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martedì 31 maggio 2016

PUBBLICO IMPIEGO, OPZIONE VERSO IL TFR, NUOVA PROROGA: FLASH

Con la riforma-privatizzazione del Pubblico Impiego degli anni ’90 era stata disposta l’introduzione del TFR anche nell’ambito del lavoro pubblico.
Ciò avrebbe comportato il passaggio da una “liquidazione” di fine rapporto calcolata con il classico metodo della “ripartizione” (il vecchio TFS) alla “liquidazione” giù in uso presso l’impiego privato dal 1982 calcolata sul diverso criterio della “capitalizzazione”.
Per i Pubblici Dipendenti assunti successivamente al 1/1/2001, vige già il TFR. Per gli assunti in epoca precedente, vige ancora il vecchio TFS, salvo opzione da parte del medesimo dipendente, verso il TFR. Un’opzione, quest’ultima, assai poco appetita, che, a ondate alterne, il legislatore, per ovvi motivi di economia di spesa, ha cercato di favorire, posticipandone volta per volta la scadenza (inizialmente prevista dall’art. 2.3°comma Accordo Quadro 99 in concomitanza con la scadenza del quadriennio contrattuale 1998/2001).
L’ultima proroga, fissata dall’ultimo accordo a questo scopo intervenuto (Accordo-Quadro 25/6/16) ha fissato la scadenza della citata opzione al 31/12/2020.
Il testo dell'accordo, con relativa storia, lo potete trovare nel sito web ufficiale dell'ARAN al link: http://www.aranagenzia.it/index.php/comunicati/7556-sottoscritto-in-via-definitiva-ccnq-per-la-proroga-del-termine-per-lopzione-al-tfr

lunedì 30 maggio 2016

DETASSAZIONE E CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO -SINTESI




In forza dell’art. 1.187°comma l. 205/2015, la detassazione si applica alle voci di retribuzione di produttività “in esecuzione” di quanto previsto e disposto dai contratti di secondo livello (aziendali e territoriali).  La norma fiscale sulla “detassazione”, a sua volta, in particolare il decreto Ministero del Lavoro 25/3/16, modella in modo molto penetrante e decisivo il processo di formazione della contrattazione collettiva utile, che ne viene inciso (ovvero “condizionato”) in più punti che ora sinteticamente si riepilogano:
-Gli accordi collettivi di secondo livello utili ai fini della detassazione sono solo quelli stipulati dai “Sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale” (questo, in forza del rinvio all’art. 51 D.lgs. 81/2015);
-Con riguardo ai contratti di secondo livello “territoriali”, è consentito ai Datori di Lavoro applicare la detassazione anche se essi non sono iscritti ai Sindacati Datorili stipulanti: in questo caso, il Datore deve comunicare ai Dipendenti per iscritto l’intenzione di applicare le voci di produttività utili del contratto territoriale di secondo livello (regolarmente notificata alla DTL ). Non è compatibile con la detassazione l’applicazione tacita del contratto di secondo livello.
-Non tutte le “voci di produttività” che possono essere inserite nel “contratto collettivo di secondo livello” secondo il cd “diritto comune” sono detassabili, solo le “voci di produttività” con i requisiti del DM 25/3/16: quindi i “Premi di risultato” (ex. art. 2), le quote di “partecipazione agli utili” (art. 3), le somme corrisposte a titolo di “Partecipazione paritetica dei lavoratori” (art. 4). In ques’ultimo caso, lo ricordiamo, la somma lorda annua detassabile pro capite è di € 2.500 e non € 2.000, come da previsione ordinaria.
-Ai fini dell’applicazione della detassazione, la stipula del contratto collettivo di secondo livello è condizione necessaria, ma non ancora sufficiente. Il contratto (aziendale, ovvero la comunicazione del Datore di avvalersi della contrattazione territoriale di secondo livello) deve essere depositato telematicamente avanti la DTL, con acclusa dichiarazione di conformità alla normativa fiscale da parte del Datore. 

Qui, di seguito, un breve schema di sintesi. 
LEGENDA: "CIRCOLARE FS" sta per Circolare Fondazione Studi nr. 8/2016


LA TRANSAZIONE NEL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO, TRATTAMENTO FISCALE E PREVIDENZIALE DELLE SOMME NEGOZIATE. UN CASO

Caso:
Tizio, lavoratore dipendente della Ditta Sempreverde Snc di Caio e soci, fa causa alla Ditta Ex Datrice di Lavoro per danni relativi a mobbing. La controversia si conclude con una transazione stragiudiziale, con la quale l’Ex-Datore Caio, senza riconoscere le pretese giudiziali di Tizio, riconosce all’Ex-Dipendente una somma di denaro pro bono pacis di € 10.000. Questa somma di denaro è imponibile ai fini previdenziali e fiscali?

