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venerdì 31 agosto 2012

MI METTO IN PROPRIO: LA SRL SEMPLIFICATA PER STURT UP-01) UN'ESPERIENZA "FAI DA TE"

AVVERTENZA: Iniziamo oggi una serie di interventi dedicati agli strumenti legislativi (specie societari e fiscali) a disposizione di chi, per necessità o scommessa, decida di "mettersi in proprio", ossia di gestire a proprio rischio la carriera lavorativa. Potrà sembrare questa tematica esulante da questo Blog, che ha registrato prevalentemente temi e discussioni relativi alla tematica lavoristica, ma secondo Noi, i confini del "problema lavoro" non coincidono necessariamente con gli angusti confini del "diritto del lavoro". Oggi, cominciamo con uno strumento "nuovo di zecca" (e molto discusso) la cd Società a responsabilità limitata semplificata (SrlS) concepita dal DL 24/01/2012 per le start up di imprenditori infra-35enni e poi estese dal DL 83/2012, anche per soggetti di età superiore.

Mettersi in proprio! Una parola. Cosa passa per la mente di tanti lavoratori che, anche rinunciando volontariamente ad uno stipendio magari magro, ma comunque fisso, decidono di affrontare i marosi dell'impresa, non è semplice dirlo. Riteniamo pertanto inutile dilungarci in tanti discorsi che porterebbero solo molto fumo e poco arrosto. Si sa, l'auto-imprenditorialità è una materia che necessita non di maestri (di teoria), ma di testimoni di vita vissuta. Ed ecco che noi, per iniziare, consideriamo la vicenda di Stefano, riportata da TECCE e MORELLO nel libro Contro i Notai (Ponte delle Grazie, 2011), che, prima dell'entrata in vigore della Srls, aveva già trovato "in proprio" una soluzione analoga. La sua testimonianza è preziosa, per comprendere i bisogni, le esigenze reali e sommerse dell'imprenditore, per non cadere nell'astratta modellistica gestionale e societaria.

"[Stefano, Ndr] di professione fa l'imprenditore in campo informatico, "sebbene mi renda conto [sono parole di Stefano, Ndr] che imprenditore sia un titolo eccessivo. Diciamo che assieme ad un Socio coordino consulenze per tante piccole Società, alcune medie e poche grandi, proponendo soluzioni per ottimizzare le spese di PC, telefonia fissa e mobile". Un cambio di vita radicale: fino al 2010 lavorava in un laboratorio e Computer e Telefonini si limitava a ripararli, non a renderli economicamente sostenibili. Poi la svolta: "Chiacchierando con i Clienti, ho visto quanta ingenuità c'era nel loro approccio con il mondo digitale. E ho capito quanto avrebbero potuto risparmiare dando ascolto ai consigli giusti. Io e la persona che mi affiancava in quello stanzino seminascosto dietro una tenda saremmo diventati i loro Cyrano".
Trovato il coraggio di mollare uno stipendio fisso, "durante una cena che non dimenticherò mai", c'era la burocrazia da sistemare prima di dare le dimissioni e partire. L'idea iniziale era quella di una Società a Responsabilità limitata, una SRL. "Mi avevano spiegato che alcune aziende non trattano con i privati, ma solo con Società di Capitali. Soprattutto, quando si interviene nella pianificazione, i Consulenti devono offrire garanzie ed essere ritenuti affidabili" (neretto Nostro, NdR).
Peccati che costituire una SRL non sia esattamente una passeggiata della salute.
"Mi sono messo a studiare, serviva lo Statuto, un capitale sociale di almeno 10.000 Euro, da versare in un istituto di credito. E poi l'atto costitutivo, da sottoscrivere di fronte ad un Notaio, che nel giro di tre settimane dalla stipula lo avrebbe depositato presso il Registro delle Imprese". L'ordinamento, infatti, esige l'atto pubblico e qui dunque entra in gioco il Notaio.
"Entro a gamba tesa in verità- scherza Stefano- la nostra era la SRL più scalcinata del mondo, eravamo due soci alla pari con Euro 5.000 l'uno. Sai quanto ci ha chiesto uno Studio? Per la precisione 1.612 Euro, quasi un sesto dei soldi che avevamo deciso di investire. Una follia, un insulto, una cosa senza senso".
Scaldandosi tira fuori un preventivo scritto a penna, in una grafia arrotondata, in due fogli bianchi senza intestazione. Riportiamo per difetto, visto che i punti erano esattamente una dozzina: "onorario di atto", "diritto di redazione dei moduli per il Registro delle Imprese", "Rimborso spese generali di studio" e tutta una sequela di diritti con rimando a leggi e regolamenti.
"Non ho mai messo in dubbio l'onestà del Notaio" risponde Stefano più calmo "ma tra costi del Commercialista per uno Statuto che avesse senso, e questo salasso il nostro sogno stava per naufragare. Non è che non li avessimo quei soldi, ma vedevo quella spesa come inutile, come un presagio di tutti i balzelli, le tasse e le varie ed eventuali che avremmo dovuto sostenere".
A soccorrerli, provvidenziale, un amico comune che lavora nell'Ufficio Marketing di una Multinazionale.
Poche parole, "dette allo Stadio durante l'intervallo di un derby", ma di quelle che cambiano la vita: "Perchè non fate una LDT? Noi lavoriamo con tante e sono serissime". Stefano e Manuele, questo il nome del suo Socio, non avevamo un'idea di cosa fosse una LDT, ma scoprirlo li ha portati ad accettare di corsa il consiglio.
"Che cos'è? Elimina tutto quello che viene richiesto per una SRL: non esiste capitale minimo, dunque non serve effettuare investimenti a terzi. Basta depositare la documentazione presso un'Autorità che effettua delle verifiche formali e poi emette il certificato di costituzione, una specie di atto di nascita, con il numero di registrazione. Soprattutto non è necessario l'atto pubblico, basta una Scrittura privata. Dunque il Notaio è inutile".
E' la soluzione all'inglese, l'equivalente Made in UK della Ns. SRL: veloce perchè tutte le formalità si possono completare nel giro di 24 ore; con una tassazione più bassa, pari al 21 per cento fino a 300.000 sterline, contro il 33 nostrano; più snella dal punto di vista giuridico, procedurale e burocratico. "Ci ha reso concorrenziali nelle tariffe e veniamo visti con grande favore all'estero, quando dobbiamo operare con filiali locali di grosse compagnie. Con quella parola 'limited', in fondo, al nome ci diamo un tono, respiriamo un pò d'aria internazionale".
"Sono onesto: per come sono andate le cose oggi, quei 1600 euro sono poca cosa, li avremmo ammortizzati in fretta. Ma all'inizio erano una barriera enorme. Proprio non capisco perchè lo Stato non metta mai il naso fuori dai suoi confini, non faccia qualcosa per incoraggiare, piuttosto che per scoraggiare. Anche senza Notai, si può iniziare benissimo a fare impresa, è proprio vero che siamo la Patria della forma, senza sostanza".

Così il racconto di Stefano e Manuele secondo TECCE e MORELLO.
Un racconto fresco e simpatico, che porta con sè la complessa sfera operativa ed emotiva in cui si trova l'imprenditore che avvia una sturt up (e per questo cui fare una certa "tara", come per tutti i vissuti soggettivi).
Aldilà dei limiti intrinseci, comunque, questo racconto è molto utile, perchè focalizza alcuni ordini di problemi cui il legislatore ha cercato di far fronte con l'emanazione della SRLs (SRL semplificata):

a) Creare opportunità occupazionali e di auto-impiego credibile per giovani;
b) Come tutelare gli investimenti in settori "trainanti" dell'economia (specie verso l'estero), ma penalizzati per la difficoltà di accesso al credito (e per la quale la Srl diventa un comodo sostitutivo in termini di "auto-finanziamento");  
c) Come semplificare la burocrazia e la giungla degli adempimenti amministrativi dell'impresa in sturt up, specie con riguardo al discusso ruolo combinato del Notaio e della Camera di Commercio (Registro Imprese), in cui non pochi vedono inutili doppioni (a margine diremo che il DL di gennaio ha cercato di porsi il problema di evitare che la Srls diventi strumento poco trasparente per costituire imprese di comodo, sotto-capitalizzate e magari vettori di "denaro sporco");
d) La variante fiscale (variante decisiva, ma ignorata dal DL di gennaio e dal DL di giugno);

La SRLs è stata in questo senso salutata come una decisiva "sprovincializzazione" della normativa italiana, come passo in avanti verso la "Modernizzazione" del diritto societario non solo in conformità ai bisogni reali dell'impresa, ma anche dei parametri europei (perennemente invocati, in queste circostanze, ma non sempre a proposito). Ma quanto c'è di realmente riformatore nella legge? Quanto di "effetto annuncio"?
Nei prossimi interventi, daremo un primo resoconto di come l'attuale normativa italiana delle SRLs risponde agli impellenti bisogni di coloro che intendono "mettersi in proprio" lanciandosi nei settori economici più innovativi.

