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giovedì 20 dicembre 2012

ASpI-LE PRINCIPALI CASISTICHE DI DIRITTO TRANSITORIO


Aiutati dalle puntuali disposizioni della Circolare INPS 142/2012, è possibile dare conto delle fattispecie di primario interesse per la gestione di quello che potremmo chiamare il "diritto transitorio" nel passaggio dalla tradizionale indennità di disoccupazione DS (ordinaria e a requisiti ridotti) alla nuova indennità ASpI (cd "ammortizzatore sociale universale").
Innanzitutto, la Circolare INPS precisa che, per le cessazioni dei rapporti di lavoro intervenute fino al 31/12/2012, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda di indennità di disoccupazione, si applicano, fino alla scadenza naturale, ovvero alla decadenza della prestazione, le disposizioni in materia di indennità di disoccupazione ordinaria non agricola ex. art. 19 RDL 14/04/1939 nr. 636 convertito in l. 06/07/1939 nr. 1272 e successive modificazioni.
Più complesso è il caso in cui i requisiti assicurativi e contributivi della nuova ASpI vengano a maturare "a cavallo" tra il vecchio regime normativo (DS) e il precedente (ASpI).
A questo riguardo, la legge (art. 02.04°comma l. 92/2012) fissa la spettanza dell'ASPI ad un evento di disoccupazione involontaria, il quale funge da dies ad quem per il calcolo dei periodi di "anzianità assicurativa" e contributiva. Pertanto, per tutti gli eventi di disoccupazione che si venissero a verificare dal 01/01/2013 in poi, sono utili anche periodi di anzianità contributiva e assicurativa maturati nel vigore della precedente legge. Posta questa regola-base (a sua volta corollario del regime di "automaticità delle prestazioni previdenziali" enunciato come regola generale ex. art. 2116 delCodice Civile), si comprende meglio il passaggio della Circolare INPS 142/2012, laddove precisa "la precedente contribuzione, versata o dovuta, contro la disoccupazione è considerata valida ai fini dell'indennità di disoccupazione ASpI e della mini ASpI".
Ai fini del perfezionamento dei requisiti richiesti, sempre stando alla Circolare, si considerano utili:
 
a) I contributi previdenziali, comprensivi di quota DS e ASpI, versati durante il periodo di lavoro subordinato;
b) I contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria, se all'inizio dell'astensione risulta già versata contribuzione ed i periodi di cognedo parentale, purchè regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro;
c) I periodi di lavoro all'Estero in Paesi UE o Convenzionati, ove sia prevista l'indennità di disoccupazione (in assenza di Convenzione di Sicurezza Sociale, i periodi di lavoro prestati all'Estero non sono utili);
d) L'astensione dal lavoro per periodi di malattia dei figli fino a 08 anni di età, nel limite di 05 gg. lavorativi nell'anno solare.
 
La medesima Circolare INPS precisa che, qualora il Lavoratore abbia alternato periodi di lavoro agricolo a periodi di lavoro non agricolo, i periodi sono cumulabili ai fini del conseguimento dell'indennità di disoccupazione agricola o dell'ASpI.
Non sono, viceversa, considerati utili anche se coperti da contribuzione figurativa, i periodi di:
 
a) Malattia, infortunio sul lavoro, solo nel caso in cui non vi sia integrazione della retribuzione da parte del Datore di Lavoro (nel rispetto del minimale contributivo);
b) CIGS e CIGO con sospensione dell'attività a zero ore;
c) Assenze per permessi e  congedi fruiti dal coniuge convivente, dal genitore, dal figlio convivente, dai fratelli e sorelle conviventi di soggetto con handicapp in situazione di gravità.
 
Ai fini della determinazione del biennio per la verifica del requisito contributivo, l'eventuale presenza dei suddetti periodi, non considrati utili, deve essere neutralizzata, in quanto ininfluente, con conseguente ampliamento del biennio di riferimento.
Nessun diritti transitorio, invece, è previsto per la cd MiniASpI.
In forza, infatti, dell'art. 02.69°comma l. 92/2012, che ha disposto l'abrogazione, a far data già dal 01/01/2013, dell'art. 07.03°comma l. 160/1988, è abrogata l'indennità di disoccupazione cd "a requisiti ridotti", solitamente oggetto di richiesta entro il 31/03 di ciascun anno per periodi di lavoro intervenuti nell'anno precedente.
Questo è il principale vulnus della Monti-Fornero, che ha disposto "l'assorbimento" nella Gestione ASpI  dei periodi lavorativi 2012.
A questo vulnus cercano di ovviare la Circolare INPS 142/2012 e il Msg INPS 20774/2012, i quali, nel dare atto della necessità di ovviare alla lacuna di diritto transitorio lasciata dalla l. 92/2012 così dispongono:
 
a) Dal 01/01/2013 al 02/04/2013, sarà possibile presentare istanza di disoccupazione Mini-ASpI, per periodi di lavoro 2012 per via telematica;
b) L'accesso al trattamento economico è subordinato al possesso dei requisiti previgenti di "disoccupazione ridotta", indipendentemente dallo stato di inoccupazione/disoccupazione attuale al momento della richiesta;
c) La prestazione sarà calcolata secondo le modalità mini-ASpI: 75% della retribuzione di riferimento, con una durata pari alla metà delle settimane lavorate nel 2012, nel limite di quelle disponibili, avendo detratto dal massimale di 52 le settimane lavorate e le settimane non indennizzabili.
 
Un'interpretazione certamente coraggiosa e interpretativa, in "supplenza" al disposto di legge, ma fortunatamente concordata con il Ministero del Lavoro.
Restiamo a disposizione per altri eventuali aggiornamenti e approfondimenti che fossero utili.

Dr. Giorgio Frabetti- Ferrara

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