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venerdì 21 dicembre 2012

LA SICUREZZA DEL LAVORO NELLO STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO


Quesito:
Buongiorno, visto che lei è un esperto della materia, le chiedo gentilmente un'informazione che eventualmente mi premurerò di approfondire in base alla sua risposta. Uno studio professionale formato da 3 soci paritari (associazione di professionisti) deve assolvere a qualche adempimento relativamente al D. Lgs. 81/2008? (nomina RSPP, DUVRI, ecc.). Non ci sono dipendenti, nè tirocinanti. Grazie.

Risposta:
Grazie innanzitutto della preferenza accordata.
Nella mia personale esperienza, sul quesito da Lei posto, ho riscontrato le posizioni più differenti.
A mio modesto avviso, stando alle brevi informazioni da Lei fornitemi relativamente all'Associazione Professionale, la "questione-Sicurezza" dovrà andare gestita in conformità all'art. 21 D.lgs. 81/2008 dedicato appositamente ai "lavoratori autonomi".
Piccolo caveat: la norma parla dei "lavoratori autonomi" ex. art. 2222 Codice Civile, ma nessun dubbio che tale richiamo debba intendersi inclusivo anche dei lavoratori autonomi "professionali" ex. art. 2229 Codice Civile, che dell'articolo 2222 sono comunque una species dal punto di vista lavoristico (vedi norma sulle "finte Partite IVA" della l. 92/2012). E a ciò non osta l'associazione professionale che, se attivata nei canoni classici, costituisce mero "ausilio" dell'attività professionale strettamente personale e non tale da acquisire quell'autonomo rilievo che è invece della "organizzazione di impresa".
Pertanto, ai sensi dell'art. 21 D.lgs. 81/2008, 

a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III;
b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III;
c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.
L'inosservanza di tali obblighi è penalmente sanzionata agli artt. 60 ss. del D.lgs. 81/2008.Allo steso modo, tali soggetti, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:
a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.

Personalmente, data la mia evidente "lontananza" dalla realtà organizzativa da Lei sottopostami, mi permetto di raccomandare la massima attenzione nel "calare" l'applicazione delle norme di Sicurezza al reale stato organizzativo dello Studio Associato.
Le attività professionali, infatti, un pò per ragioni di "commesse", un pò per ragioni di liquidità possono assumere nel tempo le configurazioni organizzative le più svariate possibili: ora cioè può prevalere (di solito nei momenti di "magra") un bassissima profilo organizzativo, limitato all'attività svolta personalmente dai Professionisti; ora (nei periodi di espansione) può essere opportuno assumere personale (es. una Segretaria); in altri casi, può bastare l'assunzione sporadica di personale "a chiamata" e a voucher (es. per il riordino dell'archiviazione in periodi particolarmente "caldi" dell'anno).
E' evidente che ciò comporta una differenza, perchè se ci sono Dipendenti (anche occasionali, anche a voucher) si pongono almeno problemi di valutazione dei rischi da "videoterminali" (ex. art. 173 D.lgs. 81/2008), del DUVRI, etc. e non basta l'organizzazione ex.art. 21 D.lgs. 81/2008.
Nel momento in cui Vi raccomando la massima attenzione nel tenere sempre monitorato lo "stato attuale" della Vs. organizzazione, sono a consigliarVi di avvalervi anche delle "facoltà" che la legge Vi accorda specie in materia di formazione sulla Sicurezza, in modo da "mettere da parte" un piccolo know how di Sicurezza spendibile, nel caso si presentasse (evenienza che non si può scartare a priori) l'opportunità di assumere Personale tout court.

Dr. Giorgio Frabetti-Ferrara

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