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QUESTO E' UN BLOG DI MERA "CURA DEI CONTENUTI"
GIUSLAVORISTICI (CONTENT CURATION) AL SERVIZIO DELLE ESCLUSIVE ESIGENZE DI AGGIORNAMENTO E APPROFONDIMENTO TEORICO DELLA COMUNITA' DI TUTTI I PROFESSIONISTI GIUSLAVORISTI, CONSULENTI, AVVOCATI ED ALTRI EX. L. 12/1979.

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NON COSTITUENDO LA PRESENTE PAGINA SITO DI "CONSULENZA ONLINE", GLI UTENTI, PRESA LETTURA DEI CONTENUTI CHE VI TROVERANNO, NON PRENDERANNO ALCUNA DECISIONE CONCRETA, IN ORDINE AI LORO ADEMPIMENTI DI LAVORO E PREVIDENZA, SENZA AVER PRIMA CONSULTATO UN PROFESSIONISTA ABILITATO AI SENSI DELLA LEGGE 12/1979.
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sabato 31 gennaio 2015

ATTENTI AL VIRUS!

Si sta diffondendo un virus informatico particolarmente pericoloso.
Il virus, se attivato, rende inaccessibili i file del computer in modo progressivo e solo dietro pagamento saranno resi nuovamente accessibili.
Non esiste al momento un modo per ripristinare, anche con un supporto tecnico, i file persi.
Da quanto rilevato, al momento si diffonde via posta elettronica come mail con queste caratteristiche:
  •   - l 'oggetto è una parola che richiama pratiche burocratico-amministrative (conto, parcella, richiesta, ricevuta, domanda, esigenza, fattura, confezione, rispetto, ecc.) accompagnata da una serie di numeri e lettere
  •   -  anche il testo del messaggio è riferito a ordini, fatture, ecc. con invito ad aprire l'allegato
  •   -  l'allegato termina con .cab
La mail e l'allegato non vanno aperti.
Poiché tali virus mutano le proprie caratteristiche nel tempo, è necessario fare sempre attenzione e non aprire link o file sospetti allegati a mail.
Qualora si rendesse disponibile un antivirus idoneo o fossero disponibili altre informazioni, ne sarà data tempestiva comunicazione
Invitiamo chi avesse subito tale attacco a sporgere denuncia alla Polizia Postale che potrà effettuare le rilevazioni del caso sul pc infetto.

martedì 27 gennaio 2015

CONGEDO MATRIMONIALE: PUO' ESSERE POSTICIPATO?

Quesito:
Buonasera, ho letto il suo articolo del settembre 2013 a proposito del congedo matrimoniale e ho trovato il suo contatto in fondo all'articolo. Dipendente di Studio di Commercialista, sono in congedo parentale dal 22/12 al 26/04, mi sposo il 13/03, posso usufruire del congedo matrimoniale dal 27/04? Dopo il congedo matrimoniale riattaccherei 6 mesi di congedo parentale per il secondo figlio (il mio capo già sa che farò tutto il periodo di facoltativa ma non sa ancora del matrimonio). Grazie per l'attenzione.

Risposta:
Del Suo caso, si è occupata la Corte di Cassazione con sentenza nr. 9150 del 26 aprile 2012.
Il congedo matrimoniale può essere posticipato, questo è il parere della Suprema Corte, ma a condizione che il periodo richiesto sia "ragionevolmente connesso con la data delle nozze". Può esserci, cioè, un posticipo rispetto alla data del matrimonio, ad esempio, in concomitanza con la data stabilita per il viaggio di nozze, ma non uno spostamento come prefigurato nel caso di specie, ossia a completa discrezione della Lavoratrice. E' opportuno, comunque, che il Datore sia messo al corrente delle intenzioni della Lavoratrice, per modulare, di comune intesa, i tempi di ritorno della Lavoratrice madre e nubenda in Azienda.
 

SGRAVIO ASSUNZIONI EX. ART. 1.118°COMMA LEGGE STABILITA': AGEVOLABILE IL LAVORO A CHIAMATA A TEMPO INDETERMINATO?

Quesito:
Il nuovo bonus Renzi agevola le assunzioni a tempo indeterminato. In questo senso, devono ritenersi agevolabili anche i lavoratori a chiamata, se assunti a tempo indeterminato?

Risposta:
La norma connette espressamente l'agevolazione a "assunzioni stabili" e c'è più di un dubbio per ritenere che tali siano le assunzioni a chiamata, anche se a tempo indeterminato. In attesa di definitivi chiarimenti da parte del Ministero del Lavoro, crediamo si possa applicare per analogia l'indicazione fornita dalla Circolare 18/2014 del Ministero del Lavoro (dettata per la diversa disciplina dei limiti quantitativi alle assunzioni a termine, per la base di calcolo delle assunzioni a tempo indeterminato). A questo fine, potrebbero considerarsi agevolabili, perchè "stabili", le assunzioni a chiamata a tempo indeterminato, con riconoscimento di indennità di disponibilità. Ma è bene, sul punto, attendere i necessari chiarimenti ministeriali.


