Tredicesima purtroppo sempre più magra per le riduzioni d'orario, le sospensioni e per i problemi inerenti ai recuperi delle sospensioni contributive e fiscali disposte per le zone terremotate dell'Emilia Romagna, che proprio in questi giorni, si trovano a recuperare l'arretrato con una busta paga che può essere particolarmente smagrita.
Per istruzioni, si ricorda che il computo della 13ma è regolato erga omnes (ossia per tutti i lavoratori dell'Industria e di default per i Dipendenti di tutti i settori, fino a diversa previsione di CCNL) dal DPR 1070/1960. In base al DPR (che recepisce la prima intesa del 1937 del settore Industria), la 13ma costituisce mensilità supplementare di paga, per la totalità dei Dipendenti, a tempo determinato, indeterminato, part time, full time.
Costituiscono base imponibile ai fini del calcolo della 13ma tutte le voci fisse e continuative del mese di dicembre (o del mese di risoluzione del r apporto): disposizione di assoluto favore per il Personale Dipendente che si vede calcolata la 13ma sugli importi economici usualmente più favorevoli.
Qualche disputa sorge frequentemente in relazione alla circostanza sulle voci di retribuzione utili.
A questo riguardo, ripercorrendo le tracce di un utile saggio della Fondazione Studi CDL del 2009 http://www.consulentidellavoro.it/pdf/Guida_13_2009_fondazione_studi.pdf), si può dire quanto segue.
Fanno sempre parte della retribuzione utile per il
calcolo di questa mensilità:
• paga conglobata (ovvero paga base, ex indennità di
contingenza EDR)
• scatti di anzianità,
• superminimi,
• indennità di mansione,
• premi collegati alla produzione o alle
produttività (da calcolare sulla media annua),
• provvigioni (da conteggiare sulla media annua),
• indennità sostitutiva di mensa,
• indennità per maneggio denaro,
• cottimo (da conteggiare sull'ultimo mese o
trimestre o sul guadagno medio delle due
quindicine o delle ultime quattro settimane),
• altre eventuali voci retributive continuative
previste dal contratto collettivo.
Normalmente, invece, non vanno considerate le
seguenti voci:
• lavoro straordinario, notturno e festivo
effettuato saltuariamente,
• indennità per ferie non godute,
• premi o gratifiche definiti in cifra annua (anche
se corrisposti con cadenza mensile o
plurimensile),
• una tantum,
• rimborsi spese,
• indennità per lavori disagiati, nocivi e faticosi,
• indennità di vestiario.
Si sa che non sempre tutti i giorni di tutti i mesi di tutto l'anno possono essere coperti da retribuzione. In tal caso, la 13ma maturerà per mensilità (se intere) o per ratei giornalieri.
Problematico il caso dei lavoratori saltuari come i lavoratori a chiamata, o i lavoratori a tempo determinato chiamati per brevissimi periodi (perchè frutto ad esempio di una frettolosa regolarizzazione, causa ispezione). Nel CCNL Studi Professionali, ad esempio, non è riconosciuta la 13ma ai lavoratori che abbiano prestato lavoro per periodi inferiori di 15gg.
In questi casi, a Ns. avviso, è opportuno gestire la situazione, in assenza di specifiche indicazioni di CCNL, nei termini indicati dal Ministero del Lavoro per il lavoro a chiamata (Circolare 04/2005), ovvero inserendo un rateo di retribuzione oraria elaborato sulla base della quota percentuale di 13ma del settore (es. Pubblici Esercizi 8,33%).
Esistono comunque alcuni periodi di assenza durante i quali il lavoratore matura comunque il
diritto alla tredicesima e precisamente:
• assenza obbligatoria
per maternità, compreso
l'eventuale periodo di
astensione
anticipata (art. 22 D.
lgs. n. 151/01)
• riposi giornalieri
per allattamento (art. 39 D. lgs. n. 151/01)
• congedo matrimoniale
(RDL n. 1334/37)
• malattia nei limiti
del periodo contrattuale di conservazione del posto
• infortunio e malattia
professionale nei limiti del periodo di conservazione del posto
• cassa integrazione
guadagni ad orario ridotto
• altre assenze
comunque retribuite come
ferie, festività, ex
festività, riduzioni
contrattuali
dell'orario di lavoro e permessi retribuiti
• altri eventi con le
medesime caratteristiche
Nel caso, invece di
assenze non retribuite la gratifica natalizia non matura come ad esempio
nei casi di:
• eventuale periodo di
aspettativa facoltativa dal lavoro, successivo a quello fissato dal
contratto per la
conservazione del posto per malattia, malattia professionale e infortunio
• periodi di
congedo parentale o
assenza facoltativa successivi
al puerperio o
all’ingresso del
bambino nella famiglia adottiva o affidataria (art. 32 D. lgs. n. 151/01)
• assenze per malattia
del bambino di età inferiore a 8 anni (art. 47 D. lgs. n. 151/01)
• permessi di cui alla
Legge n. 104/92 per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti
dei portatori di
handicap
• congedo per eventi
particolari (art. 4 Legge n. 53/00)
• congedo per adozioni
internazionali (art. 27 D. lgs. n. 151/01)
• cassa integrazione
guadagni a zero ore
• aspettativa e
permessi non retribuiti
• sciopero
• assenze
ingiustificate
• sospensioni dal
lavoro dovute a motivi disciplinari
• servizio militare di
leva, servizio civile sostitutivo e richiamo alle armi.
In linea con la Fondazione Studi CDL, possiamo dire che "le assenze in qualche modo indipendenti dalla volontà del lavoratore di
particolare rilievo sociale e quindi tutelate, danno diritto alla maturazione
della
13^, mentre quelle
dovute ad una sua libera scelta o, se obbligate, di minore rilievo e/o che non
comportano integrazioni
da parte del datore di lavoro, non danno il diritto alla maturazione".
Per le Zone terremotate dell'Emilia, ove la 13ma risultasse assorbita dai pagamenti differiti a dicembre causa sisma, ovvero risultasse troppo bassa a causa di interruzioni causa sisma, non coperte da ammortizzatore sociale, il DL 74/2012 ha riconosciuto (in linea con le disposizioni pro-Aquila del 2009) la possibilità di erogazioni liberali supplementari in denaro o in natura (benefit) totalmente esentasse. Da corrispondersi, però, rigorosamente e "per cassa" entro il 31/12/2012.
Dr. Giorgio Frabetti,
Consulente d'Azienda in Ferrara
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