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mercoledì 26 novembre 2014

IL RUOLO DELL'ORDINE PROFESSIONALE NELLA TUTELA DEL CREDITO DEL CONSULENTE DEL LAVORO- CIRCOLARE 1106/2014

In caso di mancato pagamento delle parcelle dei Consulenti del Lavoro, i Consigli Provinciali possono procedere al tradizionale "opinamento" delle parcelle (secondo i "parametri" ex dm 46/2013) ed emettere il relativo "parere di congruità" ex. art. 636 Codice Procedura Civile, per consentire l'accesso del Consulente alla tutela ingiuntiva. Questa è una tutela sussidiaria offerta al Consulente, in caso di assenza di rapporto contrattuale con il Cliente, o, comunque, in assenza di utile definizione delle disposizioni riguardanti i compensi. A stabilirlo, la Circolare 1106/14 del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro. Il Consiglio Nazionale concorre così a dissipare l'incertezza interpretativa ed operativa scaturita dal DL 01/2012, con il quale il Governo Monti aveva disposto l'abrogazione dei "minimi tariffari", confermando, però, la rilevanza della "legge professionale" in ogni altra fase non toccata dall'abrogazione del DL: così il potere di "opinamento", così il "parere di congruità" ex. art. 636 CPC. Una linea interpretativa, che già abbiamo avuto modo di segnalare (deducendola da fonti parlamentari e ministeriali) nel 2012, nell'immediatezza dell'entrata in vigore della citata normativa (come si può constatare, dal ns post del 28/05/2012)

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