NIENTE TICKET DI LICENZIAMENTO IN CASO DI TRASFERIMENTO D'AZIENDA EX. ART. 2112 C.C.

Quesito:
In caso di trasferimento d'Azienda ex. art. 2112 Codice Civile, è dovuto il ticket di licenziamento ex. art. 02.31°comma l. 92/2012?
 
Risposta (tratta dalle FAQ CDL-INPS):
L'art. 02.31°comma l. 92/2012, istitutiva del cd ticket di licenziamento, istituisce un nesso tra il ticket e il teorico diritto all'ASPI da parte del Dipendente, il cui rapporto a tempo indeterminato sia stato interrotto (per volontà del Datore) e che si trovi in "stato di disoccupazione" ex. art. 01.02°comma lett. c) D.lgs. 181/2000.
Nel trasferimento d'Azienda ex. art. 2112 Codice Civile, che implica il passaggio dell'Azienda e dei connessi rapporti di lavoro tra Cedente e Acquirente, non si determina alcuna vicenda interruttiva del rapporto di lavoro.
Pertanto, non maturano i presupposti per ritenere dovuto il ticket ex. art. 02.31° comma l. 92/2012.

venerdì 23 gennaio 2015

NIENTE DIRITTO DI PRECEDENZA PER GLI APPRENDISTI LICENZIATI

Quesito:
Un contratto di apprendistato giunge al termine del periodo formativo (tre anni), e il Datore di Lavoro procede a licenziare l'apprendista senza qualificarlo. Compete all'apprendista un diritto di precedenza, come per tutti i lavoratori a termine?
 
Risposta:
A questa domanda, la FAQ CDL-INPS ha risposto negativamente.
Tale caso, però, presuppone la fattispecie di "apprendistato a tempo indeterminato", ma nulla dice per un caso diverso, l' "apprendistato stagionale", formalmente qualificabile come "rapporto a termine" dopo l'entrata in vigore del TU dell'apprendistato (D.lgs. 167/2011).
La fattispecie, quindi, andava diversamente approfondita o, comunque, della fattispecie andavano evidenziati gli aspetti problematici.
 

CCNL ISTITUZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI UNEBA: I PERMESSI PER RIDUZIONE D'ORARIO DI LAVORO

Quesito:
Ai Dipendenti da Cooperativa Sociale, che siano soggetti al CCNL Istituzioni Socio-Assistenziali UNEBA, spettano i permessi per riduzione orario (tradizionalmente, riassunti, nell'acronimo ROL)?

Risposta:
Certamente.
Questa tipologia di lavoratori ha diritto a permessi per riduzione dell’orario di lavoro pari a 08 giornate lavorative annue, convenzionalmente assimilate a 51 h e 20 min (h. 51.33), comprensive della festività del 4/11, del giorno di permesso retribuito ex.art. 6.9°comma CCNL 20/09/1991 e di quanto previsto al comma 04 dell’art. 49 del CCNL 18/04/2000. E’ inoltre prevista un’ulteriore giornata di permesso, assimilata a 6 h e 20 min (h. 6.33). Le ore di permesso, ove non completamente utilizzate e assorbite, potranno essere accantonate in Banca Ore.   
PRECISAZIONE, A COMPLETAMENTO DEL PRECEDENZA QUESITO: QUESTA REGOLA, IN FORZA DELL'ARTICOLO 78 DEL CCNL 8/5/2013, SÌ APPLICA AGLI ASSUNTI PRECEDENTEMENTE A TAKE DATI.  

AGEVOLAZIONE RENZI LEGGE STABILITA' 2015 (ART. 1.118 COMMA SS.): COME VERIFICARE L'EVENTUALE PREGRESSA ASSUNZIONE

Quesito:
Per accedere all'agevolazione, l'Azienda deve verificare che il lavoratore che assume a tempo indeterminato non sia stato assunto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti presso qualsiasi Datore di Lavoro. Come può un'Azienda procedere a verificare questo requisito?
 
Risposta:
Ancora non sono usciti chiarimenti ministeriali e INPS; sul punto, quindi, bisogna affidarsi all'esegesi testuale della disposizione e ai primi commenti della stampa specializzata.
L'Azienda, a questo riguardo, deve risalire indietro nel tempo di sei mesi, e verificare che, in questo lasso di tempo, non vi siano stati in essere contratti a tempo indeterminato.
In sede di commento, si propone di conteggiare i sei mesi come 183 gg. (365/2): criterio da molti ritenuto più prudente, per evitare altrimenti troppo facili contestazioni.
Detto questo, si segnala, comunque, una rilevante lacuna, che non può non incidere e far sentire la sua influenza sul versante procedurale e operativo. La norma non specifica come procedere all'accertamento di questo pregresso requisito. Attualmente, i Centri per l'Impiego non sono attrezzati per rilasciare simili attestazioni; inoltre, nemmeno l'autocertificazione del Dipendente appare una via sicura, dato che, in caso di errori o di falso, non mette al riparo il Datore dalla revoca del beneficio e dall'aver inutilmente speso energie per la pratica di agevolazione. L'unico modo, per ora, per uscire dall'empasse è che il Dipendente rilasci al Consulente del Lavoro del Datore una delega per autorizzarlo a visionare gli archivi del Centro per l'Impiego: solo così, sarà possibile accertare con sicurezza eventuali circostanze impeditive.