Risposta:
A)DIRITTO COMUNE APPLICABILE:
Per rispondere, dobbiamo innanzitutto consultare gli artt. 1965 ss. del Codice Civile che regolano la transazione, in generale, che qui di seguito, brevemente, si compendiano e che distinguono tra:
a)      TRANSIZIONI SEMPLICI (Art. 1965.1°comma Codice Civile): La transazione [764] e' il contratto [1350 n. 12, 1967, 2643 n. 13], col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite gia' incominciata o prevengono una lite che puo' sorgere tra loro”.
b)      TRANSAZIONI NOVATIVE(Art. 1965.2°comma Codice Civile): Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti”*.

*NB: Per le transazioni relative a rapporti di lavoro subordinato, rileva anche l’applicazione dell’art. 2113 Codice Civile. Questa norma, viene trascurata nel caso di specie, per il semplice motivo che la transazione del ns caso avviene in una sede giudiziaria, quindi non bisognosa delle speciali “protezioni” di cui all’art. 2113 cit.

B) QUALIFICAZIONE DELLA TRANSAZIONE TRATTATA: In questi casi, occorre sempre consultare “gli atti” per trarre conclusioni definitive. E’ anche vero che non sempre, dagli atti, è possibile trarre indicazioni univoche. Nel caso di specie, pare coerente qualificare l’atto di transazione corso tra Tizio e Caio come “transazione novativa”. L’atto, infatti, chiude la controversia senza risolvere la controversia medesima, né dando ragione all’uno, né dando ragione all’altro. La somma di denaro è palesemente sganciata dal risarcimento chiesto per mobbing (non per importi, qui non riportati, ma per causale); con questa transazione, si crea, pertanto, una obbligazione pecuniaria, completamente nuova, sganciata da qualsiasi impegno contrattuale precedente, al solo scopo di “tombare” e “tacitare” qualsiasi pendenza tra le parti (a questo, nella prassi forense, sono, infatti, preordinate tali somme pro bono pacis in transazione). Giurisprudenza: Vedi Cass. 13717/2006; Cass. 27448/2005; Cass. 1946/2003).

C) RIFLESSI FISCALI E PREVIDENZIALI:
a) RIFLESSI FISCALI: La somma è certamente imponibile, dal punto di vista fiscale. Non è del tutto chiaro, nel caso di specie, però, in base a quale norma civilistica e, correlativamente, fiscale: se, cioè, si debba qualificare la somma, comunque attratta fiscalmente ex. art. 49 TUIR (a prescindere dalla qualificazione “civilistica”); ovvero quale generica “prestazione di fare, non fare, permettere” (quale potrebbe essere la corresponsione di una somma, dietro impegno a non proseguire la controversia in sede giudiziaria) in forza dell’art. 67.1°comma lett. l) del TUIR (con correlata qualificazione fiscale di “redditi diversi”). La Circolare Min. Fin. 326/97 esprime un orientamento molto chiaro, precisando che tra i “redditi di lavoro dipendente” si considerano anche (come per “attrazione”):

le somme e i valori, comunque percepiti, a seguito di transazioni, anche novative, intervenute in costanza di rapporto di lavoro o alla cessazione dello stesso».

La Circolare codifica una “presunzione fiscale” che, però, non pare applicabile al caso di specie. Qui, pare piuttosto certo che il motivo della corresponsione della somma è un motivo squisitamente “giudiziario”: non si vede, come si possa correlare tali somme a retribuzione, sia pure di fine rapporto. Nel caso di specie, lo ricordiamo, le pretese del Dipendente non avevano per oggetto indennità di licenziamento, ma risarcimento per mobbing. Pare, pertanto, più coerente concludere per la rilevanza fiscale della somma de qua quale “reddito diverso”, soggetto a tassazione secondo le regole ordinarie (evidentemente, senza Sostituto d’imposta e altri adempimenti propri della fiscalità classica del lavoro dipendente).

b)RIFLESSI INPS: La somma, pur essendo imponibile IRPEF, non è imponibile INPS.
L’art. 12.1°comma l. 153/69, infatti, dispone: 

Costituiscono redditi di lavoro dipendente ai fini contributivi quelli di cui all'art. 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, maturati nel periodo di riferimento”. 

Evidentemente, non rientra nel reddito imponibile INPS la somma di denaro trattata in transazione tra Tizio e Caio, che è sì rilevante fiscalmente, ma non come “lavoro dipendente”. In forza della regola della “unificazione delle basi imponibili” (fiscali e previdenziali) definita dal D.lgs. 314/97, tale per cui è (tendenzialmente) imponibile INPS ciò che è imponibile IRPEF quale “reddito di lavoro dipendente”: qui, è evidentemente impossibile qualsiasi correlazione tra basi imponibili, anche a livello del tutto teorico! In ogni caso, sulla non imponibilità di tale “transazione novativa” ai fini INPS ha speso una parola “tombale” la Corte di Cassazione con la sentenza nr. 20146/2010 (vedi al link: http://www.aib.bs.it/comunicazione/mostra_contenuto/44851).

venerdì 27 maggio 2016

MANSIONI E TRASFERIMENTO D'AZIENDA

Caso:
La Società Alfa Srls, in data 27/4/16 è affittata dalla Società Beta Srls. Il personale dipendente viene trasferito contestualmente secondo l’art. 2112 Codice Civile. La Società Beta Srl ha intenzione di procedere ad una riorganizzazione complessiva del lavoro, non escludendo significativi riposizionamenti sulle mansioni dei lavoratori dipendenti già di Alfa. I Lavoratori dipendenti di Alfa protestano, rivendicando, per essi, in quanto assunti prima del 25/6/15, l’applicazione dell’art. 2103 Codice Civile nella versione precedente al Jobs Act (diritto alle “mansioni equivalenti”). Chi ha ragione?

