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martedì 25 dicembre 2012

TANTI AUGURI DI BUONE FESTE DALLO STUDIO FRANCESCO LANDI DI FERRARA

LO STUDIO FRANCESCO LANDI DI FERRARA AUGURA A TUTTA LA COMUNITA' DEL WEB BUON NATALE E UN 2013 DI SERENITA' E FELICITA'. L'ATTIVITA' DEL SITO RIPRENDERA' DOPO CAPODANNO 2013! 

IL PRATICANTATO PER L'AVVOCATURA DEL LAVORATORE SUBORDINATO: COSA CAMBIA NELLA RIFORMA FORENSE?


Quesito:
Sono un'Impiegata che lavora da anni nell'Ufficio Estero di una grossa Azienda, cui è stata offerta la possibilità di un tirocinio per diventare Avvocato.
E' ancora disponibile questa opportunità dopo l'approvazione della riforma forense di venerdì scorso in Senato?

Risposta:

PRATICANTATO FORENSE, IL PASSO INDIETRO DELLA RIFORMA DELL'AVVOCATURA

NOTA:
La recente riforma forense concorre a complicare e intorbidare il quadro del tirocinio professionale, rispetto a cui viene a delinearsi una tendenza legislativa contraddittoria: mentre l'art. 11 del DL 138/2011 (dichiarato incostituzionale per violazione delle competenze riservate alle Regioni in materia di formazione professionale ex. art. 117 Cost.) aveva ristretto enormemente il tirocinio, in chiaro segno di preferenza dell'apprendistato come contrattualistica di inserimento dei giovani nel mercato del lavoro come dal TU apprendistato (D.lgs. 167/2011) confermato dalla l. 92/2012, mentre nell'ultimo rinnovo 2011 degli Studi Professionali erano stati fatti notevoli passi avanti verso l'implementazione di una speciale figura di apprendistato "professionale", la riforma forense si attiene al più tradizionale conservatorismo. Qui di seguito, si riporta il primo commentario di Guida al Lavoro. Per approfondimenti e quesiti di ordine lavoristico, si rinvia alla Pagina FB dello Studio Francesco Landi di Ferrara al linkhttps://www.facebook.com/pages/Studio-Landi-cdl-Francesco/323776694349912?fref=ts


Tirocinio di 18 mesi, e sulla targa debutta la “specializzazione”


di Eugenio Sacchettini

Al testo uscito dal Senato è subentrata una zigzagante serie d'interventi normativi a partire dall'estate 2011, culminata nel Dpr 7 agosto 2012 n. 137 (Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali) il quale, diretto appunto in generale a tutti gli ordinamenti professionali, non avrebbe potuto che trovar ripercussioni sulla riforma forense in via di approvazione, in particolare quanto all'accesso. Per cui sono state fatte incisive variazioni da parte della Camera dei deputati rispetto all'articolato da tempo approvato dal Senato.

La pratica forenseVien così confermato dall'articolo 41, al pari di quanto oggi disposto per il tirocinio in tutti gli ordini professionali (si veda <<Guida al Diritto>> n. 36/2012 pag. 38) che la pratica forense ha la durata di diciotto mesi, e può svolgersi per tutto il periodo, come già d'uso, presso lo studio di un avvocato, purché con anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a cinque anni . Essa può anche iniziare, per i primi sei mesi, durante l'ultimo anno del corso di laurea, purché in presenza di apposite convenzioni tra università e Cnf. È consentito inoltre che, per non più di un anno, la pratica venga svolta o presso l'Avvocatura dello Stato, o presso l'ufficio legale di un ente pubblico o presso un ufficio giudiziario, o infine anche col conseguimento del diploma delle "Scuole Bassanini"; comunque per almeno sei mesi essa deve venir svolta presso un avvocato o presso l'avvocatura dello Stato, venendo ammesso lo svolgimento anche presso avvocati stranieri per non più di sei mesi. Il praticante avvocato è poi tenuto anche a seguire con profitto per il periodo di diciotto mesi i corsi di formazione previsti dall'articolo 43, secondo quanto verrà regolato dal Ministro della giustizia, sentito il Cnf.

Lo ius postulandi - Non son poste preclusioni allo svolgimento della pratica contestualmente ad attività di lavoro subordinato, pubblico e privato che sia, purché con modalità ed orari idonei a consentirne l'effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse. Ciò non collima con quanto disposto in via generale per l'avvocato, cui è tradizionalmente preclusa ogni attività di lavoro subordinato, e la discrasia suona peculiare nell'ipotesi in cui il praticante, dopo sei mesi di tirocinio, sia ammesso all' "ius postulandi", ossia venga abilitato (purché laureato in giurisprudenza) al patrocinio, cioè ad esercitare attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso, anche se si tratti di affari non trattati direttamente dal medesimo, in ambito civile di fronte al tribunale e al giudice di pace: sembra quindi senza alcun limite; la norma aggiunge però che in ambito penale l'esercizio è ammesso nei procedimenti di competenza del giudice di pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del Dlgs 19 febbraio 1998 n. 51, rientravano nella competenza del pretore.

Rimborso spese - Negli studi legali privati al praticante avvocato è ovviamente sempre dovuto il rimborso delle spese sostenute e, decorso il primo semestre, possono essergli riconosciuti con apposito contratto un'indennità o un compenso per l'attività svolta, commisurati all'effettivo apporto professionale dato nell'esercizio delle prestazioni, tenuto pure conto dell'utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio. Gli enti pubblici e l'Avvocatura dello Stato dal canto loro riconoscono al praticante avvocato un rimborso per l'attività svolta, ove previsto dai rispettivi ordinamenti e comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

lunedì 24 dicembre 2012

IL PRIMO QUESITO GIUSLAVORISTICO SULLA RIFORMA FORENSE


Quesito:
Sono un'Avvocatessa che si è fatta cancellare dall'albo degli Avvocati per esercitare l'attività di consulenza legale e stragiudiziale, in regime di Partita IVA, a favore di una grossa Impresa. Che ne sarà di me dopo la riforma forense? Sono inoltre preoccupata per i riflessi della riforma Monti-Fornero che penalizza il lavoro autonomo cd "monocommittente" come il mio. Cosa devo aspettarmi? 