giovedì 22 gennaio 2015

AGEVOLAZIONE ASSUNZIONI EX. ART. 1.118°COMMA LEGGE DI STABILITA'-NOTA OPERATIVA

Dal 1/1/2015 scorso, è in vigore la speciale agevolazione per assunzioni a tempo indeterminato prevista dall'art. 1.118°comma ss. l. 190/2014 (legge di stabilità 2015).
Tale agevolazione è a disposizione dei Datori di Lavoro, ma va opportunamente ricordato che ...
(...)
VUOI PROSEGUIRE NELLA LETTURA DEL POST? VAI ALLA PAGINA FB DELLO STUDIO FRANCESCO LANDI DI FERRARA AL LINK:  https://www.facebook.com/notes/studio-landi-cdl-francesco/agevolazione-assunzioni-ex-art-1118comma-legge-di-stabilita-nota-operativa/823456931048550

SGRAVIO ASSUNZIONI RENZI (LEGGE DI STABILITA'- ART. 01.118 SS.)- DIMISSIONI PER GIUSTA CAUSA, UN INIQUO CASO DI ESCLUSIONE DALL'AGEVOLAZIONE

Quesito:
Nel 2015, un'Azienda assume una Dipendente con lo sgravio Renzi. Pochi mesi dopo, però, la Dipendente si dimette per giusta causa, denunciando il Datore di Lavoro come stalker. Si rivolge ad un'altra Azienda che la riassume. Può fruire, anche per questa assunzione, dello sgravio Renzi?
 
Risposta:
Teoricamente, la Dipendente non può più essere assunta con lo sgravio Renzi. Attualmente, infatti, la legge riconosce lo sgravio, a condizione che lo stesso non sia già stato fruito in precedenza (la legge non fa distinzione di periodi: ovvero se l'assunzione sia avvenuta sei mesi prima etc.). Nel caso di specie, siamo comunque davanti ad una patente iniquità, che il legislatore (o il Ministero) deve farsi carico di sanare. Il rapporto, in questo caso, non è potuto proseguire per una patente situazione di impossibilità: dovrebbesi, nel caso di specie, riconoscersi una sorta di "forza maggiore" che dovrebbe ritenere non compiutamente assolta la fattispecie assunzionale utile per la fruizione del beneficio ex. art. 1.118°comma e ss. l. 190/2014. Ma sul punto dovrà pronunciarsi l'Esecutivo, vuoi in via legislativa (decretazione d'urgenza), ovvero il Ministero del Lavoro, in via interpretativa, ovvero la Corte Costituzionale, in sede di esame dell'illegittimità costituzionale della disposizione.
 

AGEVOLAZIONE LEGGE DI STABILITA' (ART. 1.118 COMMA SS.): SPETTA ANCHE AL LICENZIATO PER GIUSTA CAUSA?

Quesito:
Un Dipendente a tempo indeterminato viene licenziato per giusta causa. Successivamente, nel 2015, viene riassunto da un'altra Azienda, che intende sfruttare la nuova agevolazione della legge di stabilità ex. art. 01.118°comma l. 190/2014. Può il lavoratore essere beneficiario dell'agevolazione, anche se licenziato per giusta causa?
 
Risposta:
La circostanza che il lavoratore sia stato licenziato, di per sè, non costituisce una circostanza ostativa al riconoscimento dell'agevolazione.
Essenziale, invece, ai fini della legge, che il dipendente non risulti:
 
- Nei tre mesi precedenti, risulti occupato presso lo stesso Datore di Lavoro o Aziende/Società collegate;
- Nei sei mesi precedenti, risulti comunque assunto a tempo indeterminato;
- In qualsiasi tempo precedente dell'anno 2015, sia già stati assunto a tempo indeterminato con fruizione dell'agevolazione de qua.
 
In queste previsione, ai fini dell'eventuale preclusione all'agevolazione, si da rilievo alla durata che intercorre tra la nuova assunzione e la precedente cessazione di altro rapporto a tempo indeterminato da parte dello stesso Lavoratore (sei mesi, tre mesi etc.). Decorsi i termini, le assunzioni sono agevolabili, in qualunque modo si siano venuti ad estinguere i precedenti rapporti di lavoro: anche per licenziamento per giusta causa.
Ma, sul punto, raccomandiamo di attendere i necessari chiarimenti ministeriali.
 
 
 

AGEVOLAZIONE ASSUNZIONI LEGGE DI STABILITA' 2015: SE IL DIPENDENTE HA GIA' LAVORATO ...

AVVERTENZA: Iniziamo da oggi a pubblicare sul Blog alcuni approfondimenti relativamente alla nuova agevolazione per le assunzioni a tempo indeterminato ("decontribuzione INPS") introdotta dall'art. 1.118 comma e ss. l. 190/2014 (legge di stabilità 2015). Trattasi di approfondimenti con valenza di studio rivolti a Professionisti e Cultori della materia. I pareri qui espressi potranno essere superati dal Ministero del Lavoro e dall'INPS. Per una vera e propria consulenza, Aziende e Lavoratori non dovranno far riferimento a queste pagine, ma ai loro Professionisti di fiducia. Grazie.

