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martedì 17 giugno 2014

QUADRI E OBBLIGO DI TIMBRATURA DELLE PRESENZE

Quesito:
Sono il Quadro direttivo di un'Azienda del settore Commercio. La Direzione del Personale mi obbliga a timbrare il badge di entrata e uscita: un obbligo che personalmente vivo come un abuso, dato che l'Azienda, per contratto, mi forfettizza gli straordinari e i notturni e dato che per legge io, come Direttivo, non sarei tenuto a timbrare il cartellino delle presenze. Cosa posso fare per difendermi? Grazie dell'attenzione.
Risposta:
La norma di riferimento per l'orario di lavoro del Personale direttivo è l'art. 17.05°comma lett. a) D.lgs. 66/2003, che determina la disapplicazione dell'art. 04, 05, 06, 07, 08, 12, 13 (relativi a orario normale di lavoro, lavoro straordinario, riposo giornaliero, settimanale, lavoro notturno) ai "lavoratori, la cui durata dell'orario di lavoro, a causa delle caratteristiche dell'attività esercitata, non è misurata o predeterminata, o può essere determinata dai Dipendenti stessi". A questo riguardo, la norma cita alla lett.a) il caso dei "dirigenti", del "personale direttivo delle Aziende", o di "altre persone aventi potere decisionale autonomo".
Trattasi di tipica "norma aperta": sul punto, la Circolare Min. Lav. nr. 08/2005 ha, infatti, chiarito che tale nomenklatura costituisce una "esemplificazione" ("come lascerebbe intendere l'espressione 'in particolare', non sono ipotesi tassative").
In questo senso, nulla impedisce ai lavoratori aventi la qualifica di "Quadro" ex. l. 190/1985 di rientrare in questa fattispecie, insieme a tutte quelle "figure professionali che, sebbene prive di potere gerarchico, conservano, nel disimpegno delle loro attribuzioni, ampia autonomia di iniziativa, di discrezionalità, di determinazione autonoma sul proprio tempo di lavoro".
Al riguardo, ricordiamo che ex. art. 02 l. 190/1985,
La categoria dei quadri è costituita dai prestatori di lavoro subordinato che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, svolgano funzioni con carattere continuativo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa.
In questo senso, il personale "Quadro" soggiace a metodiche del tutto particolari di compilazione del prospetto presenze, dei dati retributivi e simili, inclini alla forfettizzazione (vedi art. 129 CCNL Commercio) e che rendono meno stringente l'uso del badge o della timbratura classica, e la misurazione tradizionalmente molto stringente e puntuale dei tempi di lavoro del personale dipendente.
Sul punto, però, occorre fugare alcuni equivoci.
Il fatto che la disciplina dell'orario di lavoro, in punto di lavoro straordinario, orario normale, riposi giornalieri etc., così come la normale rilevazione delle presenze non trovi applicazione per i Quadri significa principalmente che, a questo personale, non si applicano le sanzioni amministrative (per altro ora largamente messe in discussione dalla Consulta) per l'orario di lavoro.
Su timbratura, badge e simili, occorre precisare che se essa è meno stringente e attuale, per i Quadri, come modalità di misurazione dei tempi di lavoro, essa non è vietata nè da alcuna disposizione di legge, nè di CCNL: essa può sempre essere disposta in Azienda come modalità di controllo del Quadro, in conformità magari delle procedure ex. art. 04 l. 300/1970 (controllo a distanza) per motivi organizzativi ulteriori: es. controllo della congruità dei tempi/costo di trasferta etc.
Ricordiamo, infatti, che il Quadro è pur sempre un Lavoratore subordinato, ed è pur sempre assoggettato al potere di controllo/disciplinare del Datore, per quanto la Qualifica gli consenta notevole autonomia. Ma l'autonomia operativa non è l'autonomia in senso proprio ... che è propria del vero "lavoratore autonomo", non del "lavoratore dipendente".

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