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venerdì 11 aprile 2014

CERTIFICATO ANTIPEDOFILIA DEI LAVORATORI ANCHE PER LE BABY SITTER?

Quesito:
Devo assumere una baby sitter. Devo chiedere il certificato antipedofilia? Grazie.

Risposta:
Il nuovo certificato è richiesto dal D.lgs. 39/2014 per le attività che comportino "contatti immediati e diretti" con minori. Crediamo che il discrimine sia costituito dalla circostanza che la legge presupponga in queste attività in quid di "organizzazione". Sul punto, le FAQ del Ministero della Giustizia precisano: "per attività professionali o attività volontarie organizzate si intende tutte le professioni o i lavori (ad es. quelle di insegnante, bidello, pediatra, allenatore, educatore) per i quali l’oggetto della prestazione comporta un contatto diretto e regolare con i minori a fronte di uno specifico rapporto di lavoro". Di per sè, il lavoro domestico, che gode di un riconoscimento "a parte" nella l. 339/1958, non rientra tra le attività "organizzate" (nè sotto forma di impresa, nè sotto forma professionale, nè sotto forma volontaria) e, per logica, dovrebbe ritenersi escluso dagli obblighi anti-pedofilia.  
Ciò non esclude, naturalmente, che il genitore, per sua sicurezza e tranquillità, possa richiedere queste informazioni alla 'Baby sitter', alla quale potrà far sempre firmare una "dichiarazione sostitutiva di notorietà" che certifichi l'assenza di condanne per reati di abuso sui minori e l'assenza di interdizioni al "contatto con i minori". Già tale "auto-certificazione" può essere un elemento indubbio di sicurezza e tranquillità.

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