Quesito:
Un Ristorante intende assumere a tempo indeterminato, a partire da gennaio 2015, come Cuoca, una Signora che aveva già prestato servizio in qualità di voucherista. La circostanza che la medesima abbia già prestato servizio presso la stessa Azienda rileva come impedimento alla fruizione dell'agevolazione?
 
Risposta:
L'art. 1.118°comma ss. l. 190/2014 prevede una speciale ipotesi di "decontribuzione" INPS (fino ad un massimo di € 8.060) per quei Datori di Lavoro che, tra il 01/01/2015 e il 31/12/2015, procedano a nuove assunzioni a tempo indeterminato.
Il medesimo articolo 1, comma 118, specifica che queste assunzioni non devono riguardare:
 
- Soggetti che, nei tre mesi precedenti, siano stati occupati presso lo stesso Datore di Lavoro o Aziende/Società collegate;
- Soggetti che, nei sei mesi precedenti, siano stati comunque assunti a tempo indeterminato;
- Soggetti che, in qualsiasi tempo precedente dell'anno 2015, siano già stati assunti a tempo indeterminato con fruizione dell'agevolazione de qua.
 
Se la Cuoca non integra i requisiti di cui sopra, può beneficiare tranquillamente dell'agevolazione.
Il voucher precedente all'assunzione a tempo indeterminato non pare precludere la fruizione dell'agevolazione, sussistendo il rispetto degli altri requisiti.
Ma sul punto, potrà essere meglio il caso di attendere i necessari chiarimenti ministeriali, che ormai dovrebbero non tardare.
 

mercoledì 21 gennaio 2015

CCNL UNEBA, PREAVVISO PIÙ LUNGO PER IL COORDINATORE

Quesito: Sono stata assunta presso una Casa di riposo inquadrata al Livello 4bis del CCNL Istituzioni Socio-Assistenziali UNEBA come "Coordinatrice-Responsabile". L'Ente mi ha licenziato, e ha provveduto a riconoscermi un preavviso di 25 gg. Mi hanno riferito che mi spetterebbe un preavviso più lungo: corrisponde al vero ciò? Grazie.

Risposta: Corrisponde al vero. Infatti, l'art. 71 CCNL UNEBA, per i Lavoratori inquadrati dal 4° al 6° Livello, riconosce, in caso di licenziamento, 15 giorni aggiuntivi di preavviso. Ricordiamo che il preavviso di licenziamento decorre dal 16 o dalla fine del mese: pertanto, le comunicazioni di licenziamento/dimissioni dovranno essere adeguatamente perfezionate entro il giorno precedente.

Dr. GIORGIO FRABETTI
STUDIO LANDI, FERRARA

JOBS ACT, LA NUOVI ASI (NASPI)-FLASH

Un brevissimo flash per darVi una prima, sommaria e necessariamente provvisoria informativa sui nuovi contorni che l'indennità di disoccupazione (già ASpI, ora NASPI) va assumendo nelle more della formulazione dei decreti delegati che compongono il Jobs Act. Potranno accedere alla nuova ASpI i disoccupati se hanno almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l'inizio della disoccupazione e almeno 30 giorni di lavoro effettivonei 12 mesi precedenti. La prestazione è pari al 75% della retribuzione mensile (media della retribuzione imponibile negli ultimi 4 anni), nei casi in cui la retribuzione sia pari o inferiore nel 2015 a € 1.195 mensili. Nei casi di retribuzione superiore, è fissato comunque un tetto massimo di € 1.300 (sempre per il 2015). All'indennità si applicherà la riduzione del 3% al mese, che scatterà a partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione. La durata della prestazione è pari al 50% dei periodi contributivi accreditati nei 04 anni precedenti la data di cessazione del rapporto; e, per i disoccupati, a partire dal 2017, la durata massima dell'assegno sarà limitata a 18 mesi. La contribuzione figurativa per i periodi di copertura viene mantenuta, ma limitata entro un massimo di retribuzione mensile pari a 1,4 volte il massimale previsto per la prestazione. Tali disposizioni attendono il parere (non vincolante) delle Commissioni competenti e la successiva emanazione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri. Restiamo a disposizione per aggiornamenti
Dr. GIORGIO FRABETTI
STUDIO LANDI-FERRARA

lunedì 19 gennaio 2015

IL LAVORATORE AUTONOMO PUÒ CONSERVARE L'INDENNITA' DI MOBILITÀ?

Quesito: Un lavoratore in mobilità che apra una Partita IVA può conservare l'indennità di mobilità? 

