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venerdì 30 maggio 2014

MODELLO F24 TELEMATICO: IL RIEPILOGO DELLE DISPOSIZIONI IN VIGORE DAL 01/10/2014

Qui di seguito, proponiamo una Tabella riassuntiva dell'assetto delle disposizioni in vigore relativamente al nuovo F24 telematico, con evidenza dei residuali casi di "F24 cartaceo".




MODELLO F24 TELEMATICO (IN VIGORE DAL 01/10/2014)
RIEPILOGO

Soggetti
Tributi, contributi, premi assicurativi
Modello cartaceo
Servizi telematici di homebanking o remote banking
Servizi Telematici Agenzia delle Entrate
TITOLARI PARTITA IVA
Versamento, anche mediante compensazione (anche con saldo finale pari a 0) con crediti relativi a:
-                Imposte sui redditi;
-                Addizionali imposte sui redditi;
-                Ritenute alla fonte;
-                Imposte sostitutive delle imposte sui redditi;
-                IVA per importi fino a € 5.000, 00
No
Si
Si
Versamento mediante compensazione orizzontale di credito IVA annuale o relativo a periodi inferiori all’anno per importi superori a € 5.000 (anche con saldo finale pari a 0).
No
No
NON TITOLARI DI PARTIVA IVA
Versamenti di importi pari o inferiori a € 1.000, senza compensazioni.
Versamento di importi superiori a € 1.000, senza compensazioni.
No
Versamento di importi a debito mediante compensazione (saldo finale positivo)


No

Compensazioni di importi a credito con importi a debito e saldo finale pari a zero
No
No



DETASSAZIONE 2014 E ACCORDI DI SECONDO LIVELLO GIA' IN VIGORE: ASPETTI PROCEDURALI

Con il Dpcm di febbraio scorso, è entrata in vigore, per il 2014, la specifica tassazione agevolata e sostitutiva IRPEF del 10% sulle voci di produttività.
E' sorto il dubbio di come considerare i casi delle Aziende che abbiano in corso anche per il 2014 di accordi di produttività (di secondo livello) già depositati e già oggetto (a norma del precedente DPCM) di dichiarazione di conformità:
 
1) Devono ri-sottoscrivere gli accordi di secondo livello per il 2014?
2) Devono ripetere anche per il 2014 la dichiarazione di conformità? Eventualmente per attestare la conformità alla sopravvenuta normativa per 2014 (in considerazione del fatto che la "conformità" valeva per la normativa 2013)?
 
In via prelimiare, occorre ricordare che il DPCM 2014 sulla "detassazione-produttività" è praticamente identico a quello del DPCM 2013 e, salvo che per la rivisitazione al rialzo delle quote stipendiali detassabili (che passano da € 2.500 a € 3.000), nulla è cambiato.
 
Sub-1):
La norma collettiva che fissa le voci di produttività è una norma di ordine "civilistico" con la funzione di definire le voci di "produttività", applicabile di per sè e per gli effetti retributivi, al quale il DPCM citato sovrappone effetti fiscali. A questi fini, il DPCM, nel prevedere la detassazione di produttività, richiama la contrattazione di secondo livello, per individuare la "fonte normativa" da utilizzare per individuare le "voci di produttività" (ai fini di escludere le convenzioni individuali Datore di Lavoro-Lavoratore).
E' evidente che, discendendo gli effetti fiscali da norma di legge, per espresso vincolo costituzionale (art. 23 Cost., riserva di legge in materia tributaria), solo dal DPCM citato può derivare la regolazione degli effetti fiscali: a questo stretto fine fiscale, la rilevanza della norma collettiva, anche se "di secondo livello", è del tutto ininfluente, ed è pertanto inutile pretendere di rinnovare l'accordo collettivo di produttività ogni volta che muta il DPCM annuale di "copertura finanziaria" della detassazione. Inutile, se l'accordo collettivo non contiene clausole, termini che per il 2014 (anno di applicazione del DPCM) ne limitino la vigenza.
 
Sub-2:
Una volta chiarito il diverso ordine delle fonti regolatorie il beneficio della "detassazione" (fonte collettiva e fonte DPCM), e una volta chiarito che la fonte collettiva assume una rilevanza sua propria (specie ai fini dei tempi di vigenza), ove per il 2014 l'accordo "di produttività" già utilizzato per anni passati non sia "scaduto", tale accordo continuerà a fungere da base per l'applicazione della detassazione 2014.
Quanto all'eventuale dichiarazione di conformità "fiscale" avanti alla DTL, si deve dire quanto segue.
Evidentemente, tale "conformità" deve persistere anche per il 2014, ma al momento non è chiaro se tale "conformità" debba intendersi "presunta" (tale, cioè, da non obbligare il Datore ad una dichiarazione successiva, salvo sopravvenuta incompatibilità), e quindi la "non conformità" soggetta ad "inversione dell'onere della prova" da parte del Datore o dell'Ufficio; ovvero, se il DPCM abbia "azzarato" la rilevanza fiscale delle norme collettive precedenti, di cui, pertanto, e di necessità andrà riacquisita la conformità.
 