Dr. Giorgio Frabetti
Consulente d'Azienda in Ferrara

     

giovedì 30 agosto 2012

RIFORMA MONTI-FORNERO: LE MODIFICHE DEL DL SVILUPPO

La conversione in legge del DL Sviluppo è stata l'occasione per l'inserimento (dopo laboriose trattative Governo-Parlamento, anche per le vibrate richieste di Confindustria e altri) di alcuni emendamenti alla riforma Monti-Fornero approvata con la l. 92/2012.
Gli emendamenti oggi risultano compendiati nell'art. 46-bis del DL Sviluppo convertito in legge e in questa sede si procederà ad un'esposizione, secondo la traccia più autorevole che al momento sia a disposizione, ossia il dossier del Servizio Studi del Senato (http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/studi/2012/Dossier_381_II_2.pdf).
Premettiamo che interventi legislativi di questa risma non sono infrequenti nella prassi parlamentare, di solito per allargare le finestre di diritto transitorio e per ammortizzare l'impatto di riforme importanti e dagli effetti potenzialmente traumatici. Per quanto ci è consentito di comprendere, almeno ad un primo esame, l'art. 46-bis corrisponde a tale ratio di "diritto transitorio" solo per quanto concerne la parte "previdenziale" della riforma, la più consistente (e anche la più qualificante) quella riguardante gli ammortizzatori, le aliquote degli autonomi senza Cassa etc.; viceversa, per le altre disposizioni, quelle più direttamente incidenti sulla contrattualistica flessibile "in entrata" (Partite IVA, tempo determinato etc.), l'intervento sa di "intervento correttivo" a posteriori: ufficialmente, come annunciato a suo tempo da uno dei promotori degli emendamenti, l'Ex-Ministro Cesare Damiano, le modifiche tese ad ammorbidire la flessibilità in entrata nascono dalla constatazione che la riforma (a causa delle tumultuose e anche confuse vicende con cui è stata partorita) aveva sì irrigidito la "fase in entrata" nel mercato del lavoro, ma senza correlativamente ammorbidire la "fase in uscita" dei licenziamenti. A questo squilibrio, non corretto in sede di legge 92/2012, cerca di porre rimedio il DL Sviluppo.
Ma iniziamo con ordine, avendo cura di ripartire gli interventi di contrattualistica (specie in entrata) dagli interventi previdenziali.

I) FLESSIBILITA' IN ENTRATA:

A) TEMPO DETERMINATO: La riforma Monti-Fornero aveva profondamente inciso sui meccanismi di rinnovo dei contratti a tempo determinato. Non si sarebbe potuto escludere che la ratio di tali interventi fosse quella di accompagnare percorsi "morbidi" di alternanza di disoccupazione/mobilità e lavoro saltuario per quei lavoratori, soprattutto esodati, che più erano stati penalizzati dalla riforma delle decorrenze e degli assegni pensionistici del DL 203/2011 (DL Salva Italia), in modo da consentire non solo "occasioni" di lavoro, ma anche "occasioni di integrazione" del montante contributivo. Architrave di questa riforma era il nuovo regime temporale di "separazione" tra un contratto a termine e l'altro. In base all'intervento di cui alla L. n. 92 del 2012, si ha tale effetto qualora il lavoratore sia riassunto entro sessanta giorni dalla scadenza del precedente contratto a termine, ovvero entro novanta giorni qualora il primo contratto fosse di durata superiore a sei mesi (salvo deroghe da disciplinari dai CCNL in specifici casi: es. sturt up etc. secondo un canovaccio mutuato dalla legge 56/1987). In base alla novella di cui alla lettera a) del comma 1 della legge di conversione del DL Sviluppo, la riduzione dei termini trova direttamente applicazione per le attività stagionali e può altresì essere prevista - oltre che nei casi summenzionati - per ulteriori fattispecie, individuate dai contratti collettivi stipulati ad ogni livello dalle organizzazioni. Il tema è già stato trattato in un Ns. post cui si rinvia.

B) CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE: Si consente che il contratto di somministrazione di lavoro tra agenzia di somministrazione e soggetto utilizzatore sia stipulato a tempo indeterminato in tutti i settori produttivi, qualora esso riguardi lavoratori assunti come apprendisti dall'agenzia medesima (lettera b) del comma 1). Resta fermo che tale categoria di lavoratori non può essere oggetto di contratto di somministrazione a tempo determinato.

C) PARTITE IVA: Si modificano (lettera c) del comma 1) le norme che disciplinano, per le prestazioni lavorative rese dai soggetti titolari di partita IVA, la presunzione di inquadramento come rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
La presunzione opera qualora ricorrano almeno due dei seguenti elementi: a) che la collaborazione abbia una durata complessivamente superiore a otto mesi nell'arco dell'anno solare - ora la novella in esame pone invece il parametro che la durata complessiva superi gli otto mesi annui per due anni consecutivi -; b) che il corrispettivo derivante da tale collaborazione ("anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi") costituisca più dell'80 per cento dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco dello stesso anno solare - riguardo a quest'ultima base di calcolo, ora la novella fa invece riferimento ai corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell’arco di due anni solari consecutivi; su tale base si commisura, per ciascuno dei due anni solari, il corrispettivo annuo derivante dalla collaborazione in oggetto -; c) che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.
Si ricorda che è fatta salva la prova contraria da parte del committente e che la presunzione si applica con riferimento ai rapporti instaurati successivamente al 18 luglio 2012 (data di entrata in vigore della L. n. 92 del 2012); per i rapporti già in corso, la presunzione si applica decorsi dodici mesi dalla medesima data. Da tale complesso di norme sono escluse alcune fattispecie, in relazione alla tipologia della prestazione o al livello (pari o superiore ad un determinato valore) del reddito annuo da lavoro autonomo del soggetto prestatore. La legge corregge alcune stortura più gravi e manifeste di questo autentico monstrum della riforma Monti-Fornero, lasciando però impregiudicate molte problematiche applicative. Il DL avrebbe potuto essere l'occasione per inquadrare meglio la ratio della ripartizione dei compensi. Chè se è intesa dal legislatore in senso meramente matematico, finisce per determinare un caratteristico "effetto lotteria", col lavoratore autonomo esposto alla conversione in lavoro subordinato, solo perchè l'altro Committente ... non paga. A prescindere dai pesanti rilievi di legittimità costituzionale di una simile interpretazione, l'intervento correttivo del DL Sviluppo è stato modesto e ciò determina la necessità di altri interventi correttivi sulle Partite IVA senza porre altro indugio, proprio per favorire quelle posizioni professionali, imprenditoriali/autonome per necessità, che hanno iniziato con un solo Committente, ma che si trovano al momento cruciale della loro vita professionale, ovvero l'allargamento delle Committenze (momento chè non può essere reso tanto gramo e precario da una fastidiosa presunzione di lavoro subordinato). Cerchiamo, almeno in sede interpretativa, di rimediare a questo monstrum tecnico-giuridico, valutando la ripartizione dei compensi di cui alla legge 92/2012, come indice di "dolosa simulazione", al caso cioè in cui gli altri Committenti siano semplici "uomini di paglia" del Committente dominante (fattispecie non infrequente nell'edilizia). Cercando quindi di colpire anche queste false "pluricommittenze", anche oltre le soglie di ripartizione dei compensi fissate dalla legge (sennò la regolamentazione sarebbe davvero una farsa!).

D) LAVORO ACCESSORIO: Si amplia, in via transitoria, l'àmbito di applicazione dell'istituto del lavoro accessorio, prevedendo (lettera d) del comma 1) che, per l'anno 2013, prestazioni di lavoro accessorio possano essere rese, in tutti i settori produttivi e compresi gli enti locali, da parte di percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, nel limite massimo di 3.000 euro di corrispettivo per anno solare; resta fermo, per i committenti pubblici, il rispetto dei vincoli stabiliti dalla disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno. L’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa, relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio. Si coglie l’occasione di ricordare che l'istituto del lavoro accessorio consiste in prestazioni di natura meramente occasionale, ammesse a determinate condizioni. Tali prestazioni sono retribuite mediante buoni dal valore unitario prefissato. Emendamento doveroso, dato l'ampio uso del "lavoro accessorio" come forma di ricollocazione di personale soggetto a Cassa Integrazione (a maggior ragione dovuto dopo la drastica riforma delle pensioni di dicembre). Al momento pare di potersi dire che la tecnica legislativa appare più armonica di quanto non lo fosse con il vecchio intervento della l. 33/2009, quando tale previsione era stata introdotta col limite di E. 3.000 per anno solare, con ciò introducendo un grave disallineamento nella regolamentazione del "lavoro accessorio", fino alla legge 92/2012 ancorato su una descrizione del "volume di compensi" per "Committente" e non per "anno solare". Dizione quest'ultima, invece, adottata dalla riforma Monti-Fornero, allineando così la previsione generale del lavoro accessorio (art. 70 D.lgs. 276/2003) alla previsione speciale ex. l. 33/2009 per Cassintegrati etc.