Risposta: Sul punto, siamo a raccomandare la massima cautela. Se, da un lato, anche complice la crisi, l'INPS è pervenuta ad orientamenti più compensivi e liberali, dall'altro, la Partita IVA apre un fronte di criticità e problematiche difficilmente gestibili. Di per sè, il lavoro autonomo può coesistere con il possesso dell'indennità di mobilità, perchè lo status del lavoratore in mobilità, ai sensi della Circolare INPS 67/2011, è stata equiparata allo "stato di disoccupazione", che, come tale, non cessa in presenza di redditi di lavoro, anche autonomo, marginali (per il lavoro autonomo, tali redditi corrispondono a € 4.800). L'impressione, però, è che l'INPS, pur non enunciandolo esplicitamente, privilegi, a questo fine, la fattispecie del "lavoro autonomo occasionale", e non al "lavoro autonomo abituale". Il fatto è che il possesso di Partita IVA comporta una serie di oneri di contabilità, scritturazione, fatturazione etc., che rendono certo più oneroso per il soggetto giustificare il possesso di redditi scarsi (il Professionista abituale almeno mette in conto di guadagnare quanto spende; ricordiamo, infatti, che le spese della Partita IVA sono deducibili...). La situazione, in sè stessa equivoca, può mettere l'INPS in sospetto e rendere dubbio il mantenimento dell'indennità. E' da ricordare che l'indennità di mobilità può essere corrisposta in un'unica soluzione in caso di apertura di un'attività autonoma da parte del lavoratore in mobilità.

Dr. GIORGIO FRABETTI,
STUDIO LANDI, FERRARA

MOGLIE DEL SOCIO AMMINISTRATORE DI SRL: PUO' ESSERE ASSUNTA COME DIPENDENTE?

Quesito: Può la moglie del Socio Amministratore di Srl stipulare con la Società un rapporto di lavoro dipendente? 

Risposta: Questa possibilità, in sede INPS, per essere ammessa, richiede inversione dell'onere della prova. Da un lato, infatti, l'INPS non esclude in via teorica la coesistenza tra contratto di società e contratto di lavoro dipendente, poichè "il rapporto di lavoro può essere convalidato in quanto il rapporto stesso intercorre con la società, non con i singoli soci" (Circ. INPS 179/1989); dall'altro, però, la ricorrenza di rapporti parentali tra i Soci porta l'Istituto ad un atteggiamento più restrittivo. Nel caso, cioè, in cui la compagine societaria sia formata da "... due soli soci, entrambi parenti conviventi, o se il parente convivente del lavoratore sia titolare di tutti i poteri sociali o abbia la maggioranza delle azioni o delle quote sociali", l'INPS esclude la configurabilità del lavoro dipendente da parte del Socio-famigliare, per assenza di giustificazione organizzativa evidente.

Dr. GIORGIO FRABETTI
STUDIO LANDI, FERRARA

venerdì 16 gennaio 2015

LEGGE DI STABILITA' 2015 E SANATORIA PER LA "PICCOLA MOBILITA"-FLASH

Dopo varie contese, sia in sede giudiziaria, sia in sede politica, la legge di stabilità 2015 dirime la complessa vicenda della cd "piccola mobilità" rimasta senza finanziamenti dopo la legge di stabilità 2013.
In particolare, la legge di stabilità ha disposto la "regolarizzazione" delle imprese che avessero assunto personale in "piccola mobilità" in data antecedente al 31/12/2012 confidando in quesdta agevolazione (che, come noto, consta di una aliquota INPS agevolata del 10% pari agli apprendisti).
La legge di stabilità stanzia risorse per questa sanatoria, ma non chiarisce come tale "sanatoria" sarà gestita: la fissazione di un plafond di finanziamento fa pensare che il beneficio possa essere soggetto a "razionamento". Pare più probabile che la misura appaia come una specie di "condono" per le Aziende che abbiano sporto contenzioso con l'INPS per la piccola mobilità. Chi ha pagato, e non è più in termini per ricorrere non dovrebbe essere interessato da tale provvedimento.
Ma il condizionale è d'obbligo e si attendono i necessari chiarimenti ministeriali e INPS.
Restiamo a disposizione per aggiornamenti
 
A cura dello Studio Francesco Landi, Ferrara

mercoledì 14 gennaio 2015

LEGGE DI STABILITA' 2015- IL TFR IN BUSTA PAGA: FLASH

Un breve flash relativamente alla nota previsione della legge di stabilità 2015, che ha ammesso la possibilità per il Dipendente di percepire il TFR in busta paga.
Questa previsione, oggetto di svariati commenti in sede politica, è infine divenuta legge dello Stato ...
VUOI CONTINUARE NELLA LETTURA DEL POST? VAI AL LINK: https://www.facebook.com/notes/studio-landi-cdl-francesco/legge-di-stabilita-2015-il-tfr-in-busta-paga-flash/819700494757527

martedì 13 gennaio 2015

SANZIONI ORARIO DI LAVORO E CORTE COSTITUZIONALE: NIENTE SANZIONI TRA IL 01/09/2004 E IL 25/06/2008?