Per conoscere la risposta al quesito vai al link: https://www.facebook.com/notes/studio-landi-cdl-francesco/il-primo-quesito-sulla-riforma-forense/452918201435760 della Pagina FB dello Studio Francesco Landi di Ferrara. 

sabato 22 dicembre 2012

RIFORMA FORENSE: VIA DALL'ALBO CHI NON ESERCITA

AVVERTENZA: In questo post si darà una prima disamina, sempre condividendo la pregevolissima presentazione di Guida al Diritto, di una delle parti più controverse della riforma forense, la previsione (non del tutto chiarita) della possibilità di cancellare dall'albo quegli Avvocati che non esercitano l'attività in modo costante e continuativo. Un aspetto che ha contribuito a rendere il dibattito parlamentare sulla riforma dell'Avvocatura particolarmente caldo e polemico, ma rispetto a cui lo Studio Francesco Landi di Ferrara (https://www.facebook.com/pages/Studio-Landi-cdl-Francesco/323776694349912?fref=ts), anche per il tramite di questo Blog, annuncia massima attenzione, per le delicate ricadute previdenziali che ne discendono (verosimilmente il Professionista "cancellato" potrà esercitare in Gestione Separata INPS, come per i Medici che si siano "cancellati" dalla Cassa ENPAM) e per le complesse problematiche, insorte con la riforma del mercato del lavoro connesse all'esercizio "monocommittente" di attività professionale intellettuale.

Avvocati: obbligo di iscrizione alla Cassa, fuori dall’albo chi non esercita-2a parte

di Eugenio Sacchettini
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/civile/civile/primiPiani/2012/11/avvocati-obbligo-di-iscrizione-alla-cassa-fuori-dallalbo-chi-non-esercita.html

(...)


Esercizio professionale effettivo, continuativo, abituale e prevalente
Assoluta novità rispetto alla disciplina precedente, peraltro da tempo sollecitata dalla categoria, è che la permanenza dell'iscrizione all'albo forense sia subordinata all'esercizio professionale effettivo, continuativo,abituale e prevalente della professione, e ciò ad evitare l'impreparazione di soggetti che, avulsi dal costante esercizio dell'attività, non siano conseguentemente in grado di fornire all'udienza un servizio adeguato; come pure ad eludere il fenomeno, specie in passato assai ricorrente, di soggetti che si fregiassero dell'appartenenza all'ordine degli avvocati per poter condurre con maggior prestigio traffici, magari anche non illeciti, ma che comunque niente avessero a che fare con l'attività forense.

Vien così adesso disposto dal comma 4 dell'articolo 21 che la mancanza della effettività, continuatività, abitualità e prevalenza dell'esercizio professionale comporta, se non sussistono giustificati motivi (si dovrà infatti tener conto delle eccezioni, anche in riferimento ai primi anni di esercizio professionale) la cancellazione dall'albo. Ovviamente la procedura per la cancellazione prevede il contraddittorio con l'interessato, che dovrà essere invitato a presentare osservazioni scritte e, se necessario o richiesto, anche l'audizione del medesimo in applicazione dei criteri di cui all'articolo 17, comma 12, cioè previo invio di raccomandata con invito ad effettuare quanto sopra in un termine non inferiore a novanta giorni.                                                                                                   

L’accertamento - Le modalità di accertamento dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione vengono demandate dal comma 1 al percorso previsto dal comma 3 dell'articolo 1 per l'attuazione della legge di riforma forense, cui si dovrà provvedere mediante i soliti "regolamenti delegati" adottati con decreto del Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) entro due anni dalla data della sua entrata in vigore, previo parere del Cnf e, per le sole materie di interesse di questa, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense; il Cnf esprimerà i pareri entro novanta giorni dalla richiesta, sentiti i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni forensi che siano costituite da almeno cinque anni e che siano state individuate come maggiormente rappresentative dal Cnf. In tale regolamento, a norma del comma 1, andranno indicate le eccezioni (comunque già previste, come si vedrà di seguito) e le modalità per la reiscrizione, con esclusione di ogni riferimento al reddito professionale.

Si tratta dunque di un percorso ancora al di là da venire, ma per ora vengono già previste eccezioni al grave provvedimento di cancellazione dall'albo, oltre quanto già visto per i primi anni di esercizio professionale: a norma del comma 6 la prova dell'effettività, continuità,abitualità e prevalenza non è richiesta, durante il periodo della carica, per gli avvocati componenti di organi con funzioni legislative o componenti del Parlamento europeo, e neppure ex comma 7: a) alle donne avvocato in maternità e nei primi due anni di vita del bambino o, in caso di adozione, nei successivi due anni dal momento dell'adozione stessa (l'esenzione si applica, anche agli avvocati vedovi o separati affidatari della prole in modo esclusivo), b) agli avvocati che dimostrino di essere affetti o di essere stati affetti da malattia che ne ha ridotto grandemente la possibilità di lavoro, c) agli avvocati che svolgano comprovata attività di assistenza continuativa di prossimi congiunti o del coniuge affetti da malattia qualora sia stato accertato che da essa deriva totale mancanza di autosufficienza.

Al fine di effettuare tali accertamenti, a norma del comma 2, il consiglio dell'ordine, con regolarità ogni tre anni, compie le verifiche necessarie anche mediante richiesta di informazione all'ente previdenziale, e ciò pur tenendo presente che, come sopra si è visto, vada escluso ogni riferimento al reddito professionale. Con la stessa periodicità, a norma del comma 3, il consiglio dell'ordine esegue la revisione degli albi, degli elenchi e dei registri, per verificare se permangano i requisiti per la iscrizione, e provvede di conseguenza. Della revisione e dei suoi risultati e` data notizia al Cnf e, qualora il consiglio dell'ordine non provveda alla verifica periodica dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente o compia la revisione con numerose e gravi omissioni, si dà luogo a norma del comma 5, ad una sorta di "commissariamento": il Cnf nomina uno o più commissari, scelti tra gli avvocati con più di venti anni di anzianità anche iscritti presso altri ordini, affinché provvedano; in sostituzione e ad essi spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno e una indennità giornaliera determinata dal Cnf, spese e indennità che sono a carico del consiglio dell'ordine in cotal guisa renitente.