Risposta:
L’art. 2103 del Codice Civile è stato fortemente riformato dal D.lgs. 81/2015 (cd Jobs Act). Questi, in sintesi, i contenuti:

1) Diritto all’inquadramento nel livello e nella Categoria contrattuale di assunzione (comma 1);
2) Possibile demansionamento ex. comma 5 (anche sotto più di un livello e sotto la Categoria) solo ricorrendo a speciali “accordi protetti” presso Sindacati, Commissioni di Certificazione (in analogia con le cd “conciliazioni protette” ex. art. 2113.4°comma Codice Civile) e in presenza di “speciali ragioni” (conservazione posto di lavoro, acquisizione diverse professionalità, miglioramento condizioni di vita etc.);
3) Preclusione al demansionamento per iniziativa unilaterale del Datore di Lavoro salvo che:
-In caso di “mutamenti organizzativi” incidenti sulla posizione del Dipendente (in questo caso, è ammessa la retrocessione fino ad un solo livello, ma entro la stessa Categoria e con conservazione della retribuzione in atto, salvo gli elementi accessori-comma 2-3-4);
-In altri casi previsti dalla legge (implicito: es. art. 42.1°comma D.lgs. 81/2008);
-In altri casi previsti dai CCNL (comma 3): in questo caso, parrebbe ammessa la retrocessione anche oltre un livello, ma in nessun caso in Categoria Legale inferiore.
Tale disciplina è entrata in vigore il 25/6/2015.
Molto discussa (e sostanzialmente irrisolta) la ricostruzione del cd “diritto transitorio” (difettando, nel corpo del D.lgs. 81/2015, una norma per la gestione della transizione da una normativa ad un’altra).
In questa situazione, si sono determinate posizioni difformi da parte della Magistratura (vedi le due sentenze difformi di Tribunale Roma del 30/9/15 e Tribunale Ravenna nr. 174/2015).
Per quanto ci riguarda, riteniamo corretta (o, quantomeno, coerente) la ricostruzione del dr. ILARIO ALVINO in Commercialista Lavoro e Previdenza-marzo 2016.
Il contratto di lavoro subordinato, civilisticamente, deve essere qualificato come “contratto di durata”.
Non può essere messo in dubbio, pertanto, che a tale contratto si applichi la disciplina volta per volta legislativamente applicabile. Quindi, non può essere messo in dubbio, in nessun modo, il fatto che, a partire dal 25/6/2015, al contratto di lavoro si applichi il nuovo art. 2103 Codice Civile.
Tra l’altro, è con questa rilevante modificazione che i contratti di lavoro di Alfa Srls transitano verso Beta Srls (in data 27/4/2016), ai sensi dell’art. 2112 Codice Civile: pertanto, il Datore di Lavoro Beta Srls (come già Alfa Srls all’indomani dell’entrata in vigore del D.lgs. 81/2015) ben può procedere a tutte le modificazioni delle mansioni dei lavoratori nelle più ampie forme ammesse dal nuovo art. 2103 Codice Civile.

NOTA-COSA RESTA CONTROVERSO:
Abbiamo parlato di controversie interpretative sul nuovo art. 2103 Codice Civile, che sono sfociate in sentenze, temporalmente ravvicinate, dal tenore opposto. In realtà, le sentenze riguardano una diversa casistica, che non attiene alle fattispecie qui esaminate. In quelle sentenze, infatti, si discute di condotte di demansionamento, già perfezionate e già contestate giudizialmente nel vigore della vecchia norma e dei riflessi sulla valutazione della illiceità della condotta determinati dalla riforma dell’art. 2103 Codice Civile.Si tratta di profili squisitamente processuali, del tutto estranei ai profili, viceversa squisitamente contrattuali e “sostanziali”, trattati dal caso qui considerato.

giovedì 26 maggio 2016

LE TRANSAZIONI RISOLUTIVE NEL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO: TRATTAMENTO FISCALE E PREVIDENZIALE-SINTESI

Con l’espressione “transazione risolutiva” si intende quella transazione avvenuta in diretta dipendenza dalla cessazione del rapporto di lavoro (normalmente a causa di disputa su un licenziamento illegittimo, ovvero per incentivare l’esodo dei lavoratori).
Non tutte le transazioni, nel rapporto di lavoro, sono “risolutive” (ad esempio, rientrano nel diritto comune ex. art. 1965 C.C., quelle atte a risolvere questioni di differenze retributive, mancato pagamento, demansionamento etc.), ma certamente le transazioni risolutive costituiscono le transazioni più frequenti nella pratica giuslavoristica.
Nello schema che si riporta sotto, si riepilogano i tratti che rendono tale transizione particolarmente peculiare, ossia il regime di imponibilità fiscale (tassazione separata IRPEF, sempre!) e INPS (sempre esclusa).




