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venerdì 28 novembre 2014

TUTELA PARASUBORDINATI INAIL: QUALI SONO I SOGGETTI INTERESSATI?

Quesito (tratto da Diritto e Pratica del Lavoro nr. 40/2014- dr. CAMERA):
Quali sono le tipologie di "lavoratori parasubordinati" interessati dalle tutele anti-infortunistiche INAIL?
 
Risposta:
La platea dei soggetti "parasubordinati" interessati alle tutele INAIL de quibus è identificata dall'art. 05 D.lgs. 38/2000 con rinvio alla norma fiscale del TUIR (art. 50 comma 01, lett. c-bis):
 
- Amministratori, Sindaci, Revisori di Società, Associazioni e altri Enti con o senza personalità giuridica, anche quando sono dei liberi professionisti iscritti ad un Albo, che non prevede l'esercizio di queste funzioni;
- Collaboratori di giornali, riviste, enciclopedie e simili, quando svolgano mansioni che non rientrano nella disciplina del diritto d'Autore (es. correttori di bozze);
- Partecipanti a Collegi e Commissioni, quando queste attività non rientrino nei compiti propri delle funzioni normalmente esercitate;
- Collaboratori coordinati e continuativi senza progetto (residuali per "pensionati" ex. art. 61 u.c. D.lgs. 276/2003);
- Collaboratori a "progetto".
 

AMMORTIZZATORI IN DEROGA, L'ERRATA CORRIGE DEL MINISTERO DEL LAVORO

Con comunicato 29 ottobre 2014, il Ministero del lavoro ha reso noto di aver disposto alcune correzioni all'art.6 punto 3 del decreto 1 agosto 2014 nr.  88473, che individua i nuovi criteri per la concessione degli ammortizzatori in deroga (CIG e mobilità).
Questo decreto si situa sulla linea di cui all'art.2.64 comma legge 92/2012, che, in via transitoria, e prima del consolidamento del sistema dei Fondi bilaterali, ammette ancora gli ammortizzatori sociali in deroga.
A questo riguardo, la CIG in deroga relativa all'anno 2014, è concessa ai lavoratori subordinati, con qualifica di operai, impiegati, quadri, ivi compresi gli apprendisti e i somministrati, che siano in possesso di un'anzianita' lavorativa presso l'impresa di almeno 8 mesi alla data di inizio del periodo di CIG in deroga.
Ciò vale anche con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale e di mobilità concessi precedentemente alla predetta data.
Le disposizioni del suddetto decreto si applicano agli accordi successivamente stipulati all'entrata in vigore del decreto in esame (1 agosto 2014), ferma restando l'applicazione dei limiti di durata anche con riferimento ai trattamenti di CIG e mobilità in deroga concessi precedentemente il 1 agosto 2014.
Il comunicato dichiara che il Ministero ha proceduto a disporre errata corrige dell'art.6 del decreto 8347/2014 che diventa:
"Al fine di assicurare la graduale transizione al sistema introdotto dal presente decreto, le Regioni e le Province Autonome possono disporre la concessione di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3, esclusivamente entro il limite di spesa di € 70.000.000 e comunque in misura non superiore al 5% delle risorse ad esso attribuite, ovvero,  in eccedenza a tale quota,  disponendo l'integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali ovvero delle risorse assegnate alla Regione nell'ambito di Piani e di Programmi coerenti con specifica destinazione,  ai sensi dell'art. 1 253 comma della legge 228/2012.
Gli effetti dei suddetti trattamenti non possono prodursi oltre la data del 31/12/2014.

A CURA DEL DR. GIORGIO FRABETTI
STUDIO LANDI, FERRARA

LE TRANSAZIONI NEL LAVORO DIPENDENTE-PROFILI CIVILISTICO-CONTRATTUALI-PRIMA PARTE

Generalità:
Si definisce "transazione" ex. art. 1965 Codice Civile il contratto (atto bilaterale) attraverso cui le Parti prevengono o pongono fine ad una lite, facendosi reciproche concessioni.
L'art. 1965 C.C. distingue due tipi di transazioni:
 
a) Transazioni semplici:
Due sono tradizionalmente i requisiti della transazione:
 
- Res litigiosa;
- Res dubia.
 
Nel comma 01 dell'art. 1965 C.C., si trova ...
(...)
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giovedì 27 novembre 2014

LAVORO A CHIAMATA ANCHE IN APPALTO

Quesito:
Uno Studio Professionale licenzia una donna delle pulizie, la quale, poi, ritorna a lavorare nello stesso luogo a chiamata e in cooperativa. E' legittimo questo rapporto? Grazie.

Risposta:
Il lavoro a chiamata costituisce, attualmente, una delle forme contrattuali tra le più flessibili a disposizione delle Aziende.
E' importante ricordare, a scanso di possibili equivoci che possono essere insorti a causa di varie sovrapposizioni informative, che il rapporto a chiamata è impiegabile alle condizioni di cui al D.lgs. 276/03, principalmente ricorrendo le "mansioni discontinue e saltuarie" di cui al RD 2657/1923 (e al ricorrere di alcuni eccezionali requisiti anagrafici: lavoratori infra 25 enni e ultra 55enni: vedi precedenti mails).
Questa modalità è possibile anche in rapporti caratterizzati da outsourcing, ossia in appalto. Ad esempio, il Personale di pulizie (ricorrendo le condizioni di legge) può essere impiegato a chiamata, sia nell'ambito di un rapporto diretto con il Datore di Lavoro (es. la donna delle pulizie direttamente assunta dallo Studio Professionale), sia nell'ambito di un appalto (es. la stessa donna delle pulizie che presta servizio per lo stesso Studio Professionale, ma in appalto ad una Cooperativa).
Così ha stabilito il Ministero del Lavoro con Interpello nr. 26/2014.
Nel caso specifico, comunque, resta l'incognita che l'Ispettore accerti il carattere elusivo dell'operazione, ovvero l'interposizione di "manodopera": ma l'onere della prova incombe sull'Ispettore e sulla Lavoratrice.
 

NOI L'AVEVAMO DETTO: LAVORO A CHIAMATA, LE DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL TURISMO: COSA SI INTENDE PER "IMPRESE TURISTICHE"

Facendo seguito al ns ormai risalente post pubblicato su questo Blog in data 24/08/2013 (vai al link: http://costidellavoro.blogspot.it/2013/08/lavoro-chiamata-nel-turismo-quale.html), dedicata alle disposizioni del DL Letta-Giovannini di giugno 2013 sul "lavoro a chiamata nel settore Turismo, Pubblici Esercizi e Spettacolo", siamo a informare che sulla materia oggetto della ns. mail è intervenuto il Ministero del Lavoro con Interpello nr. 26/2014.
Come noto, il DL Letta-Giovannini nr. 76/2013 aveva disposto che il "lavoro a chiamata" non potesse impiegarsi per più di 400 giornate nel triennio successivo al 28/06/2013 (data di entrata in vigore del DL), ferme restando, però, il ricorrere delle condizioni che ex. art. 34 e 40 D.lgs. 276/03 consentono il ricorso al lavoro a chiamata (mansioni classificate come "saltuarie" ex RD 2657/1923 etc.).
Il medesimo DL aveva escluso dalla limitazione delle "400 giornate" i rapporti dei settori del Turismo, dei Pubblici Esercizi, dello Spettacolo.
Richiesto dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di precisare meglio l'area dei settori economici interessati da tale deroga, il Ministero ha precisato che l'area delle Imprese del "Turismo, Pubblici Esercizi, Spettacolo" può identificarsi facendosi riferimento a quanto disposto dalle Note del Ministero del Lavoro nr. 2369/2012 e nr. 4269/2012, avendo riguardo a:
 
