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giovedì 8 maggio 2014

IL BONUS DEGLI 80 EURO E LE DETRAZIONI FISCALI: ASPETTI APPLICATIVI E PROBLEMATICI

Ai sensi dell'art. 01 DL 66/2014, il bonus degli € 80 netti in busta paga deciso dal Governo Renzi è riconosciuto, (tra le altre) a condizione che l'imposta IRPEF lorda sia superiore all'importo della detrazione applicabile per la produzione del reddito ex. art. 13.01°comma TUIR.
E se nel reddito concorrono anche altri redditi? Come noto, questi redditi  da abitazione principale sono irrilevanti, ai fini della concessione del bonus degli € 80, ma non ai fini della base di calcolo della detrazione di cui all'art. 13.01°comma TUIR, che del resto viene richiamata nel corpo dell'art.01 DL 66/2014.
Ai fini della detrazione, l'irrilevanza di redditi derivanti da abitazione principale, è garantita dalla circostanza che la detrazione ex. art. 13 è riferita ai soli redditi di lavoro dipendente, e questo garantisce a monte l'esclusione dei redditi da fabbricati.
Ciò posto, però, ai fini della detrazione non trovano rilievo i redditi da ASpI, e i redditi da lavoro autonomo anche occasionale, in quanto non richiamati tra i redditi rilevanti ai fini delle detrazioni ex. art. 13.01°comma TUIR.Ai fini del riconoscimento del 'bonus' rilevano le altre detrazioni, esempio quelle per figli/familiari a carico?
A questa domanda, si risponde più agevolmente, visto e considerato che la norma fiscale non lascia possibilità di equivoco: detta norma, infatti, richiama solo le "detrazioni per produzione di reddito" ex. art. 13.01°comma TUIR e non le altre (tra cui quelle di famigliari a carico).
Ma, con questo, i commentatori segnalano alcune apparenti stravaganze applicative del bonus, in relazione alla fattispecie "incapienti" (che pure si vorrebbe esclusa).
Come noto, il Governo ha programmaticamente escluso dal bonus gli "incapienti" (ossia coloro le cui detrazioni di lavoro dipendente annullano l'imposta IRPEF). Una conclusione motivata dalla volontà tecnica e politica che il bonus competa (anche per ragioni di copertura finanziaria) a chi già versa una quota di IRPEF netta: a questo, era mirato il disposto del DL, dove richiedeva che l'imposta lorda fosse superiore alle detrazioni per produzione del reddito.
Di qui, alcune sfasature, ove l'imposta lorda non sia annullata da detrazioni ex. art. 13.01°comma TUIR, ma da altre detrazioni (tipiche familiari a carico): a queste condizioni, il Contribuente è tecnicamente "incapiente", ma il bonus spetta comunque!
 
Es. Reddito di lavoro dipendente:                   € 11.000;
      IRPEF lorda:                                           €   2.530;
      Detrazione produzione reddito (365 gg.)  €   1.744
      Parametro di concessione:
      2.530>1.744;
      Spettanza credito = SI
      Importo credito =                                    €       640
      
Da notare che, a questo fine, non interessa se l'imposta sia azzerata dal concorso di altre detrazioni. Ipotizzando, ad esempio, nel caso di specie, il concorso di detrazione per coniuge a carico per € 719, 34 e per figlio con età superiore a 3 anni per € 1.078, 72, con un'imposta pari a zero, il bonus spetta comunque.
Ma la stampa segnala anche un altro caso di Contribuente, pure tecnicamente "incapiente"; che può avere accesso al bonus.
E' il caso di Dipendente, il cui rapporto a tempo indeterminato venga a cessare il 03/06/2014.
Ove questi al 30/06/2014, produca € 7.000, con un'imposta lorda pari a € 1.610 e con una detrazione applicabile per 181 gg. pari a € 932, 27 (inferiore all'imposta lorda), lì il bonus non può che spettare, per il periodo corrispondente (640/2=320). 
Un effetto, quest'ultimo, assolutamente secondario e collaterale, probabilmente imprevisto della norma, che, però, andrebbe valorizzato e perfezionato: non vi è chi non veda, infatti, come un simile bonus, se di importo superiore, può fungere da utile compensazione per il Dipendente licenziato... Evidentemente, il DL merita alcuni approfondimenti.
 



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