AVVERTENZA: Si pubblica integralmente, riportandola come dal sito Internet istituzionale, la prima presa di posizione dell'Agenzia delle Entrate che, con un comunicato stampa conferma al 30/09 pv il termine per la sospensione degli adempimenti e versamenti fiscali delle zone terremotate.
Se confermate, queste disposizioni limiteranno non poco l'accesso al beneficio per i Comuni Terremotati "ultimi arrivati" (Ferrara, Mantova).
Eventi sismici in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto
Con riferimento agli eventi sismici che hanno interessato le regioni Emilia Romagna,
Lombardia e Veneto a partire dal 20 maggio 2012, si evidenzia che – in base a quanto
chiarito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in esito a specifica richiesta di
parere avanzata dell’Agenzia delle Entrate – le indicazioni di carattere generale
contenute nel Dm dell’1 giugno 2012 in merito ai territori individuati, ai presupposti e
ai termini della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari non sono
influenzate dalle disposizioni normative, successivamente emanate, di cui al Dl n.
74/2012 e al Dl n. 83/2012 e successive modificazioni e integrazioni.
Per effetto di quanto sopra, la scadenza del termine di sospensione degli adempimenti e
dei versamenti tributari rimane fissata al 30 settembre 2012 fermo restando la possibilità
di regolarizzare entro il 30 novembre 2012, senza applicazione di sanzioni e interessi,
gli adempimenti concernenti le ritenute e relativi al periodo dal 20 maggio all’8 giugno
2012.
Inoltre, sotto il profilo soggettivo, la sospensione degli adempimenti e dei versamenti
tributari riguarda i contribuenti con residenza o sede legale o sede operativa nel
territorio dei comuni delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia,
Mantova e Rovigo di cui all’elenco allegato al citato Dm. La sospensione rimane
confermata per i soggetti con residenza o sede legale o sede operativa nel territorio
comunale dei capoluoghi delle suddette province subordinatamente alla richiesta del
contribuente che dichiari l’inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale
o dell’azienda, verificata dall’Autorità comunale.
Infine, dal punto di vista oggettivo, la sospensione degli adempimenti e dei versamenti
tributari non include l’effettuazione e il versamento delle ritenute da parte dei sostituti
di imposta.
Con successivi provvedimenti saranno fornite, a cura degli organi competenti, più
dettagliate istruzioni in merito all’applicazione delle disposizioni in commento.
Nelle more di tali provvedimenti, l’Agenzia delle Entrate valuterà la possibilità di
disapplicare, per obiettive condizioni di incertezza, le sanzioni previste per eventuali
ritardi nell’effettuazione dei citati adempimenti e versamenti.
Roma, 16 agosto 2012
Dal link http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/7f2195804c5de76bb292bbd6e5d762be/117_Com.+st+sisma+emilia+16.08.12.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=7f2195804c5de76bb292bbd6e5d762be
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