- CODICE ATECO 2007, posseduto dall'Azienda: E' il caso che l'Azienda possieda una codifica che la identifica espressamente come "Pubblico Esercizio", "Spettacolo" etc. (es. 55.10.00 Alberghi; 90.03.09 Altre creazioni artistiche e letterarie; 93.13.00 Gestione palestre etc.).
- Esercizio effettivo dell'attività: Come noto, l'espressione "Impresa Turistica" compendia un raggio di iniziative economiche molto vasto e trasversale, che potrebbe non essere coperto dal Codice ATECO 2007; ovvero potrebbero esserci imprese che applicano il CCNL Pubblici Esercizi, ma che sono "spurie", non sono turistiche in senso stretto. Per risolvere questi dubbi, il Ministero invita l'operatore a considerare l'attività in fatto esercitata, più che il CCNL applicato (elemento utile come indizio, ma non sempre decisivo). In questo senso, troviamo indirettamente confermata la ns. indicazione di cui alla mail del 10/12/2013 cit., dove per la sfuggente nozione di "Turismo", invitammo a considerare l'art. 07 della l. 135/2001 (legge-quadro del Turismo):
 
“....(imprese) quelle che esercitano attività economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l’intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, tra cui gli stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turatici locali, concorrenti alla formazione dell’offerta turistica”. 
 
STUDIO FRANCESCO LANDI, FERRARA
 
 

BANCA ORE- TUTTO QUELLO CHE C'E' DA SAPERE ...

Alcune brevi note per l'inquadramento dell'istituto della "banca ore", istituto dalla larghissima applicazione, essendo stato recepito nella stragrande maggioranza dei contratti collettivi di lavoro.
 
Definizione: ...
(...)
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mercoledì 26 novembre 2014

IL RUOLO DELL'ORDINE PROFESSIONALE NELLA TUTELA DEL CREDITO DEL CONSULENTE DEL LAVORO- CIRCOLARE 1106/2014

In caso di mancato pagamento delle parcelle dei Consulenti del Lavoro, i Consigli Provinciali possono procedere al tradizionale "opinamento" delle parcelle (secondo i "parametri" ex dm 46/2013) ed emettere il relativo "parere di congruità" ex. art. 636 Codice Procedura Civile, per consentire l'accesso del Consulente alla tutela ingiuntiva. Questa è una tutela sussidiaria offerta al Consulente, in caso di assenza di rapporto contrattuale con il Cliente, o, comunque, in assenza di utile definizione delle disposizioni riguardanti i compensi. A stabilirlo, la Circolare 1106/14 del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro. Il Consiglio Nazionale concorre così a dissipare l'incertezza interpretativa ed operativa scaturita dal DL 01/2012, con il quale il Governo Monti aveva disposto l'abrogazione dei "minimi tariffari", confermando, però, la rilevanza della "legge professionale" in ogni altra fase non toccata dall'abrogazione del DL: così il potere di "opinamento", così il "parere di congruità" ex. art. 636 CPC. Una linea interpretativa, che già abbiamo avuto modo di segnalare (deducendola da fonti parlamentari e ministeriali) nel 2012, nell'immediatezza dell'entrata in vigore della citata normativa (come si può constatare, dal ns post del 28/05/2012)

martedì 25 novembre 2014

MAXISANZIONE PER LAVORO NERO E RAPPORTI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE-FLASH

Capita che gli Ispettori DTL, INPS e INAIL ritengano "lavoro nero" lavori che vengono qualificati dal Datore in sede ispettiva come "lavoro autonomo occasionale" ex. art. 2222 Codice Civile (non voucher). A quali condizioni, questa frequente "illazione" datorile può trovare accoglimento come valida motivazione per gli Ispettori? Con Nota (risposta ad un quesito) nr. 16920/2014, il Ministero del Lavoro ha riepilogato la prassi di riferimento. Posto che, con "lavoro sommerso" si intende il lavoro che venga scoperto dagli Ispettori senza regolare comunicazione preventiva, e posto che, in generale, secondo la riforma della maxisanzione di cui alla legge 183/2010, per escludere il "lavoro nero", occorrono circostanze tali da provare, in modo obiettivo e credibile, la volontà del Datore di non occultare il rapporto di lavoro, la Nota precisa che non può considerarsi "in nero" il rapporto di lavoro autonomo occasionale, per il quale risulti regolare ritenuta d'acconto del Committente, regolarmente registrata nelle Scritture Contabili (in quanto indizio sufficiente della volontà datorile di non occultare il rapporto di lavoro). In questo caso, se gli Ispettori ritengono, il rapporto di lavoro autonomo occasionale potrà essere disconosciuto e, in sua vece, applicate le norme del lavoro subordinato; ma non si darà in nessun caso corso alla maxisanzione. Allo stesso modo, potrà escludersi il "lavoro nero" in ogni altro caso in cui sia dimostrabile la volontà genuina del Datore di non "occultare" il rapporto di lavoro occasionale: ad esempio, lettera di incarico, che si raccomanda di definire, sia pure in modo molto succinto e stringato con dette tipologie di Collaboratori. La nota, come anticipato, non riguarda direttamente i voucher. Un pò perchè i voucher non sono più definibili come "rapporti occasionali" ex. DL 76/2013, un pò perchè le Circolari che se ne sono occupate regolano in modo affatto diverso le circostanze del loro disconoscimento in lavoro subordinato (es. errori nella gestione amministrativa, superamento soglie reddituali etc.). Riteniamo, però, che il Committente, in questi casi di dubbia legittimità dei voucher, possa comunque invocare le regole codificate dalla nota sopra citate, per provare l'occasionalità del rapporto e salvarsi dalla "mannaja" del lavoro subordinato.

Dr. GIORGIO FRABETTI
STUDIO LANDI FERRARA

FORMAZIONE DEI DIPENDENTI DI STUDIO PROFESSIONALE: QUALE DEDUZIONE?

Quesito (da Fiscal Focus del 31/10/2014): Uno Studio Professionale invia ad un convegno di formazione le proprie dipendenti. In che modo sono deducibili le spese?  

Risposta: Evidentemente, non sarà applicabile la deduzione ex. art. 54.05° comma DPR 917/86 (50%), ma la deduzione sarà applicabile integralmente secondo le norme generali sui costi dello Studio. Di massima, il corso, costituendo, come di prassi, adempimento necessitato ai fini dell'aggiornamento del personale e dell'organizzazione di Studio, non costituisce benefit, ovvero non può essere imputato a reddito di lavoro dipendente imponibile IRPEF e INAIL.  Evidentemente, però, per questi casi, occorrerà verificare le situazioni in concreto. E' da verificare, però, in concreto se questi corsi subiscano la deduzione limitata al 5 per mille dell'ammontare delle spese per lavoro dipendente (art. 101 TUIR).  Questa deduzione, infatti, riguarda i corsi di formazione, destinati alla generalità dei Dipendenti, esempio da norme di legge (es. Sicurezza) e simili: la "generalità" non si riferisce necessariamente a "tutti" i Dipendenti, ma anche a "quei Dipendenti" per cui ricorrano in generale alcune caratteristiche (es. l'esercizio di certe mansioni che obblighino ad una determinata formazione).