 
TRANSAZIONI RISOLUTIVE
Norme di riferimento

FISCALE:

       Art. 17,1°comma lett. a) DPR 917/1986: «…le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro».
       Circ. Min. Fin. 326/97: «Entrando nel dettaglio del nuovo articolo 48, si precisa che il comma 1 conferma espressamente che costituiscono reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori (intendendo con tale espressione la quantificazione dei beni e dei servizi) che il dipendente percepisce nel periodo d'imposta, a qualunque titolo, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro, e, quindi, tutti quelli che siano in qualunque modo riconducibili al rapporto di lavoro, anche se non provenienti direttamente dal datore di lavoro. (…) E’ possibile la seguente elencazione di somme e valori che sono soggetti ad imposizione, in quanto riconducibili al rapporto di lavoro:
(…)
le somme e i valori, comunque percepiti, a seguito di transazioni, anche novative, intervenute in costanza di rapporto di lavoro o alla cessazione dello stesso».
       SI APPLICA «TASSAZIONE SEPARATA»

INPS:
       Art. 12,4°comma, lett. b) l. 153/1969: «Le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori, nonché quelle la cui erogazione trae origine dalla predetta cessazione»
       Circolare INPS 263/1997: « Sono, quindi, state ricomprese nella fattispecie: le somme corrisposte nei casi di prepensionamento; quelle erogate in caso di cessazione anticipata del rapporto di lavoro a tempo indeterminato laddove la disciplina contrattuale o legale ponga al datore di lavoro limitazioni al potere di recesso individuale del rapporto di lavoro e, quindi, segnatamente nelle ipotesi di rapporto di lavoro assistito dal regime di stabilita' a norma di legge 15 luglio 1966, n. 604 e successive modificazioni; le somme erogate per cessazione del rapporto di lavoro a termine prima della scadenza di questo; le somme corrisposte allo scopo di attuare riduzioni di personale attraverso licenziamenti collettivi».
       NON SONO IMPONIBILI INPS.





mercoledì 25 maggio 2016

NUOVE NORME APPALTI PUBBLICI- PIU' FACILE L'ESCLUSIONE DALLA GARA SE NON SI E' IN REGOLA CON SICUREZZA E DURC-FLASH

Più facile l’esclusione dalla gara pubblica di appalto, se non si è in regola con la normativa di Sicurezza e con il DURC: a stabilirlo, è il D.lgs. 50/2016, che ha riformato la disciplina degli appalti pubblici.
Più in particolare, il Decreto determina l’esclusione dalla gara pubblica di appalto a fronte di:
-Gravi infrazioni (debitamente accertate) alle norme in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro;
-Sanzioni interdittive applicate in forza del D.lgs. 231/2001 (sanzioni amministrative per Società: es. interdizione all’esercizio imprenditoriale di Dirigenti condannati per reati contro l’infortunistica e simili);
-Provvedimenti interdittivi conseguenti alla sospensione dell’attività di impresa ex. art. 14 D.lgs. 81/2008;
-Gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale ostative al rilascio del DURC.
Tali ipotesi di esclusione riguardano anche i sub-appaltatori.

martedì 24 maggio 2016

DIS-COLL: ESCLUSI ASSEGNISTI E DOTTORANDI DI RICERCA

Si coglie l’occasione di segnalare che l’INPS ha diramato la Circolare 74/2016 (5/5) contenente indicazioni per la gestione della cd DIS-COLL, detta anche l’indennità di disoccupazione per Collaboratori coordinati e continuativi per il periodo 1/1-31/12/2016.
E’, al riguardo, essenziale ricordare che l’indennità si applica a tutti i Collaboratori coordinati e continuativi, a progetto e non solo, privi di Partita IVA, che siano iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata INPS (non con concomitanti posizioni previdenziali aperte), ad esclusione degli Amministratori, Sindaci, Revisori di Società.
Lascia perplessi l’esclusione degli assegnisti di ricerca, dei dottorandi, dei titolari di borse di Studio: su questo, l’INPS si adegua ad un parere espresso dal Ministero del Lavoro con Interpello nr. 31/2015, che ha affermato la specialità del rapporto.
Tale conclusione suscita molti dubbi perché viene richiamata una legge del 2010, senza motivare in modo esauriente perché dovrebbe considerarsi non modificata da legge successiva (come il D.lgs. 22/2015).
L’esclusione dall’indennità, tra l’altro, non è contemplata dal D.lgs. 22/2015, che, al contrario, è norma che esclude solo Amministratori, Sindaci e simili.
Nel silenzio su assegnisti e dottori di ricerca, sarebbe stato logico dedurre la loro inclusione. Invece, il Ministero (e poi l'INPS) hanno concluso diversamente.
ERRATA CORRIGE: Ove in questo Blog, fosse stato detto il contrario, ovveri inclusi nella DIS COLL assegnisti e dottori di ricerca, si provvede ad immediata rettifica.
A disposizione per approfondimenti

