Con Messaggio nr. 2499/2017, l’INPS riepiloga lo stato dell’arte degli incentivi “speciali” connessi al contratto di apprendistato per il 2017. Per quanto concerne l’apprendistato di I Livello (Formazione-Diploma Professionale), fino al 31/12/2017, per chi assume giovani con questo contratto, si applicano le seguenti agevolazioni (art. 32 D.lgs. 150/15, prorogato dalla legge 232/16):
a) In caso di licenziamento, non deve versare il ticket, ovvero la “tassa di licenziamento” (art. 2, commi 31 e 32, della legge n. 92/2012);
b) Non deve versare l'aliquota-INPS base al 5% anzichè al 10%;
c) Non deve versare i contributi per NASPI (1,61%) e ex l. 845/78 (0,30%).
Per la valorizzazione retributiva e contributiva delle ore di formazione interna ed esterna (App.to I Livello), si rinvia a quanto stabilito dal Ministero del Lavoro, con Interpello nr. 22/2016.
In caso di “qualificazione” dell’apprendista, non è possibile mantenere l’aliquota ridotta fino ai 12 mesi successivi, come ordinariamente previsto in caso di apprendistato dall’art. 47.7°comma D.lgs. 81/2015.
Concorrenza “decontribuzione” ex legge 183/2011:
Fino al 31/12/2016, era in vigore l’agevolazione che consentiva per un triennio il totale azzeramento dei contributi per apprendisti, anche per quelli di I Livello. Si era, cioè, determinata una sovrapposizione di agevolazione.
L’INPS precisa che le due agevolazioni sono alternative e non si possono cumulare.
Nell’ipotesi di apprendistati ultra triennali, quindi, non più coperti da “decontribuzione”, l’INPS dichiara non spettanti, in nessun caso, le speciali agevolazioni ex. art. 32 D.lgs. 150/15, pro tempore vigenti.
Il testo completo del Messaggio INPS lo trovate al link:
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2FMessaggi%2FMessaggio%20numero%202499%20del%2016-06-2017.htm
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