AVVERTENZA

AVVERTENZA:
QUESTO E' UN BLOG DI MERA "CURA DEI CONTENUTI"
GIUSLAVORISTICI (CONTENT CURATION) AL SERVIZIO DELLE ESCLUSIVE ESIGENZE DI AGGIORNAMENTO E APPROFONDIMENTO TEORICO DELLA COMUNITA' DI TUTTI I PROFESSIONISTI GIUSLAVORISTI, CONSULENTI, AVVOCATI ED ALTRI EX. L. 12/1979.

NEL BLOG SI TRATTANO "CASI PRATICI", ESEMPLIFICATIVI E FITTIZI, A SOLO SCOPO DI STUDIO TEORICO E APPROFONDIMENTO NORMATIVO.

IL PRESENTE BLOG NON OFFRE,
NE' PUO', NE' VUOLE OFFRIRE CONSULENZA ONLINE IN ORDINE AGLI ADEMPIMENTI DI LAVORO DI IMPRESE, O LAVORATORI.

NON COSTITUENDO LA PRESENTE PAGINA SITO DI "CONSULENZA ONLINE", GLI UTENTI, PRESA LETTURA DEI CONTENUTI CHE VI TROVERANNO, NON PRENDERANNO ALCUNA DECISIONE CONCRETA, IN ORDINE AI LORO ADEMPIMENTI DI LAVORO E PREVIDENZA, SENZA AVER PRIMA CONSULTATO UN PROFESSIONISTA ABILITATO AI SENSI DELLA LEGGE 12/1979.
I CURATORI DEL BLOG, PERTANTO, DECLINANO OGNI RESPONSABILITA' PER OGNI DIVERSO E NON CONSENTITO USO DELLA PRESENTE PAGINA.




giovedì 9 agosto 2012

DL SISMA EMILIA: ESTESE ALLE SRL LE SOSPENSIONI FISCALI?


Una specifica sul post http://costidellavoro.blogspot.it/2012/08/ferrara-nel-cratere-del-sisma-la.html#comment-form. Le sospensioni tributarie del dm riguardano anche le Società di capitali, prima fra tutte, le SRL aventi sede legale nei Comuni terremotati? E Ferrara (o Mantova), in primis?
Al riguardo, registro la più che pertinente osservazione che il dm MEF 01/06/2012 riferisce le sospensioni fiscali sì a tributi diversi da IRPEF, ma riferiti a "persone fisiche" (quindi, lavoratori autonomi, ditte individuali etc.); ma non a persone giuridiche. Quindi, a rigore le imposte sulle società IRES parrebbero escluse. Il punto è da verificare, e costituisce certamente altro dato sintomatico del pessimo coordinamento delle disposizioni anti-sisma. In coscienza, però, credo che anche le Società di capitali (specie Srl) siano comprese, anche perchè, diversamente ragionando, non si comprenderebbe più il riferimento del nuovo art. 08.04°comma del DL 74/2012 (modificato in sede di conversione) che estende le sospensioni alle "società di servizi e di persone composte da Soci residenti nei Comuni terremotati che possiedano più del 50 per cento di partecipazione sociale. Disposizione dettata è vero per le Società di Persone, ma che non si vede come non potrebbe applicarsi almeno alle SRL, che per di più la recente riforma societaria ha molto assimilato alle Società di persone. Dal punto di vista esegetico, il dubbio è a mio modesto avviso superabile: da un lato, accedendo all'interpretazione qui proposta (e rilanciata anche da TOSONI nel Sole 24 Ore di ieri) tesa a ravvisare nell'espressione "in aggiunta" una volontà legislativa tesa a confermare le esenzioni fiscali IVA etc. già comprese nel dm citato. Dall'altro, considerando che se il dm 01/06/2012 parla di "persone fisiche" come destinatarie delle sospensioni, tale riferimento già nella prima versione del DL 74 doveva intendersi superato dall'art. 01 DL stesso, che riferiva le disposizioni del DL ai territori comunali colpiti dal sisma ex. All.I, evidentemente senza distinguere tra persone fisiche e giuridiche, con ciò inglobando anche le Società. Del resto, ammettendo questa intenzione "espansiva" del DL 74, diventa più agevole giustificare l'uso nell'art. 08 dell'espressione "in aggiunta": che per le Società avrebbe un'efficacia giuridica specifica addirittura di ampliamento dei soggetti destinatari delle sospensioni fiscali (non solo persone fisiche, ma anche Società). A disposizione per aggiornamenti. 

Dr. Giorgio Frabetti
Consulente d'Aziende in Ferrara

Nessun commento:

Posta un commento