Dr. GIORGIO FRABETTI
STUDIO LANDI, FERRARA

lunedì 24 novembre 2014

L'IMPONIBILE INAIL DELLE COLLABORAZIONI A PROGETTO OLTRE IL MASSIMALE

Quesito (tratto da Diritto e Pratica del Lavoro nr. 40/2014- dr. CAMERA): Un Collaboratore "a progetto" intrattiene due rapporti con due Committenti diversi, da ciascuno dei quali percepisce un compenso superiore al massimale in vigore. Come può rimediare?

Risposta: Secondo le disposizioni vigenti, i due Committenti dovrebbero versare il premio calcolato su un unico massimale (riferito al Collaboratore), da suddividere tra loro, secondo le regole di cui alla Circolare INAIL 32/2000. Succede, invece, spesso che ciascun Committente, agendo per proprio conto, calcoli e paghi il premio sul massimale, finendo in tal modo per versare complessivamente all'INAIL un importo ben maggiore (doppio) di quello dovuto. E' vero che di solito si tratta di importi che, in valore assoluto, sono piuttosto modesti, ma pagando di più un'assicurazione sociale che costa meno si finisce per beneficiare solo l'INAIL, dal momento che i maggiori premi così pagati non aumentano in nessun modo il livello delle prestazioni, che saranno riconosciuti al Collaboratore, nel caso di infortunio o di malattia professionale. Tuttavia, è da evidenziare che la pratica applicazione di queste complesse disposizioni in tema di retribuzione imponibile ai fini INAIL dei parasubordinati è spesso complicata dalla circostanza che il Committente può non essere a conoscenza che il Suo Collaboratore ha in essere anche altri rapporti: per questi motivi, dovrebbee essere il Collaboratore, l'unico in possesso di tutte le informazioni necessarie, ad attivarsi, calcolando egli stesso gli imponibili di competenza dei suoi vari committenti, in modo da comunicarli loro ai fini della corretta denuncia INAIL, in occasione dell'annuale auto-liquidazione dei premi.

Dr. GIORGIO FRABETTI
STUDIO FRANCESCO LANDI, FERRARA

venerdì 21 novembre 2014

BONUS 80 EURO IN BUSTA PAGA STRUTTURALE CON LA LEGGE DI STABILITA'

Con la presente, si coglie l'occasione di ricordare che, nell'attuale disegno di legge di stabilità, in corso di approvazione in sede parlamentare, è prevista la conferma del bonus-Renzi degli € 80 previsto per i lavoratori dipendenti. Le soglie reddituali massime, al momento, sono le medesime del DL di aprile scorso (€ 26.000 soglia massima, oltre la quale il bonus non si potrà concedere). Vi terremo aggiornati, non appena tali disposizioni saranno compendiate in un testo di legge definitivo, ritualmente approvato da entrambe le Camere.

BONUS BEBE IN LEGGE DI STABILITA'

Un breve flash relativo all'attesa e importante agevolazione della cd "legge di stabilità" denominata dalla stampa bonus bebè. Secondo il testo della legge di stabilità, almeno nell'attuale edizione uscita dal Consiglio dei Ministri di ottobre scorso, tale bonus dovrebbe spettare ai genitori che, nell'anno solare precedente la nascita di un figlio, hanno realizzato un reddito del nucleo familiare assoggettabile a IRPEF (art. 02.09°comma DL 69/1988) complessivamente non superiore a € 90.000. Tale limite di reddito, allo stato attuale del disegno di legge, non dovrebbe, però, operare se il figlio "nato o adottato", sia il "quinto o ulteriore per ordine di nascita o ingresso nel nucleo familiare". L'agevolazione spetterà "per ogni figlio nato o adottato tra il 1/1/15 e il 31/12/17" e consisterà in un assegno di importo pari a € 960 annui, erogato mensilmente (€80 al mese) a decorrere dal mese di nascita o di adozione e fino al compimento del terzo anno di età, ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione. Per conseguire l'assegno, dovrà essere presentata apposita domanda all'INPS. Ovviamente, saremo a darVi i necessari aggiornamenti a fronte dell'esito del percorso parlamentare della legge di stabilità.

CONSULENZA PROSSIONALE PAGATA IN CONTANTI SOPRA I MILLE EURO: SANZIONATA!

Quesito (da Fiscal Focus del 31/10/2014):
Impresa e libero professionista vengono fatti oggetto di un Verbale per violazione della soglia di tracciabilità del contante. L'impresa paga, il Professionista no. L'Autorità chiede il pagamento al Professionista, il quale rifiuta il pagamento, opponendo che l'impresa ha già pagato. Chi ha ragione?

Risposta:
La violazione dell'art. 49.01°comma D.lgs. 231/07 è ritenuta "norma a concorso necessario". Per ritenere, cioè, tipizzata la condotta tipica oggetto di sanzione occorre, in via necessaria, il concorso sia del dante causa sia dell'avente causa dell'operazione (diversamente, del resto, non avrebbe significato alcuno circoscrivere la sanzione al "trasferimento" che, per forza di cose, riguarda due soggetti). Quindi, nel caso di specie deve pagare sia l'Impresa, sia il Professionista. Non ricorre, nel caso di specie, l'ipotesi di "solidarietà nella sanzione" ex. art. 06 l. 689/81, che consentirebbe al Professionista, in questo caso, di opporsi all'esecuzione della sanzione, ove la medesima sanzione sia già stata pagata dall'altra parte*. Quindi, Impresa e Professionista devono pagare entrambi.   *In punto di procedura, l'organo ispettivo dispone di 90 gg. (dall'avvenuta segnalazione) per contestare l'infrazione. In questa fase, può essere applicata la "sanzione ridotta" ex. art. 16 l. 689/81. Se non viene pagata la sanzione ridotta (entro il termine di 60 gg. dalla contestazione immediata o dalla notificazione successiva), il Funzionario Accertatore deve fare rapporto all'Ufficio Periferico Ministeriale competente ex D.lgs. 231/07 (MEF). Entro 30 gg. dalla contestazione (o notificazione successiva), l'Interessato può produrre scritti difensivi. L'Autorità competente (il MEF)  avrà 05 anni di tempo per emettere ordinanza-ingiunzione, a pena di prescrizione.  

Dr. GIORGIO FRABETTI
STUDIO LANDI, FERRARA

FARMACIA PRIVATA, TITOLARE SENZA EREDI FARMACISTI

Quesito:

Un anziano Titolare di Farmacia privata è deceduto. Gli eredi non hanno intrapreso gli studi di Farmacia. Quanto tempo hanno per mettersi in regola con i titoli di studio adatti per conseguire la titolarità?  Grazie.

Risposta:
Dalle informazioni in nostro possesso ci risulta che questa possibilità non sia più prevista.
Ci risulta, infatti,  che il DL 01/2014 conv. in l. 27/2012 abbia drasticamente ridotto il termine entro il quale gli eredi del Titolare di Farmacia, possono trasferire la Farmacia Medesima o la quota della Società, titolare della Farmacia medesima, oppure intestarsela (ove siano, naturalmente, nella condizione di legge per farlo): non più due anni, ma 06 mesi, decorrenti dalla data di presentazione della Dichiarazione di Successione del Titolare de cujus. In calce, riportiamo il testo nell'edizione vigente, come interpolato dalle recenti modifiche legislative.
Naturalmente, raccomandiamo agli interessati di approfondire la questione con i loro referenti associativi e istituzionali (ufficio farmaceutico e simili).

