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giovedì 19 giugno 2014

LA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITA' DELLA CONSULTA SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL'ORARIO DI LAVORO: ASPETTI PRATICI

Si è fatto un gran discutere, specie sul web, della recente sentenza nr. 153/2014 con la quale la Corte Costituzionale si è pronunciata sull'art. 18bis D.lgs. 66/2003, contenente disposizioni sulle sanzioni amministrative per violazione della normativa di legge su riposi giornalieri, settimanali, straordinario etc.
I commenti su web non hanno sempre espresso in modo appropriato gli esatti confini della pronuncia e non hanno quasi mai dato una chiara rappresentazione dei riflessi pratici ed operativi della sentenza; modesti, invero, con riguardo al presente.
Facciamo ordine.
Per la cronaca: la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 18bis D.lgs. 66/2003, per "eccesso di delega": la legge delega (legge comunitaria 2001) che sosteneva la regolamentazione per D.lgs. dell'orario di lavoro imponeva al legislatore di mantenere in vita le sanzioni amministrative previgenti. Viceversa, il legislatore delegato, introducendo l'art. 18bis, avrebbe introdotto una disciplina sanzionatoria nuova e più elevata rispetto al passato. Nè la Corte ha ritenuto queste disposizioni di "mero adeguamento" a disposizioni sanzionatorie risalenti e potenzialmente obsolete.
Non sempre viene esplicitato nei commenti web che la Corte ha investito la norma pro-tempore vigente da ottobre 2004 fino al 25 giugno 2008: la versione della norma, cioè, direttamente discendente dalla fonte (decretazione delegata) viziata dalla violazione della delega legislativa ex. art. 76 Cost.
La sentenza non travolge la normativa vigente, che è frutto di modifiche che, dal 2008 in avanti, si sono sovrapposte al testo originali e che, essendo emanate sulla base di ineccepibili procedimenti legislativi, non sono interessati dalla declaratoria di illegittimità.
Ciò posto, non può farsi a meno di notare la scarsa rilevanza agli effetti pratici e applicativi di tale pronuncia.
Se, infatti, è vero che le sentenze della Corte Costituzionale spiegano efficacia retroattiva (a differenza dell'abrogazione legislativa che, ex. art. 15 preleggi, spiega solo efficacia pro-futuro), è altresì vero che le sentenze della Consulta non possono travolgere situazioni giuridiche esaurite per prescrizione, inoppugnabilità, sentenza passata in giudicato. Ciò significa che, riguardando la sentenza normativa applicabile fino a 05 anni fa, essa può riguardare tutte quelle contestazioni ispettive e cartelle esattoriali spiccate per violazioni antecedenti al 25/06/2008 (prima cioè della prima revisione legislativa dell'art. 18bis D.lgs. 66/2003 ad opera del DL 112/2008), quindi, ormai in via di prescrizione. Ovvero la sentenza può riguardare procedimenti giudiziari di opposizione per "ordinanze/ingiunzioni" ex. l. 689/1981 risalenti, per i quali non si sia ancora concluso il processo.
 

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