Prima di iniziare il post,
abbiamo bisogno che i lettori prendano contezza (se non l'hanno già fatto) del
post scritto da Noi a maggio sulla contrattualistica da Noi proposta per l'uso
dell'Auto Aziendale da parte del Dipendente: http://costidellavoro.blogspot.it/2012/05/quando-il-dipendente-usa-lauto.html.
Ciò posto, dobbiamo aggiornare il suddetto post, in relazione alle
rilevanti novità del DPR 198/2012 in ordine alle trascrizioni da inserire nella
Carta di Circolazione.
Il nuovo DPR 28/11/2012 nr. 198, emanato
in recepimento delle norme di riforma del Codice della Strada ex.
l. 120/2010, ha previsto l'obbligo dell'Azienda di integrare la Carta di
Circolazione con le generalità del Comodatario (art. 01.02°comma lett. a) se il
comodato comporti una disponibilità dell'auto superiore a 30 gg. (tale obbligo
non riguarda i componenti del nucleo familiare di Amministratori/Soci/Titolari
di Ditta Individuale, purchè conviventi).
La nuova disposizione impatta con la
prassi consigliata dallo Scrivente Studio alle Aziende di dotarsi di un
comodato d'uso dell'auto aziendale, che chiarisca le modalità di uso
(promiscuo, aziendale etc.) e gli oneri di manutenzione e pagamento delle multe
e necessita diversi chiarimenti.
In particolare, visto
l'accostamento nello stesso alinea con la diversa fattispecie della
"custodia giudiziale", e vista la contiguità delle disposizioni sulla
Carta di Circolazione con l'art. 54 Codice Civile, relativo
all'individuazione dei responsabili civili da infortunio automobilistico,
tarato sulla "proprietà/possesso" del veicolo come titolo di
imputazione degli oneri risarcitori, l'interpretazione più congrua e
razionalmente estrapolabile, ci porterebbe a concludere che il nuovo onere sia
limitato ai casi in cui al Dipendente sia affidata l'auto anche oltre la mera
finalità di servizio, ad esempio per usi personali/promiscui, non tanto per usi
aziendali.
Sono svariati gli argomenti che ci
riconducono a queste conclusioni.
Innanzitutto, argomenti testuali: se scorriamo
l'art. 94.01°comma del Codice della Strada e l'art. 02 DPR
198/2012, ci accorgiamo della volontà legislativa di includere tra gli
obbligati alla Carta di Circolazione, oltre alle tradizionali
figure degli usufruttuari e dei proprietari dell'auto, anche soggetti che, pur
privi di tale nomina e pur intestatari di diritti personali, versino in
situazioni di disponibilità di fatto molto ampia ed estesa al pari dei
proprietari-usufruttuari. E questo per evidenti ragioni di
equità, che hanno motivato il legislatore nel senso di
allineare, ai fini delle responsabilità risarcitorie da circolazione
automobilistica, la posizione dell'intestatario formale dell'auto e
dell'utilizzatore di fatto, che utilizzi l'auto con disponibilità e
discrezionalità paragonabili a quella del Proprietario.
In secondo luogo, argomenti sistematici,
di connessione tra le disposizioni sulla Carta di Circolazione e il regime
speciale di responsabilità da circolazione stradale ex. art. 2054 del Codice
Civile.
Stante l'analogia del caso de
qua con le risalenti modifiche relative all'art. 91 del Codice
della Strada riguardanti illeasing, che ha segnato uno
spartiacque molto rilevante nel redistribuire la responsabilità nell'uso
dell'auto anche ai fini dell'art. 2054 Codice Civile, tra Locatario-Datore
di Lavoro e utilizzatore-conducente-Dipendente, è allora ben difficile
ritenere che l'inserzione del "Comodatario" o dell'
"Utilizzatore di fatto" nella Carta di Circolazione sia stata
concepita dal legislatore senza perseguire un regime di più stringente la
responsabilità automobilistica di questa tiplogia di persone.
A questo riguardo, si coglie
agevolmente la conclamata mancanza di utilità dell'estensione dell'obbligo di
aggiornamento della Carta di Circolazione a quei rapporti di comodato, per
funzioni meramente inerenti all'esercizio di consegne/masioni aziendali, anche
se comportano specifici obblighi di custodia (es. l'obbligo di custodire l'auto
nelgarage del Dipendente).
Se l'aggiornamento della Carta di
Circolazione esteso ai "possessori di fatto" è stato certamente
esteso dal legislatore per rendere più stringente la responsabilità da
circolazione stradale del Conducente che possieda sì l'auto, ma senza un titolo
chiaro, si fatica a riscontrare come possano rientrare nel raggio di attenzione
legislativo quei casi (molto frequenti nella Ns. contrattualistica) in cui
l'uso dell'auto, per quanto affidato al Dipendente, sia circoscritto a
specifiche funzionalità: ove, ad esempio, è vietato al Dipendente di usare
l'auto nei giorni di domenica e festivi e altre simili situazioni. In questi
casi, è evidente che la circolazione avviene prohibente domino (art.
2054.03°comma Codice Civile) con totale e completo
riversamento delle responsabilità ex. art. 2054 del Codice Civile sul
Comodatario-Dipendente che abbia usato l'auto in fasce non consentite. A queste
condizioni, non si verifica alcuna variazione/aumento del rischio connesso
all'uso automobilistico, essendo il rischio di fatto in carico alla medesima
Azienda, che ha commesso l'uso dell'auto per specifiche consegne e per
specifiche mansioni, a prescindere da qualsiasi uso non connesso con il lavoro.
Quindi, l'inserimento di ogni informativa nella Carta di Circolazione non è
utile, perchè non determina alcuna informativa di elementi suscettibili di
variare/aumentare il rischio connesso a circolazione stradale e utili da essere
attenzionati in via amministrativa, in sede di contenzioso etc.
Dr. Giorgio Frabetti-Ferrara
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