Il Ministero del Lavoro, con Circolare 23/2014, ha determinato le indicazioni necessarie per la concessione delle riduzioni contributive ex dm 07/07/2014 nr. 83321 (pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro il 29/09/2014).
Il dm ha attuato le disposizioni contenute nell'art. 05 DL 34/2014 (cd Decreto Poletti), che aveva disposto dette riduzioni per i contratti di solidarietà ex. artt. 01 e 02 del DL 726/1984.
La riduzione è riconosciuta alle imprese che stipulano, a partire dal 21/03/2014 (data di entrata in vigore del DL 34 cit.) o che alla stessa data hanno in corso, contratti di solidarietà difensivi e che abbiano individuato strumenti volti a realizzare un miglioramento della produttività di entità analoga allo sgravio contributivo spettante sulla base dell'accordo, ovvero di un piano di investimento finalizzato a superare le inefficienze gestionali del processo produttivo.
Il riconoscimento di tale riduzione riguarda i periodi non anteriori al 21/03 per l'intera durata del contratto di solidarietà, con il limite massimo di 24 mesi, nella misura del 35% della contribuzione a carico del Datore di Lavoro dovuta per i Lavoratori interessatialla riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20%.
La domanda per ottenere lo sgravio contributivo si riferisce al periodo previsto nell'accordo, comunque non superiore a 12 mesi.
All'avvicinarsi del limite di spesa annuo, le domande pervenute saranno ammesse con riserva. L'esaurimento delle risorse disponibili sarà comunicato nel sito Internet istituzionale del Ministero del Lavoro.
La domanda di sgravio dovrà essere gestita con procedura telematica, secondo le disposizioni disponibili sul sito del Ministero del lavoro www.lavoro.gov.it.
A disposizione per approfondimenti
STUDIO LANDI-FERRARA
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