Risposta:
Nella fattispecie in esame, versiamo in una situazione tale per cui nessun Ente
o Istituto Pubblico (DTL, INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate) sarebbe stato in
grado di venire a conoscenza della presenza di detto lavoratore, nemmeno nella
forma della comunicazione INAIL ex. art. 23 DPR 1124/1965 prevista per i
Coadiuvanti familiari.
Ma se i rapporti di
parentela possono forse giovare all’Azienda nel senso di evitare la
configurazione di lavoro subordinato, resta la circostanza che nella
fattispecie è impiegato un minore senza autorizzazione al lavoro. Ciò determina
l’impossibilità di prosecuzione/regolarizzazione del rapporto e l’applicazione
delle relative sanzioni amministrative.Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pr
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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