Si coglie l'occasione di precisare che, ai sensi dell'art. 16.comma 06-06bis DL 185/2008, è stato
sancito il principio dell'obbligatorietà e dell'esclusività dell'indirizzo PEC
(Posta Elettronica Certificata) per le Imprese e Società, prevedendo, altresì,
per le imprese inottemperanti, decorsi inutilmente tre mesi, la preclusione
all'iscrizione al Registro delle Imprese con applicazione delle sanzioni
amministrative ex. art. 2194 Codice Civile (Imprese Individuali) ed ex.
art. 2630 Codice Civile (Imprese diverse).
Questa procedura è venuta recentemente all'attenzione del
Ministero per lo Sviluppo Economico (principale referente "di vertice" delle
Camere di Commercio) per i casi di imprese dotate di PEC non esclusivo, ma che
si avvalgono di PEC di Professionisti o altre imprese.
La Circolare 77684/2014 ha confermato che, per queste
imprese, dovrà essere intimata l'adozione di indirizzo adeguato ed esclusivo,
pena l'applicazione delle sanzioni amministrative e la cancellazione dal
Registro delle Imprese (se già registrate).
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pr
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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