Dr. GIORGIO FRABETTI
GIURISTA DI IMPRESA-COLLABORATORE STUDIO LANDI FERRARA

giovedì 20 novembre 2014

L'ISEE VA IN SOFFITTA (DAL 1/1/2015)

Un breve flash sulla riforma dell'ISEE che entrerà in vigore dal prossimo 01/01/2015. La riforma "smembra" le dichiarazioni e determina la seguente classificazione:   a) DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica); b) DSU mini: Tale Dichiarazione diverrà quella utilizzabile nel più ampio spettro di casi; c) DSU standard:  Tale Dichiarazione sarà utilizzabile, ove nel nucleo familiare siano presenti disabili, se i genitori di un minore non sono coniugati, nè conviventi, se si è esonerati dalla presentazione della Dichiarazione dei Redditi o se si richiede una prestazione legata al diritto allo studio universitario;   A sua volta, la vecchia ISEE si fa in sei. Da gennaio, accanto all' "Indicatore Ordinario", ci saranno altre cinque tipologie. a) ISEE Università: Per l'accesso alle prestazioni per il diritto allo studio universitario, bisognerà richiedere il calcolo dell'ISEE Università, per il quale va identificato il nucleo familiare di riferimento dello studente, indipendentemente dalla residenza anagrafica, eventualmente diversa da quella del nucleo familiare di provenienza. b) ISEE SocioSanitario: Chi intende, invece, richiedere sconti sulle tariffe relative all'assistenza domiciliare per le persone disabili, o non autosufficienti, dovrà richiedere l'ISEE SocioSanitario. c) ISEE Sociosanitario-Residenziale: Questo indicatore, utile per le prestazioni residenziali presso strutture sociosanitarie assistenziali, tiene conto anche della situazione economica dei figli del beneficiario non inclusi nel reddito familiare, visto che si prevede che -seppure ormai fiscalmente parte di una nuova famiglia- il figlio aiuti economicamente il genitore. d) ISEE minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi: Questo indicatore, utile per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni figli di coppie non sposate e non conviventi, prende in specifica considerazione la condizione del genitore non convivente per stabilire se incida o meno nell'ISEE del nucleo del minorenne. e) ISEE corrente: Tale atto permette di aggiornare l'indicatore della situazione economica della famiglia in caso di variazioni del reddito (per esempio, la perdita del posto di lavoro).   Nuove disposizioni sono, poi, previste anche per la tempistica di conseguimento dell'indicatore. Serviranno 10 giorni complessivi, a partire dal momento della domanda. I dati auto-dichiarati saranno arricchiti con le informazioni presenti nell'anagrafe tributaria e nel database INPS: l'incrocio di tutte le informazioni sul reddito e sul patrimonio della famiglia permetteranno di individuare l'indicatore della famiglia.

STUDIO LANDI
FERRARA

TUTELE INAIL DEL PARASUBORDINATO: LE PRESTAZIONI

Quesito (tratto da Diritto e Pratica del Lavoro nr. 40/2014- dr. CAMERA): Di quali tutele assicurative godono i lavoratori parasubordinati?  

Risposta: Quando ricorrono le condizioni di legge per essere assicurati presso l'INAIL, anche i collaboratori para-subordinati, in attuazione del principio di automaticità delle prestazioni (art. 67 DPR 112/65), godono di una copertura completa, sia contro gli inofortuni sul lavoro, sia contro le malattie professionali, tabellate o meno, alla stregua dei lavoratori dipendenti subordinati, e hanno, quindi, diritto di ricevere le medesime prestazioni sanitarie, economiche e integrative, al verificarsi degli eventi. Le prestazioni sono dovute per tutti gli eventi che si verificano in presenza di rischi lavorativi o aggravati di lavoro o al lavoro comunque collegabili, in modo diretto o indiretto (nesso eziologico di causa-effetto), con la sola esclusione di quelli dovuti a rischi generici o elettivi, nonchè a ipotesi di dolo (art. 65 DPR 1124/65). Pertanto, se il Collaboratore parasubordinato subisce un infortunio sul lavoro, che presenta i caratteri dell'indennizzabilità ex. art. 02 DPR 1124/65 (causa violenta, occasione di lavoro, morte, inabilità), ovvero contrae una malattia professionale, che presenta i caratteri di indennizzabilità ex. art. 03 DPR 1124/65, ha diritto di ricevere dall'INAIL l'indennità per inabilità temporanea assoluta al lavoro, che sostituisce il suo compenso/retribuzione, ogni volta che l'evento provoca uno stato di inabilità prognosticato guaribile, in più di tre giorni. oltre quello dell'evento. In analogia con quanto avviene per tutti gli altri assicurati, l'indennità sarà pari al 60% della retribuzione media giornaliera percepita nei 15 gg. precedenti l'infortunio (art. 117 DPR 1124/65), per i primi 90 gg. di inabilità temporanea, e al 75% dal novantaduesimo giorno e, a tempo indeterminato, fino alla guarigione clinica o alla stabilizzazione degli eventi postumi permanenti, anche se il Collaboratore non svolge più l'attività perchè è scaduto il contratto, è in pensione, è disoccupato ... L'indennità giornaliera ex. art. 68 DPR 1124/65 assorbe ogni altra prestazione previdenziale dovuta in caso di astensione lavorativa, e ha lo scopo di sostituire il compenso/retribuzione che l'assicurato non percepisce nei periodi in cui, a causa delle lesioni fisiche subìte, non può svolgere la sua attività. Viene quantificata su una retribuzione calcolata con le stesse regole illustrate ai fini contributivi, ma stavolta in base al cumulo dei corrispettivi percepiti per i vari rapporti intrattenuti, e senza tener conto del massimale di rendita in vgiore (Circ. Min. Lav. 2/2003). Nelle ipotesi in cui l'infortunio sul lavoro o la malattia professionale comportino postumi di natura permanente in misura indennizzabile, vale a dire con un grado d'inabilità permanente superiore al 5%, al Collaboratore para-subordinato spetta anche l'indennizzo del danno biologico riconosciuto dall'INAIL ex. art. 13 D.lgs. 38/2000. Non si tratta del completo risarcimento per danno biologico che si avrebbe in sede civilistica, ma di un più contenuto indennizzo calcolato su un sistema composto di tre "tabelle": menomazioni, indennizzo danno biologico, coefficienti approvato con dm 12/07/2000. Ricorrendo tali postumi invalidanti della tecnopatia, in capo al Collaboratore, l'INAIL cessa di erogare l'indennità di temporanea inabilità, dispone una visita medico-legale per accertare l'entità dei postumi e, se riscontra la ricorrenza degli estremi di indennizzabilità previsti dalla legge, corrisponde le seguenti prestazioni assicurative:   - Per inabilità dal 6% al 15%, indennizzo in capitale una tantum del solo danno biologico, perchè la legge presume che non vi siano anche conseguenze di carattere patrimoniale; - Per inabilità superiori al 15%, la costituzione di una rendita vitalizia a favore dell'interessato (diretta), costituita da due quote: a) Indennizzo danno biologico; b) Risarcimento danno patrimoniale; - Per inabilità superiori al 15%, la costituzione di una rendita vitalizia a favore dell'interessato (diretta) costituita da due quote: a) Indennizzo danno biologico; b) Risarcimento danno patrimoniale, che, in questo caso, la legge presume sussista, calcolata sulla base del totale dei compensi percepiti per tutti i rapporti intrattenuti, ma nel rispetto del minimale e del massimale di vendita in vigore (Circ. INAIL 13/2013). Se l'inofortunio o la malattia professionale hanno causato la morte dell'assicurato, la rendita viene, invece, costituita a favore dei superstiti aventi diritto (art. 85 DPR 1124/65).  

