Una specifica sul post http://costidellavoro.blogspot.it/2012/08/ferrara-nel-cratere-del-sisma-la.html#comment-form.
Le sospensioni tributarie del dm riguardano anche le Società di capitali, prima
fra tutte, le SRL aventi sede legale nei Comuni terremotati? E Ferrara (o
Mantova), in primis?
Al riguardo, registro la più che pertinente osservazione
che il dm MEF 01/06/2012 riferisce
le sospensioni fiscali sì a tributi diversi da IRPEF, ma riferiti a
"persone fisiche" (quindi, lavoratori autonomi, ditte individuali
etc.); ma non a persone giuridiche. Quindi, a rigore le imposte sulle società
IRES parrebbero escluse. Il punto è da verificare, e costituisce certamente
altro dato sintomatico del pessimo coordinamento delle disposizioni anti-sisma.
In coscienza, però, credo che anche le Società di capitali (specie Srl) siano
comprese, anche perchè, diversamente ragionando, non si comprenderebbe più il
riferimento del nuovo art. 08.04°comma del DL 74/2012 (modificato in sede di
conversione) che estende le sospensioni alle "società di servizi e di
persone composte da Soci residenti nei Comuni terremotati che possiedano più
del 50 per cento di partecipazione sociale. Disposizione dettata è vero per le
Società di Persone, ma che non si vede come non potrebbe applicarsi almeno alle
SRL, che per di più la recente riforma societaria ha molto assimilato alle
Società di persone. Dal punto di vista esegetico, il dubbio è a mio modesto
avviso superabile: da un lato, accedendo all'interpretazione qui proposta (e
rilanciata anche da TOSONI nel Sole 24 Ore di ieri) tesa a ravvisare
nell'espressione "in aggiunta" una volontà legislativa tesa a
confermare le esenzioni fiscali IVA etc. già comprese nel dm citato.
Dall'altro, considerando che se il dm 01/06/2012 parla di "persone
fisiche" come destinatarie delle sospensioni, tale riferimento già nella
prima versione del DL 74 doveva intendersi superato dall'art. 01 DL stesso, che
riferiva le disposizioni del DL ai territori comunali colpiti dal sisma ex.
All.I, evidentemente senza distinguere tra persone fisiche e giuridiche, con
ciò inglobando anche le Società. Del resto, ammettendo questa intenzione
"espansiva" del DL 74, diventa più agevole giustificare l'uso
nell'art. 08 dell'espressione "in aggiunta": che per le Società avrebbe
un'efficacia giuridica specifica addirittura di ampliamento dei soggetti
destinatari delle sospensioni fiscali (non solo persone fisiche, ma anche
Società). A disposizione per aggiornamenti.
Dr. Giorgio Frabetti
Consulente d'Aziende in Ferrara
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