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giovedì 13 dicembre 2012

LA QUADRATURA DEL CERCHIO: CRISI ECONOMICA DI COOPERATIVA E RIDUZIONE DEI COSTI DEL LAVORO


Per la gestione delle crisi economiche di cooperative, crediamo siano maturi i tempi per predisporre un'accurata verifica delle possibilità operative offerte dall'art. 06 l. 142/2001 come interpretato dall'Interpello Min. Lav. 07/2009.
E' da rimarcare l'Interpello citato, per il notevole significato "politica del diritto" favorevole a valorizzare tutti gli istituti di flessibilità cd "esterna" (retributiva) della legislazione cooperativa per conseguire effetti il più possibile equivalenti a quelli che Azienda e Lavoratore conseguirebbero ricorrendo agli ammortizzatori sociali. Soprattutto oggi, che la riforma Monti-Fornero prefigura un superamento del quadro ormai classico (per quanto conclamatamente "emergenziale") degli "ammortizzatori in deroga", questa ipotesi delineata dal Ministero del Lavoro, visto anche che il settore cooperativo non è stato investito da interventi riformatori, è da tenere nella massima considerazione, pur nelle forzature e difficoltà che essa genera (come vedremo) non solo con la normativa giuslavoristica, ma anche giuscommercialistica e contabile.
La riflessione del Ministero del Lavoro prende le mosse dall'art. 06 l. 142/2001 e dal comma 02 lett. d) e e). Dalla lettera d) che ammette deroghe ai trattamenti economici "integrativi" (quindi, diversi dal minimo) in caso di crisi aziendale e dalla lettera e), che ammette (sempre in caso di crisi) la deliberazione di "apporti economici" non specificati. La coraggiosa e impegnativa posizione ministeriale ammette la possibilità che dietro gli "apporti economici" (ulteriori a quelli delle già citate lettere) la Cooperativa possa deliberare una riduzione del minimo retributivo dei Soci Lavoratori, a condizione che la delibera sia avvenuta in condizioni di piena trasparenza e democraticità.
Non serve spiegare la funzione economico-sociale di questa interpretazione ministeriale. Certo, il "riconoscimento" della funzione economico-sociale della Cooperazione che qui si realizza appare molto spinto, anche se ineccepibile con la storia della cooperazione, dove la mission mutualistica di tale speciale rapporto societario (comunque di valenza commutativa) ha sempre legittimato forme anche molto marcate di flessibilità retributiva. In questo senso, nessun dubbio che l'Interprello ministeriale opera nel senso di riconoscere e legittimare una importante "consuetudine" alla flessibilità dell'universo cooperativistico, a costo, però, di forzare il dato letterale della l. 142/2001, che, in punto di trattamento dei lavoratori (art. 03) appare avaro di concessioni a opzioni "creative" sul diritto del lavoro, con ciò esponendo anche la stessa posizione ministeriale a forti rischi di disconoscimento in sede giudiziaria.
Come ben rilevato dalla dottrina (COSTANTINI, Crisi della cooperativa e trattamento dei soci lavoratori, RIDL, 2010, I, 313), la presa di posizione ministeriale conferisce una legittimazione derogatoria agli organi sociali che è stata via via contestata dalla giurisprudenza anche di legittimità. L'articolo cita la sorte molto difficile di delibere di cooperative che così si erano espresse in passato che erano state invalidate per vari motivi, specie in relazione agli effetti di rinuncia sui diritti retributivi che esse implicavano: mai è stato chiarito, nè il Ministero ha chiarito, se la disciplina speciale del lavoro in cooperativa può "superare" gli ostacoli costituiti in punto di rinunce/transazioni/deroghe peggiorative dall'art. 2113 del Codice Civile, che parrebbe in vigore, stante il richiamo dell'art. 03 alla piena osservanza della disciplina lavoristica di cooperativa. La Ns. modesta impressione è che l'unico caso davvero certo di deroga espressa previsti dalla legge al trattamento retributivo (interventi sugli ad personam), al di fuori delle forme classiche ex. art. 2113 delCodice Civile (conciliazioni etc.).
Per il resto, abbiamo sì la "copertura ministeriale", ma occorre fare un non piccolo "atto di fede", per quanto l'operatività necessiti di risposte, data l'impellenza della crisi economica.
Al momento, viste anche le conclusioni della dottrina più conservatrice che si è espressa sull'argomento, riteniamo prudente adoperarci per eventuali delibere "derogatorie" che, a fronte di dichiarate e accertate crisi aziendali, siano concepite in questi termini:
 
a) Non costituisce deroga (e quindi non deve svilupparsi ex. art. 2113 Codice Civile) la "calendarizzazione" di rateazione della retribuzione secondo tempistiche difformi da quelle in uso abitualmente, purchè ritenute e contributi siano versati nei termini e il prospetto paga elaborato e consegnato nei termini;
b) Non costituisce deroga (e quindi non deve svilupparsi ex. art. 2113 Codice Civile) il "congelamento" di importi retributivi ad personam comunque superiori ai minimi (caso espressamente contemplato dall'art. 06.02°comma lett. d).
c) Non costituisce deroga (e quindi non deve svilupparsi ex. art. 2113 Codice Civile) il "congelamento" di differimento di incrementi contrattuali ferie, ROL, TFR (caso in questi termini risolto dal Ministero del Lavoro nell'Interpello citato).
 
Come ognuno può agevolmente rendersi conto la materia ingloba in sè una valenza di "esperimento pilota".

Dr. Giorgio Frabetti
Consulente d'Azienda in Ferrara

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