A cura del dr. GIORGIO FRABETTI
STUDIO FRANCESCO LANDI
FERRARA

mercoledì 19 novembre 2014

LIMITI QUANTITATIVI RAPPORTO A TERMINE (DECRETO POLETTI)-RIEPILOGO

Alla luce degli assestamenti interpretativi e applicativi determinati dalla recente Circolare 18/2014 del Ministero del Lavoro, quelli che seguono costituiscono i principali punti di riepilogo della disciplina dei "limiti quantitativi" dei rapporti a termine come definiti dal DL 34/2014 (Decreto Poletti).   -Ai sensi dell' art. 01 DL 34/2014 (conv. in l. 78/2014), il numero complessivo dei rapporti di lavoro a termine attivabili da un Datore di Lavoro (anche non imprenditore) con più di 5 Dipendenti non può eccedere il limite del 20% dei lavoratori a tempo indeterminato alle sue dipendenze al 01/01 dell'anno cui si riferisce l'assunzione. (In pratica, in forza della sopra nominata disposizione, e al di sopra e al di fuori della predetta soglia, il Datore non potrà assumere lavoratori a termine) Es. Datore di Lavoro con 10 Dipendenti a tempo indeterminato al 01/01/2015. Nel 2015, il Datore potrà assumere a termine fino a 2 Dipendenti (in caso di numero dispari, il decimale superiore a 0.50 può essere arrotondato: in questo senso, 2.5 può diventare 3 rapporti a termine). -Per i Datori di Lavoro (anche non imprenditori) con meno di 05 Dipendenti, il limite è di default di 1 lavoratore a termine. -Momento determinante per l'individuazione del "limite quantitativo" di contratti a termine utilizzabili è il numero dei lavoratori a tempo indeterminato in servizio al 01/01 dell'anno cui si riferiscono le assunzioni a termine: ogni eventuale variazione intervenuta nel numero dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato successiva al 01/01 non può mutare il "limite di contingentamento", che resta fisso. -La Circolare 18/2014 precisa che il citato "limite quantitativo" deve intendersi in senso dinamico: l'individuazione, cioè, del contingente massimo di 2 rapporti di lavoro a termine: se un rapporto a termine viene a cessare, l'Azienda potrà assumere un altro lavoratore sempre a termine, purchè, complessivamente, sia rispettato il tetto fissato dal "limite quantitativo"; -Nella "base di calcolo" per il "limite quantitativo", si considerano i rapporti part time, di apprendistato. Non si considerano i rapporti di lavoro accessorio, di cocopro, di lavoro autonomo, di associazione in partecipazione. -L'assunzione di lavoratori a termine oltre il "limite quantitativo" determina (a partire dal prossimo 01/01/2015) l'applicazione di specifiche sanzioni amministrative (non diffidabili, ma passibili di "sanzione ridotta" ex. art. 16 l. 689/81), così quantificabili:   - +20% della retribuzione applicata a ciascun mese di contratto o frazione di mese superiore a 15 gg., fino ad 1 contratto a termine "aggiuntivo"; - +30% della retribuzione applicata a ciascun mese di contratto o frazione di mese superiore a 15 gg., per contratti a termine "aggiuntivi" superiori all'unità.   Ai fini del calcolo non rilevano eventuali "sospensioni" per malattia, infortunio, maternità, aspettativa, part time verticale etc. -I Datori di Lavoro che, a seguito dell'entrata in vigore del DL Poletti, siano risultati in "possesso" di un numero di contratti a termine superiore a quello consentito dall'applicazione dei "limiti quantitativi", non subiscono sanzioni, se provvedono a eliminare o sanare i contratti a termine in eccedenza nel termine finale del 31/12/2014. Oltre, scattano le sanzioni. -Sono possibili diverse indicazioni dei "limiti quantitativi" da parte della contrattazione collettiva. -Questi i casi esclusi dai vincoli derivanti dai "limiti quantitativi" dei rapporti a termine:   a) Contratti a termine stipulati da una start up innovativa ed DL 179/2012; b) Fattispecie ex. art. 10 D.lgs. 368/2001 (fase di avvio di nuove attività per i periodi stabiliti dal CCNL, ragioni sostitutive/stagionalità, "campagne" per spettacoli, programmi televisivi, radiofoniche, specifici spettacoli, contratti stipulati con lavoratori con più di 55 anni, Operai a tempo determinato del settore agricolo, contratti fino a 3 gg. del settore Turismo e Pubblici Esercizi, contratti dei Dirigenti); c) Contratti a termine di lavoratori in mobilità; d) Contratti a termine stipulati dagli Istituti Pubblici ed Enti Privati di Ricerca per lo svolgimento in via esclusiva di attività di ricerca scientifica o tecnologica o di coordinamento  o Direzione della stessa; e) Acquisizioni di personale a tempo determinato nei casi di trasferimento d'Azienda o di rami di Azienda. Viene ammessa la proroga dei rapporti a tempo determinato nel rispetto dell'attuale disciplina, mentre un eventuale rinnovo degli stessi va considerato ai fini della verifica sul superamento dei "limiti quantitativi".  

UN CASO PARTICOLARE-La disciplina dei "limiti quantitativi" per attività di impresa iniziata nel corso dell'anno. Per questi Datori di Lavoro,  il conteggio del "limite quantitativo" va effettuato, considerando il numero di lavoratori a tempo indeterminato, in essere all'apertura dell'attività.  

N.B.: Il Ministero del Lavoro non si è pronunciato (con la Circolare 18/2014) sulle conseguenze civilistiche determinate dal superamento del "limite quantitativo": in particolare, non si trova nel corpo della Circolare soluzione al dubbio, molto agitato dai Commentatori, circa la trasformazione ope legis del contratto in contratto a tempo indeterminato. Come noto, esiste un Ordine del Giorno parlamentare che lo esclude. Ciò sarebbe comunque la soluzione migliore, visto e considerato che i rapporti trasformati "a tempo indeterminato" dovrebbero concorrere a "limite quantitativo", obbligando a rettifiche e revisioni "in corso d'opera" dei "limiti quantitativi" dai riflessi poco gestibili e prevedibili.

Dr. GIORGIO FRABETTI
Collaboratore Studio Landi, Ferrara

martedì 18 novembre 2014

LEGGE DI STABILITA': LE AGEVOLAZIONI NELLE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

Un breve flash su un'importante disposizione della legge di stabilità, concepita per agevolare le assunzioni a tempo indeterminato: stiamo parlando della disposizione di cui all'art. 12 dell'attuale bozza legislativa, in corso di approvazione da parte del Parlamento. L'agevolazione consiste per ora nell'azzeramento della "contribuzione previdenziale a carico del Datore di Lavoro": azzeranento (ben inteso) che non riguarda la quota a carico dei Dipendenti (usualmente pari a 9,19%), nè l'aliquota INAIL. Esemplificativamente, per una Ditta, che sconta un "monte contributivo" INPS pari al 45%, l'agevolazione riguarda 45-9,19%. L'esonero, però, allo stato attuale, sarebbe riconosciuto fino ad un massimale pari a € 8.060. Non è chiaro se il massimale rilevi "per testa" (uti singuli), ovvero cumulativamente, sulla massa contributiva di lavoratori dipendenti (nel silenzio, dovrebbe valere la prima interpretazione, perchè più logica e lineare). L'eventuale residuo di maggiore contribuzione potrà andare imputato a costo previdenziale a carico del Datore. L'agevolazione riguarda tutte le imprese private, a prescindere dal numero dei Dipendenti, i Datori di Lavoro "non imprenditori" (Studi Professionali, Associazioni No Profit, Coltivatori diretti etc.) e non riguarda apprendisti, lavoratori domestici e Datori di Lavoro del settore Agricolo. E' controverso se la misura rientri nel de minimis di "aiuti di Stato" ex Reg. CE 1407/2013: questo dubbio, dal sapore operativo remoto (stante che il chiarimento dovrà avvenire con disposizioni applicative INPS, una volta approvata la norma), assume ora un valore politico rilevantissimo, al fine di stabilire se la norma dovrà o meno essere autorizzata dalla Commissione UE. Il mancato riconoscimento dell'azzeramento contributivo ai fini INAIL può creare effetti sfavorevoli sulle Aziende che scontano una tariffa di rischio elevata (es. gli Edili). Particolarmente scomoda quella parte dell'attuale disposizione che esclude dall'agevolazione quei lavoratori già assunti a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti: questa previsione, infatti, obbliga i Datori ad un difficile onere della prova e ad una difficile scelta.