II) PREVIDENZA E AMMORTIZZATORI SOCIALI:

A) INDENNITA' DI MOBILITA': Si modifica (lettere e) ed f) del comma 1) la disciplina sulla durata dell'indennità di mobilità nella fase transitoria di passaggio da quest'ultimo istituto al nuovo trattamento di disoccupazione (Assicurazione sociale per l'impiego - ASpI e mini-ASpI -). In particolare, la novella di cui alla lettera e) estende ai lavoratori collocati in mobilità nel corso dell'anno 2014 la medesima disciplina sulla durata dell'indennità di mobilità prevista per quelli collocati nel 2013, disciplina che è identica a quella già stabilita dalla normativa ordinaria sull'istituto medesimo. In base a quest'ultima, la durata dell'indennità è pari a 12 mesi, ovvero a 24 mesi per i soggetti che abbiano compiuto i 40 anni e a 36 mesi per quelli che hanno compiuto i 50 anni; tali periodi sono, tuttavia, aumentati nel territorio del Mezzogiorno, rispettivamente, a 24, 36 e 48 mesi. L'attuale disciplina transitoria per i lavoratori collocati in mobilità nel corso del 2014 dispone che la durata sia pari, rispettivamente, a 12, 24 e 30 mesi e, nel territorio del Mezzogiorno, a 18, 30 e 42 mesi. Si ricorda che la normativa transitoria concerne, in termini diversi, anche i lavoratori collocati in mobilità nel corso del 2015 e del 2016. Riguardo al nuovo trattamento di disoccupazione (ASpI), esso concerne gli eventi di disoccupazione successivi al 31 dicembre 2012 (ad eccezione dei soggetti collocati in mobilità entro il 31 dicembre 2016); la durata del nuovo trattamento, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi, rispettivamente, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e nel periodo 1° gennaio 2013-31 dicembre 2015, è disciplinata dal comma 11 e dal comma 45 dell'art. 2 della L. n. 92 del 2012. Ai sensi della novella di cui alla lettera f) del presente comma 1, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il 31 ottobre 2014, 
procede, insieme con le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ad una verifica della "corrispondenza" tra le prospettive economiche ed occupazionali e la disciplina transitoria sulla durata dell'indennità di mobilità, con il fine di proporre, se necessarie e compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, iniziative per perseguire la suddetta "corrispondenza"

B) NUOVE DECORRENZE INCREMENTI ALIQUOTE CONTRIBUTIVI AUTOMI GESTIONE SEPARATA INPS:
L'intervento politicamente più rilevante per il "popolo delle Partite IVA".
Si modifica (lettera g) del comma 1) la disciplina relativa all'incremento dell'aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla cosiddetta gestione separata INPS e della corrispondente aliquota per il computo delle prestazioni pensionistiche (nella gestione separata si applica il sistema contributivo integrale ai fini del riconoscimento e del calcolo del trattamento pensionistico).
Si ricorda che, per il 2012, entrambe le aliquote sono pari al 27 per cento, ovvero al 18 per cento per i casi in cui il soggetto sia iscritto anche ad altra forma pensionistica obbligatoria o sia già titolare di un trattamento pensionistico. La novella di cui al comma 57 dell'art. 2 della L. n. 92 del 2012 ha previsto un incremento progressivo delle due aliquote, a decorrere dal 2013, fino al conseguimento delle misure, rispettivamente, di 33 e di 24 punti percentuali, a decorrere dal 2018.
L'ulteriore novella di cui alla presente lettera g) modifica le norme sugli incrementi; tra l'altro, si differisce dal 2013 al 2014 l'inizio della progressione per quanto concerne l'aliquota ordinaria, mentre, riguardo all'aliquota ridotta, si accelera la relativa progressione ed il suddetto valore a regime di 24 punti percentuali decorre già dal 2016.
Presso la gestione separata sono iscritti, va ricordato, anche i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ed i lavoratori autonomi non rientranti in altre forme pensionistiche obbligatorie.

C) DISCIPLINA TRANSITORIA CIG STRAORDINARIA: Si modifica (lettera h) del comma 1) la disciplina sull'intervento di integrazione salariale straordinaria nei casi di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione straordinaria e di omologazione del concordato preventivo con cessione dei beni, nonché nei casi di aziende sottoposte (ai sensi della normativa contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso) a sequestro o confisca.
In merito, la novella conferma l'abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, di tale tipo di intervento di integrazione salariale straordinaria, ma modifica, per il periodo precedente l'abrogazione, la relativa disciplina, ammettendo l'intervento quando sussistano prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione, da valutare in base a parametri oggettivi, definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Nella disciplina vigente, l'intervento è ammesso in tutti i casi in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata. Sarebbe forse opportuno specificare quale normativa si applichi nel periodo precedente l'emanazione del suddetto decreto ministeriale.


D) MONITORAGGIO MINISTERIALE ACCORDI SINDACALI DI CRISI AZIENDALI: Si prevede (lettera i) del comma 1) che i contratti e gli accordi collettivi di gestione di crisi aziendali che contemplino il ricorso agli ammortizzatori sociali siano depositati presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo modalità indicate con decreto direttoriale e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Dopo la vicenda "esodati", il Ministero del Lavoro si dota di uno strumento di più incisivo controllo su queste complesse vicende aziendali dalla incisiva ricaduta previdenziale.

III) ALTRE DISPOSIZIONI:

A) COMPUTO BASE OCCUPAZIONALE ASSUNZIONI DISABILI: Si modificano (lettera l) del comma 1) i criteri di determinazione della base di computo - costituita, in linea di massima, dai lavoratori dipendenti del datore di lavoro - per l'applicazione degli obblighi di assunzione delle categorie protette (obblighi di cui alla L. 12 marzo 1999, n. 68). La nuova norma esclude dalla base di calcolo i lavoratori dipendenti a tempo determinato con contratto di durata non superiore a sei mesi. Si ricorda che, nella disciplina previgente rispetto alla novella di cui alla L. n. 92 del 2012, erano esclusi dalla base di computo i dipendenti a tempo determinato con contratto di durata non superiore a nove mesi, mentre la L. n. 92 del 2012 ha soppresso tale esclusione. La disposizione, quindi, è di pretto sapore "correttivo".
B) TRATTAMENTO LAVORATORI IN CASO DI TRASFERIMENTI D'AZIENDA IN CASO DI CRISI AZIENDALE: Il comma 2 del presente articolo 46-bis concerne la disciplina sul mantenimento dei diritti dei lavoratori nei casi di trasferimento d'azienda o di parte di essa.
La novella di cui al comma 2 amplia le fattispecie di trasferimento per le quali un eventuale accordo sindacale, concluso in merito al mantenimento, anche parziale, dell'occupazione, sia legittimato a porre limitazioni al principio della conservazione dei diritti dei lavoratori. Le nuove ipotesi di trasferimento in oggetto sono quelle relative alle aziende per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo o per le quali vi sia stata l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.
Si ricorda che le fattispecie di trasferimento già individuate, ai fini suddetti, dalla disciplina vigente sono quelle relative alle aziende delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale (a cui è connesso l'intervento di integrazione salariale straordinaria) o per le quali sia stata disposta l’amministrazione straordinaria (con continuazione o mancata cessazione dell'attività). Va comunque precisato che questa parziale abilitazione "derogatoria" dei "diritti acquisiti" affidati alla contrattazione collettiva subisce la concorrenza di un'altra disposizione l'art. 08 DL 138/2011 che ammetta la più ampia facoltà di deroga agli istituti giuslavoristici quali rapporto a termine, videosorveglianza etc. e non appare del tutto chiaro il coordinamento con questa specifica disposizione del DL Sviluppo. Disposizione, però, che presa alla lettera, manifesterebbe come quid novi la capacità di tali accordi di incidere anche sui trattamenti economici, aspetto non inciso dalla previsione dell'art. 08. Dispiace, però, che una disposizione così incisiva e per certi versi peggiorativa dell'art. 08 cit., non presenti un disposto equivalente nel senso di abilitare a tali interventi derogatori i Sindacati "maggiormente rappresentativi" come rilevati dall'accordo 28 giugno 2011 (di fatto recepito a livello legislativo nel corpo del DL 138/2011). 