Obbligatorietà d'iscrizione alla Cassa di previdenza Anche questo intervento è stato da tempo sollecitato dalla categoria, riscontrandosi una grossa percentuale di avvocati non iscritti alla Cassa previdenziale, seppur effettivamente esercenti la professione, i quali sfuggono così agli oneri contributivi che gravano sui colleghi. Il comma 8 viene perciò adesso a stabilire che l'iscrizione agli albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense; all'uopo il successivo comma 9 dispone che la Cassa, con proprio regolamento,determini, entro un anno dalla data di entrata in vigore della riforma forense, i minimi contributivi dovuti nel caso di soggetti iscritti senza il raggiungimento di parametri reddituali, eventuali condizioni temporanee di esenzione o di diminuzione dei contributi per soggetti in particolari condizioni e l'eventuale applicazione del regime contributivo. Nel contempo, ad evitare che si venga a sfuggire in via surrettizia all'obbligo d'iscrizione alla previdenza degli avvocati, il comma 10 conclude col vietare l' iscrizione ad alcun' altra forma di previdenza se non su base volontaria e non alternativa alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

(2a parte-Fine)


RIFORMA FORENSE: LE "NUOVE" INCOMPATIBILITA'

AVVERTENZA: Proseguiamo con la condivisione dell'analisi offerta dalla Rivista Guida al diritto della riforma forense approvata venerdì scorso in Senato. Qui di seguito, si enucleano le nuove disposizioni (di sicuro impatto lavoristico) sulle incompatibilità della Professione d'Avvocato con il lavoro Dipendente e l'eventuale cumulabilità in capo all'Avvocato di altre Professioni Intellettuali. Per approfondimenti sulle più minute ricadute lavoristiche e fiscali (specie di lavoro autonomo) si rinvia alla Pagina FB dello Studio Francesco Landi-Ferrara: https://www.facebook.com/pages/Studio-Landi-cdl-Francesco/323776694349912?fref=ts


Avvocati: obbligo di iscrizione alla Cassa, fuori dall’albo chi non esercita-1a parte


di Eugenio Sacchettini
Vai al link: http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/civile/civile/primiPiani/2012/11/avvocati-obbligo-di-iscrizione-alla-cassa-fuori-dallalbo-chi-non-esercita.html

Con qualche modifica al regime delle incompatibilità, vengono introdotte nuove ipotesi di sospensione dall'albo forense, ma soprattutto s'innova la normativa sul diritto al mantenimento dell'iscrizione all'albo - finora senza limiti dopo l'accesso, salvo incidenti di percorso - col vincolarlo all'effettività dell'esercizio professionale e si rende anche obbligatoria per tutti gli avvocati l'iscrizione alla cassa forense.

IncompatibilitàL'articolo 18 del Progetto uscito dalla Camera, riprendendo sostanzialmente il testo approvato dal Senato, ribadisce un principio che caratterizza da sempre la professione forense, differenziandone le caratteristiche anche sotto questo aspetto dalle altre professioni intellettuali: l'assoluta insofferenza a coniugarsi con altri tipi di rapporti di lavoro, e ciò trae origine dalla doverosa autonomia ed indipendenza dell'avvocatura . Il principio, salvo scarse eccezioni è evidente, oltre che dalla tradizione, già dalla previgente legge professionale e dalla sua applicazione.

Da qui le varie ipotesi d' incompatibilità, la prima delle quali vien fissata anzitutto dalla lettera a) dell'articolo 18 nei confronti di qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente: devono quindi cadere sotto tale divieto tutte le attività ricomprese entro il titolo terzo del libro quinto del codice civile (articolo 2222 e seguenti) di contratto d'opera, professionale o meno, se svolte continuativamente o professionalmente. Sembra perciò da escludere dal divieto l'attività hobbistica e sporadica, seppure con caratteristiche di lavoro autonomo. Dalla posizione delle virgole del testo, benché infelicemente espresso, emerge poi che la professione di avvocato rimane comunque incompatibile con l’esercizio dell’attività di notaio, e d'altronde non potrebbe essere altrimenti.

L'incompatibilità è peraltro esclusa con le attività di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, mentre viene espressamente consentita l’iscrizione nell’albo dei dottori commercialisti, degli esperti contabili, nell’elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o nell’albo dei consulenti del lavoro. E l'ammissibilità del contestuale svolgimento di queste professioni, seppure indirettamente, emergeva già dalla disciplina previgente.

Viene inoltre confermata la tradizionale diffidenza alla commistione fra attività forense e attività commerciale, con lo stabilire (lettera b) l'incompatibilità con l’esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui. La norma tuttavia, in considerazione delle modifiche intervenute sull'originaria legge fallimentare Rd 16 marzo 1942 n.267, fa salva la possibilità di assumere incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali (Dlgs 9 gennaio 2006 n. 5) o in altre procedure relative a crisi di impresa (si veda da ultimo Dl 18 Ottobre 2012n. 179 in <<Guida al Diritto>> n. 45/2012 pag. 95).

Nello stesso spirito l'iscrizione all'albo forense vien ritenuta incompatibile (lettera c) non soltanto con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l’esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, ma pure con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione. Vien però esclusa tale incompatibilità se l’oggetto della attività della societàe` limitato esclusivamente all’amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico.

"Last but not least", l'elenco delle incompatibilità si conclude con la lettera d) che conferma il divieto per qualsiasi attività di lavoro subordinato, anche se con orario di lavoro limitato: disposizione che anch'essa si pone sulla scia della previgente legge professionale, che ha sempre considerato lesivo dell'indipendenza dell'avvocato qualsiasi rapporto di lavoro subordinato, pubblico o privato che fosse. Ma non a caso la novella adesso precisa che l'esclusione vale pure per il lavoro subordinato con orario di lavoro limitato: il divieto così concepito si colloca alla fine del lunghissimo travaglio di un susseguirsi di norme contraddittorie sull'ammissibilità dei dipendenti pubblici "part time" agli albi professionali in generale e a quello forense in particolare, terminato con la negativa ad opera della Legge 25 novembre 2003 n. 339 (in << Guida al Diritto>> n. 48/2003 pag. 127) ma non senza strascichi, perfino in sede europea, per i mezzotempisti-avvocati, che all'epoca si erano legittimamente iscritti all'albo (ibidem, n. 1/2011 pag. 38).

Le eccezioniGià si è sopra visto che l'articolo 18 del Progetto, nell'indicare le varie ipotesi d'incompatibilità con l'iscrizione all'albo forense, ne delimita i contorni col consentire l'espletamento di alcune delle attività che altrimenti risulterebbero in via generale precluse all'avvocato. Il successivo articolo 19 invece viene comunque ad escludere dal divieto d'iscrizione all'albo alcune attività, ovvero ad incanalarle entro specifici settori dell'albo forense. Così il comma 1, conformemente peraltro ad una lunga tradizione, consente che l’esercizio della professione di avvocato sia compatibile con l’insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nell’università, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici: ma il successivo comma 2 stabilisce che i docenti e i ricercatori universitari a tempo pieno possano esercitare l’attività professionale nei limiti consentiti dall’ordinamento universitario e, per questo concentrato esercizio professionale, dispone che essi debbano essere iscritti nell’elenco speciale, annesso all’albo ordinario di cui all'articolo 15. Come si vede l'eccezione è riservata per l'insegnamento di materie giuridiche nelle università e negli istituti secondari, analogamente a quanto disposto dall'articolo 3 comma 4 lettera a) della previgente legge professionale (Rdl 27 novembre 1933 n.1578 , conv. L 22 gennaio 1934 n. 36) ma le Sezioni Unite, con sentenza 8 Novembre 2010 n. 22623 (in <<Guida al Diritto>> n. 49-50/2010 pag. 39) hanno ritenuto che l'eccezione debba valere anche per insegnanti elementari.