SORVEGLIANZA SANITARIA QUANDO INCIDE SULLE IDONEITÀ AL LAVORO DEL DIPENDENTE

AVVERTENZA
SÌ RIPUBBLICA POST CANCELLATO PER ERRORE.  CI SCUSIAMO PER IL DISAGIO

La sorveglianza sanitaria, regolata dall'art. 41.01°comma D.lgs. 81/2008, modificata dal D.lgs. 106/2009, non in tutti i casi sfocia in un giudizio di inidoneità/idoneità alla mansione del Lavoratore Dipendente. Il "Medico competente" (medico privato, di "emanazione aziendale") è investito di tale competenza solo "eccezionalmente", nei casi previsti dal D.lgs. 81/2008 (TU Sicurezza); a questo riguardo, infatti, va ricordato che la competenza generale per stabilire, in sede di accertamento medico, l'idoneità psico-fisica del Dipendente spetta (per garanzia dell'art. 05 St. Lav.) solo ad Istituti Sanitari Pubblici. I casi in cui il Medico competente può effettuare accertamenti sanitari validi ai fini del giudizio di idoneità del Dipendente sono i casi previsti direttamente dalla legge, ovvero dalla Commissione Consultiva ex. art. 41 cit. Trattasi dei seguenti casi:   -Movimentazione manuale dei carichi e movimenti ripetuti degli arti superiori (ove la valutazione dei rischi abbia evidenziato un rischio effettivo); -Attività a videoterminale (ove la valutazione dei rischi abbia evidenziato un'attività complessiva settimanale di 20 ore); -Esposizione ad agenti fisici (rumore, ultrasuoni, infrasuoni, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, microclima, atmosfere iperbariche: in tutti i casi sia rilevata un'esposizione tale da supporre possibili conseguenze sulla salute); -Sostanze pericolose: chimiche, cancerogene, mutagene, sensibilizzanti (attenzione alla classificazione di queste sostanze come rischio irrilevante per la salute); -Agenti biologici; -Lavoro notturno (D.lgs. 532/99; D.lgs. 66/2003; DL 112/2008); -Radiazioni ionizzanti (D.lgs. 230/95); -Lavoro nei cassoni ad aria compressa (art. 34 DPR 321/56); -Lavoro in ambiente confinato (DPR 177/2011); - Lavoro su impianti elettrici ad alta tensione (dm 04/02/2011); -Verifica dei requisiti psicofisici a cura del medico competente del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico (Decreto 15/06/2012, modifica al Decreto 06/10/2009); -Esclusione dell'assunzione di sostanze stupefacienti nelle categorie previste dall'Intesa Stato-Regioni del 30/10/2007; -Addetti al settore Sanità, esposti al rischio infortunistico ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario (D.lgs. 19/2014).   La materia della sorveglianza sanitaria, particolarmente con riguardo agli effetti sull'idoneità del lavoratore all'assunzione, deve ritenersi coperta da "riserva di legge", come previsto dall'art. 32 Cost. a garanzia del diritto alla salute del cittadino. Fuori da questi casi , non è possibile effettuare sorveglianza sanitaria, istituire la cartella sanitaria e di rischio, rilasciare il giudizio di idoneità alla mansione, se non nella procedura definita in via generale dall'art. 05 l. 300/70. Eventuali previsioni particolari di leggi regionali (es. le norme della Regione Lombardia sull'utilizzo di scale portatili in cantieri temporanei e mobili) che legittimino il Medico competente ad emettere giudizi di idoneità ulteriori e non previsti dal TU sulla Sicurezza, sono passibili di "illegittimità costituzionale", perchè toccano un diritto fondamentale, come il "diritto alla salute" ex. art. 32 Cost., la cui restrizione non può essere disposta se non con "riserva di legge nazionale" (non regionale"), rientrando la materia in "competenze esclusive" dello Stato ("ordinamento civile" ex. art. 117 Cost.). Altri rischi come, ad esempio, posture incongrue, lavoro in altezza, condizioni climatiche esterne etc. non sono soggetti a sorveglianza sanitaria, in quanto non contemplati dal D.lgs. 81/2008, nè da altre disposizioni di legge. E' possibile che dette attività siano oggetto di "valutazione di rischi" su base volontaria ex. art. 25 D.lgs. 81/2008, ma, in questo caso, l'effettuazione di controlli sanitari (che non sia stata eventualmente disposta ex. art. 05 l. 300/70) non può produrre effetti utili sull'idoneità del Lavoratore all'assunzione. A disposizione per chiarimenti

DECESSO DEL PROSSIONISTA TITOLARE DI STUDIO, GLI ADEMPIMENTI

Quesito: Tizio, medico, titolare di Studio Professionale e di correlato reddito di lavoro autonomo professionale, muore nel 2014. A fini fiscali, come va gestito il decesso del Professionista e le ultime pendenze gestionali di Studio (riscossione fatture giacenti, spese di chiusura etc.)?  

