Con comunicato 29 ottobre 2014, il Ministero del lavoro ha reso noto di aver disposto alcune correzioni all'art.6 punto 3 del decreto 1 agosto 2014 nr. 88473, che individua i nuovi criteri per la concessione degli ammortizzatori in deroga (CIG e mobilità).
Questo decreto si situa sulla linea di cui all'art.2.64 comma legge 92/2012, che, in via transitoria, e prima del consolidamento del sistema dei Fondi bilaterali, ammette ancora gli ammortizzatori sociali in deroga.
A questo riguardo, la CIG in deroga relativa all'anno 2014, è concessa ai lavoratori subordinati, con qualifica di operai, impiegati, quadri, ivi compresi gli apprendisti e i somministrati, che siano in possesso di un'anzianita' lavorativa presso l'impresa di almeno 8 mesi alla data di inizio del periodo di CIG in deroga.
Ciò vale anche con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale e di mobilità concessi precedentemente alla predetta data.
Le disposizioni del suddetto decreto si applicano agli accordi successivamente stipulati all'entrata in vigore del decreto in esame (1 agosto 2014), ferma restando l'applicazione dei limiti di durata anche con riferimento ai trattamenti di CIG e mobilità in deroga concessi precedentemente il 1 agosto 2014.
Il comunicato dichiara che il Ministero ha proceduto a disporre errata corrige dell'art.6 del decreto 8347/2014 che diventa:
Questo decreto si situa sulla linea di cui all'art.2.64 comma legge 92/2012, che, in via transitoria, e prima del consolidamento del sistema dei Fondi bilaterali, ammette ancora gli ammortizzatori sociali in deroga.
A questo riguardo, la CIG in deroga relativa all'anno 2014, è concessa ai lavoratori subordinati, con qualifica di operai, impiegati, quadri, ivi compresi gli apprendisti e i somministrati, che siano in possesso di un'anzianita' lavorativa presso l'impresa di almeno 8 mesi alla data di inizio del periodo di CIG in deroga.
Ciò vale anche con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale e di mobilità concessi precedentemente alla predetta data.
Le disposizioni del suddetto decreto si applicano agli accordi successivamente stipulati all'entrata in vigore del decreto in esame (1 agosto 2014), ferma restando l'applicazione dei limiti di durata anche con riferimento ai trattamenti di CIG e mobilità in deroga concessi precedentemente il 1 agosto 2014.
Il comunicato dichiara che il Ministero ha proceduto a disporre errata corrige dell'art.6 del decreto 8347/2014 che diventa:
"Al fine di assicurare la graduale transizione al sistema introdotto dal presente decreto, le Regioni e le Province Autonome possono disporre la concessione di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3, esclusivamente entro il limite di spesa di € 70.000.000 e comunque in misura non superiore al 5% delle risorse ad esso attribuite, ovvero, in eccedenza a tale quota, disponendo l'integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali ovvero delle risorse assegnate alla Regione nell'ambito di Piani e di Programmi coerenti con specifica destinazione, ai sensi dell'art. 1 253 comma della legge 228/2012.
Gli effetti dei suddetti trattamenti non possono prodursi oltre la data del 31/12/2014.
Gli effetti dei suddetti trattamenti non possono prodursi oltre la data del 31/12/2014.
A CURA DEL DR. GIORGIO FRABETTI
STUDIO LANDI, FERRARA
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