Pure un'iscrizione ad un elenco speciale allegato all'albo forense è consentita dal successivo comma 3 agli avvocati che esercitano attività legale per conto degli enti pubblici, anche se trasformati in persone giuridiche di diritto privato, con le limitate facoltà disciplinate dall’articolo 23, concentrate cioè nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente.

Sospensione dall’esercizio professionale A norma dell'articolo 20 sono obbligatoriamente sospesi d'ufficio dall’esercizio professionale gli avvocati che ricoprano cariche istituzionali ivi indicate durante il periodo della carica: così il Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati,il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro, il Viceministro o Sottosegretario di Stato; il presidente di giunta regionale e presidente delle province autonome di Trento e di Bolzano; il membro della Corte costituzionale o del Consiglio superiore della magistratura, il presidente di provincia con piu` di un milione di abitanti e il sindaco di comune con più di 500.000 abitanti.

Accanto a queste ipotesi di sospensione obbligatoria dall’esercizio professionale, volte ad evidenti fini di salvaguardia dell'indipendenza e dell'autonomia dell'avvocatura, il comma 2 contempla anche la facoltà di sospensione volontaria, consentendo all’avvocato iscritto all’albo di poterla sempre richiedere, senza neppure dunque doverne indicare le ragioni, che quindi potranno essere le più disparate, e possono intravedersi nel timore della cancellazione per mancato esercizio dell'attività di cui infra. Vien fatta annotazione nell’albo, a norma del comma 3, della sospensione, sia essa obbligatoria o su richiesta.

(Fine 1a parte-Continua)

RINNOVO CCNL METALMECCANICI, OVVERO "NON C'E' TRIPPA PER GATTI"


AVVERTENZA: Segnaliamo e condividiamo volentieri l'articolo scritto per il sito Libertiamo.it da Marco Faraci, pisano, 34 anni, Ingegnere Elettronico, Executive Master in Businnes Administration, Professionista nel campo delle telecomunicazione, che, con asciuttezza e semplicità, fa il punto sul CCNL Metalmeccanici, rinnovato in questi giorni pre-natalizi.

Entrerà in vigore tra pochi giorni il nuovo contratto dei metalmeccanici, sulla base dell’ipotesi di accordostipulato da Federmeccanica, Fim-Cisl e UILM il 5 dicembre e successivamente confermato da tali organizzazioni . Il nuovo contratto prevede aumenti medi di circa 130 euro nell’arco di tre anni, oltre che alcune modifiche al regime delle prestazioni straordinarie, delle trasferte, delle assenze per malattia e dell’assistenza sanitaria.
La FIOM, il ramo metalmeccanico della CGIL, non ha firmato ritenendo insoddisfacente per i lavoratori l’equilibrio raggiunto nel negoziato tra i sindacati e l’organizzazione datoriale.
Dal punto di vista delle retribuzioni, per il sindacato di Landini l’intesa non tutela il potere di acquisto del salario” e gli aumenti concessi sono ben al di sotto della soglia auspicata di “206 euro, uguale per tutti i lavoratori fino al quinto livello”.
A rigore chi dice che i lavoratori italiani del settore guadagnano poco e che il contratto che coprirà il triennio 2003-2005 porta solo pochi spiccioli dice una cosa vera.
Tuttavia l’errore fondamentale che fa la FIOM è ritenere che la condizione dei lavoratori potrebbe essere migliorata se i sindacati nel loro complesso mettessero in atto una strategia negoziale più risoluta e più aggressiva.
E’ la classica visione socialista secondo cui il livello dei salari dipende primariamente dalla dialettica politica tra lavoro e capitale, in un gioco a somma zero in cui il benessere dei dipendenti passa dalla redistribuzione verso di loro dei margini di profitto.
In realtà è proprio il concetto di contrattazione collettiva – difeso dai sindacati ed in testa dalla FIOM-CGIL – che si sta mostrando vieppiù inadeguato nel servire gli interessi dei lavoratori subordinati.
Nei fatti, malgrado il ruolo rilevante che in Italia rivestono le parti sociali ed i loro riti concertativi, i nostri livelli retributivi continuano a perdere terreno, rispetto agli altri paesi dell’Eurozona.
Appare sempre più chiaro che dalle tradizionali forme di pressione sindacale non potrà venire alcun vero recupero del differenziale salariale che i lavoratori italiani patiscono rispetto al resto dell’Europa avanzata – potranno arrivare soltanto pochi spiccioli, che serviranno più che altro a confermare legami di riconoscenza (e quindi di dipendenza politica) tra “rappresentati” e “rappresentanti”.
Il fatto è che nessuna trattativa sindacale può forzare le retribuzioni oltre livelli che corrispondono all’effettiva produttività del lavoro, perché altrimenti porrebbe completamente fuori mercato le nostre imprese.
Purtroppo, invece, la sindacalizzazione dei rapporti di lavoro è responsabile di quegli elementi di rigidità che diminuiscono l’efficienza e la produttività del sistema Italia ed in definitiva tengono bassi e stagnanti gli stipendi.
Solo un rilancio economico del paese, che passa inevitabilmente da una liberalizzazione del mercato del lavoro, può creare le condizioni per modificare significativamente le dinamiche salariali.
Non si può redistribuire una ricchezza che non siamo in grado di produrre. Dobbiamo, invece, innescare una ripresa sana che modifichi in termini economici – non tramite forzature normative – l’equilibrio tra lavoratori ed imprese e tra domanda ed offerta di lavoro.
Le buste paga torneranno a crescere in termini effettivi se la crescita renderà il lavoro – ed in particolare il lavoro qualificato – una risorsa preziosa (e scarsa) che le aziende si contendano offrendo migliori condizioni.
Tratto dal link: http://www.libertiamo.it/2012/12/21/nuovo-contratto-collettivo-ma-solo-pochi-spiccioli-in-piu-per-i-metalmeccanici/