Risposta:
L'attività professionale, essendo strettamente legata alla persona del Professionista, cessa con la morte del Professionista; altro è il caso di cessione dello Studio Professionale, di cui, nel caso di specie, però, non si tratta. Di qui, le principali sequenze operative:   - Entro 30 gg. dalla morte del Professionista, gli Eredi devono presentare all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione di cessazione dell'attività, utilizzando apposito modulo, indicando i dati del de cujus, e quelli relativi agli eredi; - Adempimenti dichiarativi: I compensi riscossi e le spese sostenute fino al giorno della morte del Professionista deceduto costituiscono componenti positivi e negativi del reddito di lavoro autonomo del Professionista deceduto, che gli eredi devono indicare a nome del de cujus. Ricordiamo che redditi e spese del Professionista seguono il criterio di cassa. - L'erede è tenuto a presentare Unico PF per conto del de cujus (non il Mod. 730), indicandone nel frontespizio i dati anagrafici come Contribuente e indicando, invece, i propri nella sezione apposita riservata a chi presenta la dichiarazione per altri soggetti, con il codice carica "7" e trascrivendo la data del decesso. E' sempre l'erede che sottoscrive la Dichiarazione. Per il deceduto, non può essere presentato il Modello Unico mini. - Termine di presentazione: la Dichiarazione deve essere inviata all'Agenzia delle Entrate nei termini ordinari, e cioè entro il 30/09, per la persona deceduta nel anno d'imposta per il quale si compila la Dichiarazione. Per i soggetti deceduti dal 01/03, i termini di presentazione sono prorogati di 06 mesi. - Imputazione redditi e spese: Compensi eventualmente riscossi post mortem e spese di struttura restano imputabili normalmente come ricavi e costi deducibili di reddito professionale. Ai sensi dell'art. 07.03°comma DPR 917/86, i redditi prodotti dal defunto e riscossi da Eredi o legatari, conservano la loro natura di redditi di appartenenza, e, quindi, di lavoro autonomo, e vanno dichiarati, nell'anno di percezione (Quadro RM) e, quindi, tassati in capo ad Eredi o Legatari, mediante tassazione separata ex. art. 17 DPR 917/86. - Gestione IVA: Nel caso in cui il Professionista deceduto abbia effettuato una certa prestazione rientrante nel campo di applicazione dell'IVA, e sia morto prima di emettere la fattura o di riscuotere il relativo corrispettivo, gli eredi dovranno emettere una ricevuta o quietanza non soggetta ad IVA, per la quota spettante (soggetta a marca da bollo, se l'importo supera € 77.47) e il Cliente dovrà provvedere al pagamento. - Ritenuta d'acconto: La Risoluzione del 03/01/1994 nr. III-51001/93, ha precisato che, ove i redditi professionali spettanti agli eredi di un Professionista, siano soggetti a ritenuta d'acconto del 20% da parte di Sostitutod'Imposta, ai sensi dell'art. 25 DPR 600/73, l'erede deve ricevere da ciascun Sostituto la certificazione delle ritenute, prevista dall'art. 03 dello stesso decreto, intestata come erede. - Compensi a terzi che il Professionista non abbia ancora pagato: Gli eredi riceveranno la fattura dal terzo prestatore di servizi; eventuali ritenute d'acconto, dovute dal Professionista che rivestirebbe, a condizioni normali, qualità di Sostituto d'imposta ex. art. 23 DPR 600/73, non sono dovute, di massima, dagli eredi, in quanto soggetti privati, e non professionali. L'imposta, pertanto, resta a carico dei terzi, in quanto i medesimi abbiano incassato l'importo lordo.

STUDIO FRANCESCO LANDI
FERRARA

lunedì 17 novembre 2014

PART TIME PIU' CARO SE A CHIAMATA-FLASH GIURISPRUDENZIALE

Gira nei quotidiani e sul web la notizia di una sentenza di Cassazione (nr. 23600/2014) che riconosce un presunto potere unilaterale di "chiamata" del Datore di Lavoro nel rapporto part time.
Una possibilità, come noto, attualmente non prevista, nè riconosciuta dalla legge.
E', al riguardo, importante precisare che la sentenza si riferisce a contrattualistica part time molto risalente (19889-95 ca.), non ancora soggetta agli adeguamenti del D.lgs. 61/2000, molto rigorosi nell'imporre al Datore la descrizione dell'articolazione del tempo, e tali, sostanzialmente, da escludere un potere di "chiamata" e di "modificazione dell'orario di lavoro" fuori dalle clausole elastiche/flessibili, fuori dalle ipotesi di lavoro supplementare.
Ricordiamo, altresì, che tale prassi di "modificazione unilaterale" dell'orario di lavoro nel part time era stata oggetto di una pronuncia molto sfavorevole nel 1992 da parte della stessa Corte Costituzionale.
La sentenza, pertanto, non riveste alcuna attualità.

Dr. GIORGIO FRABETTI
COLLABORATORE
STUDIO LANDI FERRARA

START UP INNOVATIVE E AGEVOLAZIONI, COME PESANO I LAVORATORI


L'art. 25.02°comma lett. h) numero 02 DL 179/2012 dispone che qualsiasi Lavoratore percipiente un reddito di lavoro dipendente o assimilato può essere ricompreso tra la forza lavoro rilevante ai fini della verifica della sussistenza del requisito medesimo e che il calcolo della percentuale di forza lavoro altamente qualificata deve essere necessariamente eseguito "per teste".
In particolare, l'art. 25 cit. richiede che detto personale impiegato risulti, in via alternativa:
 
- In percentuale pari o superiore al terzo della forza lavoro dei lavoratori in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che stanno svolgendo un dottorato di ricerca presso un'Università straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso Istituti di ricerca pubblici o privati in Italia o all'estero;
- Ovvero, in percentuale pari o superiore a due terzi della forza lavoro, da Lavoratori in possesso di laurea magistrale (ex. art. 03 Reg. MIUR 27/02/2004).
 
L'Agenzia delle Entrate, nella risoluzione 87/2014, ha chiarito come possono essere considerati ai fini di questa fattispecie:
 
- Amministratori-Soci, anche non retribuiti;
- Stagisti;
- Consulenti esterni titolari di Partita IVA;
 
La norma, infatti, consente, in via generale, che l'impiego di personale qualificato possa avvenire sia in forma di lavoro dipendente, sia in forma di lavoro subordinato sia "a qualunque altro titolo".
Pertanto, possono essere compresi nel calcolo della forza lavoro ex. art. 25 cit., i Soci-Amministratori (in quanto titolari di un rapporto di impiego diverso da quello organico), gli stagisti possono essere considerati tali solo se retribuiti.
Non possono essere considerati a questo fine i Consulenti esterni in Partita IVA.
Ogni altro rapporto comunque assimilato a lavoro dipendente può essere considerato.

 Studio Landi Francesco Ferrara

Potete consultare la ns. pagina facebook al seguente indirizzo :

https://www.facebook.com/#!/pages/Studio-Landi-cdl-Francesco/323776694349912

 

 

 

venerdì 14 novembre 2014

INDENNIZZO INPS ATTIVITÀ' COMMERCIALE E ALTRE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI


Un breve flash per riepilogare i contenuti del Msg INPS nr. 7384/2014 che ha precisato alcune questioni relativamente alla compatibilità tra detto indennizzo (saltuariamente rifinanziato) e le altre prestazioni pensionistiche.
In particolare:
- Pensione di vecchiaia: L'indennizzo non può essere concesso ai titolari di pensione di vecchiaia. L'art. 02 DL 207/1996, richiamato nell'art. 19ter della l. 147/2013 determina la cessazione del relativo indennizzo al caso in cui il beneficiario consegua l'età pensionabile (di vecchiaia), ai sensi della legge 214/2011.
- Pensione di anzianità: L'indennizzo può essere concesso, in presenza dei requisiti e delle condizioni richieste dalla legge, anche ai soggetti che siano già titolari, o abbiano maturato i requisiti per la pensione di anzianità, per la pensione anticipata nella Gestione Commercianti. Il relativo trattamento spetterà fino al mese di compimento dell'età pensionabile ex. l. 214/2011.
N.B.: Nell'ipotesi in cui il diritto a pensione venga perfezionato, in corso di godimento dell'indennizzo, anche utilizzando i contributi figurativi maturati durante la percezione dello stesso, il beneficiario potrà accedere alla prestazione pensionistica e continuare ad usufruire dell'indennizzo fino al compimento dell'età pensionabile.
- Assegno sociale: L'indennizzo può essere concesso al titolare di assegno sociale.
Il reddito derivante da detto indennizzo, però, concorre al calcolo del limite reddituale massimo, superato il quale è disposta la revoca dell'assegno sociale: per l'anno 2014, tale limite massimo è determinato in € 5.818, 93.
 

