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sabato 22 dicembre 2012

RIFORMA FORENSE: VIA DALL'ALBO CHI NON ESERCITA

AVVERTENZA: In questo post si darà una prima disamina, sempre condividendo la pregevolissima presentazione di Guida al Diritto, di una delle parti più controverse della riforma forense, la previsione (non del tutto chiarita) della possibilità di cancellare dall'albo quegli Avvocati che non esercitano l'attività in modo costante e continuativo. Un aspetto che ha contribuito a rendere il dibattito parlamentare sulla riforma dell'Avvocatura particolarmente caldo e polemico, ma rispetto a cui lo Studio Francesco Landi di Ferrara (https://www.facebook.com/pages/Studio-Landi-cdl-Francesco/323776694349912?fref=ts), anche per il tramite di questo Blog, annuncia massima attenzione, per le delicate ricadute previdenziali che ne discendono (verosimilmente il Professionista "cancellato" potrà esercitare in Gestione Separata INPS, come per i Medici che si siano "cancellati" dalla Cassa ENPAM) e per le complesse problematiche, insorte con la riforma del mercato del lavoro connesse all'esercizio "monocommittente" di attività professionale intellettuale.

Avvocati: obbligo di iscrizione alla Cassa, fuori dall’albo chi non esercita-2a parte

di Eugenio Sacchettini
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/civile/civile/primiPiani/2012/11/avvocati-obbligo-di-iscrizione-alla-cassa-fuori-dallalbo-chi-non-esercita.html

(...)


Esercizio professionale effettivo, continuativo, abituale e prevalente
Assoluta novità rispetto alla disciplina precedente, peraltro da tempo sollecitata dalla categoria, è che la permanenza dell'iscrizione all'albo forense sia subordinata all'esercizio professionale effettivo, continuativo,abituale e prevalente della professione, e ciò ad evitare l'impreparazione di soggetti che, avulsi dal costante esercizio dell'attività, non siano conseguentemente in grado di fornire all'udienza un servizio adeguato; come pure ad eludere il fenomeno, specie in passato assai ricorrente, di soggetti che si fregiassero dell'appartenenza all'ordine degli avvocati per poter condurre con maggior prestigio traffici, magari anche non illeciti, ma che comunque niente avessero a che fare con l'attività forense.

Vien così adesso disposto dal comma 4 dell'articolo 21 che la mancanza della effettività, continuatività, abitualità e prevalenza dell'esercizio professionale comporta, se non sussistono giustificati motivi (si dovrà infatti tener conto delle eccezioni, anche in riferimento ai primi anni di esercizio professionale) la cancellazione dall'albo. Ovviamente la procedura per la cancellazione prevede il contraddittorio con l'interessato, che dovrà essere invitato a presentare osservazioni scritte e, se necessario o richiesto, anche l'audizione del medesimo in applicazione dei criteri di cui all'articolo 17, comma 12, cioè previo invio di raccomandata con invito ad effettuare quanto sopra in un termine non inferiore a novanta giorni.                                                                                                   

L’accertamento - Le modalità di accertamento dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione vengono demandate dal comma 1 al percorso previsto dal comma 3 dell'articolo 1 per l'attuazione della legge di riforma forense, cui si dovrà provvedere mediante i soliti "regolamenti delegati" adottati con decreto del Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) entro due anni dalla data della sua entrata in vigore, previo parere del Cnf e, per le sole materie di interesse di questa, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense; il Cnf esprimerà i pareri entro novanta giorni dalla richiesta, sentiti i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni forensi che siano costituite da almeno cinque anni e che siano state individuate come maggiormente rappresentative dal Cnf. In tale regolamento, a norma del comma 1, andranno indicate le eccezioni (comunque già previste, come si vedrà di seguito) e le modalità per la reiscrizione, con esclusione di ogni riferimento al reddito professionale.

Si tratta dunque di un percorso ancora al di là da venire, ma per ora vengono già previste eccezioni al grave provvedimento di cancellazione dall'albo, oltre quanto già visto per i primi anni di esercizio professionale: a norma del comma 6 la prova dell'effettività, continuità,abitualità e prevalenza non è richiesta, durante il periodo della carica, per gli avvocati componenti di organi con funzioni legislative o componenti del Parlamento europeo, e neppure ex comma 7: a) alle donne avvocato in maternità e nei primi due anni di vita del bambino o, in caso di adozione, nei successivi due anni dal momento dell'adozione stessa (l'esenzione si applica, anche agli avvocati vedovi o separati affidatari della prole in modo esclusivo), b) agli avvocati che dimostrino di essere affetti o di essere stati affetti da malattia che ne ha ridotto grandemente la possibilità di lavoro, c) agli avvocati che svolgano comprovata attività di assistenza continuativa di prossimi congiunti o del coniuge affetti da malattia qualora sia stato accertato che da essa deriva totale mancanza di autosufficienza.

Al fine di effettuare tali accertamenti, a norma del comma 2, il consiglio dell'ordine, con regolarità ogni tre anni, compie le verifiche necessarie anche mediante richiesta di informazione all'ente previdenziale, e ciò pur tenendo presente che, come sopra si è visto, vada escluso ogni riferimento al reddito professionale. Con la stessa periodicità, a norma del comma 3, il consiglio dell'ordine esegue la revisione degli albi, degli elenchi e dei registri, per verificare se permangano i requisiti per la iscrizione, e provvede di conseguenza. Della revisione e dei suoi risultati e` data notizia al Cnf e, qualora il consiglio dell'ordine non provveda alla verifica periodica dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente o compia la revisione con numerose e gravi omissioni, si dà luogo a norma del comma 5, ad una sorta di "commissariamento": il Cnf nomina uno o più commissari, scelti tra gli avvocati con più di venti anni di anzianità anche iscritti presso altri ordini, affinché provvedano; in sostituzione e ad essi spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno e una indennità giornaliera determinata dal Cnf, spese e indennità che sono a carico del consiglio dell'ordine in cotal guisa renitente.

Obbligatorietà d'iscrizione alla Cassa di previdenza Anche questo intervento è stato da tempo sollecitato dalla categoria, riscontrandosi una grossa percentuale di avvocati non iscritti alla Cassa previdenziale, seppur effettivamente esercenti la professione, i quali sfuggono così agli oneri contributivi che gravano sui colleghi. Il comma 8 viene perciò adesso a stabilire che l'iscrizione agli albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense; all'uopo il successivo comma 9 dispone che la Cassa, con proprio regolamento,determini, entro un anno dalla data di entrata in vigore della riforma forense, i minimi contributivi dovuti nel caso di soggetti iscritti senza il raggiungimento di parametri reddituali, eventuali condizioni temporanee di esenzione o di diminuzione dei contributi per soggetti in particolari condizioni e l'eventuale applicazione del regime contributivo. Nel contempo, ad evitare che si venga a sfuggire in via surrettizia all'obbligo d'iscrizione alla previdenza degli avvocati, il comma 10 conclude col vietare l' iscrizione ad alcun' altra forma di previdenza se non su base volontaria e non alternativa alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

(2a parte-Fine)


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