La presente per introdurre un primo, sommario, focusdelle semplificazioni introdotte dal recente "decreto delegato fiscale" (in attesa di pubblicazione sullaGazzetta Ufficiale).
- La solidarietà resta ai fini retributivi e contributivi, non più a livello fiscale; le semplificazioni (che di seguito si enucleano) riguardano le procedure burocratiche;
- Sono abrogate le sanzioni amministrative a carico del Committente che abbia versato il corrispettivo, senza aver verificato il corretto versamento delle ritenute sui redditi riguardanti il complessivo insieme di attività comprese nella catena di fornitura nell'appalto;
- Committenti ed appaltatori non saranno più tenuti a richiedere la certificazione di regolarità dei versamenti delle ritenute ed eviteranno così di rallentare ulteriormente i pagamenti alle imprese, in attesa di ricevere i previsti attestati;
-Resta la solidarietà ai fini retribuivi e contributivi: la prova liberatoria, in questo caso, per il Committente, sarà l'acquisizione del DURC (ricordiamo, però, che il DURC non fornisce la prova del pagamento delle retribuzioni, indispensabile per "liberare" dalla solidarietà "retributiva" ex. art. 29 D.lgs. 276/03);
- Ai fini fiscali, la solidarietà pare residuare solo nei casi in cui il Committente rivesta il ruolo di Sostituto d'imposta dei dipendenti dell'appaltatore, ma secondo le disposizioni ordinarie ex. art. 23 DPR 600/73, quando, ad esempio, vi sia tra le Parti un accordo tale per cui il Committente è chiamato ad anticipare le retribuzioni dell'Appaltatore. Resta in ogni caso, la solidarietà anche fiscale Committente-Appaltatore, in caso di accertamento di "lavoro nero";
PROBLEMI DI DIRITTO INTERTEMPORALE: Se il Committente è stato sanzionato, in forza di previsioni sanzionatorie poi cancellate dalla "delega fiscale", e se il provvedimento sanzionatorio non è definitivo, perchè è stato, nel frattempo, oggetto di opposizione/ricorso nei termini, le sanzioni possono essere disapplicate, invocando l'art. 03 D.lgs. 472/97 (favor rei), che estende retroattivamente gli effetti dell'abolizione dell'illecito amministrativo. Diversamente, la sanzione non parrebbe attaccabile.
Eventuali richieste di pagamento "in solidarietà" poste in essere secondo la previgente normativa dovrebbero continuare ad avere corso, dato che questa procedura investe aspetti civili, non fiscali. Purtroppo, la norma non dispone forme di estinzione di procedimenti di esecuzione coattiva già avviati nel vigore della precedente normativa: si auspica che temperamenti siano aggiunti da disposizioni di prassi degli Enti addetti alla Riscossione (cosa non immediata!).
A disposizione per approfondimenti
STUDIO LANDI
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