Come noto, nel giugno scorso, è intervenuta una sentenza (153/2014) con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 18bis del D.lgs. 66/2003, per essere stato adotatto in violazione dell'art. 76 Cost., ossia è stato emanato in contrasto con la disposizione della legge delega nr. 39/2002. Sul punto, sono intervenute le precisazioni del Ministero del Lavoro, il quale, con Circolari nr. 12552/2014 e nr. 37/2014, hanno precisato che la sentenza riguarda il periodo compreso tra 01/09/2001 e il 25/06/2008 (periodo di vigenza dell'art. 18bis nell'originaria versione) e non i periodi successivi, in quanto "coperti" da normativa emanata in conformità a corrette procedure costituzionali. In secondo luogo, le predette Circolari hanno precisato che, nel periodo 01/09/2004 e 25/06/2008, devesi fare applicazione delle pregresse sanzioni amministrative (art. 9 RDL nr. 692/1923 e art. 27, l. 370/1934). Un orientamento, quest'ultimo, contestato dal Tribunale di Padova, con sentenza del 10/11/2014, la quale ha contestato la reviviscenza della pregressa normativa sanzionatoria, e ha concluso per l'inapplicabilità tout court di qualsiasi sanzione. Sul punto, occorre chiarirsi. Il Tribunale di Padova muove da un'interpretazione testuale e sistematica di quello che, in gergo proprio della Consulta, si chiama "normativa di risulta", ossia la normativa superstite dall'intervento della Corte. Ora, risulta, secondo Padova, che la Consulta non ha provveduto a colpire con la declaratoria di illegittimità costituzionale l'art. 19.02°comma D.lgs. 66/2003, quello che contiene le disposizioni abrogative. A rigore, in forza della l. 87/1953, che circoscrive gli effetti delle declaratorie di illegittimità costituzionali alle norme espressamente impugnate e non a quelle collegate, salva una nuova declaratoria di illegittimità (regola della cd "corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato": art. 27 l. 87 cit.), non si dovrebbe considerare caducata tale norma. Ora, si da il caso che tale disposizione preveda una formula abrogativa particolare, in base alla quale sono da considerarsi abrogate tutte le disposizioni incopatibili con il D.lgs. 66/2003, di cui il legislatore non abbia espressamente stabilito la sopravvivenza. E di qui, il ragionamento (in apparenza, molto conseguenziale e rigoroso) del tribunale padovano: siccome, nella normativa superstite all'intervento della Consulta non esiste una norma espressa che dichiari la "sopravvivenza" delle norme sanzionatorie preesistenti, queste non si applicano. Conseguenza: inapplicabilità, tra il 01/09/2004 e il 25/06/2008 di qualsivoglia sanzione amministrativa. Questo ragionamento è condiviso da Eurocommerce. In realtà, la "disposizione espressa" richiesta dal tribunale patavino per legittimare la "reviviscenza" delle preesistenti norme sanzionatorie al D.lgs. 66/2003 esiste ed è contenuta nella legge delega nr. 39/2002 che recita: "Saranno previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni che siano omogenee o di pari offensività rispetto alle infrazioni dei decreti legislativi". Questa disposizione del legislatore delegante va correttamente intesa come disposizione che assicura la sopravvivenza nel corpo del D.lgs. 66/2003 delle preesistenti sanzioni amministrative, per infrazioni omogenee. Tale disposizione vale ad "incorporare" nel testo del D.lgs. 66/2003, la preesistente normativa; consegna evidentemente violata dal legislatore con l'art. 18bis. E' coerente, pertanto, che, caducandosi per illegittimità costituzionale l'art. 18bis, risorga la vecchia normativa sanzionatoria: una normativa che DOVEVA ESSERE COMPRESA NEL CORPO DEL D.LGS. almeno fino a quanto un regolare atto abrogativo (il DL 112/2008, con efficacia 25/06/2008), l'ha spazzata via.
Dr. GIORGIO FRABETTI
STUDIO LANDI,  FERRARA

