Quesito:
Un Dipendente a tempo indeterminato viene licenziato per
giusta causa. Successivamente, nel 2015, viene riassunto da un'altra Azienda,
che intende sfruttare la nuova agevolazione della legge di stabilità ex. art.
01.118°comma l. 190/2014. Può il lavoratore essere beneficiario
dell'agevolazione, anche se licenziato per giusta causa?
Risposta:
La circostanza che il lavoratore sia stato licenziato, di per
sè, non costituisce una circostanza ostativa al riconoscimento
dell'agevolazione.
Essenziale, invece, ai fini della legge, che il dipendente
non risulti:
- Nei tre mesi precedenti, risulti occupato presso lo stesso
Datore di Lavoro o Aziende/Società collegate;
- Nei sei mesi precedenti, risulti comunque assunto a
tempo indeterminato;
- In qualsiasi tempo precedente dell'anno 2015, sia già stati
assunto a tempo indeterminato con fruizione dell'agevolazione de
qua.
In queste previsione, ai fini dell'eventuale preclusione
all'agevolazione, si da rilievo alla durata che intercorre tra la nuova
assunzione e la precedente cessazione di altro rapporto a tempo indeterminato da
parte dello stesso Lavoratore (sei mesi, tre mesi etc.). Decorsi i termini, le
assunzioni sono agevolabili, in qualunque modo si siano venuti ad estinguere i
precedenti rapporti di lavoro: anche per licenziamento per giusta causa.
Ma, sul punto, raccomandiamo di attendere i necessari chiarimenti ministeriali.
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pro
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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