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venerdì 21 dicembre 2012

LE "150 ORE" (DIRITTO ALLO STUDIO) PER L'INSEGNANTE DI RUOLO PER IL TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO (TFA)


Quesito:
Sono un’insegnante di materie letterarie che ha svolto nei mesi scorsi le prove scritte del cd Tirocinio Formativo Attivo (TFA) per abilitarmi ad un’ulteriore cattedra inerente al mio insegnamento. A gennaio 2013 inizierò a svolgere il tirocinio, e ho deciso di avvalermi dei permessi per “diritto allo Studio” (le “150 ore”). Uscito il bando per i permessi delle cd “150 ore” presso il mio Centro Servizi Amministrativi (CSA), ho subito fatto domanda. Inopinatamente, la domanda è stata respinta sulla base della motivazione che … il tirocinio non era attivato. Questa cosa mi danneggia, non solo perché si vanificano progetti per cui ho speso comunque delle somme, ma anche perché, in assenza di questi permessi, il mio sviluppo di carriera sarebbe bloccato. Ho fatto ricorso, ma temo che me lo rigetteranno, argomentando che sono fuori il … contingente previsto. Come mi devo comportare? Grazie dei consigli (e del conforto).

Risposta:
Premesso che per fornire una risposta esaustiva dovrei avere anche visione e contezza degli atti amministrativi, degli accordi integrativi con cui la materia è regolata per il Suo Istituto, sono ad esprimere meraviglia per un simile rigetto, motivato per asserita inattivazione di un corso formativo … che in realtà è attivo! Fosse stato motivato per assenza di posti … Detto questo, è da far presente che il tirocinio è avviato, in modo che, se il CSA è incorso in una svista, può correggerla agevolmente.
Lei teme (non a torto) che la Sua istanza possa essere respinta per mancanza di posti …
Si sa, la discrezionalità amministrativa comporta tali rischi; rischi, per altro, quasi sempre immanenti nelle disposizioni di CCNL sul “diritto allo Studio” che, anche nel settore privato (vedi art. 36 CCNL AIOP Case di Cura Private), è riconosciuto sempre su ristretti contingenti.
Ciò posto, però, la speciale normativa del “diritto allo Studio” degli Insegnanti pubblici presuppone che tale discrezionalità sia condotta entro un più accurato e attento bilanciamento tra l’istanza di “buon andamento dell’Amministrazione” da un lato e l’istanza di tutelare dall’altro le legittime aspettative della Scrivente alla crescita professionale e a non subire rallentamenti e inutili ostacoli di ordine burocratico.
Questo più accurato e attento bilanciamento si impone in forza dello stesso art. 03.05°comma DPR cit. dove in modo conclamato ed inequivocabile si prevede:

Il conseguimento di un significativo accrescimento della professionalità del singolo dipendente, documentato dal titolo di studio o da attestati professionali conseguiti, costituirà titolo di servizio da valutare secondo le norme degli ordinamenti delle amministrazioni di appartenenza.

Questo inciso del DPR 395/1988 (riconosciuto ancora vigente dall’art. 146.01°comma CCNL 29/11/2007) è destinato a conferire enorme peso e rilevanza, nelle pratiche di concessione dei permessi per “diritto allo Studio”, alla situazione del Personale Docente che, come Lei, intenda crescere professionalmente. Questa speciale attenzione da parte del DPR citato deve intendersi non solo confermata, ma ulteriormente rafforzata dalle evoluzioni legislative successive, intonate ad una più stretta assimilazione del lavoro pubblico al lavoro privato come da ultimo nel D.lgs. 165/2001 e s.m.i. che, pur modificato in varie parti nel corso degli anni, ha mantenuto intatti alcuni “fondamentali”, tra cui la tutela piena della professionalità del Dipendente Pubblico, ai sensi dell’art. 2103 del Codice Civile.
Ciò posto, allora, ne discende che, pur nel complessivo “razionamento” dei diritti al “permesso per diritto allo Studio”, il comma 05 citato deve intendersi come chiara indicazione da parte del DPR di una “corsia preferenziale” nell’assegnazione dei permessi citati al Personale Docente che abbia attivato corsi o qualunque altro percorso formativo (nella specie mia, TFA) funzionale al perseguimento di “diritto fondamentale” del Lavoratore, ovvero il diritto alla crescita professionale (art. 2103 C.C.). Ciò obbliga, quindi, a rideterminare le quote dei Docenti ammessi, in considerazione di tale fondamentale “diritto” alla Sua crescita professionale che, altrimenti, verrebbe a patire, per opera di una diversa azione Amministrativa, un’ indebita e ingiusta dequalificazione, suscettibile di determinare un grave e rilevante vulnus sulla carriera scolastica.
Questo è il tanto che, allo stato posso dirLe.

Dr. Giorgio Frabetti-Ferrara

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