Per approfondimenti e quesiti in ordine al nuovo CCNL puoi accedere alla Pagina FB dello Studio Francesco Landi di Ferrara:
https://www.facebook.com/pages/Studio-Landi-cdl-Francesco/323776694349912?fref=ts

RIFORMA FORENSE: IL NUOVO PROFILO DELLA CONSULENZA LEGALE E STRAGIUDIZIALE

AVVERTENZA: Il Senato della Repubblica nella seduta di ieri (ultima votazione importante prima della fine della legislatura) ha approvato la discussa riforma dell'ordinamento forense. Una disposizione di grande impatto lavoristico, che il Ns. Blog seguirà passo passo in tutte le principali e più discusse implicazioni giuslavoristiche e previdenziali. Sono come noto previste restrizioni relativamente all'assistenza stragiudiziale, che diventa parzialmente "riservata" se "connessa all'attività giurisdizionale", lasciando più di un interrogativo sul campo, specie in particolare sul futuro dei "patrocinatori stragiudiziali", "giuristi d'impresa" e altri paralegals, che per altro hanno ottenuto un nemmeno troppo simbolico riconoscimento legale con l'approvazione (in sede di Commissione legislativa) della legge sulle professioni non regolamentate. Sono previste restrizioni sul praticantato di cui è stata ribadita la gratuità e notevoli restrizioni per gli Avvocati "parasubordinati" e "monocommittenti" rispetto allo stesso Studio (complice la confusa formula dell'esercizio continuativo dell'attività). In queste giornate pre-natalizie, si provvederà a pubblicare quello che al momento appare (almeno al Sottoscritto) il meglio dei commentari sul mercato (i commentari di Guida al Lavoro), giusto per dare una prima base di riflessione. Successivamente, si darà conto delle principali ricadute "giuslavoristiche" della riforma forense, specie intorno ai regimi di "lavoro autonomo in Partita IVA", "Collaborazioni a progetto", oggetto di pesanti restrizioni ad opera della l. 92/2012 Monti-Fornero. Buona lettura.

Consulenza, l’esclusiva per l’avvocato si ferma all’attività giurisdizionale 



L'articolo 2 (Competenze e materie riservate) del Progetto approvato dalla Camera, oltre a tracciare i requisiti per l'ammissione all'albo forense in maniera sostanzialmente non dissimile alla disciplina vigente, affronta il tema dei limiti dell'esclusiva professionale. Con radicali divergenze e passi indietro rispetto al testo in precedenza approvato dal Senato, quanto alla possibilità di effettuazione di attività e consulenza stragiudiziale ad opera di non iscritti all'albo.

Rappresentanza e difesa in giudizio
Recita il comma 5 dell'articolo 2 che sono attività esclusive dell'avvocato, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge, l'assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali: fin qui ci si muove sul déjà vu,  si tratta della tradizionale e naturale esclusiva riservata alla funzione forense quale "professione protetta" quanto allo spazio suo proprio, lo ius postulandi, la facoltà cioè di difendere e assistere in giudizio il cliente, cui fa peraltro da contraltare il fondamentale diritto del cittadino alla difesa sancito anche in ambito internazionale, ed in particolare dall'articolo 24 della Costituzione. La norma fa espressamente salvi i casi espressamente previsti dalla legge, e fra essi il più ricorrente è offerto dai processi assoggettati alla giurisdizione tributaria, nei quali lo ius postulandi viene espressamente riconosciuto anche ad una cospicua serie di altri professionisti, fra i quali spiccano dottori commercialisti, ragionieri e geometri. Comunque, per quanto concerne la difesa della P.A., si verificano varie deroghe legislativamente regolate per la rappresentanza in giudizio ad opera di propri funzionari, in primo luogo appunto nei giudizi tributari, ma anche in altri settori, quali le opposizioni ad ordinanza-ingiunzione.

Difesa nelle procedure arbitrali
L'articolo 2 in esame colloca inoltre fra le attività esclusive dell'avvocato anche la rappresentanza e difesa nelle procedure arbitrali rituali: anche qui si osserverà che già l'articolo 816-bis Cpc ammette che le parti possano stare in arbitrato (rituale) a mezzo di difensori, disciplinando l'estensione della relativa procura; si tratta quindi evidentemente dei difensori previsti dal comma 2 dell'articolo 82 Cpc per il processo civile, e dunque esclusivamente di avvocati. L'articolo 2 del Progetto, riferendosi alla sola ipotesi dell'arbitrato rituale, non sembra "a contrario" porre d'altro canto alcun limite per l'assistenza ad opera di non avvocati nell'ipotesi di arbitrato irrituale, caratterizzato appunto dalla massima informalità di cui all'articolo 808-ter Cpc, e neppure per l'assistenza in sede di mediaconciliazione (articolo 5 Dlgs 4 marzo 2010 n. 28 in <<Guida al Diritto>> n.12/2010 pag.32): conseguentemente pare che tali attività vengano a porsi nella sfera dell'assistenza e consulenza stragiudiziale di cui infra.

Consulenza e assistenza legale stragiudiziale
Il comma 6 dell'articolo 2 dispone che , fuori dai casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per gli esercenti altre professioni regolamentate, l'attività di consulenza legale e di assistenza legale ove connessa all’attività giurisdizionale è di competenza, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato, degli avvocati. Tale disposizione - frutto di un emendamento introdotto dalla Camera dei Deputati - risulta assai limitativa rispetto al previgente testo del Ddl 23 novembre 2010 n. 1198-A, approvato dal Senato, che invece riservava agli avvocati in via generale l'intero settore stragiudiziale, indipendentemente dalla connessione con l'attività giurisdizionale, dalla continuità, sistematicità ed organizzazione. Ed invero la promulgazione della norma, così come uscita dal Senato, avrebbe costituito un'autentica vittoria per il mondo degli avvocati che, fin dal Congresso di Palermo (si veda <<Guida al Diritto>> n. 40/2003, pag. 119) avevano auspicato la riserva della consulenza legale, non senza però una recisa opposizione da parte della Commissione dell'Unione Europea (Relazione Monti del 9 Febbraio 2004 in <<Guida al Diritto>> n. 8/2004, pagina 11) che si era mossa peraltro sulla scia di una netta presa di posizione in tal senso ad opera  dell'Antitrust.

