Quesito:
Sono il Quadro direttivo di un'Azienda del settore Commercio.
La Direzione del Personale mi obbliga a timbrare il badge di entrata e
uscita: un obbligo che personalmente vivo come un abuso, dato che l'Azienda, per
contratto, mi forfettizza gli straordinari e i notturni e dato che per legge io,
come Direttivo, non sarei tenuto a timbrare il cartellino delle presenze. Cosa
posso fare per difendermi? Grazie dell'attenzione.
Risposta:
La norma di riferimento per l'orario di lavoro del Personale
direttivo è l'art. 17.05°comma lett. a) D.lgs. 66/2003, che determina la
disapplicazione dell'art. 04, 05, 06, 07, 08, 12, 13 (relativi a orario normale
di lavoro, lavoro straordinario, riposo giornaliero, settimanale, lavoro
notturno) ai "lavoratori, la cui durata dell'orario di lavoro, a causa delle
caratteristiche dell'attività esercitata, non è misurata o predeterminata, o può
essere determinata dai Dipendenti stessi". A questo riguardo, la norma cita alla
lett.a) il caso dei "dirigenti", del "personale direttivo delle Aziende", o di
"altre persone aventi potere decisionale autonomo".
Trattasi di tipica "norma aperta": sul punto, la Circolare
Min. Lav. nr. 08/2005 ha, infatti, chiarito che tale nomenklatura
costituisce una "esemplificazione" ("come lascerebbe intendere l'espressione 'in
particolare', non sono ipotesi tassative").
In questo senso, nulla impedisce ai lavoratori aventi la
qualifica di "Quadro" ex. l. 190/1985 di rientrare in questa fattispecie,
insieme a tutte quelle "figure professionali che, sebbene prive di potere
gerarchico, conservano, nel disimpegno delle loro attribuzioni, ampia autonomia
di iniziativa, di discrezionalità, di determinazione autonoma sul proprio tempo
di lavoro".
Al riguardo, ricordiamo che ex. art. 02 l. 190/1985,
La categoria dei quadri è costituita dai
prestatori di lavoro subordinato che, pur non appartenendo alla categoria dei
dirigenti, svolgano funzioni con carattere continuativo di rilevante importanza
ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa.
In questo senso, il personale "Quadro" soggiace
a metodiche del tutto particolari di compilazione del prospetto presenze,
dei dati retributivi e simili, inclini alla forfettizzazione (vedi art. 129 CCNL
Commercio) e che rendono meno stringente l'uso del badge o della timbratura
classica, e la misurazione tradizionalmente molto stringente e puntuale dei
tempi di lavoro del personale dipendente.
Sul punto, però, occorre fugare alcuni equivoci.
Il fatto che la disciplina dell'orario di lavoro, in punto di
lavoro straordinario, orario normale, riposi giornalieri etc., così come la
normale rilevazione delle presenze non trovi applicazione per i Quadri significa
principalmente che, a questo personale, non si applicano le sanzioni
amministrative (per altro ora largamente messe in discussione dalla Consulta)
per l'orario di lavoro.
Su timbratura, badge e simili, occorre precisare che
se essa è meno stringente e attuale, per i Quadri, come modalità di misurazione
dei tempi di lavoro, essa non è vietata nè da alcuna disposizione di legge, nè
di CCNL: essa può sempre essere disposta in Azienda come modalità di controllo
del Quadro, in conformità magari delle procedure ex. art. 04 l. 300/1970
(controllo a distanza) per motivi organizzativi ulteriori: es. controllo della
congruità dei tempi/costo di trasferta etc.
Ricordiamo, infatti, che il Quadro è pur sempre un Lavoratore
subordinato, ed è pur sempre assoggettato al potere di controllo/disciplinare
del Datore, per quanto la Qualifica gli consenta notevole autonomia. Ma
l'autonomia operativa non è l'autonomia in senso proprio ... che è propria del
vero "lavoratore autonomo", non del "lavoratore dipendente".
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pr
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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