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venerdì 30 maggio 2014

DETASSAZIONE 2014 E ACCORDI DI SECONDO LIVELLO GIA' IN VIGORE: ASPETTI PROCEDURALI

Con il Dpcm di febbraio scorso, è entrata in vigore, per il 2014, la specifica tassazione agevolata e sostitutiva IRPEF del 10% sulle voci di produttività.
E' sorto il dubbio di come considerare i casi delle Aziende che abbiano in corso anche per il 2014 di accordi di produttività (di secondo livello) già depositati e già oggetto (a norma del precedente DPCM) di dichiarazione di conformità:
 
1) Devono ri-sottoscrivere gli accordi di secondo livello per il 2014?
2) Devono ripetere anche per il 2014 la dichiarazione di conformità? Eventualmente per attestare la conformità alla sopravvenuta normativa per 2014 (in considerazione del fatto che la "conformità" valeva per la normativa 2013)?
 
In via prelimiare, occorre ricordare che il DPCM 2014 sulla "detassazione-produttività" è praticamente identico a quello del DPCM 2013 e, salvo che per la rivisitazione al rialzo delle quote stipendiali detassabili (che passano da € 2.500 a € 3.000), nulla è cambiato.
 
Sub-1):
La norma collettiva che fissa le voci di produttività è una norma di ordine "civilistico" con la funzione di definire le voci di "produttività", applicabile di per sè e per gli effetti retributivi, al quale il DPCM citato sovrappone effetti fiscali. A questi fini, il DPCM, nel prevedere la detassazione di produttività, richiama la contrattazione di secondo livello, per individuare la "fonte normativa" da utilizzare per individuare le "voci di produttività" (ai fini di escludere le convenzioni individuali Datore di Lavoro-Lavoratore).
E' evidente che, discendendo gli effetti fiscali da norma di legge, per espresso vincolo costituzionale (art. 23 Cost., riserva di legge in materia tributaria), solo dal DPCM citato può derivare la regolazione degli effetti fiscali: a questo stretto fine fiscale, la rilevanza della norma collettiva, anche se "di secondo livello", è del tutto ininfluente, ed è pertanto inutile pretendere di rinnovare l'accordo collettivo di produttività ogni volta che muta il DPCM annuale di "copertura finanziaria" della detassazione. Inutile, se l'accordo collettivo non contiene clausole, termini che per il 2014 (anno di applicazione del DPCM) ne limitino la vigenza.
 
Sub-2:
Una volta chiarito il diverso ordine delle fonti regolatorie il beneficio della "detassazione" (fonte collettiva e fonte DPCM), e una volta chiarito che la fonte collettiva assume una rilevanza sua propria (specie ai fini dei tempi di vigenza), ove per il 2014 l'accordo "di produttività" già utilizzato per anni passati non sia "scaduto", tale accordo continuerà a fungere da base per l'applicazione della detassazione 2014.
Quanto all'eventuale dichiarazione di conformità "fiscale" avanti alla DTL, si deve dire quanto segue.
Evidentemente, tale "conformità" deve persistere anche per il 2014, ma al momento non è chiaro se tale "conformità" debba intendersi "presunta" (tale, cioè, da non obbligare il Datore ad una dichiarazione successiva, salvo sopravvenuta incompatibilità), e quindi la "non conformità" soggetta ad "inversione dell'onere della prova" da parte del Datore o dell'Ufficio; ovvero, se il DPCM abbia "azzarato" la rilevanza fiscale delle norme collettive precedenti, di cui, pertanto, e di necessità andrà riacquisita la conformità.
 
Occorre riflettere per evitare duplicazioni inutili e inutile produzione di carta.
Soprattutto, occorre riflettere (quanto al punto sub-02) intorno alla circostanza che il DPC ha variato marginalmente le disposizioni di ordine fiscale (incrementando il livello massimo di retribuzione individuale di produttività "detassabile" dal € 2.500 a € 3.000), ma senza modificare nulla quanto al rapporto regolazione contrattuale-regolazione fiscale. Pertanto, non essendo mutati i caratteri e i termini del "riconoscimento fiscale" delle voci di produttività "di secondo livello", è ragionevole ipotizzare che la "conformità" data l'anno precedente ad un accordo debba valere automaticamente anche per l'anno corrente, se l'accordo "di secondo livello" è ancora in vigore. Quindi, a queste condizioni, è palesemente anti-economico (oltrechè giuridicamente inutile) ripetere la "conformità" per il 2014 di accordo già vigente e dichiarato "conforme" nel 2013.
Del resto, l'inutilità di una ulteriore "ripetizione" della conformità si coglie considerando che l'accordo, già acquisito e dichiarato "conforme" avanti la DTL l'anno precedente (2013), deve ritenersi soggetto ad un evidente vincolo di "acquisizione" da parte degli Uffici: l'atto cioè è conosciuto e l'Ufficio è già in grado isitituzionalmente di rilevarne o meno la "conformità" e di invitare il Datore di Lavoro a provvedimenti. Pertanto, saremmo per ritenere che, per gli accordi di secondo livello già acquisiti dalla DTL, sia onere dell'Ufficio (e del Datore di Lavoro) "invertire l'onere della prova"
Valuteremo i modi adeguati con il quale lo Scrivente Studio potrà farsi carico di semplificare tale adempimento, nei termini delle disposizioni di legge e interfacciandoci con gli Uffici competenti.
 
 
 

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