Quesito:
Ho fruito del congedo straordinario "lungo" per assistere mia
madre inferma, optando per la modalità frazionata e mi è sorto un dubbio.
Siccome il limite generale di fruizione del congedo è di due anni, i giorni
festivi mi vengono conteggiati come giorni di congedo ai fini del computo del
limite massimo dei due anni? Grazie.
Risposta:
Le norme applicabili al caso di specie si
rinvengono nel corpus di cui al dm 278/2000, così come successivamente
implementato e "perfezionato" dalla giurisprudenza (tra molte, vedi Cass.
16207/2012 e Cass. 1316/2013).
Ciò posto, lo ius
receptum applicabile, di riferimento nel caso di specie, si può
delineare nei seguenti termini:
- Se la richiesta di congedo implica la fruizione di un
periodo continuativo di astensione dal lavoro, i giorni festivi (come i periodi
di non lavoro) si computano ai fini della determinazione del periodo massimo di
congedo di due anni;
- Se la richiesta di congedo implica fruizione
frazionata dei periodi di astensione, i giorni festivi, in quanto non contigui a
tali giornate, non si conteggiano ai fini del limite massimo biennale. Così, da
ultimo, Tribunale di Bologna 27/01/2014.
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pr
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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