Con la conversione in legge del DL 34/2014 (Jobs
Act) siamo a individuare alcune prime, importanti, disposizioni relative
all'apprendistato.
Le disposizioni sull'apprendistato erano molto attese, non
solo per l'intrinseca importanza della materia, ma anche perchè la prima
formulazione del DL, aveva dato luogo a dubbi e perplessità tali da far sorgere
negli operatori il dubbio della possibile inapplicabilità di dette disposizioni,
con richiesta "universale" di modifiche.
In sede di conversione, intervenute le modifiche necessarie,
questo, allora, è l'assetto di regole che riguardano l'apprendistato:
a) E' ripristinata l'obbligatorietà del
"piano formativo", da allegarsi al contratto (anche se, va detto, la sua assenza
non è più rilevante come causa di nullità, dal 2012, vigente, cioè, il D.lgs.
167/2011, Testo Unico apprendistato). Recependo più che condivisibili istanze di
semplificazione (già adaottate del resto nei ns. Uffici), il DL consente la
massima informalità e semplificazione del piano formativo medesimo che può anche
essere redatto su formulari-tipo predisposti dai contratti collettivi. E questa
è una semplificazione per le Aziende.
b) Sono rimodulate le percentuali di
stabilizzazione degli apprendisti, già previste dalla legge 92/2012, per
subordinare (in chiave premiale per le Aziende) l'assunzione di nuovi
apprendisti. In questo senso, l'Azienda fino a 50 Dipendenti che voglia
assumere il massimo possibile (definito dalla legge o dal CCNL) dovrà dimostrare
di aver confermato in servizio nei 36 mesi precedenti almeno il 20% degli
apprendisti (salvo i casi di licenziamento per mancato superamento del periodo
di prova etc.). Alla contrattazione collettiva è affidata la possibilità di
fissare percentuali più favorevoli all'Azienda. Ricordiamo, però, che
l'infrazione resta "punibile" con la trasformazione forzosa in lavoro a tempo
indeterminato dei rapporti di apprendistato, posti in essere in violazione di
tale soglia (tale sanzione è confermata dal Jobs Act).
c) Riviste le regole del concorso
dell'offerta formativa pubblica. Il Jobs Act (ponendo non pochi
problemi di incostituzionalità sul rispetto delle competenze regionali sulla
formazione e di coerenza con le Linee Guida Stato-Regione
sull'apprendistato) va nel senso di riconoscere come "facoltativa" la formazione
regionale per competenze di base e trasversali. In forza delle nuove
disposizioni, è fatto obbligo alla Regione di comunicare all'Azienda che abbia
assunto apprendisti nei 45 gg. successivi all'instaurazione del rapporto,
l'offerta formativa. Questa comunicazione dovrebbe mettere al riparo il Datore
di Lavoro, a fronte dell'inerzia dell'Amministrazione, chè (per logica) non
dovrebbe diventare motivo di sanzione o disconoscimento del rapporto di
apprendistato in sede ispettiva la circostanza che il piano formativo è rimasto
incompleto per inadempienza della Regione! Ma sul punto, dedicheremo
approfondimenti ad hoc, anche in attesa delle necessarie Circolari
ministeriali.
d) Il Jobs Act introduce una serie
di facilitazioni per l'assunzione a titolo di apprendistato di giovani nella
fase terminale dell'obbligo scolastico, nel tentativo di implementare per
l'Italia il cd "Modello tedesco" (questo, specie nelle intenzioni del Sen.
Sacconi, principale estensore di tali emendamenti). Qui di seguito, una veloce
rassegna:
- Il Jobs Act conferma le (pur non chiare)
rimodulazioni retributive per rendere più appetibile per le Aziende l'assunzione
di apprendisti nella negletta contrattualistica dell' "apprendistato per
qualifica professionale": in questo senso, la retribuzione dell'apprendista può
essere rimodulata in funzione dell'attività di lavoro (detratte, pare, le ore di
formazione, oltre il 35%).
- Il Jobs Act prevede una serie di facilitazioni per
l'assunzione di apprendisti in attività stagionali (a tempo determinato!) in
funzione dell'alternanza Scuola-Lavoro. Una possibilità rimessa alla
contrattazione collettiva, da non trascurarsi per le località marittime,
lacustri etc. che possono stabilire utili rapporti con Istituti di formazione
professionale alberghiera e simili;
- Il Jobs Act ha previsto modifiche all'ordinamento
scolastico, per faciliatare l'assunzione di apprendisti minori, anche in deroga
alle disposizioni di legge.
Ma sul punto, è bene attendere le disposizioni
ministeriali.
Restiamo a disposizione per aggiornamenti.
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pr
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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