reg. de quo).
            Quanto alle materie di applicazione, la nuova disciplina riguarda i ricorsi in materia di prestazioni previdenziali e contributiva, sempre che non sussista una disciplina speciale. Al riguardo, ricordiamo che una parte rilevante dei ricorsi, investendo la qualificazione contrattuale dei rapporti di lavoro, è sottratta ai Comitati INPS, e deferita alla Direzione Regionale del Lavoro ai sensi dell’art. 17 D.lgs. 124/2004 (vedi da ultimo il Messaggio INPS nr. 1708/2014).
            Qui, di seguito, seguendo la cadenza domanda-risposta, l’esposizione degli aspetti più qualificanti della procedura.

            A) Come si presenta il ricorso amministrativo all’INPS? (Art. 01)

            Il ricorso amministrativo relativo ai provvedimenti adottati dall’INPS e indirizzato al Comitato Centrale periferico dell’Istituto, competente a decidere la controversia, deve essere presentato, esclusivamente per via telematica, dall’Interessato, ovvero tramite gli intermediari abilitati ai sensi della normativa vigente. In questo caso, il ricorso deve recare la firma del Rappresentante del mandatario, al quale sia stato rilasciato regolare mandato, da allegare al ricorso stesso).
            N.B. In caso di assenza di sottoscrizione, il ricorso telematico s’intende validamente presentato, in quanto la procedura informatica ed il rilascio del PIN personale garantiscono comunque la riferibilità al Ricorrente (Circ. INPS 32/2011).

            B) Cosa succede se il ricorso viene presentato ad un Comitato non competente?
(Art. 03)

            I ricorsi indirizzati ad un Comitato periferico o centrale dell’INPS diverso da quello competente devono considerarsi validamente presentati, nella stessa data, al Comitato competente a decidere la controversia.
            La Direzione Provinciale/di Area metropolitana, Filiale di coordinamento, laddove riscontri che il ricorso sia stato indirizzato ad un Comitato incompetente, provvede a trasmetterlo correttamente al Comitato competente.


            C) Quale il regime della decorrenza dei termini per il ricorso? (Art. 04)

            Il provvedimento emesso dall’INPS in materia di competenza dei Comitati periferici e centrali dell’Istituto può essere impugnato entro 90 gg. dalla data di ricezione del medesimo.
            Nell’ipotesi di mancata adozione del provvedimento da parte della Sede INPS, i termini per l’inoltro del ricorso amministrativo decorrono dal centoventunesimo giorno successivo a quello di presentazione della relativa domanda per il procedimento cd “di I grado”, salvo che per la definizione di quest’ultimo siano previsti termini diversi da leggi o da regolamenti (vedi Regolamento per la definizione dei termini dei procedimenti amministrativi approvato dal Presidente INPS con delibera nr. 47/2010).

            D) Se l’organo INPS competente riceve un ricorso, che si riferisce a procedimento, rispetto a cui l’Ente abbia rilevato l’improcedibilità per vizi formali, come difetto di sottoscrizione autografa, quale provvedimento deve adottare?

            Il caso di specie è trattato esplicitamente dall’art. 09.02°comma secondo alinea del Regolamento di Procedura come un caso di “inammissibilità” della domanda.
            Ricordiamo che la domanda di un provvedimento “di primo grado” presentata e poi respinta di un vizio “procedurale”/”formale” dell’INPS si considera come non presentata e non sono utili per consentire la maturazione dei termini di conclusione del procedimento “di primo grado” e successivamente del relativo ricorso.
            Prima di adire ricorso, quindi, occorre ripresentare la domanda all’INPS adeguatamente “sanata”.

            NOTA BENE: Va ricordato, al riguardo, che i termini per la presentazione e per la decisione dei ricorsi non possono intendersi come termini perentori. Al riguardo, va, infatti, ricordato che a queste procedure si applica l’art. 08 della l. 533/1973, riguardante lo speciale “rito processuale” concernente le controversie “previdenziali” ex. art. 442 del Codice di Procedura Civile, il quale dispone che, nelle vertenze con gli Enti Previdenziali, non si tiene conto dei vizi, delle preclusioni e delle decadenze verificatesi. La ratio della legge sul processo del lavoro del 1973 è quella di consentire, in materia previdenziale, di giungere ad una decisione nel merito, senza che siano di ostacolo vizi formali del procedimento amministrativo.

