AVVERTENZA

AVVERTENZA:
QUESTO E' UN BLOG DI MERA "CURA DEI CONTENUTI"
GIUSLAVORISTICI (CONTENT CURATION) AL SERVIZIO DELLE ESCLUSIVE ESIGENZE DI AGGIORNAMENTO E APPROFONDIMENTO TEORICO DELLA COMUNITA' DI TUTTI I PROFESSIONISTI GIUSLAVORISTI, CONSULENTI, AVVOCATI ED ALTRI EX. L. 12/1979.

NEL BLOG SI TRATTANO "CASI PRATICI", ESEMPLIFICATIVI E FITTIZI, A SOLO SCOPO DI STUDIO TEORICO E APPROFONDIMENTO NORMATIVO.

IL PRESENTE BLOG NON OFFRE,
NE' PUO', NE' VUOLE OFFRIRE CONSULENZA ONLINE IN ORDINE AGLI ADEMPIMENTI DI LAVORO DI IMPRESE, O LAVORATORI.

NON COSTITUENDO LA PRESENTE PAGINA SITO DI "CONSULENZA ONLINE", GLI UTENTI, PRESA LETTURA DEI CONTENUTI CHE VI TROVERANNO, NON PRENDERANNO ALCUNA DECISIONE CONCRETA, IN ORDINE AI LORO ADEMPIMENTI DI LAVORO E PREVIDENZA, SENZA AVER PRIMA CONSULTATO UN PROFESSIONISTA ABILITATO AI SENSI DELLA LEGGE 12/1979.
I CURATORI DEL BLOG, PERTANTO, DECLINANO OGNI RESPONSABILITA' PER OGNI DIVERSO E NON CONSENTITO USO DELLA PRESENTE PAGINA.




giovedì 15 maggio 2014

IL "LAVORO NERO" DEL MINORE

            Quesito In un ristorante, il figlio sedicenne del Titolare è “scoperto” dagli Ispettori, mentre è intento a servire ai tavoli come Cameriere. Non risulta iscritto a libro paga, né soggetto a comunicazione al Centro per l’Impiego, né risulta autorizzato al lavoro. L’Azienda si difende asserendo che il ragazzo collabora, di tanto in tanto, alla conduzione dell’Azienda e non percepisce nulla. Chi ha ragione?

            Risposta: Nella fattispecie in esame, versiamo in una situazione tale per cui nessun Ente o Istituto Pubblico (DTL, INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate) sarebbe stato in grado di venire a conoscenza della presenza di detto lavoratore, nemmeno nella forma della comunicazione INAIL ex. art. 23 DPR 1124/1965 prevista per i Coadiuvanti familiari.
            Ma se i rapporti di parentela possono forse giovare all’Azienda nel senso di evitare la configurazione di lavoro subordinato, resta la circostanza che nella fattispecie è impiegato un minore senza autorizzazione al lavoro. Ciò determina l’impossibilità di prosecuzione/regolarizzazione del rapporto e l’applicazione delle relative sanzioni amministrative.

 Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pr 


Nessun commento:

Posta un commento