Risposta:
Le sanzioni civili devono essere calcolate nella misura del 30%, in ragione
dell’anno della contribuzione evasa, entro la misura massima del 60% dei
contributi dovuti (art. 116 l. 388/2000). L’importo così determinato deve
essere maggiorato del 50%.
Dopo il raggiungimento del tetto
massimo della sanzione civile, senza che si sia provveduto all’integrale
pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi nella misura
di quelli di mora (art. 30 DPR 633/1972; art. 14 D.lgs. 46/1999).
Dal 24/11/2010, è stata abrogata la
disposizione che fissava un importo fisso e minimo di sanzioni civili a €
3.000.Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pr
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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