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giovedì 22 maggio 2014

APPRENDISTATO: LE NOVITA' DEL JOBS ACT (DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE)

Con la conversione in legge del DL 34/2014 (Jobs Act) siamo a individuare alcune prime, importanti, disposizioni relative all'apprendistato.
Le disposizioni sull'apprendistato erano molto attese, non solo per l'intrinseca importanza della materia, ma anche perchè la prima formulazione del DL, aveva dato luogo a dubbi e perplessità tali da far sorgere negli operatori il dubbio della possibile inapplicabilità di dette disposizioni, con richiesta "universale" di modifiche.
In sede di conversione, intervenute le modifiche necessarie, questo, allora, è l'assetto di regole che riguardano l'apprendistato:
a) E' ripristinata l'obbligatorietà del "piano formativo", da allegarsi al contratto (anche se, va detto, la sua assenza non è più rilevante come causa di nullità, dal 2012, vigente, cioè, il D.lgs. 167/2011, Testo Unico apprendistato). Recependo più che condivisibili istanze di semplificazione (già adaottate del resto nei ns. Uffici), il DL consente la massima informalità e semplificazione del piano formativo medesimo che può anche essere redatto su formulari-tipo predisposti dai contratti collettivi. E questa è una semplificazione per le Aziende.
b) Sono rimodulate le percentuali di stabilizzazione degli apprendisti, già previste dalla legge 92/2012, per subordinare (in chiave premiale per le Aziende) l'assunzione di nuovi apprendisti. In questo senso, l'Azienda fino a 50 Dipendenti che voglia assumere il massimo possibile (definito dalla legge o dal CCNL) dovrà dimostrare di aver confermato in servizio nei 36 mesi precedenti almeno il 20% degli apprendisti (salvo i casi di licenziamento per mancato superamento del periodo di prova etc.). Alla contrattazione collettiva è affidata la possibilità di fissare percentuali più favorevoli all'Azienda. Ricordiamo, però, che l'infrazione resta "punibile" con la trasformazione forzosa in lavoro a tempo indeterminato dei rapporti di apprendistato, posti in essere in violazione di tale soglia (tale sanzione è confermata dal Jobs Act).
c) Riviste le regole del concorso dell'offerta formativa pubblica. Il Jobs Act (ponendo non pochi problemi di incostituzionalità sul rispetto delle competenze regionali sulla formazione e di coerenza con le Linee Guida Stato-Regione sull'apprendistato) va nel senso di riconoscere come "facoltativa" la formazione regionale per competenze di base e trasversali. In forza delle nuove disposizioni, è fatto obbligo alla Regione di comunicare all'Azienda che abbia assunto apprendisti nei 45 gg. successivi all'instaurazione del rapporto, l'offerta formativa. Questa comunicazione dovrebbe mettere al riparo il Datore di Lavoro, a fronte dell'inerzia dell'Amministrazione, chè (per logica) non dovrebbe diventare motivo di sanzione o disconoscimento del rapporto di apprendistato in sede ispettiva la circostanza che il piano formativo è rimasto incompleto per inadempienza della Regione! Ma sul punto, dedicheremo approfondimenti ad hoc, anche in attesa delle necessarie Circolari ministeriali.
d) Il Jobs Act introduce una serie di facilitazioni per l'assunzione a titolo di apprendistato di giovani nella fase terminale dell'obbligo scolastico, nel tentativo di implementare per l'Italia il cd "Modello tedesco" (questo, specie nelle intenzioni del Sen. Sacconi, principale estensore di tali emendamenti). Qui di seguito, una veloce rassegna:
- Il Jobs Act conferma le (pur non chiare) rimodulazioni retributive per rendere più appetibile per le Aziende l'assunzione di apprendisti nella negletta contrattualistica dell' "apprendistato per qualifica professionale": in questo senso, la retribuzione dell'apprendista può essere rimodulata in funzione dell'attività di lavoro (detratte, pare, le ore di formazione, oltre il 35%).
- Il Jobs Act prevede una serie di facilitazioni per l'assunzione di apprendisti in attività stagionali (a tempo determinato!) in funzione dell'alternanza Scuola-Lavoro. Una possibilità rimessa alla contrattazione collettiva, da non trascurarsi per le località marittime, lacustri etc. che possono stabilire utili rapporti con Istituti di formazione professionale alberghiera e simili;
- Il Jobs Act ha previsto modifiche all'ordinamento scolastico, per faciliatare l'assunzione di apprendisti minori, anche in deroga alle disposizioni di legge.
Ma sul punto, è bene attendere le disposizioni ministeriali.
Restiamo a disposizione per aggiornamenti.

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