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giovedì 20 dicembre 2012

IL COMODATO D'USO DELL'AUTO AZIENDALE E LA NUOVA DISCIPLINA DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE ex DPR 198/2012


Prima di iniziare il post, abbiamo bisogno che i lettori prendano contezza (se non l'hanno già fatto) del post scritto da Noi a maggio sulla contrattualistica da Noi proposta per l'uso dell'Auto Aziendale da parte del Dipendente: http://costidellavoro.blogspot.it/2012/05/quando-il-dipendente-usa-lauto.html.
Ciò posto, dobbiamo aggiornare il suddetto post, in relazione alle rilevanti novità del DPR 198/2012 in ordine alle trascrizioni da inserire nella Carta di Circolazione.
Il nuovo DPR 28/11/2012 nr. 198, emanato in recepimento delle norme di riforma del Codice della Strada ex. l. 120/2010, ha previsto l'obbligo dell'Azienda di integrare la Carta di Circolazione con le generalità del Comodatario (art. 01.02°comma lett. a) se il comodato comporti una disponibilità dell'auto superiore a 30 gg. (tale obbligo non riguarda i componenti del nucleo familiare di Amministratori/Soci/Titolari di Ditta Individuale, purchè conviventi).
La nuova disposizione impatta con la prassi consigliata dallo Scrivente Studio alle Aziende di dotarsi di un comodato d'uso dell'auto aziendale, che chiarisca le modalità di uso (promiscuo, aziendale etc.) e gli oneri di manutenzione e pagamento delle multe e necessita diversi chiarimenti.
In particolare, visto l'accostamento nello stesso alinea con la diversa fattispecie della "custodia giudiziale", e vista la contiguità delle disposizioni sulla Carta di Circolazione con l'art. 54 Codice Civile, relativo all'individuazione dei responsabili civili da infortunio automobilistico, tarato sulla "proprietà/possesso" del veicolo come titolo di imputazione degli oneri risarcitori, l'interpretazione più congrua e razionalmente estrapolabile, ci porterebbe a concludere che il nuovo onere sia limitato ai casi in cui al Dipendente sia affidata l'auto anche oltre la mera finalità di servizio, ad esempio per usi personali/promiscui, non tanto per usi aziendali.
Sono svariati gli argomenti che ci riconducono a queste conclusioni.
Innanzitutto, argomenti testuali: se scorriamo l'art. 94.01°comma del Codice della Strada e l'art. 02 DPR 198/2012, ci accorgiamo della volontà legislativa di includere tra gli obbligati alla Carta di Circolazione, oltre alle tradizionali figure degli usufruttuari e dei proprietari dell'auto, anche soggetti che, pur privi di tale nomina e pur intestatari di diritti personali, versino in situazioni di disponibilità di fatto molto ampia ed estesa al pari dei proprietari-usufruttuari. E questo per evidenti ragioni di equità, che hanno motivato il legislatore nel senso di allineare, ai fini delle responsabilità risarcitorie da circolazione automobilistica, la posizione dell'intestatario formale dell'auto e dell'utilizzatore di fatto, che utilizzi l'auto con disponibilità e discrezionalità paragonabili a quella del Proprietario.
In secondo luogo, argomenti sistematici, di connessione tra le disposizioni sulla Carta di Circolazione e il regime speciale di responsabilità da circolazione stradale ex. art. 2054 del Codice Civile.
Stante l'analogia del caso de qua con le risalenti modifiche relative all'art. 91 del Codice della Strada riguardanti illeasing, che ha segnato uno spartiacque molto rilevante nel redistribuire la responsabilità nell'uso dell'auto anche ai fini dell'art. 2054 Codice Civile, tra Locatario-Datore di Lavoro e utilizzatore-conducente-Dipendente, è allora ben difficile ritenere che l'inserzione del "Comodatario" o dell' "Utilizzatore di fatto" nella Carta di Circolazione sia stata concepita dal legislatore senza perseguire un regime di più stringente la responsabilità automobilistica di questa tiplogia di persone.
A questo riguardo, si coglie agevolmente la conclamata mancanza di utilità dell'estensione dell'obbligo di aggiornamento della Carta di Circolazione a quei rapporti di comodato, per funzioni meramente inerenti all'esercizio di consegne/masioni aziendali, anche se comportano specifici obblighi di custodia (es. l'obbligo di custodire l'auto nelgarage del Dipendente).
Se l'aggiornamento della Carta di Circolazione esteso ai "possessori di fatto" è stato certamente esteso dal legislatore per rendere più stringente la responsabilità da circolazione stradale del Conducente che possieda sì l'auto, ma senza un titolo chiaro, si fatica a riscontrare come possano rientrare nel raggio di attenzione legislativo quei casi (molto frequenti nella Ns. contrattualistica) in cui l'uso dell'auto, per quanto affidato al Dipendente, sia circoscritto a specifiche funzionalità: ove, ad esempio, è vietato al Dipendente di usare l'auto nei giorni di domenica e festivi e altre simili situazioni. In questi casi, è evidente che la circolazione avviene prohibente domino (art. 2054.03°comma Codice Civile) con totale e completo riversamento delle responsabilità ex. art. 2054 del Codice Civile sul Comodatario-Dipendente che abbia usato l'auto in fasce non consentite. A queste condizioni, non si verifica alcuna variazione/aumento del rischio connesso all'uso automobilistico, essendo il rischio di fatto in carico alla medesima Azienda, che ha commesso l'uso dell'auto per specifiche consegne e per specifiche mansioni, a prescindere da qualsiasi uso non connesso con il lavoro. Quindi, l'inserimento di ogni informativa nella Carta di Circolazione non è utile, perchè non determina alcuna informativa di elementi suscettibili di variare/aumentare il rischio connesso a circolazione stradale e utili da essere attenzionati in via amministrativa, in sede di contenzioso etc.

Dr. Giorgio Frabetti-Ferrara

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