            E) In quali termini e in quali modi può essere avanzato ricorso amministrativo in materia di trattamenti di Integrazione Salariale? (Artt. 05-06)

            Il ricorso avverso la deliberazione delle Commissioni Provinciali per la Cassa Integrazione Guadagni ordinaria, la Cassa Integrazione Guadagni Edile e la Cassa Integrazione Guadagni per gli Operai Agricoli, può essere presentata dal Lavoratore o dall’Azienda (direttamente o tramite Intermediario Abilitato), ovvero da ciascuno dei partecipanti alle sedute delle predette Commissioni che, nel corso della votazione, abbia motivato il proprio dissenso, chiedendone l’inserimento a verbale, compreso il Rappresentante dell’INPS. In quest’ultimo caso, l’Istituto provvede a notificare il ricorso avverso il Lavoratore/Azienda).
            Il ricorso deve essere indirizzato al competente Comitato Amministratore entro 30 gg. dalla data di notifica della deliberazione della Commissione Provinciale, ovvero dalla data di tale deliberazione, qualora venga proposto da uno dei componenti della Commissione.

            F) A chi deve essere inviata la rinuncia al ricorso amministrativo in materia di Integrazione Salariale formulata dal Rappresentante dell’INPS o da altro componente delle Commissioni Provinciali? (Art. 07)

            In questo caso, l’istanza di rinuncia deve essere inviata dall’Istituto al Lavoratore e/o all’Azienda.

            G) Le nuove disposizioni di procedura sui ricorsi amministrativi INPS regolano l’ipotesi di “irricevibilità” del ricorso. Cosa si intende? (Art. 08)

            Ai sensi delle nuove disposizioni INPS di procedura sui ricorsi amministrativi, per “irricevibile” si intende il ricorso avente le seguenti caratteristiche:

-          Sia stato presentato in forma cartacea (non in quella obbligatoria telematica);
-          Sia rivolto ad impugnare un provvedimento di un Organismo Pubblico o Privato diverso dall’INPS (es. Agente della riscossione);
-          In caso di ricorsi CIG (come sopra), l’istanza sia avanzata da componente della Commissione Provinciale, che non abbia provveduto a mettere a Verbale il proprio dissenso.
Ove sia accertata una circostanza che determini “irricevibilità” del ricorso amministrativo, la Direzione Provinciale/di Area Metropolitana/Filiale di coordinamento, ovvero la Direzione Regionale/Centrale competente per l’istruttoria (se le fattispecie di “irricevibilità” vengano rilevate in una fase successiva), provvedono a definire il ricorso e comunicano, con modalità telematica, al Ricorrente l’irricevibilità del ricorso medesimo (salvo il caso che il ricorso sia già inserito all’ordine del giorno del Comitato).
In ogni caso, i ricorsi di cui sia stata dichiarata la “irricevibilità” possono essere sottoposti alla decisione del Comitato Centrale/Periferico, ove il soggetto interessato ne faccia specifica richiesta.

H) Le nuove disposizioni di procedura sui ricorsi amministrativi INPS regolano l’ipotesi di “inammissibilità” del ricorso. Cosa si intende? (Art. 09)

            Ai sensi delle nuove disposizioni INPS di procedura sui ricorsi amministrativi, per “inammissibile” si intende il ricorso avente le seguenti caratteristiche:

-          Verta su materia non inerente alle competenze istituzionali INPS;
-          Sia presentato prima che sia emesso il provvedimento e non siano ancora scaduti i termini previsti da leggi e regolamenti per l’emissione del provvedimento medesimo;
-          Sia presentato da persona non legittimata ad agire, ovvero in difetto di interesse concreto e attuale;
-          Sia presentato avverso un provvedimento sul quale il Comitato Periferico/Centrale o le speciali Commissioni dei Comitati Provinciali ex. art. 46 l. 88/1989, si siano già pronunciati;
-          Sia stato presentato all’Istituto oltre il termine di decadenza dell’azione giudiziaria.

Ove sia accertata una circostanza che determini “inammissibilità” del ricorso amministrativo, la Direzione Provinciale/di Area Metropolitana/Filiale di coordinamento, ovvero la Direzione Regionale/Centrale competente per l’istruttoria (se le fattispecie di “inammissibilità” vengano rilevate in una fase successiva), provvedono a definire il ricorso e comunicano, con modalità telematica, al Ricorrente l’“inammissibilità” del ricorso medesimo (salvo il caso che il ricorso sia già inserito all’ordine del giorno del Comitato).
In ogni caso, i ricorsi di cui sia stata dichiarata la ““inammissibilità” possono essere sottoposti alla decisione del Comitato Centrale/Periferico, ove il soggetto interessato ne faccia specifica richiesta.



