SCHEMA
1) SOGGETTI E REDDITI BENEFICIARI:
1) SOGGETTI E REDDITI BENEFICIARI:
Art. 1.182-188°comma l. 208/15:
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Analisi:
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Comma 186:
Le disposizioni di cui ai commi da 182 a 185 trovano
applicazione per il settore privato e con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non
superiore, nell'anno precedente
quello di percezione delle somme di cui al comma 182, a euro 50.000.
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SOGGETTI BENEFICIARI:
SINTESI: “Titolari di reddito di lavoro dipendente” che,
nell’anno fiscale precedente (nel nostro caso, 2015), abbiano
percepito redditi lordi (imponibile fiscale, senza considerare gli oneri INPS
a carico del Dipendente) non superiori a € 50.000. Tali redditi devono
intendersi come i “redditi complessivi” ex. art. 6 DPR 917/87, ovvero quelli soggetti
a tassazione ordinaria; si escludono i redditi soggetti a tassazione
separata (es. TFR).
PAROLE-CHIAVE:
1)
REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE:
-Si definisce ai sensi dell’art. 49 DPR 917/86, Circ. Min.
Fin. 326/97;
-Comprende titolari di redditi da pensione e assegni
similari (art. 49.2°comma; Circ. Min. Fin. 326/1997);
-Non rilevano “redditi assimilati a lavoro dipendente”
(art. 50 DPR 917: es. cococo);
-Non rilevano altri redditi rilevanti IRPEF (es. capitale,
catastali etc.).
N.B:
Il reddito di lavoro dipendente è
sempre assunto al netto delle ritenute previdenziali applicate al Dipendente!
Si intende come IMPONIBILE FISCALE!
2)
REDDITO COMPLESSIVO:
-Il reddito di lavoro dipendente qui considerato si
considera “reddito complessivo”, agli effetti dell’art.8, ma soprattutto
dell’art. 3.1°-2°comma del DPR 917/86: a questi fini, cioè, tali redditi
rilevano nella misura in cui sono soggetti a tassazione ordinaria, non a
tassazione separata.
3)
ANNO FISCALE:
-Si definisce ai sensi
dell’art. 7 DPR 917;
CASISTICA ESEMPLIFICATIVA:
(vedi CASI E
QUESITI)
NORME FISCALI DI INTERESSE:
-Art. 49 DPR 917/1986;
-Art. 51 DPR 917/86;
-Art. 7 DPR 917/1986;
-Art. 8 DPR 917/1986;
-Art. 3 DPR 917/86.
(vedi ALLEGATO
NORME)
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CASI E QUESITI:
1)
DETASSAZIONE 2016:
ALLA SOGLIA REDDITUALE DI ACCESSO DI € 50.000 LORDI CONCORRONO ANCHE I COMPENSI
IN NATURA?: Il reddito imponibile IRPEF di Tizio, lavoratore dipendente, per effetto
della concessione in uso promiscuo dell’auto aziendale, nel 2015 supera gli €
50.000 (lordi). Ciò posto, Tizio può accedere al beneficio della detassazione
per voci di produttività erogate nel 2016?
Risposta:
Sul punto, non ci constano pronunciamenti espliciti
dell’Agenzia delle Entrate.
Stando alla lettera della norma e al significato fatto
palese dal testo, pare coerente ritenere che l’importo lordo (imponibile
fiscale) di € 50.000, nel momento in cui è classificato come “reddito di lavoro
dipendente” (art. 1.186 comma l. 208/2015), inglobi sia gli importi monetari
sia gli importi in natura, valorizzati fiscalmente. Questa conclusione è
coerente solo che si pensi che la norma, nel riferirsi alla nozione di “reddito
di lavoro dipendente”, certamente presuppone il rinvio agli artt. 49-51 DPR
917/1986 che non ingloba, a questo fine, solo le “somme”, ma anche i “valori”
corrisposti al Dipendente, quindi, anche i compensi in natura.
Sul punto, sono, però, necessarie alcune precisazioni.
Un conto è la soglia reddituale (reperita nell’anno
precedente, es. 2015) che decide l’accesso alla detassazione (che comprende,
come visto, anche i “compensi in natura” nel limite lordo non superiore a €
50.000); un altro conto è la valorizzazione economica delle somme che,
nell’annualità fiscale corrente (es. 2016) saranno incise da detassazione. E, a
questo ultimo riguardo, si conferma come non rilevino i compensi in natura:
solo le somme, i valori monetari, cioè, possono essere incisi dalla
detassazione IRPEF del 10%. Su quest’ultimo aspetto, del resto, resiste una
consolidata tradizione interpretativa che, inaugurata dal DL 93/2008 (che
parlava di “somme erogate”) è rifluita poi nell’ultimo decreto del Ministero
del Lavoro 25/3/16, che tratta, ai fini della detassazione produttività IRPEF,
solo le “somme”, non i “valori”.