Consulenza legale fuori dal divieto penale
Allo stato attuale il Codice deontologico forense riserva già l'attività stragiudiziale agli avvocati, ma l'applicazione della disciplina professionale autoimposta si esaurisce appunto agli iscritti all'albo, talché ogni sanzione disciplinare si rivelerebbe ovviamente inesperibile proprio nei confronti degli abusivi; sotto l'aspetto normativo la questione può guardarsi da due distinti punti di vista, penale e civile. Cominciando dal primo aspetto, a norma dell'articolo 348 Cp (Abusivo esercizio di una professione) chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 103 ad euro 513. Tuttavia la giurisprudenza circoscrive gli atti rilevanti, ai fini della configurabilità del reato, alla sfera di quelli riservati in via esclusiva a soggetti dotati di speciale abilitazione e cioè ai cosiddetti atti tipici, escludendo dal novero delle attività esclusive quelle "relativamente libere", solo strumentalmente connesse a quelle tipiche: conseguentemente la consulenza legale non ricadrebbe sotto la preclusione della legge. E recentemente la Cassazione con sentenza 22 novembre 2011 n° 42967 ha ritenuto non costituire reato l'attività non continuativa stragiudiziale svolta da non avvocato.

Si al compenso anche per i non iscritti all’albo
Sotto il profilo civilistico, a norma del primo comma dell'articolo 2231 Cc. (Mancanza d'iscrizione) quando l'esercizio di un'attività professionale è condizionato all'iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione. Tuttavia la Cassazione (sentenza dell'8 agosto 1997 n. 7359 in "Guida al Diritto" n. 37/1997, pag. 22) ha ritenuto che la prestazione di opere intellettuali nell'ambito dell'assistenza legale sia riservata agli iscritti negli albi forensi solo nei limiti della rappresentanza, assistenza e difesa delle parti in giudizio e, comunque, di diretta collaborazione con il giudice nell'ambito del processo. Al di fuori di tali limiti, l'attività di assistenza e consulenza legale non può - ad avviso di tale decisione - considerarsi riservata agli iscritti negli albi professionali e conseguentemente non rientra nella previsione di detto articolo 2231 Cc e dà diritto a compenso a favore di colui che la esercita.
Stante la già sottolineata riduttività del testo così uscito dalla Camera quanto al settore stragiudiziale, sembra che poco possa dirsi mutato rispetto al passato, considerando i numerosi presupposti che ne limitano il divieto ai non iscritti all'albo forense (connessione con l'attività giurisdizionale, continuità, sistematicità ed organizzazione).

Assistenza stragiudiziale ammessa in via continuativa
Il comma 6 dell'articolo 2 prosegue col consentire comunque l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato, ovvero la stipulazione di contratti di prestazione di opera continuativa e coordinata, aventi ad oggetto la consulenza e l'assistenza legale stragiudiziale, nell'esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata. Si tratta di rapporti da tempo in uso (si pensi ai c.d. "giuristi d'impresa") nei quali i dipendenti, ovvero soltanto collaboratori, forniscono consulenza e assistenza legale stragiudiziale senza essere iscritti all'albo forense, anche perché essi non potrebbero comunque esserlo, stanti i divieti per i dipendenti. E tali rapporti vengono espressamente ammessi pure - purché il destinatario delle predette attività sia costituito in forma di società - se tali attività vengono svolte anche in favore dell'eventuale società da considerarsi controllante, controllata o collegata ai sensi dell'articolo 2359 Cc, cioè entro i limiti stabiliti dalla norma così richiamata.

E vengono previste ed ammesse forme di assistenza continuativa anche nell'ambito di nuove figure, che si sono affacciate in questi ultimi decenni: così nell'ambito di associazioni o enti esponenziali nelle diverse articolazioni, purché portatori di un interesse di rilievo sociale e riferibile ad un gruppo non occasionale: si vedano gli articoli 136-141 del codice del consumo (in <<Guida al Diritto>> n. 48/2005 pag. 113). Vien precisato che tali attività possono essere svolte tuttavia
esclusivamente nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali e limitatamente all'interesse dei propri associati ed iscritti.

A cura di Studio Landi Francesco di Ferrara.
Per approfondimenti e quesiti specifici si rinvia vai a Pagina FB https://www.facebook.com/pages/Studio-Landi-cdl-Francesco/323776694349912?fref=ts.

venerdì 21 dicembre 2012

L'ASSUNZIONE DEL CAMERIERE PER LA NOTTE DI SAN SILVESTRO. COME FARE?

Quesito:
Sono il Titolare di un Ristorante-Pub e, in vista della notte di capodanno prossima, ho intenzione di assumere un Cameriere in più, per la sola notte 31 dicembre/01 gennaio. Quale contratto di lavoro posso utilizzare?

Risposta:
Innanzitutto, Le sconsigliamo caldamente il contratto a termine, il quale, nonostante le facilitazioni previste per i contratti "stagionali" ex. artt. 77-78 CCNL Pubblici Esercizi (quali i rapporti instaurati durante le festività natalizie) resta una contrattualistica troppo rigida per le necessità del settore a disporre personale "collaudato", ma senza attendere lungaggini per i rinnovi (anche se ridotte, come da l. 134/2012 in conv. DL 83/2012).
A questo riguardo i contratti consigliabili sono due:

01) Il rapporto a chiamata, che per altro può essere rinnovato a prescindere dalle tempistiche di rinnovo (anche agevolate per il Settore  Pubblici Esercizi);
02) Il rapporto di lavoro accessorio a voucher.

Per ogni approfondimento, comunque, si rinvia alla Pagina FB dello Studio Francesco Landi https://www.facebook.com/pages/Studio-Landi-cdl-Francesco/323776694349912?ref=ts&fref=ts

Dr. Giorgio Frabetti-Ferrara

LE "150 ORE" (DIRITTO ALLO STUDIO) PER L'INSEGNANTE DI RUOLO PER IL TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO (TFA)


Quesito:
Sono un’insegnante di materie letterarie che ha svolto nei mesi scorsi le prove scritte del cd Tirocinio Formativo Attivo (TFA) per abilitarmi ad un’ulteriore cattedra inerente al mio insegnamento. A gennaio 2013 inizierò a svolgere il tirocinio, e ho deciso di avvalermi dei permessi per “diritto allo Studio” (le “150 ore”). Uscito il bando per i permessi delle cd “150 ore” presso il mio Centro Servizi Amministrativi (CSA), ho subito fatto domanda. Inopinatamente, la domanda è stata respinta sulla base della motivazione che … il tirocinio non era attivato. Questa cosa mi danneggia, non solo perché si vanificano progetti per cui ho speso comunque delle somme, ma anche perché, in assenza di questi permessi, il mio sviluppo di carriera sarebbe bloccato. Ho fatto ricorso, ma temo che me lo rigetteranno, argomentando che sono fuori il … contingente previsto. Come mi devo comportare? Grazie dei consigli (e del conforto).

