Si è fatto un gran discutere, specie sul web, della
recente sentenza nr. 153/2014 con la quale la Corte Costituzionale si è
pronunciata sull'art. 18bis D.lgs. 66/2003, contenente disposizioni
sulle sanzioni amministrative per violazione della normativa di legge su riposi
giornalieri, settimanali, straordinario etc.
I commenti su web non hanno sempre espresso in
modo appropriato gli esatti confini della pronuncia e non hanno quasi mai dato
una chiara rappresentazione dei riflessi pratici ed operativi della sentenza;
modesti, invero, con riguardo al presente.
Facciamo ordine.
Per la cronaca: la Corte Costituzionale ha dichiarato
costituzionalmente illegittimo l'art. 18bis D.lgs. 66/2003, per "eccesso di
delega": la legge delega (legge comunitaria 2001) che sosteneva la
regolamentazione per D.lgs. dell'orario di lavoro imponeva al legislatore di
mantenere in vita le sanzioni amministrative previgenti. Viceversa, il
legislatore delegato, introducendo l'art. 18bis, avrebbe introdotto una
disciplina sanzionatoria nuova e più elevata rispetto al passato. Nè la Corte ha
ritenuto queste disposizioni di "mero adeguamento" a disposizioni sanzionatorie
risalenti e potenzialmente obsolete.
Non sempre viene esplicitato nei commenti web che la
Corte ha investito la norma pro-tempore vigente da ottobre 2004 fino al
25 giugno 2008: la versione della norma, cioè, direttamente discendente dalla
fonte (decretazione delegata) viziata dalla violazione della delega legislativa
ex. art. 76 Cost.
La sentenza non travolge la normativa vigente, che è frutto
di modifiche che, dal 2008 in avanti, si sono sovrapposte al testo originali e
che, essendo emanate sulla base di ineccepibili procedimenti legislativi, non
sono interessati dalla declaratoria di illegittimità.
Ciò posto, non può farsi a meno di notare la scarsa rilevanza
agli effetti pratici e applicativi di tale pronuncia.
Se, infatti, è vero che le sentenze della Corte
Costituzionale spiegano efficacia retroattiva (a differenza dell'abrogazione
legislativa che, ex. art. 15 preleggi, spiega solo efficacia
pro-futuro), è altresì vero che le sentenze della Consulta non possono
travolgere situazioni giuridiche esaurite per prescrizione, inoppugnabilità,
sentenza passata in giudicato. Ciò significa che, riguardando la sentenza
normativa applicabile fino a 05 anni fa, essa può riguardare tutte quelle
contestazioni ispettive e cartelle esattoriali spiccate per violazioni
antecedenti al 25/06/2008 (prima cioè della prima revisione legislativa
dell'art. 18bis D.lgs. 66/2003 ad opera del DL 112/2008), quindi, ormai
in via di prescrizione. Ovvero la sentenza può riguardare procedimenti
giudiziari di opposizione per "ordinanze/ingiunzioni" ex. l. 689/1981 risalenti,
per i quali non si sia ancora concluso il processo.
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pr
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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