I) Cosa si intende, ai fini del Regolamento di procedura INPS, per “improcedibilità” del ricorso? (Art. 10)

Il Reg. de quo compendia con l’espressione “improcedibilità” ogni “circostanza sopravvenuta” che sia tale da determinare il “venire meno” di “un interesse attuale e concreto alla modifica del provvedimento impugnato”. A questi fini, l’art. 10 enuncia, a titolo di esempio, i seguenti casi: morte del ricorrente in caso di diritti non trasmissibili, acquiescenza del ricorrente al provvedimento originario, rinuncia.
La previsione è comunque fatta oggetto di considerazioni perplesse, se non critiche da parte dei primi commentatori (vedi, IMBRIACI, in Guida al Lavoro nr. 07/2014, Ricorsi Amministrativi, le nuove procedure INPS) che mettono in rilievo quanto possa essere impegnativa in termini valutatativi e non meramente automatica una verifica che è suscettibile di determinare una “anticipazione di una valutazione tipicamente processuale ad una fase contenziosa pregiudiziaria” (pensiamo, ad esempio, alla circostanza che sia intervenuta una decadenza dell’azione giudiziaria per decorrenza dei termini). Aspetti e valutazioni che, comunque, sono recuperabili se si considera che, con queste (pur difettose disposizioni) si è inteso porre un filtro alle istanze che appaiano manifestamente superflue e talora in mala fede. Ecco, allora, che la “buona fede” può soccorrere come criterio valutativo certamente utile ed applicabile.

L) Cosa dispone il Regolamento di procedura INPS per i casi di “cessata materia del contendere”, sopravvenuta all’instaurazione del ricorso amministrativo? (Art. 11)

La “cessata materia del contendere” può essere rilevata in qualunque fase del procedimento dalla Direzione Provinciale/di Area metropolitana/Filiale di coordinamento, ovvero dalla Direzione Regionale/Centrale competente per l’istruttoria.
In ogni caso, i ricorsi di cui sia stata dichiarata la “cessazione della materia del contendere” possono essere sottoposti alla decisione del Comitato Centrale/Periferico, ove il soggetto interessato ne faccia specifica richiesta.
Tra i casi tipici di “cessata materia del contendere” si ricordano la sopravvenienza di una sentenza di primo grado (che si sovrapponga alle materie di cui al ricorso), ovvero la sopravvenienza di provvedimento di autotutela positivo adottato successivamente alla presentazione del ricorso.

M) Quali sono i termini previsti dal Regolamento per la decisione dei ricorsi amministrativi? (Art. 18)

I termini per la decisione del ricorso amministrativo decorrono dalla data di ricezione del medesimo, attestata dal Protocollo informatico.
Il Comitato Periferico/Centrale o le speciali Commissioni Provinciali di cui all’art. 46 della l. 88/1989, possono esaminare i ricorsi ed assumere le decisioni in merito anche dopo la scadenza del termine di 90 gg. previsto per la decisione.
I ricorsi in materia di classificazione dei Datori di Lavoro devono essere presentati entro il termine di 90 gg. dalla comunicazione del provvedimento impugnato e devono essere decisi entro il termine di 90 gg. dalla data di presentazione.

N) Come sono ripartite dal Regolamento INPS di procedura le competenze relative alle decisioni in materia di interessi e sanzioni? (Artt. 19-20)

Al riguardo, il Regolamento stabilisce che:
-          Il Comitato Periferico/Centrale o le speciali Commissioni dei Comitati Provinciali ex. art. 46 della l. 88/198 (competenti per decidere i ricorsi in materia di prestazioni e di contributi, secondo le rispettive attribuzioni) sono competenti a decidere anche i ricorsi relativi agli interessi e accessori.;
-          Il Comitato Centrale competente a decidere i ricorsi in materia di contributi è competente a decidere anche i ricorsi relativi all’imposizione delle sanzioni (la quantificazione della misura delle sanzioni spetta alla Direzione Provinciale/di Area metropolitana/Filiale di coordinamento).

O) Quali regole ha previsto il Regolamento di procedura INPS per l’esecutività dei provvedimenti sui ricorsi decisi dai Comitati Periferico/Centrali? (Art. 22)

Le deliberazioni del Comitato Periferico/Centrale sono trasmesse, in via telematica, alla Direzione Provinciale/di Area metropolitana/Filiale di coordinamento, la quale da esecuzione al provvedimento.
Le deliberazioni del Comitato Periferico/Centrale sono trasmesse, in via telematica, alla Direzione Provinciale/di Area metropolitana/Filiale di coordinamento, che dà esecuzione al dispositivo.

