E se nel
reddito concorrono anche altri redditi? Come noto,
questi redditi da abitazione
principale sono irrilevanti, ai fini della concessione
del bonus degli € 80, ma non ai fini della base di calcolo della detrazione
di cui all'art. 13.01°comma TUIR, che del resto viene richiamata nel corpo
dell'art.01 DL 66/2014.
Ai fini della detrazione, l'irrilevanza di redditi derivanti
da abitazione principale, è garantita dalla circostanza che la detrazione ex.
art. 13 è riferita ai soli redditi di lavoro dipendente, e questo garantisce a
monte l'esclusione dei redditi da fabbricati.
A questa domanda, si risponde più agevolmente, visto e
considerato che la norma fiscale non lascia possibilità di equivoco: detta
norma, infatti, richiama solo le "detrazioni per produzione di reddito" ex.
art. 13.01°comma TUIR e non le altre (tra cui quelle di famigliari a
carico).
Ma, con questo, i commentatori segnalano alcune apparenti
stravaganze applicative del bonus, in relazione alla fattispecie "incapienti"
(che pure si vorrebbe esclusa).
Come noto, il Governo ha programmaticamente escluso dal
bonus gli "incapienti" (ossia coloro le cui detrazioni di lavoro
dipendente annullano l'imposta IRPEF). Una conclusione motivata dalla volontà
tecnica e politica che il bonus competa (anche per ragioni di copertura
finanziaria) a chi già versa una quota di IRPEF netta: a questo, era mirato il
disposto del DL, dove richiedeva che l'imposta lorda fosse superiore alle
detrazioni per produzione del reddito.
Di qui, alcune sfasature, ove l'imposta lorda non sia
annullata da detrazioni ex. art. 13.01°comma TUIR, ma da altre detrazioni
(tipiche familiari a carico): a queste condizioni, il Contribuente è
tecnicamente "incapiente", ma il bonus spetta comunque!
Es. Reddito di lavoro dipendente:
€
11.000;
IRPEF
lorda:
€ 2.530;
Detrazione produzione
reddito (365 gg.) € 1.744
Parametro di
concessione:
2.530>1.744;
Spettanza credito = SI
Importo credito
= €
640
Da notare che, a questo fine, non interessa se l'imposta sia
azzerata dal concorso di altre detrazioni. Ipotizzando, ad esempio, nel caso di
specie, il concorso di detrazione per coniuge a carico per € 719, 34 e per
figlio con età superiore a 3 anni per € 1.078, 72, con un'imposta pari a zero,
il bonus spetta comunque.
Ma la stampa segnala anche un altro caso di Contribuente,
pure tecnicamente "incapiente"; che può avere accesso al bonus.
E' il caso di Dipendente, il cui rapporto a tempo
indeterminato venga a cessare il 03/06/2014.
Ove questi al 30/06/2014, produca € 7.000, con un'imposta
lorda pari a € 1.610 e con una detrazione applicabile per 181 gg. pari a €
932, 27 (inferiore all'imposta lorda), lì il bonus non può che
spettare, per il periodo corrispondente (640/2=320).
Un effetto, quest'ultimo, assolutamente secondario e
collaterale, probabilmente imprevisto della norma, che, però, andrebbe
valorizzato e perfezionato: non vi è chi non veda, infatti, come un simile
bonus, se di importo superiore, può fungere da utile compensazione per
il Dipendente licenziato... Evidentemente, il DL merita alcuni
approfondimenti.
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pr
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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