giovedì 19 maggio 2016

APPALTI LABOUR INTENSIVE-FLASH

Le recenti riforme al cd Codice dei Contratti Pubblici (art. 50 D.lgs. 50/2016) sembrano impattare in modo assai significativo sulla disciplina degli appalti cd labour intensive, ovvero ad alta intensità di impiego di “manodopera” (una fattispecie molto discussa e perennemente al limite di legittimità).
L’art. 50 D.lgs. 50/2016, in caso di appalti pubblici labour intensive non aventi per oggetto prestazioni cd “intellettuali” (tecnicamente “contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi resi diversi da quelli aventi natura intellettuale”), introduce le cd “clausole sociali”.
Ecco il testo dell’art. 50:

Art. 50. Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi.

1.       Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti possono inserire, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto.

Di enorme rilievo, l’ultimo periodo che concorre a dettagliare la definizione di appalto labour intensive:

1.       I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto.

Per una prima analisi della norma e per una prima sommaria valutazione del suo impatto pratico, si segnala il seguente link: http://www.eclavoro.it/blog/appalti-pubblici-labour-intensive
Questo testo riveste la massima importanza e urgenza per i Datori di Lavoro che fossero impiegati con servizi in appalto (appalto labour intensive) presso le Pubbliche Amministrazioni, perché possano prendere visione, conoscenza e iniziare ad adottare i primi, necessari, adeguamenti organizzativi.
A margine, ricordiamo che stiamo avviando i necessari approfondimenti per verificare se la definizione di “appalto labour intensive” contenuta nell’art. 50 cit. valga solo per i Pubblici, ovvero valga come norma generale di definizione di questa speciale tipologia di appalto, tale da integrare l’art. 29 D.lgs. 276/2003 (la norma-base degli appalti), riguardante anche gli appalti privati, non solo pubblici (edilizia, in primis).

mercoledì 18 maggio 2016

MORTE DEL LAVORATORE-SUCCESSIONE EX. ART. 2122 CODICE CIVILE ANCHE AL CONVIVENTE IN "UNIONE CIVILE"-FLASH


Approvata la legge sulle cd “unioni civili”, ferve la discussione sulle disposizioni di legge che possono ritenersi immediatamente applicabili.
NOTA BENE: Non è chiaro, attualmente, se le attuali norme consentano agli Ufficiali di stato civile di procedere alla "costituzione" di queste Unioni, o se si dovrà attendere l'emanazione degli appositi decreti delegati.
Una volta che sia resa possibile la costituzione di queste "Unioni", sarà senz'altro applicabile l’art. 1.17°comma che estende al “convivente” in “unione civile” i diritti discendenti dall’art. 2122 Codice Civile.
L’articolo 2122 Codice Civile regola la successione “speciale” a beneficio degli eredi del Lavoratore defunto della cd “indennità sostitutiva del preavviso” e del TFR (assoggettato, poi, a tassazione separata, secondo il disposto ex. art. 19.5°comma TUIR).
Riportiamo, per migliore chiarezza, il testo del Codice Civile:

In caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità indicate dagli articoli 2118 e 2120 devono corrispondersi al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado [74, 76] e agli affini entro il secondo grado [78, 1751]*. [*Oggi, la norma include anche il “convivente da unione civile”, nota nostra].
La ripartizione delle indennità, se non vi è accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno. In mancanza delle persone indicate nel primo comma, le indennità sono attribuite secondo le norme della successione legittima [565].
È nullo ogni patto anteriore alla morte del prestatore di lavoro circa l'attribuzione e la ripartizione delle indennità [458].
In caso di eventuale concorso tra “parenti legittimi” e “convivente” (specie di figli, o parenti “a carico”), si attua, in assenza di accordi, la divisione “secondo il bisogno”.

Cosa significa ciò?
Ripercorrendo la tradizionale e consolidata giurisprudenza, in questi casi, serve l’accordo del Giudice.
Ciò introduce una novità di rilievo e, forse, un incremento delle fonti di contenzioso familiare, che, come si sa, costituiscono una fonte non trascurabile della litigiosità che gonfia il lavoro dei nostri Tribunali.
Ci riserviamo, comunque, ulteriori approfondimenti.

