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giovedì 22 gennaio 2015

AGEVOLAZIONE LEGGE DI STABILITA' (ART. 1.118 COMMA SS.): SPETTA ANCHE AL LICENZIATO PER GIUSTA CAUSA?

Quesito:
Un Dipendente a tempo indeterminato viene licenziato per giusta causa. Successivamente, nel 2015, viene riassunto da un'altra Azienda, che intende sfruttare la nuova agevolazione della legge di stabilità ex. art. 01.118°comma l. 190/2014. Può il lavoratore essere beneficiario dell'agevolazione, anche se licenziato per giusta causa?
 
Risposta:
La circostanza che il lavoratore sia stato licenziato, di per sè, non costituisce una circostanza ostativa al riconoscimento dell'agevolazione.
Essenziale, invece, ai fini della legge, che il dipendente non risulti:
 
- Nei tre mesi precedenti, risulti occupato presso lo stesso Datore di Lavoro o Aziende/Società collegate;
- Nei sei mesi precedenti, risulti comunque assunto a tempo indeterminato;
- In qualsiasi tempo precedente dell'anno 2015, sia già stati assunto a tempo indeterminato con fruizione dell'agevolazione de qua.
 
In queste previsione, ai fini dell'eventuale preclusione all'agevolazione, si da rilievo alla durata che intercorre tra la nuova assunzione e la precedente cessazione di altro rapporto a tempo indeterminato da parte dello stesso Lavoratore (sei mesi, tre mesi etc.). Decorsi i termini, le assunzioni sono agevolabili, in qualunque modo si siano venuti ad estinguere i precedenti rapporti di lavoro: anche per licenziamento per giusta causa.
Ma, sul punto, raccomandiamo di attendere i necessari chiarimenti ministeriali.
 
 
 

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