LEGGE DI STABILITA' 2015: LA NUOVA RESPONSABILITA' SOLIDALE TRA COMMITTENTE E VETTORE

Un brevissimo flash per ricordare che, con la legge di stabilità 2015, all'art. 01.246-247° comma l. 190/2014 ha previsto che, in caso di contratto di trasporto, Committente e Vettore una speciale previsione di "responsabilità solidale" per le retribuizioni dei lavoratori impiegati, e per i contributi previdenziali e assicurativi delle Aziende di Autotrasporto, fino ad 1 anno dalla cessazione del rapporto di trasporto. Ciò significa che chi vanta un credito o da retribuzione, o da contributi INPS, o da premio INAIL (in subordine, da ritenute IRPEF) può agire per l'intero (a discrezione) sul Committente e sul Vettore, salvo il diritto dell'escusso di agire in regresso per la sua parte. Si considera "vettore" l'Azienda di trasporto iscritta all'apposito Albo di Autotrasportatori, anche associata ad una cooperativa, ovvero ad una rete di imprese o ad un Consorzio, quando esegua prestazioni di trasporto entro la cerchia del raggruppamento al quale aderisce. "Committente" è, ai fini della presente legge, anche l'impresa, iscritta all'Albo degli Auto-trasportatori, che stipula contratti scritti e svolga servizi di deposito, movimentazione e lavorazione della merce, connessi o preliminari all'affidamento del trasporto.. La solidarietà è esclusa, ove il Committente abbia acquisito il DURC del vettore, o ne accerti la regolarità via Internet tramite i sistemi di connessione che dovranno essere resi disponibili dal Comitato Centrale per l'Albo Nazionale dell'autotrasporto. In caso di contratti di trasporto privi di sottoscrizione scritta, ove il vettore non abbia acquisito il DURC, la solidarietà si estende anche alle ritenute fiscali e alle violazioni degli obblighi del Codice della Strada. La legge di stabilità 2015 focalizza poi con particolare attenzione la tutela sui cd "sub-affidamenti" dal "vettore" ad cd "sub-vettore" (sub-trasporti): anche il rapporto di "sub-trasporto" è soggetto al medesimo regime di solidarietà; anche il "sub-vettore" (art. 06-ter D.lgs. 286/2005) deve acquisire il DURC per ripararsi da tale responsabilità solidale. Il "sub-vettore" non può affidare ad altri lo svolgimento della prestazione di trasporto, pena la nullità del contratto (e fatto salvo il pagamento delle prestazioni già effettuate). La legge di stabilità, poi, prefigura ulteriori specifiche contrattuali al contratto di trasporto correlata al nuovo regime di responsabilità "solidale". Questa costituisce solo una prima informativa; si raccomanda di prestare massima attenzione agli aggiornamenti sopravvenienti, che saranno fatti oggetto di specifici focus da parte degli Scriventi.
A disposizione per aggiornamenti

Dr. GIORGIO FRABETTI
STUDIO LANDI, FERRARA

lunedì 12 gennaio 2015

VOUCHERISTA E RIPOSO SETTIMANALE

Quesito:
Il voucherista è tenuto come gli altri lavoratori al rispetto del riposo settimanale (domenicale o altro), ex. art. 07 D.lgs. 66/2003?

Risposta:
L'art. 07 D.lgs. 66/2003 disciplina l'istituto del riposo settimanale, avendo riguardo esclusivamente ai lavoratori subordinati. Ciò risulta dai chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro con la Circolare 08/2005, all'indomani dell'entrata in vigore del D.lgs. 66/2003, ma a questa conclusione si arriva per logica stringente e necessaria, solo che si considerino le definizioni del D.lgs. 66/2003 "lavoratore soggetto a disciplina oraria": a questi fini, l'orario assume una valenza decisiva ai fini qualificazione, perchè assume un dato (la "soggezione oraria" del Lavoratore), sovrapponibile al solo "lavoro subordinato" (vedi art. 2103 Codice Civile). Tale qualificazione è chiaramente e ufficialmente esclusa nel caso del "lavoro accessorio" (vedere per tutti la Lettera Circolare Prot. 37/000725//MA001 del 22/04/2013): ai fini dell'integrazione della fattispecie di "lavoro accessorio", infatti, contano solo i "limiti reddituali", a nulla rilevando la "natura" del rapporto (subordinata e autonoma). Resta inteso, però, che il lavoro domenicale deve essere utilizzato con prudenza, per i casi dove questa circostanza può essere più sensibile (lavoro minorile, ad esempio) e la sua utilizzazione non deve evidenziare abusi in frode alla disciplina inderogabile di legge prevista per la tutela del Lavoratore subordinato. 

Dr. GIORGIO FRABETTI,
STUDIO LANDI, FERRARA

sabato 10 gennaio 2015

COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI SOCIETA' DI CAPITALI

Ai fini della deducibilità fiscale dei compensi degli Amministratori di Società di Capitali, oggetto di una copiosa serie di interventi interpretativi, vuoi della giurisprudenza, vuoi dell'Amministrazione fiscale, possiamo riepilogare le seguenti norme di riferimento:
- Ai sensi dell'art. 109.04°comma TUIR le spese e gli altri componenti negativi del reddito non sono ammessi in deduzione, se e nella misura in cui non risultino imputati al conto economico relativo all'esercizio di competenza; tuttavia, le spese e gli altri oneri afferenti i ricavi e gli altri proventi che, pur non risultando imputati a conto economico, concorrono a formare il reddito, sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi;
- Con specifico riferimento al compenso degli Amministratori di Società di capitali, ai sensi dell'art. 2389.01°comma Codice Civile, ove non sia "a monte" già previsto nello Statuto della Società, è necessaria una delibera assembleare;
- La delibera di determinazione del compenso degli Amministratori non può considerarsi implicita nella delibera di approvazione del bilancio. Ai sensi dell'art. 2364 del Codice Civile, le deliberazioni di approvazione del bilancio e quelle di determinazione dei compensi degli Amministratori hanno oggetti e contenuti distinti, l'una essendo diretta a controllare la legittimità di un atto di competenza degli Amministratori ("approvando" o "non approvando"), l'altra avendo la funzione di "determinare" o "stabilire" il compenso;
Per questi motivi, l'autodeterminazione da parte dell'Amministratore del proprio compenso non è idonea a legittimare la deduzione fiscale.
E' fatto salvo, comunque, l'eventuale ratifica tacita da parte dell'Assemblea, a condizione, però, che, in questo caso, si riesca a provare che, approvando il bilancio, l'assemblea fosse a conoscenza del vizio e abbia manifestato la volontà di far proprio l'atto posto in essere dall'organo privo di potere. A questo fine, non è ritenuta sufficiente, ai fini della deducibilità fiscale, la generica delibera di approvazione.
In altre parole, qualora il compenso degli Amministratori non sia stabilito nello Statuto, è necessaria un'esplicita delibera assembleare, che non può considerarsi implicita in quella di approvazione del bilancio, che stabilisca l'ammontare dei compensi spettanti agli Amministratori.
IMPORTANTE! L'art. 62 del TUIR, come noto, esclude l'ammissibilità di deduzioni, a titolo di compenso per il lavoro prestato o per l'opera svolta dall'imprenditore, limitando la deducibilità delle spese  per prestazioni di lavoro a quelle sostenute per il personale dipendente e per compensi spettanti agli Amministratori di Società di Persone. Coerentemente a tale ratio, l'art. 62 cit. esclude la deduzione dall'imponibile fiscale del compenso per il lavoro e l'opera prestati dall'Amministratore Unico di Società di Capitali.
In allegato, Verbale-tipo di determinazione del compenso ai membri del Consiglio di Amministrazione, traccia di massima per la necessaria procedura di documentazione utile ai fini della deduzione fiscale. 

