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giovedì 20 novembre 2014

TUTELE INAIL DEL PARASUBORDINATO: LE PRESTAZIONI

Quesito (tratto da Diritto e Pratica del Lavoro nr. 40/2014- dr. CAMERA): Di quali tutele assicurative godono i lavoratori parasubordinati?  

Risposta: Quando ricorrono le condizioni di legge per essere assicurati presso l'INAIL, anche i collaboratori para-subordinati, in attuazione del principio di automaticità delle prestazioni (art. 67 DPR 112/65), godono di una copertura completa, sia contro gli inofortuni sul lavoro, sia contro le malattie professionali, tabellate o meno, alla stregua dei lavoratori dipendenti subordinati, e hanno, quindi, diritto di ricevere le medesime prestazioni sanitarie, economiche e integrative, al verificarsi degli eventi. Le prestazioni sono dovute per tutti gli eventi che si verificano in presenza di rischi lavorativi o aggravati di lavoro o al lavoro comunque collegabili, in modo diretto o indiretto (nesso eziologico di causa-effetto), con la sola esclusione di quelli dovuti a rischi generici o elettivi, nonchè a ipotesi di dolo (art. 65 DPR 1124/65). Pertanto, se il Collaboratore parasubordinato subisce un infortunio sul lavoro, che presenta i caratteri dell'indennizzabilità ex. art. 02 DPR 1124/65 (causa violenta, occasione di lavoro, morte, inabilità), ovvero contrae una malattia professionale, che presenta i caratteri di indennizzabilità ex. art. 03 DPR 1124/65, ha diritto di ricevere dall'INAIL l'indennità per inabilità temporanea assoluta al lavoro, che sostituisce il suo compenso/retribuzione, ogni volta che l'evento provoca uno stato di inabilità prognosticato guaribile, in più di tre giorni. oltre quello dell'evento. In analogia con quanto avviene per tutti gli altri assicurati, l'indennità sarà pari al 60% della retribuzione media giornaliera percepita nei 15 gg. precedenti l'infortunio (art. 117 DPR 1124/65), per i primi 90 gg. di inabilità temporanea, e al 75% dal novantaduesimo giorno e, a tempo indeterminato, fino alla guarigione clinica o alla stabilizzazione degli eventi postumi permanenti, anche se il Collaboratore non svolge più l'attività perchè è scaduto il contratto, è in pensione, è disoccupato ... L'indennità giornaliera ex. art. 68 DPR 1124/65 assorbe ogni altra prestazione previdenziale dovuta in caso di astensione lavorativa, e ha lo scopo di sostituire il compenso/retribuzione che l'assicurato non percepisce nei periodi in cui, a causa delle lesioni fisiche subìte, non può svolgere la sua attività. Viene quantificata su una retribuzione calcolata con le stesse regole illustrate ai fini contributivi, ma stavolta in base al cumulo dei corrispettivi percepiti per i vari rapporti intrattenuti, e senza tener conto del massimale di rendita in vgiore (Circ. Min. Lav. 2/2003). Nelle ipotesi in cui l'infortunio sul lavoro o la malattia professionale comportino postumi di natura permanente in misura indennizzabile, vale a dire con un grado d'inabilità permanente superiore al 5%, al Collaboratore para-subordinato spetta anche l'indennizzo del danno biologico riconosciuto dall'INAIL ex. art. 13 D.lgs. 38/2000. Non si tratta del completo risarcimento per danno biologico che si avrebbe in sede civilistica, ma di un più contenuto indennizzo calcolato su un sistema composto di tre "tabelle": menomazioni, indennizzo danno biologico, coefficienti approvato con dm 12/07/2000. Ricorrendo tali postumi invalidanti della tecnopatia, in capo al Collaboratore, l'INAIL cessa di erogare l'indennità di temporanea inabilità, dispone una visita medico-legale per accertare l'entità dei postumi e, se riscontra la ricorrenza degli estremi di indennizzabilità previsti dalla legge, corrisponde le seguenti prestazioni assicurative:   - Per inabilità dal 6% al 15%, indennizzo in capitale una tantum del solo danno biologico, perchè la legge presume che non vi siano anche conseguenze di carattere patrimoniale; - Per inabilità superiori al 15%, la costituzione di una rendita vitalizia a favore dell'interessato (diretta), costituita da due quote: a) Indennizzo danno biologico; b) Risarcimento danno patrimoniale; - Per inabilità superiori al 15%, la costituzione di una rendita vitalizia a favore dell'interessato (diretta) costituita da due quote: a) Indennizzo danno biologico; b) Risarcimento danno patrimoniale, che, in questo caso, la legge presume sussista, calcolata sulla base del totale dei compensi percepiti per tutti i rapporti intrattenuti, ma nel rispetto del minimale e del massimale di vendita in vigore (Circ. INAIL 13/2013). Se l'inofortunio o la malattia professionale hanno causato la morte dell'assicurato, la rendita viene, invece, costituita a favore dei superstiti aventi diritto (art. 85 DPR 1124/65).  

A cura del dr. GIORGIO FRABETTI
STUDIO FRANCESCO LANDI
FERRARA

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