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mercoledì 19 luglio 2017

LA RIFORMA DEL LAVORO OCCASIONALE, UN MIO CONTRIBUTO

Cari lettori, Vi sarete chiesti perché ancora non ho pubblicato nulla sulla nuova legge sul lavoro occasionale, che istituisce i PrestO e il cd Libretti di Famiglia.
Io non sono rimasto con le mani in mano.
Ecco un mio primo, sintetico, approfondimento scritto per il sito web "Proposta Lavoro".
Potete leggerlo al link: http://www.propostalavoro.com/benessere-e-lavoro/legislazione-e-sicurezza/nuovi-voucher-tutto-da-rifare Buona lettura.

venerdì 14 luglio 2017

RIFORMA MANSIONI, PROBLEMI PER IL DEMANSIONAMENTO DEL DIRIGENTE

La riforma delle mansioni del Jobs Act è stata oltremodo criticata, perché non offre una disciplina chiara e un chiaro quadro di garanzie, in caso di declassamento del Dirigente (vedi critica Avv. Aliverti Piuri, link: http://www.adnkronos.com/lavoro/norme/2017/03/20/giuslavorista-sul-demansionamento-del-dirigente-intervenga-contrattazione_adcOqO1dc7RPIBAoRn77NL.html?refresh_ce).
Il problema si pone per quei CCNL, caratterizzati da “Inquadramento Unico”, quando, cioè, sullo stesso Livello si trovano qualifiche Dirigenziali e Impiegatizie.
Questa la previsione dell’art. 2103.1°comma del Codice Civile, come modificato dal D.lgs. 81/2015,

Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali e' stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.

“Mansioni riconducibili allo stesso livello e Categoria Legale”: cosa succede se, entro la stesso Livello, si trovano Qualifiche Impiegate e Dirigenziali?
E’ questo il problema del cd “Inquadramento Unico”, segnalato dalla CDL Elvira d’Alessandro, nel contributo ad IPSOA QUOTIDIANO del 28/11/2015.
Si tratta di un rilevante problema applicativo della norma (foriero, forse, di incostituzionalità della stessa norma), su cui il Ministero del Lavoro dovrà dare indicazioni in sede di prassi.

martedì 11 luglio 2017

SPECIALI AGEVOLAZIONI PER L'APPRENDISTATO DI 1° LIVELLO (DIPLOMA-FORMAZIONE PROFESSIONALE)

Con Messaggio nr. 2499/2017, l’INPS riepiloga lo stato dell’arte degli incentivi “speciali” connessi al contratto di apprendistato per il 2017. Per quanto concerne l’apprendistato di I Livello (Formazione-Diploma Professionale), fino al 31/12/2017, per chi assume giovani con questo contratto, si applicano le seguenti agevolazioni (art. 32 D.lgs. 150/15, prorogato dalla legge 232/16):

a) In caso di licenziamento, non deve versare il ticket, ovvero la “tassa di licenziamento” (art. 2, commi 31 e 32, della legge n. 92/2012);
b) Non deve versare l'aliquota-INPS base al 5% anzichè al 10%;
c) Non deve versare i contributi per NASPI (1,61%) e ex l. 845/78 (0,30%).

Per la valorizzazione retributiva e contributiva delle ore di formazione interna ed esterna (App.to I Livello), si rinvia a quanto stabilito dal Ministero del Lavoro, con Interpello nr. 22/2016.

In caso di “qualificazione” dell’apprendista, non è possibile mantenere l’aliquota ridotta fino ai 12 mesi successivi, come ordinariamente previsto in caso di apprendistato dall’art. 47.7°comma D.lgs. 81/2015.

Concorrenza “decontribuzione” ex legge 183/2011:
Fino al 31/12/2016, era in vigore l’agevolazione che consentiva per un triennio il totale azzeramento dei contributi per apprendisti, anche per quelli di I Livello. Si era, cioè, determinata una sovrapposizione di agevolazione.
L’INPS precisa che le due agevolazioni sono alternative e non si possono cumulare.
Nell’ipotesi di apprendistati ultra triennali, quindi, non più coperti da “decontribuzione”, l’INPS dichiara non spettanti, in nessun caso, le speciali agevolazioni ex. art. 32 D.lgs. 150/15, pro tempore vigenti.
Il testo completo del Messaggio INPS lo trovate al link:
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2FMessaggi%2FMessaggio%20numero%202499%20del%2016-06-2017.htm

mercoledì 5 luglio 2017

NIENTE LICENZIAMENTO PER INIDONEITA' ALLE MANSIONI, SENZA VISITA COLLEGIALE-FLASH

Cassazione: no al licenziamento per inidoneità alle mansioni senza visita collegiale.
Il disabile assunto tramite il collocamento obbligatorio e successivamente aggravatosi può essere licenziato, sono dichiarato inidoneo (e licenziato), solo dopo accertamento della commissione medica competente e non soltanto dal medico competente dell’azienda.
Così ha stabilito la Corte di Cassazione, con sentenza n. 10576/2017. Secondo i giudici della Suprema Corte, la procedura idonea per un licenziamento per motivi di saluti deve prevedere:
- un primo accertamento del medico di fabbrica;
-una successiva richiesta di visita collegiale presso la commissione medica, qualora si ravvisi una inidoneità alle mansioni.
La sentenza si può trovare al link: http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=16839:cassazione-civile,-sez-lav-,-28-aprile-2017,-n-10576-licenziamento-di-un-invalido-civile-dopo-il-giudizio-di-inidoneit%C3%A0-da-parte-del-mc-legge-12-marzo-1999,-n-68-sul-diritto-del-lavoro-dei-disabili-e-d-lgs-81-08&catid=16&Itemid=138