Questo è quanto al momento si può dire sull'assetto vigente della riforma Monti-Fornero, come modificata dal DL Sviluppo. 
Astenendoci da ulteriori considerazioni di politica legislativa, per non sconfinare nel "pettegolume" delle cronache parlamentari attuali, è comunque presto per pronunciarsi su tali effetti "di struttura" dell'art. 46-bis DL Sviluppo. DL Sviluppo, che, al momento, rappresenta comunque un consistente "cedimento" dell'Esecutivo alle logiche di concertazione e gestione consensuale della produzione normativa (sia pure avvenuta "per interposta persona" tramite i partiti della maggioranza), secondo prassi già invalse nella normativa lavoristica (pensiamo al DL 236/1993 che previde un istituto, le agevolazioni per la "mobilità senza assegni", che da transitorio divenne praticamente definitivo, perchè confermato di anno in anno). Trattasi comunque di interventi che non consentono di avviare interventi radicali di razionalizzazione entro una materia, il diritto del lavoro e previdenziale, già oggetto di interventi puntiformi e alluvionali anche per le troppe transazioni politico-sociali cui nel tempo si è prestato.
Dr. Giorgio Frabetti,
Consulente d'Azienda in Ferrara

mercoledì 29 agosto 2012

TERREMOTO EMILIA: SOSPENSIONI FISCALI AL 30 NOVEMBRE. IN ARRIVO IL DECRETO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA



Consiglio dei Ministri n.43 del 24 agosto 2012


24 Agosto 2012
Il Consiglio dei Ministri si è riunito oggi alle ore 09.45 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio, Mario Monti.
Segretario il Sottosegretario di Stato alla Presidenza, Antonio Catricalà.
Il Consiglio ha esaminato l’ipotesi del differimento delle scadenze degli adempimenti tributari e fiscali che interessano i cittadini e le imprese delle aree colpite dal sisma del 20 e 29 maggio.
L’analisi sull’attuazione delle misure a sostegno delle popolazioni terremotate – in particolare il Fondo per la ricostruzione destinato ai proprietari degli immobili e ai titolari di attività produttive (confronta comunicato stampa n. 31 del 20 maggio 2012) e le iniziative adottate dalle Regioni interessate – ha confermato una ripresa graduale del circuito economico locale e della vita quotidiana di molte famiglie. Le principali difficoltà che ostacolano il pieno recupero delle attività produttive consistono nell’inagibilità di case, studi professionali, locali commerciali e industriali. La conseguenza, per i titolari degli edifici non ancora agibili, è un’esposizione al rischio di liquidità ancora elevata.
Il Consiglio dei Ministri ha quindi condiviso l’analisi del Ministro dell’economia e finanze, che adotterà il decreto con la sospensione dei versamenti fiscali e contributivi, allineandoli tutti alla scadenza del 30 novembre 2012.
NOTA: Il Governo ha deciso di dissipare ogni equivoco, delegando al Ministero dell'Economia la rettifica del Dm 01/06/2012 per differire al 30/11/2012 le scadenze fiscali e contributive per i Comuni terremotati. 

venerdì 24 agosto 2012

REGOLARIZZAZIONE EXTRA UE: AL VIA IL 15 SETTEMBRE

Al 15 settembre prossimo (e fino a tutto il 15 ottobre), è previsto l'avvio della procedura di sanatoria/regolarizzazione dei soggetti Extra UE privi del permesso di soggiorno e irregolarmente occupati da almeno 03 mesi.
Una previsione, questa, disposta in via transitoria dall'art. 05 D.lgs. 109/2012 che ha introdotto vaste riforme  alla legislazione sull'immigrazione.
La materia, data l'impellenza delle questioni applicative che pone, è già stata oggetto di disposizioni e chiarimenti da parte del Ministero dell'Interno, rispettivamente con la Circolare Prot. nr. 6410/2012 e la Circolare nr. 5090/2012.
Con il presente contributo, per fini esclusivi di mero studio e di mero approfondimento a vantaggio di Professionisti e Operatori, si coglierà l'occasione di qualche prima semplice riflessione, procedendo a comparare, ove possibile, la normativa attuale con l'ultima sanatoria, quella disposta dalla l. 102/2009 per il settembre 2009, avendo cura di precisare che disposizioni definitive (specie in ordine alla telematizzazione delle istanze di regolarizzazione/sanatoria) dovranno essere disposte da un Dm, che dovrebbe essere emanato a giorni, essendo il termine massimo di adozione fissato al 29 agosto pv.
A margine, si ricorda che, anche per la la telematizzazione della procedura, l'istanza dovrà essere inoltrata da Consulenti del Lavoro o da altri Intermediari comunque abilitati alla trasmissione secondo le vigenti disposizioni di legge.

Legittimati "attivi" per così dire alla relativa procedura saranno i Datori di Lavoro:

a) Italiani;
b) Cittadini UE;
c) Cittadini Extra UE, ma soggiornanti di lungo periodo ex. art. 09 D.lgs. 286/1998: i quali ultimi dovranno dimostrare il possesso di permesso di soggiorno per almeno cinque anni, in corso di validità, la disponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale, e, nel caso di richiesta relativa a familiari, di un reddito sufficiente, nonchè di alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi della legge regionale per la residenza pubblica, ovvero fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria certificati dall'ASL competente per territorio. Il Dm applicativo, la cui emanazione è prevista entro il termine ultimo del 29 agosto, potrà arricchire e introdurre specifiche relativamente a tali requisiti reddituali.

Non potranno in nessun caso accedere alla sanatoria i Datori di Lavoro, che,

I) negli ultimi cinque anni, risultino  condannati, anche con sentenza non definitiva, anche su patteggiamento ex. art. 444 Codice Procedura Penale, a reati per

a)  "favoreggiamento dell'immigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati, o per reati diretti al reclutamento di persone de destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite";
b) "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ex. art. 603-bis del Codice Penale;
c) Occupazione, alle proprie Dipendenze, di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso di soggiorno sia scaduto o del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato.

N.B.: Le disposizioni di legge appaiono molto ampie. Non è ad esempio chiaro se la legge si riferisca a semplici "titoli di reato" (es. associazione a delinquere ex. art. 416 CP), o a più comprensivi "eventi di reato". La Ns. impressione è che l'interpretazione più corretta sia quest'ultima, potendo il titolo del reato (es. esercizio abusivo della Professione di Intermediario Abilitato) essere neutra dal punto di vista della materia dell'immigrazione, ma che pur tuttavia si lasciano apprezzare come indici di sfruttamento e subordinazione del Lavoratore Extra UE, tale da rendere immeritevole la sanatoria. Non ci vuol molto a capire come i divieti "soggettivi" alla sanatoria in capo al Datore manifestano la conclamata ratio di evitare abusi nella procedura di sanatoria, ovvero di evitare che a giovarsene siano organizzazioni di "caporalato".

II) Datori di Lavoro che, a seguito dell'espletamento delle procedure di ingresso di cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato, ovvero di procedure di emersione di lavoro irregolare, non abbiano provveduto alla sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione, ovvero alla successiva assunzione del lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore non imputabili comunque al Datore.

Durante la procedura di regolarizzazione e fino al suo completamento, sono sospese, nei confronti del Datore di Lavoro, le sanzioni amministrative relative all'irregolare svolgimento di lavoro del Cittadino Extra UE privo di Permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno non regolare ex. art. 22.12°comma D.lgs. 268/1998.

Legittimato "passivo" alla procedura di emersione/regolarizzazione è il Lavoratore.
Costui deve:

a) Essere un Cittadino Extra UE privo di permesso di soggiorno per lavoro;
b) Essere presente sul territorio nazionale in modo "ininterrotto" e documentato, almeno dalla data del 31 dicembre 2011.

N.B.: Ma come documentare la presenza in Italia si un ... clandestino? Pare una prova diabolica, dato che le "primule rosse", come noto, non lasciano traccia! La legge, a questo fine, richiede che la presenza dello straniero risulti da atti provenienti da organismi pubblici. A questo fine, le prime esemplificazioni si riferiscono a visti di ingresso per motivi turistici, che è la modalità più classica di ingresso di Extra UE. Meno facile è la prova del "referto clinico", almeno per i periodi coperti dalle riforme del 2009 che avevano addirittura introdotto una specie di obbligo di denuncia per medici relativamente all'emersione di status di clandestinità. Davvero tale circostanza non è passibile di auto-denuncia, nemmeno nella forma della "sostituzione" dell'atto di notorietà ex. art. 47 DPR 445/2000? Allo stato attuale, pare di sì, anche se occorre precisare che la sanatoria manca del tassello finale del dm (previsto come termine ultimo massimo al 29/08), il quale potrà eventualmente arricchire/semplificare tali disposizioni.

Come in passato, la legge esclude da tali benefici quei Lavoratori già destinatari di un provvedimento di esplusione, espulsi per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato, membri di organizzazioni criminali, soggetti la cui presenza in Italia può in qualche modo agevolare organizzazioni criminali o terroristiche. In quest'ultimo caso, il provvedimento di sanatoria si tinge di improbabili funzioni cautelari, già per altro gestibili con le procedure cautelari previste dal diritto processuale penale comune.

N.B. Nelle more della procedura di sanatoria/regolarizzazione, il lavoratore Extra UE non potrà essere espulso se non alle condizioni già sopra esaminate che ne ostano la regolarizzazione/sanatoria.