L’Agenzia delle Entrate dovrà, comunque, pronunciare
l’ultima parola sull’argomento.
2)
DETASSAZIONE 2016 E SOGLIA REDDITUALE DI
ACCESSO: SE I REDDITI DA PENSIONE CONCORRONO AL TETTO DEGLI € 50.000 LORDI …: Tizio, titolare di pensione di anzianità, è anche
Lavoratore dipendente da una Ditta Privata. Nel 2015, tra reddito da lavoro e
pensione, arriva fino a € 52.000 (lordi fiscali). Può accedere al beneficio
della detassazione per le voci di produttività erogate nel 2016?
Risposta: In coerenza con quanto stabilito
dalla Circolare 49/2008 (Circolare congiunta Ministero del Lavoro-Agenzia
delle Entrate), il “tetto reddituale” utile ex. art. 1.186 comma l. 208/15 per
l’accesso al beneficio della detassazione (non inferiore a € 50.000 lordi) è
costituito da voci costituenti “reddito di lavoro dipendente”, ai sensi
dell’art. 49 DPR 917/1986. Schematicamente a “reddito di lavoro dipendente”
concorrono sia i redditi da lavoro propriamente detti (art. 49.1°comma), sia i
redditi da pensione o altri assegni di cui al comma 2. Nel caso di specie,
Tizio assomma una quota complessiva di redditi da lavoro e da pensione (anno
fiscale 2015), certamente superiore a € 50.000, quindi, tale da precludergli,
in ogni caso, l’accesso alla detassazione per voci di produttività nel 2016.
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3)
DETASSAZIONE 2016
E SOGLIA REDDITUALE DI ACCESSO: COME CONCORRONO AL TETTO DEGLI € 50.000 ALTRI
RAPPORTI DI LAVORO ... Tizio detiene nel 2016 due impieghi,
uno full time presso Caio e un altro, part time, presso
Sempronio. In tutto, assomma più di lordi € 50.000. Nel 2015, Tizio aveva
attivo solo un rapporto di lavoro e da esso ritraeva € 40.000 (lordi). Può
accedere alla detassazione per le voci di produttività 2016?
Risposta: Il caso risulta linearmente risolto dalla Circolare
49/2008, che, sul punto, appare perfettamente attuale, salvo i necessari
aggiornamenti numerici indotti dalla legge 208/15. Il “tetto reddituale” degli
€ 50.000 (lordi) deve essere valutato in relazione all’ “anno fiscale
precedente” (art. 7 DPR 917/86), ossia al 2015. Nel 2015, Tizio aveva
realizzato una soglia reddituale inferiore agli € 40.000: in questo senso, non
sussiste preclusione alcuna all’accesso alla detassazione per il 2016. Non ha,
quindi, rilievo la circostanza che nel 2016 (anno fiscale corrente) possa
superare gli € 50.000 (lordi). Ove tale soglia reddituale venisse superata,
allora, potrebbe valutarsi la preclusione alla detassazione per l’anno venturo:
ciò, presupponendo, però, la persistenza delle attuali norme nell’anno fiscale
venturo (circostanza, evidentemente, tutta da verificare).
NB.:
Questa regola non si applica in caso di compresenza nel 2015 di rapporto di
lavoro dipendente con una co.co.co.
ovvero con una collaborazione libero professionale, prevedendo
l’art.1.186°comma che la soglia degli € 50.000 lordi (preclusiva alla
detassazione) operi solo con riferimento a “redditi di lavoro dipendente”: tali
non sono la cococo (reddito assimilato a lavoro dipendente ex. art. 50 TUIR),
né la consulenza libero-professionale classica (reddito da lavoro autonomo ex.
art. 54 TUIR). Per questo motivo, pertanto, potrà essere concessa la
detassazione nel caso di redditi di lavoro dipendente nell’anno 2015 inferiori
ai limiti reddituali vigenti (pur in presenza di ulteriori diverse tipologie di
reddito, che determinano il superamento dei medesimi limiti).
La
verifica del limite di reddito di euro 50.000 riguarda i soli redditi di lavoro
dipendente di cui all'art. 49 del Tuir, compresi quelli indicati nel comma 2
dello stesso articolo, come ad esempio le pensioni e gli assegni ad esse
equiparate e non rileva, quindi, l'eventuale superamento di tale limite per
effetto di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente.
4)
DETASSAZIONE 2016 E SOGLIA REDDITUALE
DI ACCESSO: NEL TETTO DEGLI € 50.000 LORDI SI CONTEGGIANO LE VOCI DI
PRODUTTIVITA' GIA' DETASSATE NELL'ANNO FISCALE PRECEDENTE? Ipotizziamo che, nel 2016, Tizio sia titolare di due
contratti di lavoro che, come salario fisso-corrente, determinano insieme una
quota pari a € 48.000 (lordi). Nel 2016, Tizio incassa € 3.000 (lordi) di premi
di produzione (detassati). Con un reddito di lavoro dipendente complessivo pari
a € 51.000 (lordi) nel 2016, Tizio può accedere alla detassazione per “voci di
produttività” per il 2017?