Occorre riflettere per evitare duplicazioni inutili e inutile produzione di carta.
Soprattutto, occorre riflettere (quanto al punto sub-02) intorno alla circostanza che il DPC ha variato marginalmente le disposizioni di ordine fiscale (incrementando il livello massimo di retribuzione individuale di produttività "detassabile" dal € 2.500 a € 3.000), ma senza modificare nulla quanto al rapporto regolazione contrattuale-regolazione fiscale. Pertanto, non essendo mutati i caratteri e i termini del "riconoscimento fiscale" delle voci di produttività "di secondo livello", è ragionevole ipotizzare che la "conformità" data l'anno precedente ad un accordo debba valere automaticamente anche per l'anno corrente, se l'accordo "di secondo livello" è ancora in vigore. Quindi, a queste condizioni, è palesemente anti-economico (oltrechè giuridicamente inutile) ripetere la "conformità" per il 2014 di accordo già vigente e dichiarato "conforme" nel 2013.
Del resto, l'inutilità di una ulteriore "ripetizione" della conformità si coglie considerando che l'accordo, già acquisito e dichiarato "conforme" avanti la DTL l'anno precedente (2013), deve ritenersi soggetto ad un evidente vincolo di "acquisizione" da parte degli Uffici: l'atto cioè è conosciuto e l'Ufficio è già in grado isitituzionalmente di rilevarne o meno la "conformità" e di invitare il Datore di Lavoro a provvedimenti. Pertanto, saremmo per ritenere che, per gli accordi di secondo livello già acquisiti dalla DTL, sia onere dell'Ufficio (e del Datore di Lavoro) "invertire l'onere della prova"
Valuteremo i modi adeguati con il quale lo Scrivente Studio potrà farsi carico di semplificare tale adempimento, nei termini delle disposizioni di legge e interfacciandoci con gli Uffici competenti.
 
 
 

giovedì 29 maggio 2014

TRATTAMENTO FISCALE DELLE TRANSAZIONI DEL DIPENDENTE-RIEPILOGO

Qui di seguito, un breve riepilogo delle disposizioni fiscali applicabili alle transazioni del lavoratore dipendente.
Posta (come precisato in altra mail 28/02/2014 h.19.45) l'imponibilità fiscale delle somme corrisposte al Dipendente a titolo di lucro cessante, ossia per la perdita reddituale in capo al Dipendente (e non di "danno emergente"), queste sono le regole applicabili:
 
- La Circolare Min. Fin. 326/1997 precisa che tutte le somme riconosciute al Lavoratore nelle transazioni (diverse da "danno emergente"), se non sono collegate alla cessazione del rapporto di lavoro, sono assoggettate a tassazione ordinaria;
- Laddove, invece, la somma riconosciuta in capo al Dipendente a titolo di transazione appaia connessa alla cessazione del rapporto di lavoro si applicherà la tassazione separata ex. art. 17.01°comma lett. b) TUIR (Ris. Ag. Entr. 135/2009);
- Le somme riconosciute essenzialmente pro bono pacis, al solo scopo di porre fine ad una controversia sono qualificabili come "redditi diversi" ex. art. 67lett. l) TUIR  e, come tali, tassabili.
 
Qui di seguito, riportiamo breve schema riepilogativo delle disposizioni fiscali applicabili.
 
 
IMPONIBILITA’ FISCALE DELLE TRANSAZIONI DEL DIPENDENTE
SCHEMA

Tipologia transazione
Oggetto
Tassazione applicabile
Risolutiva
Per chiusura rapporto di lavoro
Tassazione separata- Aliquota TFR
Semplice*
Redditi arretrati alle condizioni ex art. 17.01°comma lett. b) TUIR
Tassazione separata- Aliquota media biennio
Semplice*
Redditi ordinari e in costanza di rapporto
Tassazione ordinaria
Novativa**
Somme sostitutive di redditi di lavoro dipendente
Tassazione ordinaria
Novativa**
Al solo scopo di prevenire le liti
Art. 67 TUIR (Redditi diversi); Art. 25 DPR 600/1973 (ritenuta 20% a titolo di acconto IRPEF)

·         Transazione semplice: E’ quella transazione con la quale le Parti danno vita ad un accordo con il quale si limitano ad apportare modifiche a una situazione già in atto e a regolare il preesistente rapporto, senza estinguerlo, mediante reciproche concessioni consistenti anche in una bilaterale e congrua riduzione delle opposte pretese, in modo da realizzare un regolamento di interessi.
·         Transazione novativa: E’ quella transazione, in cui le Parti manifestano la volontà esplicita di stipulare un accordo che non entra nel merito delle ragioni delle Parti, ossia astrae dall’oggetto della controversia, e ha il solo scopo di porre fine alla lite, attraverso il pagamento di un corrispettivo a fronte della garanzia di rinuncia alla lite stessa.


