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venerdì 27 maggio 2016

MANSIONI E TRASFERIMENTO D'AZIENDA

Caso:
La Società Alfa Srls, in data 27/4/16 è affittata dalla Società Beta Srls. Il personale dipendente viene trasferito contestualmente secondo l’art. 2112 Codice Civile. La Società Beta Srl ha intenzione di procedere ad una riorganizzazione complessiva del lavoro, non escludendo significativi riposizionamenti sulle mansioni dei lavoratori dipendenti già di Alfa. I Lavoratori dipendenti di Alfa protestano, rivendicando, per essi, in quanto assunti prima del 25/6/15, l’applicazione dell’art. 2103 Codice Civile nella versione precedente al Jobs Act (diritto alle “mansioni equivalenti”). Chi ha ragione?

Risposta:
L’art. 2103 del Codice Civile è stato fortemente riformato dal D.lgs. 81/2015 (cd Jobs Act). Questi, in sintesi, i contenuti:

1) Diritto all’inquadramento nel livello e nella Categoria contrattuale di assunzione (comma 1);
2) Possibile demansionamento ex. comma 5 (anche sotto più di un livello e sotto la Categoria) solo ricorrendo a speciali “accordi protetti” presso Sindacati, Commissioni di Certificazione (in analogia con le cd “conciliazioni protette” ex. art. 2113.4°comma Codice Civile) e in presenza di “speciali ragioni” (conservazione posto di lavoro, acquisizione diverse professionalità, miglioramento condizioni di vita etc.);
3) Preclusione al demansionamento per iniziativa unilaterale del Datore di Lavoro salvo che:
-In caso di “mutamenti organizzativi” incidenti sulla posizione del Dipendente (in questo caso, è ammessa la retrocessione fino ad un solo livello, ma entro la stessa Categoria e con conservazione della retribuzione in atto, salvo gli elementi accessori-comma 2-3-4);
-In altri casi previsti dalla legge (implicito: es. art. 42.1°comma D.lgs. 81/2008);
-In altri casi previsti dai CCNL (comma 3): in questo caso, parrebbe ammessa la retrocessione anche oltre un livello, ma in nessun caso in Categoria Legale inferiore.
Tale disciplina è entrata in vigore il 25/6/2015.
Molto discussa (e sostanzialmente irrisolta) la ricostruzione del cd “diritto transitorio” (difettando, nel corpo del D.lgs. 81/2015, una norma per la gestione della transizione da una normativa ad un’altra).
In questa situazione, si sono determinate posizioni difformi da parte della Magistratura (vedi le due sentenze difformi di Tribunale Roma del 30/9/15 e Tribunale Ravenna nr. 174/2015).
Per quanto ci riguarda, riteniamo corretta (o, quantomeno, coerente) la ricostruzione del dr. ILARIO ALVINO in Commercialista Lavoro e Previdenza-marzo 2016.
Il contratto di lavoro subordinato, civilisticamente, deve essere qualificato come “contratto di durata”.
Non può essere messo in dubbio, pertanto, che a tale contratto si applichi la disciplina volta per volta legislativamente applicabile. Quindi, non può essere messo in dubbio, in nessun modo, il fatto che, a partire dal 25/6/2015, al contratto di lavoro si applichi il nuovo art. 2103 Codice Civile.
Tra l’altro, è con questa rilevante modificazione che i contratti di lavoro di Alfa Srls transitano verso Beta Srls (in data 27/4/2016), ai sensi dell’art. 2112 Codice Civile: pertanto, il Datore di Lavoro Beta Srls (come già Alfa Srls all’indomani dell’entrata in vigore del D.lgs. 81/2015) ben può procedere a tutte le modificazioni delle mansioni dei lavoratori nelle più ampie forme ammesse dal nuovo art. 2103 Codice Civile.

NOTA-COSA RESTA CONTROVERSO:
Abbiamo parlato di controversie interpretative sul nuovo art. 2103 Codice Civile, che sono sfociate in sentenze, temporalmente ravvicinate, dal tenore opposto. In realtà, le sentenze riguardano una diversa casistica, che non attiene alle fattispecie qui esaminate. In quelle sentenze, infatti, si discute di condotte di demansionamento, già perfezionate e già contestate giudizialmente nel vigore della vecchia norma e dei riflessi sulla valutazione della illiceità della condotta determinati dalla riforma dell’art. 2103 Codice Civile.Si tratta di profili squisitamente processuali, del tutto estranei ai profili, viceversa squisitamente contrattuali e “sostanziali”, trattati dal caso qui considerato.

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