A disposizione per approfondimenti
STUDIO LANDI FERRARA

giovedì 13 novembre 2014

SOLIDARIETA' NEGLI APPALTI E RECENTI SEMPLIFICAZIONI: PRIMO FOCUS

La presente per introdurre un primo, sommario, focusdelle semplificazioni introdotte dal recente "decreto delegato fiscale" (in attesa di pubblicazione sullaGazzetta Ufficiale).
- La solidarietà resta ai fini retributivi e contributivi, non più a livello fiscale; le semplificazioni (che di seguito si enucleano) riguardano le procedure burocratiche;
- Sono abrogate le sanzioni amministrative a carico del Committente che abbia versato il corrispettivo, senza aver verificato il corretto versamento delle ritenute sui redditi riguardanti il complessivo insieme di attività comprese nella catena di fornitura nell'appalto;
- Committenti ed appaltatori non saranno più tenuti a richiedere la certificazione di regolarità dei versamenti delle ritenute ed eviteranno così di rallentare ulteriormente i pagamenti alle imprese, in attesa di ricevere i previsti attestati;
-Resta la solidarietà ai fini retribuivi e contributivi: la prova liberatoria, in questo caso, per il Committente, sarà l'acquisizione del DURC (ricordiamo, però, che il DURC non fornisce la prova del pagamento delle retribuzioni, indispensabile per "liberare" dalla solidarietà "retributiva" ex. art. 29 D.lgs. 276/03);
- Ai fini fiscali, la solidarietà pare residuare solo nei casi in cui il Committente rivesta il ruolo di Sostituto d'imposta dei dipendenti dell'appaltatore, ma secondo le disposizioni ordinarie ex. art. 23 DPR 600/73, quando, ad esempio, vi sia tra le Parti un accordo tale per cui il Committente è chiamato ad anticipare le retribuzioni dell'Appaltatore. Resta in ogni caso, la solidarietà anche fiscale Committente-Appaltatore, in caso di accertamento di "lavoro nero";
PROBLEMI DI DIRITTO INTERTEMPORALE: Se il Committente è stato sanzionato, in forza di previsioni sanzionatorie poi cancellate dalla "delega fiscale", e se il provvedimento sanzionatorio non è definitivo, perchè è stato, nel frattempo, oggetto di opposizione/ricorso nei termini, le sanzioni possono essere disapplicate, invocando l'art. 03 D.lgs. 472/97 (favor rei), che estende retroattivamente gli effetti dell'abolizione dell'illecito amministrativo. Diversamente, la sanzione non parrebbe attaccabile.
Eventuali richieste di pagamento "in solidarietà" poste in essere secondo la previgente normativa dovrebbero continuare ad avere corso, dato che questa procedura investe aspetti civili, non fiscali. Purtroppo, la norma non dispone forme di estinzione di procedimenti di esecuzione coattiva già avviati nel vigore della precedente normativa: si auspica che temperamenti siano aggiunti da disposizioni di prassi degli Enti addetti alla Riscossione (cosa non immediata!).
A disposizione per approfondimenti
STUDIO LANDI
PAGINA FB 


venerdì 7 novembre 2014

FINE DELLA SOLIDARIETA' NEGLI APPALTI-FLASH

Un breve flash per comunicare ai Sigg.ri Clienti la prossima abrogazione delle regole relative alla solidarietà negli appalti e nei sub appalti ex. art. 29 D.lgs. 276/03 ed ex. art. 35.28°comma DL 223/06.
(...)
VUOI COMPLETARE LA LETTURA DEL POST? VAI ALLA PAGINA FB DELLO STUDIO LANDI AL LINK: https://www.facebook.com/notes/studio-landi-cdl-francesco/fine-della-solidarieta-negli-appalti-flash/782137351847175

CERTIFICAZIONE UNICA 2015-FLASH

Con Comunicato del 26/09/2014, l'Agenzia delle Entrate ha reso noto sul proprio sito Internet istituzionalewww.agenziaentrate.gov.it, il nuovo schema di Certificazione Unica (CU), che, dal 2015, sostituirà il CUD.
Il nuovo modello conterrà tutti i redditi corrisposti nel 2014: pertanto, non solo quelli di lavoro dipendente e assimilati, ma anche quelli finora certificati in forma libera (ad esempio, redditi di lavoro autonomo e "diversi").
Con la "Certificazione Unica", i Sostituti d'Imposta compileranno un solo frontespizio contenente i propri dati, le informazioni anagrafiche del Contribuente, il prospetto dei figli e degli altri familiari a carico del Dipendente pensionato, in relazione ai quali sono state riconosciute le detrazioni per carichi di famiglia.
Tra le principali novità, nella Certificazione, trova spazio una sezione per gestire il cd bonus "€ 80".
Per quanto concerne i redditi da lavoro dipendente e pensione, restano confermate, anche per il nuovo anno, una serie di agevolazioni, tra cui l'abbattimento della base imponibile per i redditi erogati ai ricercatori, alle Lavoratrici, ai Lavoratori che rientrano in Italia dopo aver maturato un'esperienza lavorativa all'estero.
A disposizione per approfondimenti

OSCILLAZIONE TASSO MEDIO INAIL PREVENZIONE-FLASH

Un breve flash per comunicare ai Sigg.ri Clienti che l'INAIL con determina 286/2014, ha approvato della modifica dell'art. 24 dm 12/12/2000 contenente lo sconto dei premi assicurativi per le imprese che investono in Sicurezza.
Il provvedimento ora attende la ratifica ministeriale con apposito dm.
Ove il dm andrà in porto, questa sarà la riduzione:
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CONTRATTI DI SOLIDARIETA': LE RIDUZIONI CONTRIBUTIVE DEL DECRETO POLETTI-DISPOSIZIONI OPERATIVE

Il Ministero del Lavoro, con Circolare 23/2014, ha determinato le indicazioni necessarie per la concessione delle riduzioni contributive ex dm 07/07/2014 nr. 83321 (pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro il 29/09/2014).
Il dm ha attuato le disposizioni contenute nell'art. 05 DL 34/2014 (cd Decreto Poletti), che aveva disposto dette riduzioni per i contratti di solidarietà ex. artt. 01 e 02 del DL 726/1984.
La riduzione è riconosciuta alle imprese che stipulano, a partire dal 21/03/2014 (data di entrata in vigore del DL 34 cit.) o che alla stessa data hanno in corso, contratti di solidarietà difensivi e che abbiano individuato strumenti volti a realizzare un miglioramento della produttività di entità analoga allo sgravio contributivo spettante sulla base dell'accordo, ovvero di un piano di investimento finalizzato a superare le inefficienze gestionali del processo produttivo.
Il riconoscimento di tale riduzione riguarda i periodi non anteriori al 21/03 per l'intera durata del contratto di solidarietà, con il limite massimo di 24 mesi, nella misura del 35% della contribuzione a carico del Datore di Lavoro dovuta per i Lavoratori interessatialla riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20%.
La domanda per ottenere lo sgravio contributivo si riferisce al periodo previsto nell'accordo, comunque non superiore a 12 mesi.
All'avvicinarsi del limite di spesa annuo, le domande pervenute saranno ammesse con riserva. L'esaurimento delle risorse disponibili sarà comunicato nel sito Internet istituzionale del Ministero del Lavoro. 
La domanda di sgravio dovrà essere gestita con procedura telematica, secondo le disposizioni disponibili sul sito del Ministero del lavoro www.lavoro.gov.it.
A disposizione per approfondimenti

STUDIO LANDI-FERRARA
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RIVALUTAZIONE PRESTAZIONI ECONOMICHE INAIL- CIRCOLARE INAIL 46/2014

Facendo seguito alle disposizioni contenute nei decreti ministeriali 10/06/2014, l'INAIL, con Circolare 30/09/2014 nr. 46, rende nota la rivalutazione, a decorrere dal 01/07/20414, delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale nel settore Industriale, Marittimo, Agricolo, Medici Radiologi, Tecnici Sanitari di radiologia autonomi.
 
SETTORE INDUSTRIALE:
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