P) Ai sensi del Regolamento di procedura INPS, a quali condizioni e in quali tempi l’efficacia esecutiva delle delibere sui ricorsi può essere sospesa o revocata? (Art. 23-24)

L’esecutorietà delle deliberazioni dei Comitati Periferico/Centrali sui ricorsi amministrativi, che presentino profili di illegittimità, può essere sospesa, rispettivamente, dal Direttore Provinciale/di Area metropolitana/Filiale di coordinamento e dal Direttore Generale, entro 05 gg. dalla data di deliberazione.
Il provvedimento di sospensione, adottato dal Direttore Provinciale/ di Area metropolitana/Filiale di coordinamento deve essere tempestivamente trasmesso alla competente Direzione Centrale.
Quest’ultima sottopone una relazione istruttoria ed una proposta di deliberazione al Comitato Amministratore centrale, che decide, entro 90 gg. dalla data del provvedimento di sospensione, l’esecuzione o l’annullamento della deliberazione adottata dal Comitato Provinciale.
Qualora il provvedimento di sospensione venga adottato dal Direttore Generale dell’INPS, la competente Direzione Centrale sottopone una relazione istruttoria ed una proposta di deliberazione al Presidente dell’Istituto, che adotta la decisione entro 90 gg. dalla data del suddetto provvedimento di sospensione.
Inoltre, l’esecutorietà delle deliberazioni può essere revocata dopo l’adozione delle stesse da parte del Comitato Periferico/Centrale in presenza di nuovi/ulteriori elementi rilevati d’ufficio o su istanza di parte.

Q) Cosa dispone il Regolamento INPS per le procedure di comunicazione relative agli atti definitivi o interlocutori relativi al ricorso? (Art. 25)

Il Regolamento stabilisce che le comunicazioni, inerenti tutti gli atti, definitivi o interlocutori, relativi al ricorso sono effettuate telematicamente.

R) Può il ricorrente accedere agli atti della procedura? (Art. 25)

            Sì. Il ricorrente può accedere in via telematica all’iter procedurale del ricorso.




            S) Le disposizioni del Regolamento si applicano anche ai Lavoratori Pubblici (Ex-INPDAP)? (Art. 26)

            No.
            Il Regolamento rinvia ad apposita regolamentazione da emanarsi.
            In via transitoria, si applicano le disposizioni già INPDAP, approvate con deliberazione consiliare nr. 1249 del 05/07/2000.

NOTA A MARGINE: RICORSI E AUTOTUTELA AMMINISTRATIVA
(Artt. 11-15)

            I procedimenti di “auto-tutela amministrativa” sono e restano regolati dalla deliberazione INPS CdA 275/2006, e dalla Circolare INPS 146/2006).
            I procedimenti di “auto-tutela” non hanno alcun effetto sul decorso dei termini per il procedimento amministrativo ordinario e non sospendono i termini per l’invio del ricorso amministrativo (vedi art. 13 Reg. 195/2013: ricorsi amministrativi).
            Dati i principi generali in materia di “auto-tutela” amministrativa, l’INPS mantiene il potere di riconsiderare in “auto-tutela” il provvedimento, anche se oggetto di ricorso (o impugnazione giudiziale), con l’unico barriera temporale (in caso di ricorsi amministrativi), rappresentata dall’inserimento del ricorso all’Ordine del giorno del Comitato competente per la decisione (art. 14).
            Ove sia rivisto in auto-tutela un provvedimento già oggetto di ricorso, il ricorso medesimo si considera chiuso per “cessata materia del contendere” (art. 11).
Cosa dispone il Regolamento di procedura INPS in merito ai procedimenti di auto-tutela amministrativa?

            Al riguardo, il Regolamento dispone quanto segue:

-          L’esercizio dell’auto-tutela avviato nell’ambito del procedimento amministrativo ordinario non arresta e non sospende i termini per la proposizione dei ricorsi in via amministrativa;
-          Dopo la presentazione del ricorso amministrativo, e in ogni fase di procedimentalizzazione, l’INPS, qualora ne ricorrano i presupposti, deve riconsiderare in autotutela il provvedimento originario, sia d’ufficio, sia su istanza di parte, tranne nell’ipotesi in cui il ricorso sia già stato inserito all’ordine del giorno della seduta del Comitato Periferico/Centrale;
-          In materia di Integrazione salariale, il potere di auto-tutela è riservato in via esclusiva alle Commissioni Provinciali per la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, Edilizia e Agricola che, ove ne ricorrano i presupposti, possono riesaminare le loro deliberazioni.





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