martedì 17 maggio 2016

LA SORVEGLIANZA SANITARIA DEL PERSONALE NEL DISTACCO-IL PARERE DEL MINISTERO DEL LAVORO

Con Interpello 8/2016 (erroneamente da IPSOA Quotidiano segnalato come “del Ministero del Lavoro” ex Dlgs 124/2004 e non ex Dlgs 81/2008 quale è), la Commissione ministeriale per gli Interpelli ex. art. 12 D.lgs. 81/2008 ha chiarito i termini di osservanza degli obblighi di sorveglianza sanitaria, in caso di distacco del personale.
Sulla base della normativa indicata in premessa, il Ministero precisa che sul distaccante grava l’obbligo di “informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato”; viceversa, sul distaccatario, spetta invece l’onere, a norma del medesimo articolo, di ottemperare a tutti gli altri obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro inclusa, quindi, la sorveglianza sanitaria.
Potete trovare il testo completo dell’Interpello al link: http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/interpelli/Documents/Interpello%208-2016.pdf

giovedì 12 maggio 2016

DETASSAZIONE VOCI PRODUTTIVITA' EDIZIONE 2016-SOGGETTI BENEFICIARI E REDDITI DETASSABILI

DETASSAZIONE "PRODUTTIVITA'"- EDIZIONE 2016
      SCHEMA
      1) SOGGETTI E REDDITI BENEFICIARI:
Art. 1.182-188°comma l. 208/15:
Analisi:
Comma 186:
Le disposizioni di cui ai commi da 182 a 185 trovano applicazione per il settore privato e con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno precedente quello di percezione delle somme di cui al comma 182, a euro 50.000.
































































SOGGETTI BENEFICIARI:
SINTESI: “Titolari di reddito di lavoro dipendente” che, nell’anno fiscale precedente (nel nostro caso, 2015), abbiano percepito redditi lordi (imponibile fiscale, senza considerare gli oneri INPS a carico del Dipendente) non superiori a € 50.000. Tali redditi devono intendersi come i “redditi complessivi” ex. art. 6 DPR 917/87, ovvero quelli soggetti a tassazione ordinaria; si escludono i redditi soggetti a tassazione separata (es. TFR).

PAROLE-CHIAVE:
1)      REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE:
-Si definisce ai sensi dell’art. 49 DPR 917/86, Circ. Min. Fin. 326/97;
-Comprende titolari di redditi da pensione e assegni similari (art. 49.2°comma; Circ. Min. Fin. 326/1997);
-Non rilevano “redditi assimilati a lavoro dipendente” (art. 50 DPR 917: es. cococo);
-Non rilevano altri redditi rilevanti IRPEF (es. capitale, catastali etc.).
N.B: Il reddito di lavoro dipendente è sempre assunto al netto delle ritenute previdenziali applicate al Dipendente! Si intende come IMPONIBILE FISCALE!
 2)     REDDITO COMPLESSIVO:
-Il reddito di lavoro dipendente qui considerato si considera “reddito complessivo”, agli effetti dell’art.8, ma soprattutto dell’art. 3.1°-2°comma del DPR 917/86: a questi fini, cioè, tali redditi rilevano nella misura in cui sono soggetti a tassazione ordinaria, non a tassazione separata.
              3) ANNO FISCALE:
              -Si definisce ai sensi
              dell’art. 7 DPR 917;

CASISTICA ESEMPLIFICATIVA:
(vedi CASI E QUESITI)



NORME FISCALI DI INTERESSE:
-Art. 49 DPR 917/1986;
-Art. 51 DPR 917/86;
-Art. 7 DPR 917/1986;
-Art. 8 DPR 917/1986;
-Art. 3 DPR 917/86.
(vedi ALLEGATO NORME)


CASI E QUESITI:
1)      DETASSAZIONE 2016: ALLA SOGLIA REDDITUALE DI ACCESSO DI € 50.000 LORDI CONCORRONO ANCHE I COMPENSI IN NATURA?: Il reddito imponibile IRPEF di Tizio, lavoratore dipendente, per effetto della concessione in uso promiscuo dell’auto aziendale, nel 2015 supera gli € 50.000 (lordi). Ciò posto, Tizio può accedere al beneficio della detassazione per voci di produttività erogate nel 2016?
Risposta:
Sul punto, non ci constano pronunciamenti espliciti dell’Agenzia delle Entrate.
Stando alla lettera della norma e al significato fatto palese dal testo, pare coerente ritenere che l’importo lordo (imponibile fiscale) di € 50.000, nel momento in cui è classificato come “reddito di lavoro dipendente” (art. 1.186 comma l. 208/2015), inglobi sia gli importi monetari sia gli importi in natura, valorizzati fiscalmente. Questa conclusione è coerente solo che si pensi che la norma, nel riferirsi alla nozione di “reddito di lavoro dipendente”, certamente presuppone il rinvio agli artt. 49-51 DPR 917/1986 che non ingloba, a questo fine, solo le “somme”, ma anche i “valori” corrisposti al Dipendente, quindi, anche i compensi in natura.
Sul punto, sono, però, necessarie alcune precisazioni.
Un conto è la soglia reddituale (reperita nell’anno precedente, es. 2015) che decide l’accesso alla detassazione (che comprende, come visto, anche i “compensi in natura” nel limite lordo non superiore a € 50.000); un altro conto è la valorizzazione economica delle somme che, nell’annualità fiscale corrente (es. 2016) saranno incise da detassazione. E, a questo ultimo riguardo, si conferma come non rilevino i compensi in natura: solo le somme, i valori monetari, cioè, possono essere incisi dalla detassazione IRPEF del 10%. Su quest’ultimo aspetto, del resto, resiste una consolidata tradizione interpretativa che, inaugurata dal DL 93/2008 (che parlava di “somme erogate”) è rifluita poi nell’ultimo decreto del Ministero del Lavoro 25/3/16, che tratta, ai fini della detassazione produttività IRPEF, solo le “somme”, non i “valori”.
L’Agenzia delle Entrate dovrà, comunque, pronunciare l’ultima parola sull’argomento.