giovedì 8 gennaio 2015

DEMANSIONAMENTO, UN QUESITO

Quesito:
Da maggio scorso la mia azienda mi manda in missione presso un'altra filiale con scadenza maggio 2015, con qualifica del 3lv che in base l'accordo fatto allo scadere dei sei mesi successivi si sarebbe passati al 2lv,tutto ciò contornato dal benefit della casa in affitto pagata per tutta la durata della missione. Tutto ciò non avviene, il 10 di questo mese, mi chiama il direttore e mi segnala il mio demansionamento verbale immediato. Mi conferma il 3lv più il benefit della casa visto che ho portato con me moglie e figlia, escludendo tutto ciò che concerne la mia mansione, niente più organizzazione del reparto, niente più compilazione ordini e orari. Trattamento di addetto vendita con orario forfettizzato, il motivo è stato taglio costi di reparto, con l'aggiunta che allo scadere della missione sarebbe decaduto tutto e mi avrebbero passato al 4lv spostandomi di reparto. Al mio accenno di diniego a firmare la loro proposta allo scadere della missione, mi sento dire che avrebbero preso provvedimenti in merito. Ora Le chiedo cosa posso fare visto il loro comportamento illecito nei miei confronti, con ulteriore umiliazione, cosa potrei fare senza incorrere a vie legali per ribaltare il tutto.Grazie in anticipo di una sua risposta.

Risposta:
Non ogni "scivolamento al ribasso" di qualifica e retribuzione può qualificarsi "demansionamento" come tale sanzionato ex art. 2103 cc (attuale versione, prima delle prossime modifiche del Jobs act). Il "demansionamento" illecito si ha se l'azienda opera a danno di una qualifica attribuita in via permanente al lavoratore, non in via transitoria (ad es. Attribuzione di qualifica superiore a tempo determinato e per specifiche concomitanza gestionali ed organizzative, debitamente specificate in un testo contrattuale). Nel Suo quesito non ho compreso se Lei versi in una o l'altra o ipotesi. È chiaro che occorre una disamina documentale preliminare. Solo leggendo Le corrispondenze intercorse tra Lei e l'Azienda si potrà pervenire ad una valutazione più completa e consolidata.  E questo si potrà fare, non sul web, ma prendendo appuntamento con un Professionista Consulente del Lavoro, al quale conferire pieno mandato per la disamina documentale.

lunedì 5 gennaio 2015

LEGGE DI STABILITA' 2015 E LE NORME SUL LAVORO: IL (PRIMO) COMMENTO DI EUFRANIO MASSI

Come primo compendio informativo sulle novità della legge di stabilita' 2015 in materia di lavoro suggeriamo il seguente saggio frutto della sagace e acutissima preparazione del Dr. Eufranio Massi, Ex DPL Modena.
Andate al link: http://www.dottrinalavoro.it/wp-content/uploads/2015/01/le-novit%C3%A0-della-Legge-di-Stabilit%C3%A0-2015-Massi.pdf

venerdì 2 gennaio 2015

LEGGE DI STABILITA' 2015: AL VIA I NUOVI INCENTIVI PER LE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO


Il Parlamento ha pubblicato, sullaGazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014, la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. Legge di Stabilità 2015) recante Disposizioni per la formazionedel bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
Qui di seguito, riportiamo...
(...)
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giovedì 1 gennaio 2015

PARTITE IVA, LE NUOVE DISPOSIZIONI PER "CONTRIBUENTI MINIMI" (LAVORATORI AUTONOMI E IMPRESE)

Un breve flash relativamente alle nuve disposizioni della legge di stabilità 2015, relative alle cd "Partite IVA" minime.
In particolare, quest’ultima ha previsto il nuovo regime dei minimi come regime fiscale naturale per ...
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