Un soggetto svolge attività di lavoro dipendente part
time (da cui ritrae un imponibile fiscale di ca. € 10.000) e
contemporaneamente ritrae reddito di lavoro autonomo, con "Partita IVA" aperta
secondo il regime dei "contribuenti minimi" ex. art. 01 commi 91-117 l.
244/2007 per redditi pari a € 18.000. Può percepire il bonus di 80
euro sul reddito di lavoro dipendente? In questo caso, nel computo del
reddito complessivo utile per fruire del bonus si deve considerare anche il
reddito di lavoro autonomo "minimo"?
Risposta:
Una premessa.
L'art. 13.01bis TUIR (come "novellato" dal DL
66/2014), tra i vari requisiti per fruire del bonus di € 80, fissa
alcune specifiche soglie di "reddito complessivo".
Se il "reddito complessivo" è inferiore o uguale a € 24.000,
si applica il bonus integrale, se tra € 24.000 ed € 26.000, spetta in
proporzione, se oltre € 26.000 non spetta.
In assenza di specifiche indicazioni da parte del DL,
l'espressione "reddito complessivo" va intesa con riferimento all'art. 08 TUIR,
come sommatoria di tutti i componenti di reddito ex. art. 06 TUIR, al netto dei
contributi previdenziali.
Tale ultimo articolo, però, non pare applicabile per il caso
dei cd "contribuenti minimi"; i cui redditi di lavoro autonomo sono assoggettati
ad una "tassazione sostitutiva e fissa" del 5% (ex. 20%), come tale insensibile
ad altri emolumenti reddituali di fonte diversa (es. reddito
a pensione). Ne consegue che, applicando una tassazione
"sostitutiva/cedolare" è tecnicamente impossibile che tale tipologia di
contribuenti (ricorrendone le condizioni) possano "cumulare" i redditi ai fini
di una sola aliquota e, quindi, di un solo reddito complessivo: ciò è del resto
analogo a quanto accade per la cd "detassazione di produttività" del 10%,
dove è la stessa legge (art. 02.02°comma DL 93/2008) ad escludere tali
redditi da "reddito complessivo". L'analogo è anche l'ipotesi di
"tassazione separata" ex. art. 17 TUIR.
N.B.: Ove, però, risultasse
inapplicabile il regime dei "minimi" (per superamento delle soglie reddituali,
ovvero per lo svolgimento di attività incompatibile ex. art. 27 DL 98/2011 conv.
in l. 111/2011), l'imposta sostitutiva non sarebbe applicabile. Il reddito
complessivo, pertanto, tornerebbe valutabile ex. art. 08 TUIR e, ai fini
del bonus ex art. 01 DL 66/2014, redditi di lavoro dipendente e
autonomo si cumulerebbero.
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pr
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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