F24 TELEMATICO: QUANDO SI PUO' ANCORA USARE

Quesito:
Ho visto che, secondo le nuove norme, è stato di fatto abolito il F24 telematico. Quando si può ancora ricorrere al F24 cartaceo? Grazie.

Risposte:
L'uso "cartaceo" del Modello F24 è ormai limitato ai versamenti a mezzo di modelli F24 con saldo finale pari o inferiori a € 1.000 e per quei versamenti non interessati da compensazioni orizzontali.
Restano, quindi, sempre possibili, senza limitazioni, le compensazioni verticali o "interne", ovvero quelle effettuate senza presentazione del Mod. F24.
 

JOBS ACT E LA REGOLA DEI 36 MESI: UN CASO

Quesito:
Il contratto a termine di una Dipendente raggiunge 36 mesi massimi il prossimo 31/08/2014.
Con il Jobs Act, per prolungare il contratto in deroga avanti la DTL, ci vuole la causale?

Risposta:
Il Jobs Act ha confermato, per i contratti a termine, la regola della durata massima dei 36 mesi, ampliandola, prevedendo cioè che essa si applica non più solo ai casi di "successione dei contratti", ma anche ad un contratto unico, che non può in nessun caso essere di durata massima superiore ai 36 mesi (prima, invece, era possibile stipulare un contratto a termine originariamente superiore ai 36 mesi).
Il Jobs Act non ha innovato la procedura descritta dall'art. 05 D.lgs. 368/2001, che ammette la possibilità di un solo contratto ulteriore rispetto ai 36 mesi, a condizione che vi sia l'autorizzazione della DTL e l'assenso del rappresentante sindacale.
Attualmente, nel silenzio della norma, un'interpretazione sistematica dell'art. 05 coordinata con la nuova ratio del Jobs Act, costringe ad interpretare l'autorizzazione della DTL come mero assenso al prolungamento, senza con ciò intendere che la DPL debba imporre causali tecniche, organizzative e produttive.
Questa è l'interpretazione attualmente più logica e conseguente al dettato normativo.

Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pr 

mercoledì 28 maggio 2014

IL PAGAMENTO DEL F24 DELEGATO AL PROFESSIONISTA-LE NOVITA' DEL DL 66/2014

Il DL 66/2014, contenente le ormai celeberrime disposizioni sugli € 80, consolida a livello di norma di legge una procedura già emersa in via di prassi: quella del "pagamento delegato" del F24 da parte del Professionista.
Era, infatti, prima del DL 66/2014 prassi diffusa delegare il Consulente al pagamento delle imposte, addebitandole direttamente sul conto del Professionista, previa provvista di fondi da parte del Cliente, tenendo presente comunque che, in caso di modello F24 a saldo zero, l'unico sistema di pagamento è l'utilizzo del canale Entratel o Fisconline.
La formalizzazione avverrà con delega ad hoc da notificare alla Banca.
Questo sistema permette di pagare la delega di un soggetto terzo.
Ciò non è possibile, in caso di utilizzo di Entratel o Fisconline, in quanto l'intestazione del conto di addebito deve coincidere con il Contribuente.
 

AUTO AZIENDALE-IN UNICO LA PRIMA APPLICAZIONE DEGLI SCONTI RIDOTTI DELL'ERA MONTI

L'Esecutivo Monti ha operato in due importanti tappe legislative (prima la l. 92/2012, poi la l. 228/2012) la riduzione delle soglie di deducibilità del valore e dei costi connessi all'auto di Aziende e Professionisti, con effetti dal 01/01/2013.
Nella Dichiarazione dei Redditi di quest'anno, pertanto (2014 per il 2013), si avranno i primi immediati riflessi di queste modifiche legislative.
Qui di seguito, ad uso del personale addetto alle Dichiarazioni dei Redditi, un breve riepilogo.
A partire dal 01/01/2013, è stabilita la riduzione delle percentuali di deducibilità dell'auto aziendale/professionale nei seguenti importi:
 
a) Auto Aziendali/Professionali: 20% (e non più 40%) nel limite di € 18.075,99. La percentuale si applica sia ai costi per l'acquisto dell'autovettura, sia alle spese per la gestione. Una maggiore (anche se parziale) opportunità di recupero è offerta dalla possibilità di valorizzazare, ai fini fiscali, un valore di ammortamento pari al corrispettivo versato, ma mai per importi superiori a € 18.075,99.
b) Auto Aziendali/Professionali in uso promiscuo: 70% (e non più 90%). Anche l'ammortamento è deducibile fino al 70%, senza, però, incontrare limiti di valore, come nel caso a).
 
