Quesito:
Un Dipendente muore il 19/05/2014. Agli eredi compete il
bonus degli € 80? E compete "esentasse"? Ovvero su di esso si applica
la tassazione separata ex. art. 17.01°comma lett. a) TUIR? E, in ogni caso, cosa
si deve scrivere nel CUD?
Grazie.
Risposta:
Allo stato attuale, dopo la non chiarissima presa di
posizione dell'Agenzia delle Entrate sull'argomento, con Circolare 09/2014,
l'impressione più verosimile che si ricava, confrontando le disposizioni ex.
art. 17 TUIR ed ex. art. 01 DL 66/2014, è che dette somme non possano
considerarsi alla stregua dell'art. 17 TUIR citato: l'art. 01 DL 66/2014,
infatti, contiene espressioni che vanno intese quale inequivocabile
"qualificazione fiscale", assolutamente alternativa (tecnicamente "speciale")
rispetto alla "qualificazione fiscale" che, ex. art. 17 TUIR, determinano
l'applicazione della "tassazione separata".
La "tassazione separata", in parte qua, è
inapplicabile, a ns. giudizio, perchè non si concilia, ad esempio, con la
dizione, contenuta al comma 01 dell'art. 01, che esclude il credito di imposta
"dalla formazione del reddito": un'espressione dall'inequivocabile valenza
fiscale, che concorre chiaramente ad escludere ab origine dette somme
da qualsivoglia rilevanza reddituale ex. art. 48 TUIR ("nozione di reddito di
lavoro dipendente").
In secondo luogo, va apprezzata, per escludere l'applicazione
della "tassazione separata" ex. art. 17 TUIR, quella parte dell'art. 01 DL
66/2014 dove si dispone che il bonus è riconosciuto "in via
automatica". Anche questa espressione è assai rilevante in punto di
"qualificazione fiscale" della fattispecie, perchè concorre ad
agganciare il bonus (esente IRPEF) alla retribuzione in modo così
stretto, da farne quasi un accessorio; cosìcchè il bonus (e il
connesso regime di esenzione) segue l'emolumento retributivo, in qualsiasi
circostanza: che sia arretrato, o corrisposto post mortem etc.
Alla luce di queste considerazioni, il bonus, in
sede CUD, dovrebbee ssere trattato alla stregua di qualunque emolumento
corrisposto al Dipendente in regime di esenzione fiscale (come un tempo le
"liberalità d'uso" etc.). Per questo, occorre chiedere alle software
house, gli adattamenti necessari e conseguenti in vista della compilazione della modulistica CUD (e Mod. 770).
In ogni modo, raccomandiamo per queste cessazioni di scrivere
una lettera agli eredi del Dipendente (che alleghiamo), per avvertirli dei
possibili dubbi e controversie che la gestione del bonus degli € 80 agli eredi
dei Dipendenti genera, raccomandando di sottoporre la pratica al CAF/Studio di
riferimento, per eventuali adeguamenti e conguagli in Dichiarazione dei redditi:
con ciò esonerando il Sostituto d'imposta da qualsivoglia
responsabilità.
Va da sè che ogni aspetto eventualmente inerente l'imposta di
successione e simili esula dall'attenzione del Sostituto d'imposta e, pertanto,
non può interessare il Sostituto d'Imposta.
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pr
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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