2)      DETASSAZIONE 2016 E SOGLIA REDDITUALE DI ACCESSO: SE I REDDITI DA PENSIONE CONCORRONO AL TETTO DEGLI € 50.000 LORDI …: Tizio, titolare di pensione di anzianità, è anche Lavoratore dipendente da una Ditta Privata. Nel 2015, tra reddito da lavoro e pensione, arriva fino a € 52.000 (lordi fiscali). Può accedere al beneficio della detassazione per le voci di produttività erogate nel 2016?
Risposta: In coerenza con quanto stabilito dalla Circolare  49/2008 (Circolare congiunta Ministero del Lavoro-Agenzia delle Entrate), il “tetto reddituale” utile ex. art. 1.186 comma l. 208/15 per l’accesso al beneficio della detassazione (non inferiore a € 50.000 lordi) è costituito da voci costituenti “reddito di lavoro dipendente”, ai sensi dell’art. 49 DPR 917/1986. Schematicamente a “reddito di lavoro dipendente” concorrono sia i redditi da lavoro propriamente detti (art. 49.1°comma), sia i redditi da pensione o altri assegni di cui al comma 2. Nel caso di specie, Tizio assomma una quota complessiva di redditi da lavoro e da pensione (anno fiscale 2015), certamente superiore a € 50.000, quindi, tale da precludergli, in ogni caso, l’accesso alla detassazione per voci di produttività nel 2016.
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3)      DETASSAZIONE 2016 E SOGLIA REDDITUALE DI ACCESSO: COME CONCORRONO AL TETTO DEGLI € 50.000 ALTRI RAPPORTI DI LAVORO ... Tizio detiene nel 2016 due impieghi, uno full time presso Caio e un altro, part time, presso Sempronio. In tutto, assomma più di lordi € 50.000. Nel 2015, Tizio aveva attivo solo un rapporto di lavoro e da esso ritraeva € 40.000 (lordi). Può accedere alla detassazione per le voci di produttività 2016?
Risposta: Il caso risulta linearmente risolto dalla Circolare 49/2008, che, sul punto, appare perfettamente attuale, salvo i necessari aggiornamenti numerici indotti dalla legge 208/15. Il “tetto reddituale” degli € 50.000 (lordi) deve essere valutato in relazione all’ “anno fiscale precedente” (art. 7 DPR 917/86), ossia al 2015. Nel 2015, Tizio aveva realizzato una soglia reddituale inferiore agli € 40.000: in questo senso, non sussiste preclusione alcuna all’accesso alla detassazione per il 2016. Non ha, quindi, rilievo la circostanza che nel 2016 (anno fiscale corrente) possa superare gli € 50.000 (lordi). Ove tale soglia reddituale venisse superata, allora, potrebbe valutarsi la preclusione alla detassazione per l’anno venturo: ciò, presupponendo, però, la persistenza delle attuali norme nell’anno fiscale venturo (circostanza, evidentemente, tutta da verificare).
NB.: Questa regola non si applica in caso di compresenza nel 2015 di rapporto di lavoro dipendente con una co.co.co. ovvero con una collaborazione libero professionale, prevedendo l’art.1.186°comma che la soglia degli € 50.000 lordi (preclusiva alla detassazione) operi solo con riferimento a “redditi di lavoro dipendente”: tali non sono la cococo (reddito assimilato a lavoro dipendente ex. art. 50 TUIR), né la consulenza libero-professionale classica (reddito da lavoro autonomo ex. art. 54 TUIR). Per questo motivo, pertanto, potrà essere concessa la detassazione nel caso di redditi di lavoro dipendente nell’anno 2015 inferiori ai limiti reddituali vigenti (pur in presenza di ulteriori diverse tipologie di reddito, che determinano il superamento dei medesimi limiti).
La verifica del limite di reddito di euro 50.000 riguarda i soli redditi di lavoro dipendente di cui all'art. 49 del Tuir, compresi quelli indicati nel comma 2 dello stesso articolo, come ad esempio le pensioni e gli assegni ad esse equiparate e non rileva, quindi, l'eventuale superamento di tale limite per effetto di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente.

4)      DETASSAZIONE 2016 E SOGLIA REDDITUALE DI ACCESSO: NEL TETTO DEGLI € 50.000 LORDI SI CONTEGGIANO LE VOCI DI PRODUTTIVITA' GIA' DETASSATE NELL'ANNO FISCALE PRECEDENTE? Ipotizziamo che, nel 2016, Tizio sia titolare di due contratti di lavoro che, come salario fisso-corrente, determinano insieme una quota pari a € 48.000 (lordi). Nel 2016, Tizio incassa € 3.000 (lordi) di premi di produzione (detassati). Con un reddito di lavoro dipendente complessivo pari a € 51.000 (lordi) nel 2016, Tizio può accedere alla detassazione per “voci di produttività” per il 2017?