Risposta:
Premesso che per fornire una risposta esaustiva dovrei avere anche visione e contezza degli atti amministrativi, degli accordi integrativi con cui la materia è regolata per il Suo Istituto, sono ad esprimere meraviglia per un simile rigetto, motivato per asserita inattivazione di un corso formativo … che in realtà è attivo! Fosse stato motivato per assenza di posti … Detto questo, è da far presente che il tirocinio è avviato, in modo che, se il CSA è incorso in una svista, può correggerla agevolmente.
Lei teme (non a torto) che la Sua istanza possa essere respinta per mancanza di posti …
Si sa, la discrezionalità amministrativa comporta tali rischi; rischi, per altro, quasi sempre immanenti nelle disposizioni di CCNL sul “diritto allo Studio” che, anche nel settore privato (vedi art. 36 CCNL AIOP Case di Cura Private), è riconosciuto sempre su ristretti contingenti.
Ciò posto, però, la speciale normativa del “diritto allo Studio” degli Insegnanti pubblici presuppone che tale discrezionalità sia condotta entro un più accurato e attento bilanciamento tra l’istanza di “buon andamento dell’Amministrazione” da un lato e l’istanza di tutelare dall’altro le legittime aspettative della Scrivente alla crescita professionale e a non subire rallentamenti e inutili ostacoli di ordine burocratico.
Questo più accurato e attento bilanciamento si impone in forza dello stesso art. 03.05°comma DPR cit. dove in modo conclamato ed inequivocabile si prevede:

Il conseguimento di un significativo accrescimento della professionalità del singolo dipendente, documentato dal titolo di studio o da attestati professionali conseguiti, costituirà titolo di servizio da valutare secondo le norme degli ordinamenti delle amministrazioni di appartenenza.

Questo inciso del DPR 395/1988 (riconosciuto ancora vigente dall’art. 146.01°comma CCNL 29/11/2007) è destinato a conferire enorme peso e rilevanza, nelle pratiche di concessione dei permessi per “diritto allo Studio”, alla situazione del Personale Docente che, come Lei, intenda crescere professionalmente. Questa speciale attenzione da parte del DPR citato deve intendersi non solo confermata, ma ulteriormente rafforzata dalle evoluzioni legislative successive, intonate ad una più stretta assimilazione del lavoro pubblico al lavoro privato come da ultimo nel D.lgs. 165/2001 e s.m.i. che, pur modificato in varie parti nel corso degli anni, ha mantenuto intatti alcuni “fondamentali”, tra cui la tutela piena della professionalità del Dipendente Pubblico, ai sensi dell’art. 2103 del Codice Civile.
Ciò posto, allora, ne discende che, pur nel complessivo “razionamento” dei diritti al “permesso per diritto allo Studio”, il comma 05 citato deve intendersi come chiara indicazione da parte del DPR di una “corsia preferenziale” nell’assegnazione dei permessi citati al Personale Docente che abbia attivato corsi o qualunque altro percorso formativo (nella specie mia, TFA) funzionale al perseguimento di “diritto fondamentale” del Lavoratore, ovvero il diritto alla crescita professionale (art. 2103 C.C.). Ciò obbliga, quindi, a rideterminare le quote dei Docenti ammessi, in considerazione di tale fondamentale “diritto” alla Sua crescita professionale che, altrimenti, verrebbe a patire, per opera di una diversa azione Amministrativa, un’ indebita e ingiusta dequalificazione, suscettibile di determinare un grave e rilevante vulnus sulla carriera scolastica.
Questo è il tanto che, allo stato posso dirLe.

Dr. Giorgio Frabetti-Ferrara

LA SICUREZZA DEL LAVORO NELLO STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO


Quesito:
Buongiorno, visto che lei è un esperto della materia, le chiedo gentilmente un'informazione che eventualmente mi premurerò di approfondire in base alla sua risposta. Uno studio professionale formato da 3 soci paritari (associazione di professionisti) deve assolvere a qualche adempimento relativamente al D. Lgs. 81/2008? (nomina RSPP, DUVRI, ecc.). Non ci sono dipendenti, nè tirocinanti. Grazie.

Risposta:
Grazie innanzitutto della preferenza accordata.
Nella mia personale esperienza, sul quesito da Lei posto, ho riscontrato le posizioni più differenti.
A mio modesto avviso, stando alle brevi informazioni da Lei fornitemi relativamente all'Associazione Professionale, la "questione-Sicurezza" dovrà andare gestita in conformità all'art. 21 D.lgs. 81/2008 dedicato appositamente ai "lavoratori autonomi".
Piccolo caveat: la norma parla dei "lavoratori autonomi" ex. art. 2222 Codice Civile, ma nessun dubbio che tale richiamo debba intendersi inclusivo anche dei lavoratori autonomi "professionali" ex. art. 2229 Codice Civile, che dell'articolo 2222 sono comunque una species dal punto di vista lavoristico (vedi norma sulle "finte Partite IVA" della l. 92/2012). E a ciò non osta l'associazione professionale che, se attivata nei canoni classici, costituisce mero "ausilio" dell'attività professionale strettamente personale e non tale da acquisire quell'autonomo rilievo che è invece della "organizzazione di impresa".
Pertanto, ai sensi dell'art. 21 D.lgs. 81/2008, 

a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III;
b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III;
c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.
L'inosservanza di tali obblighi è penalmente sanzionata agli artt. 60 ss. del D.lgs. 81/2008.Allo steso modo, tali soggetti, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:
a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.

Personalmente, data la mia evidente "lontananza" dalla realtà organizzativa da Lei sottopostami, mi permetto di raccomandare la massima attenzione nel "calare" l'applicazione delle norme di Sicurezza al reale stato organizzativo dello Studio Associato.
Le attività professionali, infatti, un pò per ragioni di "commesse", un pò per ragioni di liquidità possono assumere nel tempo le configurazioni organizzative le più svariate possibili: ora cioè può prevalere (di solito nei momenti di "magra") un bassissima profilo organizzativo, limitato all'attività svolta personalmente dai Professionisti; ora (nei periodi di espansione) può essere opportuno assumere personale (es. una Segretaria); in altri casi, può bastare l'assunzione sporadica di personale "a chiamata" e a voucher (es. per il riordino dell'archiviazione in periodi particolarmente "caldi" dell'anno).
E' evidente che ciò comporta una differenza, perchè se ci sono Dipendenti (anche occasionali, anche a voucher) si pongono almeno problemi di valutazione dei rischi da "videoterminali" (ex. art. 173 D.lgs. 81/2008), del DUVRI, etc. e non basta l'organizzazione ex.art. 21 D.lgs. 81/2008.
Nel momento in cui Vi raccomando la massima attenzione nel tenere sempre monitorato lo "stato attuale" della Vs. organizzazione, sono a consigliarVi di avvalervi anche delle "facoltà" che la legge Vi accorda specie in materia di formazione sulla Sicurezza, in modo da "mettere da parte" un piccolo know how di Sicurezza spendibile, nel caso si presentasse (evenienza che non si può scartare a priori) l'opportunità di assumere Personale tout court.