Resta la possibilità di dedurre, in alternativa ai costi di acquisto, il contratto di leasing dell'auto.
Anche questa previsione è stata incisa negli anni 2012-13 e i suoi riflessi si faranno sentire nella corrente Dichiarazione dei Redditi.
Per tali contratti, infatti, se stipulati dal 29/04/2012, il canone di leasing è deducibile (nelle percentuali del 20% o del 70%, rispettivamente per uso esclusivo e promiscuo), a condizione che la durata del contratto sia almeno pari ai 2/3 del periodo di ammortamento (almeno 32 mesi). A questo fine, la durata del contratto dovrà essere pari al periodo di ammortamento previsto (48 mesi).
Stessa limitazione per le spese (carburante, manutenzione etc.).
Per completezza, occorre tenere in considerazione anche la disciplina relativa ai beni aziendali concessi in uso ai Soci o familiari dell'imprenditore, che prevede la limitazione della deducibilità in presenza di corrispettivo al di sotto del valore normale.
La disposizione non trova applicazione quando l'utilizzatore sia anche dipendente dell'impresa.
Nessuna limitazione, invece, nel caso in cui si ricorra, per brevi "missioni", ai servizi offerti dalle Società di autonoleggio.

FATTURAZIONE ELETTRONICA-PRIME APPLICAZIONI

Quesito:
Un Preside di Scuola, per una fornitura, ha chiesto alla mia Azienda la fatturazione elettronica. Ma non vi è legalmente obbligata. Posso chiedere la fatturazione cartacea? Grazie.

Risposta:
Già prevista in tempi ormai risalenti dalla l. 244/2007 (Legge Finanziaria per il 2008), tale istituto ha ricevuto una definitiva implementazione pratica con il dm 55/2013, e un decisivo impulso in sede politica, con l'attuazione della Direttiva UE sulla difesa delle Imprese nei crediti insoluti delle Pubbliche Amministrazioni (D.lgs. 192/2012).
Nel sito internet del Governo www.fatturapa.gov.it, si trovano le prime indicazioni, ancora in termini divulgativi, ma certamente utili per Imprese e Consulenti su questa nuova procedura.
Con fattura elettronica, non si intende tanto un nuovo sistema di fatturazione (chè, ai fini fiscali, il documento rimane lo stesso ex DPR 633/1972 e deve riportare la stessa tipologia di informazioni), quanto un "flusso telematico" (non dissimile ad altri, tipo EMENS, UNIEMENS) per generare dette informazioni. Questa "generazione" sta diventando inaggirabile e necessaria: senza fatturazione elettronica, infatti, non si potrebbe rendere fluida e agevole la procedura di "certificazione" elettronica del credito della PA (un procedimento di "attestazione" della liquidità/esigibilità del dedito della PA), che è procedura elettronica ed è passaggio indispensabile per la tutela del creditore in sede di contenzioso.
Alla fine, infatti, tutte queste informazioni devono passare attraverso sistemi di archiviazioni telematiche e, in particolare, attraverso il cd SDI (Sistema di Interscambio), che è il software appositamente pensato per la gestione delle fatture.
Non è possibile dettagliare i passaggi tecnici, molto complessi, di questa procedura telematica.
Ci sia consentito, però, di spendere due parole, con riguardo ad eventuali casi in cui l'Ente Pubblico avesse già richiesto ad un' Impresa detta fatturazione.
Se l'Ente non è tra quelli destinati a breve ad essere assoggettati a tali procedure, ma l'Ente richieda comunque all'Impresa di fatturare in tale modo, ci sono due possibilità:
 
a) O l'Azienda chiede di avvalersi dei sistemi di fatturazione cartacei tradizionali, ancora disponibili, non essendosi nemmeno avviato il periodo "transitorio" (come per le Scuole);
b) Oppure l'Azienda, di fronte all'insistenza della PA nel pretendere (pur non obbligata) la fatturazione elettronica, dovrà chiedere alla PA medesima di mettere a disposizione le informazioni e le procedure telematiche necessarie per adempiere. Ciò è conforme a "buona fede negoziale" ex. art. 1375 Codice Civile. Correlativamente, se la PA non adempie, è verosimile che si sia di fronte ad un comportamento ostruzionistico per non pagare, adducendo speciosi ostacoli tecnico-burocratici.