Come sanare il rapporto di lavoro:
E veniamo così al clou della procedura di emersione.
Affinchè possa accedere alla sanatoria, il rapporto dovrà avere avuto inizio almeno 03 mesi prima del 09 agosto 2012 (data di vigenza della disposizione legislativa) e deve risultare ancora in essere alla data di presentazione dell'istanza, ossia tra il 15/0972012 e il 15/1072012.
Tale data dovrà risultare dall'istanza di regolarizzazione/sanatoria che, a questo fine, assumerà il valore di atto di "auto-denuncia", con fini sostanzialmente "confessori".
Questo aspetto pone alcune problematiche relativamente alla gestione del "pregresso", specie in relazione alle "pendenze retributive".
E' essenziale a questo fine ricordare che la procedura di sanatoria del rapporto è destinata a completarsi in tre tempi:

a) Pagamento del contributo forfettario di E. 1.000, per ciascun lavoratore da regolarizzare (secondo modalità di pagamento che dovranno essere previste dal dm);
b) Versamento di almeno 06 mesi di arretrati retributivi, contributivi e fiscali (quest'ultima non rilevante per le Colf che come noto non operano in regime di Sostituzione d'Imposta) e si sottolinea ... "almeno" (quindi, le mensilità possono essere altre, anche se pur sempre nel range 09/08 etc. di cui sopra!);
c) Stipulazione di contratto di lavoro subordinato adeguato, a tempo indeterminato o determinato.
Innanzitutto, ai sensi dell'art. 05 cit., si considera idoneo alla sanatoria qualsiasi tipo di rapporto di lavoro subordinato sia a tempo indeterminato, sia a tempo determinato.
Non sono considerate valide sanatorie a orario ridotto, richiedendosi per i rapporti diversi dal Domestico un orario pari al regime di "tempo pieno" previsto dai CCNL (es. 40 h CCNL Commercio; 36h CCNL Case di Cura Private; 38 h CCNL Cooperative Sociali UNEBA).
Un requisito simile potrebbe apparire decisamente oneroso alle Aziende e dispiace che il legislatore non abbia accolto soluzioni più articolate, per esempio accogliendo sanatorie part time, data la frequente modalità di impiego dell'Extra UE anche clandestino secondo questo modulo e purchè tali da garantire al Lavoratore Extra UE un reddito minimo netto pari all'assegno sociale (eventualmente ragguagliato a periodo). Una simile soluzione, poi, avrebbe potuto incentivare più virtuosamente "emersioni a catena", responsabilizzando i vari Datori di Lavoro, magari favorendone pro-quota la condivisione degli oneri.
Regime a parte, come in passato, è previsto per i Domestici, per i quali è disposto un orario minimo di regolarizzazione non inferiore a 20 h settimanali.

Come qualificare le dichiarazioni del Lavoratore nell'auto-denuncia.
Nel vigore delle precedenti disposizioni di sanatoria 2009, non era infrequente che Consulenti o Sindacati spingessero Datore e Lavoratore a stipulare una conciliazione che consolidasse i termini di durata del rapporto. Questa cautela appare esagerata, allora come ora. E' infatti difficile sottrarsi alla valutazione che l'atto di auto-denuncia, cui ex. art. 05 D.lgs. 109/2012 è subordinata la sanatoria de qua, costituisca vera e propria "confessione stra-giudiziale" o, per lo meno, vi si avvicini molto.
Sicuramente, le dichiarazioni che il Lavoratore può ivi fare relativamente alla retribuzione, modalità di impiego etc., pur sviluppate in assenza di assistenza sindacale, non sono impugnabili dal Medesimo ai sensi dell'art. 2113 del Codice Civile e, quindi, sono da considerarsi valide ed efficaci.
Diversamente argomentando, infatti, non si comprenderebbe la specialissima procedura prevista dalla legge per completare l'iter di sanatoria/regolarizzazione, che rimettono alla DPL la valutazione della legittimità delle "condizioni contrattuali" di assunzione, sottraendo al Lavoratore ogni potere di valutazione a questo fine.
Certo, la legge non preclude che Datore e Lavoratore possano controvertere su spettanze anteriori; anche se, stando al tenore della normativa, tale controversia dovrebbe ritenersi immune, causa sanatoria, da imputazioni sanzionatorie amministrative e rilevante soltanto dal punto di vista civilistico. Ma a questo punto, crediamo che per giungere a questo risultato, il Lavoratore debba invertire l'onere della prova ed asssumere condizioni di lavoro e rivendicazioni diverse ed ulteriori da quelle denunciate. Ma tanto basta per qualificare con relativa sicurezza le dichiarazioni emesse dal Lavoratore nell'autodenuncia di emersione, relativamente alle condizioni di impiego "in nero", come "ammissioni", probanti fino a prova contraria. Comunque, dichiarazioni affini alla confessione stragiudiziale.

Come si chiude la procedura:
Presentata la domanda di sanatoria, lo Sportello Unico per l'Immigrazione verificherà l'ammissibilità della domanda, acquisendo il parere della Questura relativamente alla sussistenza di eventuali circostanze ostative la sanatoria e della Direzione Provinciale del Lavoro, relativamente alla capacità economica del Datore di Lavoro e alla congruità delle condizioni contrattuali applicate.
Effettuate le verifiche e le valutazioni necessarie, lo Sportello convocherà le parti per la stipula del Contratto di Soggiorno e per la presentazione del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
La sottoscrizione del contratto di soggiorno cancella ogni pendenza amministrativa o penale, relativamente all'impiego di manodopera Extra UE "clandestina".
Contestualmente, il Datore (ovviamente tramite Consulente o Intermediario Abilitato) dovrà procedere all'invio di Comunicazione UNILAV di assunzione.
E' auspicabile che il SARE sia aggiornato per includervi una descrizione specifica per queste modalità di assunzioni, che, stante la particolare connessione procedurale con lo Sportello Unico, potrebbero avvenire con leggeri differimenti e senza sanzioni (come segnalato da CAMERA in www.dplmodena.it).
Da rimarcare che può essere frequente che il rapporto con il cittadino Extra UE si sia già estinto, al tempo del perfezionamento della pratica presso lo Sportello Unico (con tempi dicembre-gennaio). E del resto come impedire ad un Extra UE, specie in tempi di crisi economica, di procurarsi altro posto di lavoro regolare? Sul punto, verosimilmente, il Ministero emanerà istruzioni per consentire la definizione delle procedure anche "in assenza" del Lavoratore Extra UE.

Dichiarazioni false/Sanzioni:
L'emersione di dichiarazioni false nel corso della procedura determina nullità del contratto di soggiorno.
Stando ai precedenti del 2009, è verosimile ritenere che ai fini di questa nullità, siano rilevanti ex. art. 1344 del Codice Civile, casi di "frode alla legge", anche per non ledere la legittima aspettativa del Lavoratore Extra-UE onesto (per quanto gabbato) a veder legittimata la propria posizione lavorativa.
Al momento, possiamo segnalare un certo quale potenziamento dei mezzi repressivi a favore del Lavoratore Extra UE "in nero", che, se denuncia il Datore, può beneficiare (pressocchè in automatico) di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.
In ogni caso, dubitiamo assai che la recente strumentazione penalistica disposta dal DL 138/2011 (il celebre art. 603-bis Codice Penale e il nuovo reato di "caporalato") possano costituire adeguato vettore di repressione in una materia, come la presente, dove le frodi, le finte assunzioni sono all'ordine del giorno. Stante l'obiettiva difficoltà di prova del "dolo di frode/simulazione", stante le complesse problematiche istruttorie connesse ai reati associativi, una tutela più veloce e efficace può venire dalla repressione dell'abusivismo professionale ex. art. 348 Codice Penale: frequentemente, infatti, gli immigrati clandestini, vittime di frode, cadono in balia di finti Consulenti del Lavoro, finti Commercialisti, Avvocati o simili,  spacciando credenziali inesistenti.

L'avventura della sanatoria è solo all'inizio e sarà verosimilmente soggetta ad altri approfondimenti ed assestamenti.

Dr. Giorgio Frabetti
Consulente d'Azienda in Ferrara

domenica 19 agosto 2012

DL SISMA E SOSPENSIONI FISCALI: PARLA L'AGENZIA DELLE ENTRATE



AVVERTENZA: Si pubblica integralmente, riportandola come dal sito Internet istituzionale, la prima presa di posizione dell'Agenzia delle Entrate che, con un comunicato stampa conferma al 30/09 pv il termine per la sospensione degli adempimenti e versamenti fiscali delle zone terremotate.
Se confermate, queste disposizioni limiteranno non poco l'accesso al beneficio per i Comuni Terremotati "ultimi arrivati" (Ferrara, Mantova).

COMUNICATO STAMPA 

Eventi sismici in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto
Con riferimento agli eventi sismici che hanno interessato le regioni Emilia Romagna,
Lombardia e Veneto a partire dal 20 maggio 2012, si evidenzia che – in base a quanto
chiarito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in esito a specifica richiesta di
parere avanzata dell’Agenzia delle Entrate – le indicazioni di carattere generale
contenute nel Dm dell’1 giugno 2012 in merito ai territori individuati, ai presupposti e
ai termini della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari non sono
influenzate dalle disposizioni normative, successivamente emanate, di cui al Dl n.
74/2012 e al Dl n. 83/2012 e successive modificazioni e integrazioni.
Per effetto di quanto sopra, la scadenza del termine di sospensione degli adempimenti e
dei versamenti tributari rimane fissata al 30 settembre 2012 fermo restando la possibilità
di regolarizzare entro il 30 novembre 2012, senza applicazione di sanzioni e interessi,
gli adempimenti concernenti le ritenute e relativi al periodo dal 20 maggio all’8 giugno
2012.
Inoltre, sotto il profilo soggettivo, la sospensione degli adempimenti e dei versamenti
tributari riguarda i contribuenti con residenza o sede legale o sede operativa nel
territorio dei comuni delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia,
Mantova e Rovigo di cui all’elenco allegato al citato Dm. La sospensione rimane
confermata per i soggetti con residenza o sede legale o sede operativa nel territorio
comunale dei capoluoghi delle suddette province subordinatamente alla richiesta del
contribuente che dichiari l’inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale
o dell’azienda, verificata dall’Autorità comunale.
Infine, dal punto di vista oggettivo, la sospensione degli adempimenti e dei versamenti
tributari non include l’effettuazione e il versamento delle ritenute da parte dei sostituti
di imposta.
Con successivi provvedimenti saranno fornite, a cura degli organi competenti, più
dettagliate istruzioni in merito all’applicazione delle disposizioni in commento.
Nelle more di tali provvedimenti, l’Agenzia delle Entrate valuterà la possibilità di
disapplicare, per obiettive condizioni di incertezza, le sanzioni previste per eventuali
ritardi nell’effettuazione dei citati adempimenti e versamenti.