Risposta: Nell’edizione 2008 della detassazione IRPEF (mai abbandonata) all’art.2.2°comma DL 93/2008 si escludeva il concorso delle voci di produttività a “reddito complessivo” agli effetti fiscali. Questa regola veniva recepita nella Circolare 49/2008. Grazie a questa regola, i redditi detassati non avrebbero potuto incidere sullo splafonamento delle soglie di ingresso alla detassazione, a suo tempo variamente fissate a € 30.000 (lordi) e così via. Ora, questa regola non pare riproposta nè nella legge di Stabilità 2016 (legge 208/15), né nel dm attuativo. Nel silenzio della legge, tali redditi dovrebbero concorrere, a tutti gli effetti, a “reddito complessivo IRPEF” (art. 6 DPR 917/86) e a “base imponibile” (art. 3 cit.), anche ai fini ISEE. 
Attenzione: Tale soluzione parrebbe non accolta dalla 'Circolare Fondazione Studi CDL' 8/2016, secondo la quale le "somme detassate" concorrono a "reddito complessivo" fiscale, solo dietro "rinuncia" del Dipendente, come in passato. 
E', particolarmente, necessario attendere gli aggiornamenti e valutazioni ufficiali, da parte dell'Agenzia delle Entrate.
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ALLEGATO NORME FISCALI DI INTERESSE:

-REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE:
Art. 48 TUIR
1. Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro.
2. Costituiscono, altresì, redditi di lavoro dipendente:
a) le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati;
b) le somme di cui all'art. 429, ultimo comma, del codice di procedura civile
Art. 51. [48] Determinazione del reddito di lavoro dipendente (1).
1. Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono (…)
-PERIODO DI IMPOSTA:
Art. 7. Periodo di imposta.
1. L'imposta è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, salvo quanto stabilito nel comma 3 dell'articolo 8 e nel secondo periodo del comma 3 dell'articolo 13 (1).
2. L'imputazione dei redditi al periodo di imposta è regolata dalle norme relative alla categoria nella quale rientrano.
3. In caso di morte dell'avente diritto i redditi che secondo le disposizioni relative alla categoria di appartenenza sono imputabili al periodo di imposta in cui sono percepiti, determinati a norma delle disposizioni stesse, sono tassati separatamente a norma degli articoli 19 e 21 (2), salvo il disposto del comma 3 dell'articolo 17 (2), anche se non rientrano tra i redditi indicati nello stesso articolo 17 (2), nei confronti degli eredi e dei legatari che li hanno percepiti.
(1) Rinvio modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3,
D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 e dall'art. 1, comma 351, L. 30 dicembre 2004, n. 311.
(2) Rinvio modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3,
D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344.
-REDDITO COMPLESSIVO (Art. 8-3 TUIR)
Art. 8. Determinazione del reddito complessivo.
1. Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni. Non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti i compensi non ammessi in deduzione ai sensi dell'articolo 60.
Art. 3. Base imponibile.
1. 1. L'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato (1).
2. In deroga al comma 1 l'imposta si applica separatamente sui redditi elencati nell'articolo 17, salvo quanto stabilito nei commi 2 e 3 dello stesso articolo.
3. Sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile:
a) i redditi esenti dall'imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva;
b) gli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria (2);
[c) i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto] (3);
d) gli assegni familiari e l'assegno per il nucleo familiare, nonché, con gli stessi limiti e alle medesime condizioni, gli emolumenti per carichi di famiglia comunque denominati, erogati nei casi consentiti dalla legge (4);
d-bis) la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544 (5);
d-ter) le somme corrisposte a titolo di borsa di studio dal Governo italiano a cittadini stranieri in forza di accordi e intese internazionali (6).
(1) Comma prima modificato all'art. 2, comma 1, lettera a),
L. 27 dicembre 2002, n. 289, dall'art. 2, comma 3, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 e dal comma 349 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 e poi sostituito dal comma 22 dell'art. 36, D.L. 4 luglio 2006, n. 223 ed infine così modificato dal comma 6 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Sui limiti di applicabilità del presente comma vedi il comma 24 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione.
(2) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera, vedi l'art. 3,
D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42.
(3) Lettera abrogata dall'art. 5,
D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314. Per la decorrenza dell'abrogazione vedi quanto disposto dal comma 2 dello stesso art. 5.
(4) Lettera sostituita dall'art. 5,
D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314. In deroga alle norme di cui al presente comma, vedi l'art. 5, D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239. Per l'interpretazione autentica del comma 3, vedi l'art. 38, L. 8 maggio 1998, n. 146.
(5) Lettera aggiunta dall'art. 3,
L. 23 dicembre 1998, n. 449.
(6) Lettera aggiunta dal comma 336 dell'art. 1,
L. 27 dicembre 2006, n. 296.