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lunedì 30 maggio 2016

LA TRANSAZIONE NEL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO, TRATTAMENTO FISCALE E PREVIDENZIALE DELLE SOMME NEGOZIATE. UN CASO

Caso:
Tizio, lavoratore dipendente della Ditta Sempreverde Snc di Caio e soci, fa causa alla Ditta Ex Datrice di Lavoro per danni relativi a mobbing. La controversia si conclude con una transazione stragiudiziale, con la quale l’Ex-Datore Caio, senza riconoscere le pretese giudiziali di Tizio, riconosce all’Ex-Dipendente una somma di denaro pro bono pacis di € 10.000. Questa somma di denaro è imponibile ai fini previdenziali e fiscali?

Risposta:
A)DIRITTO COMUNE APPLICABILE:
Per rispondere, dobbiamo innanzitutto consultare gli artt. 1965 ss. del Codice Civile che regolano la transazione, in generale, che qui di seguito, brevemente, si compendiano e che distinguono tra:
a)      TRANSIZIONI SEMPLICI (Art. 1965.1°comma Codice Civile): La transazione [764] e' il contratto [1350 n. 12, 1967, 2643 n. 13], col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite gia' incominciata o prevengono una lite che puo' sorgere tra loro”.
b)      TRANSAZIONI NOVATIVE(Art. 1965.2°comma Codice Civile): Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti”*.

*NB: Per le transazioni relative a rapporti di lavoro subordinato, rileva anche l’applicazione dell’art. 2113 Codice Civile. Questa norma, viene trascurata nel caso di specie, per il semplice motivo che la transazione del ns caso avviene in una sede giudiziaria, quindi non bisognosa delle speciali “protezioni” di cui all’art. 2113 cit.

B) QUALIFICAZIONE DELLA TRANSAZIONE TRATTATA: In questi casi, occorre sempre consultare “gli atti” per trarre conclusioni definitive. E’ anche vero che non sempre, dagli atti, è possibile trarre indicazioni univoche. Nel caso di specie, pare coerente qualificare l’atto di transazione corso tra Tizio e Caio come “transazione novativa”. L’atto, infatti, chiude la controversia senza risolvere la controversia medesima, né dando ragione all’uno, né dando ragione all’altro. La somma di denaro è palesemente sganciata dal risarcimento chiesto per mobbing (non per importi, qui non riportati, ma per causale); con questa transazione, si crea, pertanto, una obbligazione pecuniaria, completamente nuova, sganciata da qualsiasi impegno contrattuale precedente, al solo scopo di “tombare” e “tacitare” qualsiasi pendenza tra le parti (a questo, nella prassi forense, sono, infatti, preordinate tali somme pro bono pacis in transazione). Giurisprudenza: Vedi Cass. 13717/2006; Cass. 27448/2005; Cass. 1946/2003).

C) RIFLESSI FISCALI E PREVIDENZIALI:
a) RIFLESSI FISCALI: La somma è certamente imponibile, dal punto di vista fiscale. Non è del tutto chiaro, nel caso di specie, però, in base a quale norma civilistica e, correlativamente, fiscale: se, cioè, si debba qualificare la somma, comunque attratta fiscalmente ex. art. 49 TUIR (a prescindere dalla qualificazione “civilistica”); ovvero quale generica “prestazione di fare, non fare, permettere” (quale potrebbe essere la corresponsione di una somma, dietro impegno a non proseguire la controversia in sede giudiziaria) in forza dell’art. 67.1°comma lett. l) del TUIR (con correlata qualificazione fiscale di “redditi diversi”). La Circolare Min. Fin. 326/97 esprime un orientamento molto chiaro, precisando che tra i “redditi di lavoro dipendente” si considerano anche (come per “attrazione”):

le somme e i valori, comunque percepiti, a seguito di transazioni, anche novative, intervenute in costanza di rapporto di lavoro o alla cessazione dello stesso».

La Circolare codifica una “presunzione fiscale” che, però, non pare applicabile al caso di specie. Qui, pare piuttosto certo che il motivo della corresponsione della somma è un motivo squisitamente “giudiziario”: non si vede, come si possa correlare tali somme a retribuzione, sia pure di fine rapporto. Nel caso di specie, lo ricordiamo, le pretese del Dipendente non avevano per oggetto indennità di licenziamento, ma risarcimento per mobbing. Pare, pertanto, più coerente concludere per la rilevanza fiscale della somma de qua quale “reddito diverso”, soggetto a tassazione secondo le regole ordinarie (evidentemente, senza Sostituto d’imposta e altri adempimenti propri della fiscalità classica del lavoro dipendente).

b)RIFLESSI INPS: La somma, pur essendo imponibile IRPEF, non è imponibile INPS.
L’art. 12.1°comma l. 153/69, infatti, dispone: 

Costituiscono redditi di lavoro dipendente ai fini contributivi quelli di cui all'art. 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, maturati nel periodo di riferimento”. 

Evidentemente, non rientra nel reddito imponibile INPS la somma di denaro trattata in transazione tra Tizio e Caio, che è sì rilevante fiscalmente, ma non come “lavoro dipendente”. In forza della regola della “unificazione delle basi imponibili” (fiscali e previdenziali) definita dal D.lgs. 314/97, tale per cui è (tendenzialmente) imponibile INPS ciò che è imponibile IRPEF quale “reddito di lavoro dipendente”: qui, è evidentemente impossibile qualsiasi correlazione tra basi imponibili, anche a livello del tutto teorico! In ogni caso, sulla non imponibilità di tale “transazione novativa” ai fini INPS ha speso una parola “tombale” la Corte di Cassazione con la sentenza nr. 20146/2010 (vedi al link: http://www.aib.bs.it/comunicazione/mostra_contenuto/44851).

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