Roma,  16 agosto 2012


Dal link http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/7f2195804c5de76bb292bbd6e5d762be/117_Com.+st+sisma+emilia+16.08.12.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=7f2195804c5de76bb292bbd6e5d762be



martedì 14 agosto 2012

FERRAGOSTO, CHIUSI PER FERIE

Da oggi 14 agosto a domenica 19 agosto, il Blog non sarà mai aggiornato. Siamo chiusi per ferie. 
BUON FERRAGOSTO A TUTTI!!!!!!!!!!!!!!

lunedì 13 agosto 2012

IL CONTRATTO A TERMINE DEGLI "STAGIONALI" DOPO IL DL SVILUPPO


Con la presente, segnaliamo l'immediata ricaduta applicativa dell'art. 46-bis del DL 83/2012 (DL Sviluppo) che ha sostanzialmente ripristinato i termini precedenti di rinnovo dei contratti a termine (10 gg. per rapporti inferiori a 06 mesi, 20 gg. per i rapporti superiori a 06 mesi), con riguardo alle "attività stagionali" così definite dall'art. 05.04-ter del D.lgs. 368/2001 (nella versione modificata dalla l. 247/2007).
La norma, per ripristinare la vecchia disciplina delle tempistiche di interruzione dei rapporti a termine, richiede che l'attività oggetto del rapporto a termine sia definibile "stagionale" secondo il meccanismo di fonti a questo fine definito dal comma 04-ter dell'art. 05 cit.
Per qualificare, quindi, un'attività come "stagionale" occorre verificare che tale attività sia:
 
- ricompresa nell'elenco di cui al DPR 1525/1963, oppure
- definita come tale dal CCNL.
 
Nei singoli settori, è frequente che la contrattazione collettiva individui autonomamente una serie di attività definite "stagionali": vuoi provvedendo ad "arricchire" una disciplina già definita nei suoi quadri generali dal DPR cit. (vedi CCNL Pubblici Esercizi, art.33; CCNL Ortofrutticoli-Agrumari Allegato 13; CCNL Alimentari Artigiani art. 38).
Evidentemente, le deroghe alla Monti-Fornero operano in relazione alla susisstenza di attività a termine inquadrabili in queste caratteristiche.

Dr. Giorgio Frabetti
Consulente d'Azienda in Ferrara

giovedì 9 agosto 2012

DL SISMA EMILIA: ESTESE ALLE SRL LE SOSPENSIONI FISCALI?


Una specifica sul post http://costidellavoro.blogspot.it/2012/08/ferrara-nel-cratere-del-sisma-la.html#comment-form. Le sospensioni tributarie del dm riguardano anche le Società di capitali, prima fra tutte, le SRL aventi sede legale nei Comuni terremotati? E Ferrara (o Mantova), in primis?
Al riguardo, registro la più che pertinente osservazione che il dm MEF 01/06/2012 riferisce le sospensioni fiscali sì a tributi diversi da IRPEF, ma riferiti a "persone fisiche" (quindi, lavoratori autonomi, ditte individuali etc.); ma non a persone giuridiche. Quindi, a rigore le imposte sulle società IRES parrebbero escluse. Il punto è da verificare, e costituisce certamente altro dato sintomatico del pessimo coordinamento delle disposizioni anti-sisma. In coscienza, però, credo che anche le Società di capitali (specie Srl) siano comprese, anche perchè, diversamente ragionando, non si comprenderebbe più il riferimento del nuovo art. 08.04°comma del DL 74/2012 (modificato in sede di conversione) che estende le sospensioni alle "società di servizi e di persone composte da Soci residenti nei Comuni terremotati che possiedano più del 50 per cento di partecipazione sociale. Disposizione dettata è vero per le Società di Persone, ma che non si vede come non potrebbe applicarsi almeno alle SRL, che per di più la recente riforma societaria ha molto assimilato alle Società di persone. Dal punto di vista esegetico, il dubbio è a mio modesto avviso superabile: da un lato, accedendo all'interpretazione qui proposta (e rilanciata anche da TOSONI nel Sole 24 Ore di ieri) tesa a ravvisare nell'espressione "in aggiunta" una volontà legislativa tesa a confermare le esenzioni fiscali IVA etc. già comprese nel dm citato. Dall'altro, considerando che se il dm 01/06/2012 parla di "persone fisiche" come destinatarie delle sospensioni, tale riferimento già nella prima versione del DL 74 doveva intendersi superato dall'art. 01 DL stesso, che riferiva le disposizioni del DL ai territori comunali colpiti dal sisma ex. All.I, evidentemente senza distinguere tra persone fisiche e giuridiche, con ciò inglobando anche le Società. Del resto, ammettendo questa intenzione "espansiva" del DL 74, diventa più agevole giustificare l'uso nell'art. 08 dell'espressione "in aggiunta": che per le Società avrebbe un'efficacia giuridica specifica addirittura di ampliamento dei soggetti destinatari delle sospensioni fiscali (non solo persone fisiche, ma anche Società). A disposizione per aggiornamenti. 

Dr. Giorgio Frabetti
Consulente d'Aziende in Ferrara

DL TERREMOTO: IL CONSULENTE DEL LAVORO (O CAF) NEL CRATERE DEL SISMA: AI CLIENTI LE AGEVOLAZIONI DEL DL SISMA? (UN POSSIBILE CASO DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DEL DL TERREMOTATI)