Risposta: Nell’edizione 2008 della detassazione IRPEF (mai abbandonata)
all’art.2.2°comma DL 93/2008 si escludeva il concorso delle voci di
produttività a “reddito complessivo” agli effetti fiscali. Questa regola veniva
recepita nella Circolare 49/2008. Grazie a questa regola, i redditi detassati
non avrebbero potuto incidere sullo splafonamento delle soglie di ingresso alla
detassazione, a suo tempo variamente fissate a € 30.000 (lordi) e così via.
Ora, questa regola non pare riproposta nè nella legge di Stabilità 2016 (legge
208/15), né nel dm attuativo. Nel silenzio della legge, tali redditi dovrebbero
concorrere, a tutti gli effetti, a “reddito complessivo IRPEF” (art. 6 DPR
917/86) e a “base imponibile” (art. 3 cit.), anche ai fini ISEE.
Attenzione: Tale soluzione parrebbe non accolta dalla 'Circolare Fondazione Studi CDL' 8/2016, secondo la quale le "somme detassate" concorrono a "reddito complessivo" fiscale, solo dietro "rinuncia" del Dipendente, come in passato.
E', particolarmente, necessario attendere gli aggiornamenti e valutazioni ufficiali, da parte dell'Agenzia delle Entrate.
Attenzione: Tale soluzione parrebbe non accolta dalla 'Circolare Fondazione Studi CDL' 8/2016, secondo la quale le "somme detassate" concorrono a "reddito complessivo" fiscale, solo dietro "rinuncia" del Dipendente, come in passato.
E', particolarmente, necessario attendere gli aggiornamenti e valutazioni ufficiali, da parte dell'Agenzia delle Entrate.
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ALLEGATO NORME FISCALI DI
INTERESSE:
-REDDITO DA
LAVORO DIPENDENTE:
Art. 48 TUIR
1. Sono redditi di
lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la
prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la
direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro
dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro.
2. Costituiscono, altresì, redditi di lavoro dipendente:
2. Costituiscono, altresì, redditi di lavoro dipendente:
a) le pensioni di
ogni genere e gli assegni ad esse equiparati;
b) le somme di cui
all'art. 429, ultimo comma, del codice di procedura civile
Art. 51. [48] Determinazione del reddito
di lavoro dipendente (1).
1. Il
reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in
genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma
di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano
percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere,
corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del
periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono (…)
-PERIODO DI
IMPOSTA:
Art. 7. Periodo di imposta.
1. L'imposta è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde
un'obbligazione tributaria autonoma, salvo quanto stabilito nel comma 3
dell'articolo 8 e nel secondo periodo del comma 3 dell'articolo 13 (1).
2. L'imputazione dei redditi al periodo di imposta è regolata dalle norme relative alla categoria nella quale rientrano.
3. In caso di morte dell'avente diritto i redditi che secondo le disposizioni relative alla categoria di appartenenza sono imputabili al periodo di imposta in cui sono percepiti, determinati a norma delle disposizioni stesse, sono tassati separatamente a norma degli articoli 19 e 21 (2), salvo il disposto del comma 3 dell'articolo 17 (2), anche se non rientrano tra i redditi indicati nello stesso articolo 17 (2), nei confronti degli eredi e dei legatari che li hanno percepiti.
(1) Rinvio modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 e dall'art. 1, comma 351, L. 30 dicembre 2004, n. 311.
(2) Rinvio modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344.
2. L'imputazione dei redditi al periodo di imposta è regolata dalle norme relative alla categoria nella quale rientrano.
3. In caso di morte dell'avente diritto i redditi che secondo le disposizioni relative alla categoria di appartenenza sono imputabili al periodo di imposta in cui sono percepiti, determinati a norma delle disposizioni stesse, sono tassati separatamente a norma degli articoli 19 e 21 (2), salvo il disposto del comma 3 dell'articolo 17 (2), anche se non rientrano tra i redditi indicati nello stesso articolo 17 (2), nei confronti degli eredi e dei legatari che li hanno percepiti.
(1) Rinvio modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 e dall'art. 1, comma 351, L. 30 dicembre 2004, n. 311.
(2) Rinvio modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344.
-REDDITO
COMPLESSIVO (Art. 8-3 TUIR)
Art. 8. Determinazione del reddito complessivo.
1. Il
reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che
concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di
imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle derivanti dall'esercizio di
arti e professioni. Non concorrono a formare il reddito complessivo dei
percipienti i compensi non ammessi in deduzione ai sensi dell'articolo 60.
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