Dr. Giorgio Frabetti-Ferrara

giovedì 20 dicembre 2012

IL COMODATO D'USO DELL'AUTO AZIENDALE E LA NUOVA DISCIPLINA DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE ex DPR 198/2012


Prima di iniziare il post, abbiamo bisogno che i lettori prendano contezza (se non l'hanno già fatto) del post scritto da Noi a maggio sulla contrattualistica da Noi proposta per l'uso dell'Auto Aziendale da parte del Dipendente: http://costidellavoro.blogspot.it/2012/05/quando-il-dipendente-usa-lauto.html.
Ciò posto, dobbiamo aggiornare il suddetto post, in relazione alle rilevanti novità del DPR 198/2012 in ordine alle trascrizioni da inserire nella Carta di Circolazione.
Il nuovo DPR 28/11/2012 nr. 198, emanato in recepimento delle norme di riforma del Codice della Strada ex. l. 120/2010, ha previsto l'obbligo dell'Azienda di integrare la Carta di Circolazione con le generalità del Comodatario (art. 01.02°comma lett. a) se il comodato comporti una disponibilità dell'auto superiore a 30 gg. (tale obbligo non riguarda i componenti del nucleo familiare di Amministratori/Soci/Titolari di Ditta Individuale, purchè conviventi).
La nuova disposizione impatta con la prassi consigliata dallo Scrivente Studio alle Aziende di dotarsi di un comodato d'uso dell'auto aziendale, che chiarisca le modalità di uso (promiscuo, aziendale etc.) e gli oneri di manutenzione e pagamento delle multe e necessita diversi chiarimenti.
In particolare, visto l'accostamento nello stesso alinea con la diversa fattispecie della "custodia giudiziale", e vista la contiguità delle disposizioni sulla Carta di Circolazione con l'art. 54 Codice Civile, relativo all'individuazione dei responsabili civili da infortunio automobilistico, tarato sulla "proprietà/possesso" del veicolo come titolo di imputazione degli oneri risarcitori, l'interpretazione più congrua e razionalmente estrapolabile, ci porterebbe a concludere che il nuovo onere sia limitato ai casi in cui al Dipendente sia affidata l'auto anche oltre la mera finalità di servizio, ad esempio per usi personali/promiscui, non tanto per usi aziendali.
Sono svariati gli argomenti che ci riconducono a queste conclusioni.
Innanzitutto, argomenti testuali: se scorriamo l'art. 94.01°comma del Codice della Strada e l'art. 02 DPR 198/2012, ci accorgiamo della volontà legislativa di includere tra gli obbligati alla Carta di Circolazione, oltre alle tradizionali figure degli usufruttuari e dei proprietari dell'auto, anche soggetti che, pur privi di tale nomina e pur intestatari di diritti personali, versino in situazioni di disponibilità di fatto molto ampia ed estesa al pari dei proprietari-usufruttuari. E questo per evidenti ragioni di equità, che hanno motivato il legislatore nel senso di allineare, ai fini delle responsabilità risarcitorie da circolazione automobilistica, la posizione dell'intestatario formale dell'auto e dell'utilizzatore di fatto, che utilizzi l'auto con disponibilità e discrezionalità paragonabili a quella del Proprietario.
In secondo luogo, argomenti sistematici, di connessione tra le disposizioni sulla Carta di Circolazione e il regime speciale di responsabilità da circolazione stradale ex. art. 2054 del Codice Civile.
Stante l'analogia del caso de qua con le risalenti modifiche relative all'art. 91 del Codice della Strada riguardanti illeasing, che ha segnato uno spartiacque molto rilevante nel redistribuire la responsabilità nell'uso dell'auto anche ai fini dell'art. 2054 Codice Civile, tra Locatario-Datore di Lavoro e utilizzatore-conducente-Dipendente, è allora ben difficile ritenere che l'inserzione del "Comodatario" o dell' "Utilizzatore di fatto" nella Carta di Circolazione sia stata concepita dal legislatore senza perseguire un regime di più stringente la responsabilità automobilistica di questa tiplogia di persone.
A questo riguardo, si coglie agevolmente la conclamata mancanza di utilità dell'estensione dell'obbligo di aggiornamento della Carta di Circolazione a quei rapporti di comodato, per funzioni meramente inerenti all'esercizio di consegne/masioni aziendali, anche se comportano specifici obblighi di custodia (es. l'obbligo di custodire l'auto nelgarage del Dipendente).
Se l'aggiornamento della Carta di Circolazione esteso ai "possessori di fatto" è stato certamente esteso dal legislatore per rendere più stringente la responsabilità da circolazione stradale del Conducente che possieda sì l'auto, ma senza un titolo chiaro, si fatica a riscontrare come possano rientrare nel raggio di attenzione legislativo quei casi (molto frequenti nella Ns. contrattualistica) in cui l'uso dell'auto, per quanto affidato al Dipendente, sia circoscritto a specifiche funzionalità: ove, ad esempio, è vietato al Dipendente di usare l'auto nei giorni di domenica e festivi e altre simili situazioni. In questi casi, è evidente che la circolazione avviene prohibente domino (art. 2054.03°comma Codice Civile) con totale e completo riversamento delle responsabilità ex. art. 2054 del Codice Civile sul Comodatario-Dipendente che abbia usato l'auto in fasce non consentite. A queste condizioni, non si verifica alcuna variazione/aumento del rischio connesso all'uso automobilistico, essendo il rischio di fatto in carico alla medesima Azienda, che ha commesso l'uso dell'auto per specifiche consegne e per specifiche mansioni, a prescindere da qualsiasi uso non connesso con il lavoro. Quindi, l'inserimento di ogni informativa nella Carta di Circolazione non è utile, perchè non determina alcuna informativa di elementi suscettibili di variare/aumentare il rischio connesso a circolazione stradale e utili da essere attenzionati in via amministrativa, in sede di contenzioso etc.

Dr. Giorgio Frabetti-Ferrara