AVVERTENZA

AVVERTENZA:
QUESTO E' UN BLOG DI MERA "CURA DEI CONTENUTI"
GIUSLAVORISTICI (CONTENT CURATION) AL SERVIZIO DELLE ESCLUSIVE ESIGENZE DI AGGIORNAMENTO E APPROFONDIMENTO TEORICO DELLA COMUNITA' DI TUTTI I PROFESSIONISTI GIUSLAVORISTI, CONSULENTI, AVVOCATI ED ALTRI EX. L. 12/1979.

NEL BLOG SI TRATTANO "CASI PRATICI", ESEMPLIFICATIVI E FITTIZI, A SOLO SCOPO DI STUDIO TEORICO E APPROFONDIMENTO NORMATIVO.

IL PRESENTE BLOG NON OFFRE,
NE' PUO', NE' VUOLE OFFRIRE CONSULENZA ONLINE IN ORDINE AGLI ADEMPIMENTI DI LAVORO DI IMPRESE, O LAVORATORI.

NON COSTITUENDO LA PRESENTE PAGINA SITO DI "CONSULENZA ONLINE", GLI UTENTI, PRESA LETTURA DEI CONTENUTI CHE VI TROVERANNO, NON PRENDERANNO ALCUNA DECISIONE CONCRETA, IN ORDINE AI LORO ADEMPIMENTI DI LAVORO E PREVIDENZA, SENZA AVER PRIMA CONSULTATO UN PROFESSIONISTA ABILITATO AI SENSI DELLA LEGGE 12/1979.
I CURATORI DEL BLOG, PERTANTO, DECLINANO OGNI RESPONSABILITA' PER OGNI DIVERSO E NON CONSENTITO USO DELLA PRESENTE PAGINA.




giovedì 15 maggio 2014

OMISSIONI CONTRIBUTIVE PER LAVORO NERO: A QUANTO LE SANZIONI CIVILI INPS?




Quesito: Come si calcolano le sanzioni civili connesse al mancato pagamento dei contributi previdenziali, nei termini stabiliti, dei lavoratori in nero?

Risposta: Le sanzioni civili devono essere calcolate nella misura del 30%, in ragione dell’anno della contribuzione evasa, entro la misura massima del 60% dei contributi dovuti (art. 116 l. 388/2000). L’importo così determinato deve essere maggiorato del 50%.
Dopo il raggiungimento del tetto massimo della sanzione civile, senza che si sia provveduto all’integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi nella misura di quelli di mora (art. 30 DPR 633/1972; art. 14 D.lgs. 46/1999).
Dal 24/11/2010, è stata abrogata la disposizione che fissava un importo fisso e minimo di sanzioni civili a € 3.000.

 Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pr 




 

Nessun commento:

Posta un commento