Oggi trattiamo questo caso.
Consideriamo un qualsiasi Consulente, Commercialista, Associazione avente sede a Ferrara (Comune Terremotato). Tale Consulente, Commercialista, CAF trascina nella sospensione anche il Cliente di altra località, anche se questo non è incluso nel novero dei nuovi Comuni “beneficiabili” (Argenta)? Che ne è ad esempio dell’INPS del lavoratore autonomo di Copparo che abbia il Commercialista ferrarese? O della Ditta con Dipendenti di Codigoro? Si applica anche a questi soggetti il differimento contributivo (e fiscale)?
Personalmente, a titolo di mera ipotesi di studio (assolutamente disinteressata) e senza avere alcuna pretesa concorrenziale sulle posizioni e le indicazioni che via via Professionisti e Consulenti esprimeranno, con riguardo al quesito de qua, propenderei per la risposta negativa.
Certo, la risposta positiva in apparenza sembra scontata e parrebbe … “non fare una grinza” (come si dice). A garantire questo esito, l’art. 08.04°comma DL 74/2012[1] (esteso evidentemente anche a Ferrara) secondo il quale devono intendersi differite automaticamente tutte le scadenze dei termini di Assistenza Fiscale etc. riguardanti i servizi verso la PA, anche svolti a favore di Comuni non terremotati. Il caso è stato sufficientemente esaminato nel post http://costidellavoro.blogspot.it/2012/08/dl-742012-in-via-di-conversione-ferrara.html, facendo l’esempio del CAF di Finale Emilia, bloccato da un crollo, il cui blocco trascina con sé le pratiche fiscali etc. di soggetti assistiti, anche residenti in Comuni non terremotati. Nel post citato, abbiamo parlato di “estensione dei differimenti causa sisma per connessione”.
Tutto chiaro? Assolutamente no! Il quadro, invece, risulta sufficientemente complesso e articolato da indurre Aziende e loro Consulenti (o Associazioni di Categoria) a monitorare attentamente le loro casistiche, per evitare brutte sorprese!
Intanto, resta da dimostrare se nelle “pratiche amministrative anche a favore di Clienti non residenti nei territori colpiti dal sisma” possano includersi anche le pratiche di denuncia INPS e IRPEF! Cosa non da poco!
In secondo luogo, anche prescindendo da simili profili fiscali e contributivi, sarebbe poco accorto ignorare che art. 67-septies DL 83/2012 e art. 08.04°comma DL 74/2012 collidono!
Ora, l’art. 67-septies (di cui non si deplorerà mai abbastanza la pessima fattura tecnica) dispone l’estensione del DL74/2012 al Comune di Ferrara e Mantova in via “automatica”. Viceversa, per altri Comuni del ferrarese e mantovano originariamente non inclusi nel “cratere” del sisma, l’ammissione ai benefici del DL 74/2012 non è automatica, ma è subordinata ad un accertamento degli effettivi danni riportati (estensione discrezionale caso per caso).
Come negare che, applicando nell’accezione più pedissequa e letterale l’art. 08.04°comma DL 74/2012 (vedi all’inizio), alla fine si determini proprio l’interpretatio abrogans della seconda parte dell’art. 67-septies?
L’art. 08.04, deve essere coordinato con l’art. 67-septies; diversamente, si presterebbe ad operare (contrariamente alla ratio legis dell’art. 67-septies seconda parte) come grimaldello capace di ampliare indiscriminatamente la serie dei soggetti beneficiabili. Come se bastasse ad una Ditta avvalersi al tempo del terremoto di un Consulente di Ferrara (perché no? Retrodatando la lettera di incarico, ove possibile) per estendere i benefici pro-sisma in qualunque sede sia domiciliata, anche fuori dai Comuni “nuovi” ex. art. 67-septies DL!
Così non può essere per il semplice motivo che la modifica dell’art. 67-septies, conferma un architrave già chiaramente enunciato nel DL 74: ossia che la platea dei beneficiari delle disposizioni del DL Sisma deve intendersi come una “serie chiusa” [2], con ciò conferendo all’elencazione dei “Comuni terremotati” un crisma di tassatività. In altre parole, la nuova elencazione dell’art. 67-septies va evidentemente intesa non solo come norma che individua nuovi beneficiari del DL Sisma, ma va anche intesa a contrariis come tassativa esclusione dei comuni diversi e non nominati: come, ad esempio, Ostellato, Codigoro, Comacchio, Tresigallo, Copparo etc. Con quale diritto questi, usciti dalla porta, potrebbero rientrare dalla finestra ex. art. 08.04°comma (tramite, ad esempio, un mero incarico di consulenza a un Professionista, CAF di Ferrara?)
Questa interpretazione quindi non pare potersi accogliere, perché patentemente in contrasto con il tenore di “tassatività” con cui l’art. 01 DL 74 (anche modificato dall’art. 67-septies del DL Sviluppo) procede ad individuare la platea dei Comuni beneficiabili dalle provvidenze pro-terremoto. Tassatività che deve intendersi corollario inevitabile delle disposizioni del DL 74/2012, intese quale norme “eccezionali” a sostegno delle popolazioni terremotate!
Di più: a mio modesto giudizio, la sezione di art. 67-septies DL 83/2012 dove, per i Comuni diversi da Ferrara e Mantova, si dispone l’applicazione del DL 74/2012 in subordine alla prova del “nesso causale tra sisma e danni”, deve essere interpretata come una clausola generale destinata ad incidere indiscriminatamente su ogni disposizione del DL 74/2012, per attenuarne gli effetti automatici, ove previsti. Effetti automatici, giustificabili nella prima versione del DL “a caldo” del sisma e per i Comuni più vicini al “cratere” del terremoto; ma meno giustificabili per … gli “ultimi arrivati”!
Una “clausola generale” che conferma e rafforza la ratio politico-legislativa già espressa nell’art. 01.01°comma ult. parte del DL (che rimetteva al solo DM MEF l’individuazione di altri Comuni terremotati) che connetteva all’Elenco dei comuni “colpiti dal sisma” ex. art. 01 DL un ruolo di “serie chiusa”. Come negare, allora, che tale “clausola limitativa” possa operare anche per l’art. 08.04°comma?
La gravità del quesito è poi accresciuta dalla circostanza che la materia de qua risulta soggetta a vincoli per la legislazione di principio sulla Protezione Civile[3], i cui parametri, essenzialmente basati su criteri di tassativa connessione tra benefici pro-sisma ed eventi di danni da sisma, condiziona la stessa legittimità costituzionale della norma de qua. In conclusione, l’interpretazione da Noi contestata dell’art. 08.04°comma risulta rafforzata dall’elevata prognosi di incostituzionalità che discenderebbe all’articolo del DL citato, ove interpretato al di fuori della cornice interpretativa qui modestamente ricostruita. Prognosi di incostituzionalità che, stando al calco di queste disposizioni che si rinviene nell’art. 05-ter l. 225/1992, sembra colpire tutte quelle disposizioni che estendano benefici fiscali oltre i limiti e il regime di stretta tassatività e di “forza maggiore” postulato dalla legge quadro nominata (vera e propria legge quadro dei benefici pro-terremoto!).
Tirando le somme, l’art. 67-septies DL 83/2012, in combinato disposto con l’art. 08.04°comma DL 74/2012 va interpretato e applicato secondo un canone eminentemente “storico”, volto a “cristallizzarne” l’applicazione diciamo “automatica” solo a favore di CAF etc. aventi sede nei Comuni “storicamente” terremotati, ossia contemplati fin da subito nell’Allegato I, “a caldo” dell’emergenza sismica, non per i Comuni inseriti nello stesso elenco in “seconda battuta” (come Argenta, Castel d’Ario etc.).
Piccolo caveat. Quanto detto sopra non impedisce, però, che, previa allegazione specifica di “forza maggiore”, un Contribuente di Comune non compreso nemmeno nella nuova nomenklatura dei “Comuni sismici” ex DL 74/2012, possa invocare l’esimente dalle sanzioni per tardivo e mancato pagamento nei termini, se davvero il proprio Consulente o CAF domiciliato a Ferrara abbia subito blocchi o ritardi a causa del sisma. Ma, come ognuno può vedere, in questo caso, versiamo nella prova dell’esimente da “forza maggiore”, il cui onere probatorio incombe sul Contribuente ex. l. 689/1981, senza operare in via automatica come nello schema originario ex. art. 08.04°comma DL 74/2012.

Questa al momento è l’emergenza interpretativa più notevole.

A margine, comunque, non possiamo fare a meno di ritrovare nel DL tutta una serie di indici, che paiono supportare (in chiave di interpretazione sistematica) un simile esito interpretativo.
Innanzitutto, rifacendoci a quanto da Noi scritto nel post di venerdì scorso, la fattispecie ex. art. 08.04°comma, appariva poter operare (già nel vigore del DL non convertito) con una causale giuridica speciale e diversa dall’Allegato I dm MEF, riconducibile ad una causa di forza maggiore nominata nel comma 06 del medesimo art. 08. Causale che (come segnalato nel ns. post) ben avrebbe potuto legittimare a livello interpretativo il dubbio che alla fine il beneficio ex art. 08.04°comma non sia stato concepito dal legislatore come indiscriminatamente automatico, ma come soggetto a onere della prova della “forza maggiore”[4] (o inversione dell’onere della prova) del soggetto che intenda beneficiarne.
Un’indicazione, che è sincrona, come già illustrato in quel post, alla “novella” subita dal comma 04 dell’art. 08 che, per attrarre ai benefici pro-terremoto le “società di servizi” o di “persone” (che gestiscono servizi amministrativi per privati verso la PA) non aventi sede nei Comuni terremotati ex. Allegato I richiede che i Soci siano residenti nei Comuni terremotati e possiedano almeno il 50% delle quote. Una disposizione questa che prima facie si legge in termini di favore, ma che, letta in controluce, lascia trasparire un nemmeno troppo nascosto intento antielusivo, idoneo cioè a radicare nella “residenza personale effettiva” il criterio per applicare i benefici pro-terremoto nella più pretta tradizione delle imposte sui redditi.
Criteri che, tra l’altro, traspaiono anche nel testo del dm 01/06/2012 che subordina l’applicazione dei benefici al possesso (in chiave alternativa) di residenza formale o di “sede effettiva” nei Comuni terremotati, lasciando chiaramente intendere l’intento del Fisco di disconoscere i benefici se le residenze nei Comuni terremotati sono meramente fittizie e di comodo!
Quindi, il dato che emerge da questa pur sommaria disanima della normativa è il seguente: il DL 74/2012, già prima della conversione nella l. 122/2012 individuava come “criterio dominante” per decidere l’applicazione dei benefici pro-sisma la “residenza/domicilio fiscale-IRPEF”. E questo criterio risulta rafforzato dalla speciale conformazione che la normativa del DL 74/2012 riceve dal disposto dell’art. 67-septies DL 83/2012.

Al momento, questa è l’indicazione che a mio giudizio è esegeticamente più coerente. Naturalmente, dissentire è legittimo (specie quando la norma non solo non è chiara, ma è formulata male): con questo, pertanto, escludiamo qualunque giudizio o peggio intenzioni competitive con quei Professionisti che siano di diversa opinione.

