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venerdì 9 maggio 2014

BONUS 80 EURO E CONTRIBUENTI MINIMI

Quesito:
Un soggetto svolge attività di lavoro dipendente part time (da cui ritrae un imponibile fiscale di ca. € 10.000) e contemporaneamente ritrae reddito di lavoro autonomo, con "Partita IVA" aperta secondo il regime dei "contribuenti minimi" ex. art. 01 commi 91-117 l. 244/2007 per redditi pari a € 18.000. Può percepire il bonus di 80 euro sul reddito di lavoro dipendente? In questo caso, nel computo del reddito complessivo utile per fruire del bonus si deve considerare anche il reddito di lavoro autonomo "minimo"?
 
Risposta:
Una premessa.
L'art. 13.01bis TUIR (come "novellato" dal DL 66/2014), tra i vari requisiti per fruire del bonus di € 80, fissa alcune specifiche soglie di "reddito complessivo".
Se il "reddito complessivo" è inferiore o uguale a € 24.000, si applica il bonus integrale, se tra € 24.000 ed € 26.000, spetta in proporzione, se oltre € 26.000 non spetta.
In assenza di specifiche indicazioni da parte del DL, l'espressione "reddito complessivo" va intesa con riferimento all'art. 08 TUIR, come sommatoria di tutti i componenti di reddito ex. art. 06 TUIR, al netto dei contributi previdenziali.
Tale ultimo articolo, però, non pare applicabile per il caso dei cd "contribuenti minimi"; i cui redditi di lavoro autonomo sono assoggettati ad una "tassazione sostitutiva e fissa" del 5% (ex. 20%), come tale insensibile ad altri emolumenti reddituali di fonte diversa (es. reddito a pensione). Ne consegue che, applicando una tassazione "sostitutiva/cedolare" è tecnicamente impossibile che tale tipologia di contribuenti (ricorrendone le condizioni) possano "cumulare" i redditi ai fini di una sola aliquota e, quindi, di un solo reddito complessivo: ciò è del resto analogo a quanto accade per la cd "detassazione di produttività" del 10%, dove è la stessa legge (art. 02.02°comma DL 93/2008) ad escludere tali redditi da "reddito complessivo". L'analogo è anche l'ipotesi di "tassazione separata" ex. art. 17 TUIR.
N.B.: Ove, però, risultasse inapplicabile il regime dei "minimi" (per superamento delle soglie reddituali, ovvero per lo svolgimento di attività incompatibile ex. art. 27 DL 98/2011 conv. in l. 111/2011), l'imposta sostitutiva non sarebbe applicabile. Il reddito complessivo, pertanto, tornerebbe valutabile ex. art. 08 TUIR e, ai fini del bonus ex art. 01 DL 66/2014, redditi di lavoro dipendente e autonomo si cumulerebbero.
 

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