Qui di seguito, un breve riepilogo delle disposizioni fiscali
applicabili alle transazioni del lavoratore dipendente.
Posta (come precisato in altra mail 28/02/2014
h.19.45) l'imponibilità fiscale delle somme corrisposte al Dipendente a
titolo di lucro cessante, ossia per la perdita reddituale in capo al
Dipendente (e non di "danno emergente"), queste sono le regole
applicabili:
- La Circolare Min. Fin. 326/1997 precisa che tutte le somme
riconosciute al Lavoratore nelle transazioni (diverse da "danno emergente"), se
non sono collegate alla cessazione del rapporto di lavoro, sono assoggettate a
tassazione ordinaria;
- Laddove, invece, la somma riconosciuta in capo al
Dipendente a titolo di transazione appaia connessa alla cessazione del
rapporto di lavoro si applicherà la tassazione separata ex. art. 17.01°comma
lett. b) TUIR (Ris. Ag. Entr. 135/2009);
- Le somme riconosciute essenzialmente pro bono pacis, al
solo scopo di porre fine ad una controversia sono qualificabili come "redditi
diversi" ex. art. 67lett. l) TUIR e, come tali, tassabili.
Qui di seguito, riportiamo breve schema riepilogativo delle
disposizioni fiscali applicabili.
IMPONIBILITA’ FISCALE DELLE TRANSAZIONI DEL DIPENDENTE
SCHEMA
Tipologia transazione
|
Oggetto
|
Tassazione applicabile
|
Risolutiva
|
Per chiusura
rapporto di lavoro
|
Tassazione
separata- Aliquota TFR
|
Semplice*
|
Redditi arretrati
alle condizioni ex art. 17.01°comma lett. b) TUIR
|
Tassazione
separata- Aliquota media biennio
|
Semplice*
|
Redditi ordinari e
in costanza di rapporto
|
Tassazione
ordinaria
|
Novativa**
|
Somme sostitutive
di redditi di lavoro dipendente
|
Tassazione
ordinaria
|
Novativa**
|
Al solo scopo di
prevenire le liti
|
Art. 67 TUIR
(Redditi diversi); Art. 25 DPR 600/1973 (ritenuta 20% a titolo di acconto
IRPEF)
|
·
Transazione semplice: E’ quella transazione con la quale le Parti danno vita
ad un accordo con il quale si limitano ad apportare modifiche a una situazione
già in atto e a regolare il preesistente rapporto, senza estinguerlo, mediante
reciproche concessioni consistenti anche in una bilaterale e congrua riduzione
delle opposte pretese, in modo da realizzare un regolamento di interessi.
·
Transazione novativa: E’ quella transazione, in cui le Parti manifestano la
volontà esplicita di stipulare un accordo che non entra nel merito delle
ragioni delle Parti, ossia astrae dall’oggetto della controversia, e ha il solo
scopo di porre fine alla lite, attraverso il pagamento di un corrispettivo a
fronte della garanzia di rinuncia alla lite stessa.
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pr
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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