Dr. Giorgio Frabetti
Consulente d’Azienda in Ferrara


[1] Questa disposizione ricalca in modo quasi identico la disposizione a suo tempo dettata per il terremoto de L’Aquila dall’art. 08.01°comma lett. c) DL 39/2009 che prevedeva: “la non applicazione delle sanzioni amministrative per inadempimenti in materia di lavoro e fiscale, per ritardate comunicazioni di assunzione, cessazione e variazione del rapporto di lavoro, in scadenza a fare data dal 6 aprile 2009 e fino al 30 giugno 2009, nei confronti sia dei soggetti operanti alla data degli eventi sismici nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, sia delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in comuni non interessati dagli eventi sismici, che alla data del 6 aprile 2009 erano assistiti da professionisti operanti nei predetti comuni di cui all'articolo 1, comma 2. Il DL 74/2012 ha ripreso questa norma, dandovi una formulazione ancora più radicale ampliando tali benefici oltre imprese e lavoratori autonomi: “Sono inoltre prorogati sino al 30 settembre 2012, senza sanzioni, gli adempimenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti, associazioni e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei comuni coinvolti dal sisma, anche per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio”. Dal confronto dei due testi legislativi, si deduce chiaramente che nelle fattispecie considerate è compendiato un caso di “forza maggiore”, che ha impedito l’estrinsecazione dei servizi CAF etc. in capo a CAF “terremotati” anche a favore di soggetti non terremotati. Si consideri, tra l’altro, che questa estensione è di fatto già coperta dalla legge 689/1981, che impedisce l’applicazione delle sanzioni amministrative per cause di forza maggiore; a rigore l’art. 08 cit. potrebbe essere addirittura superfluo! Ma allora, a cosa serve l’art. 08.04? L’articolo 08 cit. garantisce a questa regola di diritto un’applicazione automatica, senza passare per altrimenti inevitabili oneri istruttori in capo agli organi inquirenti (evidente, quindi, la finalità deflativa della norma, per evitare oneri istruttori inutili e inutili procedimenti sanzionatori). L’art. 08 (come il suo parallelo disposto del DL Abruzzo) non è concepito per mutare la serie (rigorosamente chiusa!) dei Comuni beneficiabili dalle sospensioni fiscali e previdenziali: per questo resta la competenza del dm MEF (ovvero della Presidenza del Consiglio investita dei poteri di ordinanza d’emergenza ex. l. 225/1992), rispettivamente richiamati nell’ art. 01 sia del DM Emilia, e nell’art. 01 DL Abruzzo. Impostazione per altro mutuata dall’ art. 6, Decreto legge 9 ottobre 2006, n. 263 conv. con modif. in legge 6 dicembre 2006, n. 290 la presente legge si interpreta nel senso che le disposizioni delle ordinanze di protezione civile che prevedono il beneficio della sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi si applicano esclusivamente ai datori di lavoro privati aventi sede legale ed operativa nei comuni individuati da ordinanze di protezione civile.


[2] Si consideri del resto che l’art. 01.01°comma ult. parte, riferendo il campo di applicazione del DL 74/2012 (ancora nella versione post-conversione) a “territori ulteriori individuati con Decreto del Ministero dell’Economia”, individua un sistema di fonti dove la fonte ministeriale è individuata come “fonte dominante” nell’individuazione dei “Comuni terremotati” e concorre ad individuare un regime in cui la nomenklatura dei beneficiari delle agevolazioni pro-sisma costituisce una “serie chiusa”, non allargabile con margini discrezionali o facili autonatismi. E ci sono molti dati per ritenere che una simile “gerarchia” si sia conservata nel disegno legislativo, pure dopo l’introduzione dell’art. 67-septies DL 83/2012, che pure ha di fatto “scavalcato” il MEF, mutando lui stesso l’elenco dei Comuni terremotati (includendo Ferrara, Mantova etc). Siamo, cioè, portati ad escludere che l’introduzione dell’art. 67-septies DL 74/2012 abbia comportato l’abrogazione, anche implicita dell’art. 01.01°comma ult. parte: non solo perché di questo articolo nel DL Sviluppo manca l’abrogazione espressa, ma anche perché si coglie nelle specifiche limitazioni che emergono dalle aperture dell’art. 67-septies per i Comuni terremotati diversi da Ferrara e Mantova: .: praticamente un indice della consapevolezza/coscienza del legislatore di invadere un territorio altrui (del MEF), diversamente tanta cautela e macchinosa circospezione sarebbe incomprensibile! La mancata abrogazione dell’art. 01.01°comma ult. parte DL 74/2012, quindi, deve intendersi come coerente con la ratio stessa dell’art. 67-septies seconda parte il mantenere quel regime di “serie chiusa” dei Comuni terremotati (non allargabile da interventi interpretativi e discrezionali) come era nell’originario disegno dell’art. 01.01°comma DL cit.

[3] A margine, non si può poi fare a meno di rilevare il calco che all’art.67-septies deriva dall’art. 05.05-ter della legge 225/1992 (Protezione Civile) come modificato dai DDLL Sisma per l’Abruzzo, anche a sanatoria ex post di interventi per “ordinanze con tingibili e urgenti” della Protezione Civile e della Presidenza del Consiglio molto discussi e criticati sia nel merito politico, sia nel merito tecnico. Detto articolo specifica: “In relazione ad una dichiarazione dello stato di emergenza, i soggetti interessati da eventi eccezionali e imprevedibili che subiscono danni riconducibili all'evento, compresi quelli relativi alle abitazioni e agli immobili sedi di attività produttive, possono fruire della sospensione o del differimento, per un periodo fino a sei mesi, dei termini per gli adempimenti e i versamenti dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. La sospensione ovvero il differimento dei termini per gli adempimenti e per i versamenti tributari e contributivi sono disposti con legge, che deve assicurare piena corrispondenza, anche dal punto di vista temporale, tra l'onere e la relativa copertura finanziaria, e disciplinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché, per quanto attiene ai versamenti contributivi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il diritto è riconosciuto, esclusivamente in favore dei predetti soggetti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. La sospensione non si applica in ogni caso agli adempimenti e ai versamenti da porre in essere in qualità di sostituti d'imposta, salvi i casi nei quali i danni impediscono l'ordinaria effettuazione degli adempimenti. In ogni caso le ritenute effettuate sono versate. Gli adempimenti di cui al presente comma scaduti nel periodo di sospensione sono effettuati entro il mese successivo alla data di scadenza della sospensione; i versamenti sono effettuati a decorrere dallo stesso mese in un numero massimo di ventiquattro rate di pari importo”. Investendo tali disposizioni una legge-quadro, è evidente che siamo in presenza di disposizioni che dettano l’ossatura di base per la legittimità (amministrativa e costituzionale) di tutti gli atti emanati su questa base. In punto di differimenti fiscali e contributivi, la legge specifica che questi devono intendersi circoscritti, proporzionati ai soggetti che hanno riportato eventi dannosi, con ciò condannando a illegittimità certa tutte le disposizioni (amministrative e di legge) che senza giustificato motivo derogassero a questi parametri. Evidentemente, da questa legge discende il vincolo normativo affinché l’individuazione dei destinatari sia collegata ai danni e sia tassativa, non soggetta ad applicazioni discrezionali. Ne discende, allora, che l’interpretazione che sopra si propone del rapporto art. 67-septies e art. 08.04°comma DL 74/2012 è al momento l’unica che salva la legittimità costituzionale della normativa de qua.
[4] Come noto, ha fatto molto discutere la curiosa fattura dell’art. 08.01°comma DL 74/2012 che, mentre “tirava via” sugli obblighi tributari dei Contribuenti residenti nei territori terremotati, si dilungava sulla fattispecie (di problematica gestione) delle ritenute IRPEF, espressamente soggette a differimento, prima al 30/09/2012, poi al 30/11/2012. Questa particolare evidenza potrebbe invero giustificarsi proprio alla luce dell’art. 05-ter l. 225/1992 che, nel regolare le condizioni generali di legittimità degli atti normativi causa-sisma, dedicava un capito a parte al differimento/sospensione dei Sostituti d’Imposta: di regola, esenti dai differimenti, salvo il caso in cui i danni avessero determinato concreti impedimenti. In altre parole, nello schema-base della legge-quadro sulla Protezione Civile, le ritenute in sospensione d’imposta non sono soggette a differimento, salvo prova di impedimento … per “forza maggiore”. Di qui, la tecnica manifestamente “puntiforme” adottata dall’art. 08 DL Sisma rispetto all’ipotesi di Sostituzione d’imposta si giustifica nella parziale “deroga” a questa regola, che però, in analogia con la tecnica adottata per l’art. 08.04°comma, viene attuata non mediante la riformulazione diretta di una nuova norma, quanto come presunzione ope legis di “forza maggiore” nella prospettiva di semplificare i controlli per eventuali sanzioni da parte degli organi inquirenti (che davanti alle anomalie apparenti determinate dal sisma potrebbero essere indotti a sanzionare, salvo poi disappplicare: con perdita e dispendio di tempo per l’azione ispettiva!). Il punto è, però, che la “forza maggiore” sia nell’art. 08.01°comma sia nell’art. 08.04°comma viene continuamente presupposta ed è difficile in sede interpretativa (e di eventuale giudizio di legittimità costituzionale) disconoscerne la rilevanza per l’interpretazione dell’intera normativa delle sospensioni. Quindi, la rilevanza della “forza maggiore” per applicare l’art. 08.04°comma a CAF, Consulenti di Comuni terremotati con estensione dei differimenti ai Clienti ovunque questi si trovino (quindi anche al di fuori dei Comuni terremotati anche nominati dall’art. 67-septies DL 83/2012) diventa elemento decisivo per valutare l’applicazione della norma de qua, in condizioni di non manifesta irragionevolezza ex. art. 03 Cost. e di legittimità costituzionale.